L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA

La principale competenza del Consiglio è l’esercizio della funzione legislativa, cioè l’approvazione delle leggi. Il Consiglio regionale esercita infatti, a norma dell’articolo 26 dello Statuto speciale, le funzioni normative di competenza della Regione e le altre attribuitegli dallo Statuto stesso e dalle leggi dello Stato.

L’iniziativa si concretizza nella presentazione di un progetto di legge al Consiglio regionale da parte del Presidente della Regione, a nome della Giunta, o da parte di singoli Consiglieri regionali. I progetti di legge vengono presentati al Consiglio regionale, redatti in articoli ed accompagnati da una relazione che ne illustra le finalità ed il contenuto, mediante deposito presso la Presidenza del Consiglio.

L’iniziativa legislativa può anche essere esercitata da una frazione del corpo elettorale. Infatti, la legge regionale 25 giugno 2003, n.19, dispone che l’iniziativa legislativa popolare sia esercitata da almeno 1.500 elettori dei Comuni della Regione. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione illustrativa, dev’essere presentato dai promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, insieme ai certificati comprovanti l’iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. L’iniziativa legislativa popolare non è proponibile per le leggi tributarie e di bilancio, le leggi in materia di autonomia funzionale del Consiglio regionale e per quelle di programmazione in materia urbanistica e di tutela ambientale.