Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024.

(B.U. del 9 agosto 2022, n. 43)

INDICE

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2022

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1 - Aggiornamento dei residui

Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021

Art. 4 - Equilibri di bilancio

Art. 5 - Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021

CAPO I

MISURE PER FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DEI PREZZI IN MATERIA DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO PUBBLICI

Art. 6 - Fondo a copertura dei maggiori oneri per la prosecuzione delle opere pubbliche

CAPO II

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 7 - Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

Art. 8 - Interventi per il ripristino dell'area occupata per il posizionamento della scuola provvisoria del Comune di Jovençan

Art. 9 - Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin

Art. 10 - Disposizioni relative ai finanziamenti al settore dello sci di fondo

Art. 11 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico

Art. 12 - Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali

Art. 13 - Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile

Art. 14 - Interventi nel settore selvicolturale

Art. 15 - Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz /Maison de repos J.B. Festaz

Art. 16 - Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 17 - Contributo straordinario all'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon per manutenzione straordinaria

Art. 18 - Intervento di recupero dell'Ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta

Art. 19 - Interventi prioritari su edifici scolastici

Art. 20 - Interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d'Aosta

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 21 - Lavori di valorizzazione e restauro del patrimonio monumentale architettonico e archeologico

Art. 22 - Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche per il restauro di beni culturali di interesse religioso

Art. 23 - Acquisto di attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Art. 24 - Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive di interesse regionale

Art. 25 - Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Art. 26 - Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E DEL TERRITORIO

Art. 27 - Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

Art. 28 - Interventi nel settore difesa del suolo

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 29 - Interventi di bonifica di siti contaminati di interesse regionale

Art. 30 - Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico

Art. 31 - Interventi per la sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE

Art. 32 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale

Art. 33 Interventi prioritari sulla rete viaria regionale

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI TECNOLOGICI

Art. 34 - Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale

Art. 35 - Risparmio ed efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili

CAPO XI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 36 - Interventi nel settore dei servizi antincendi

CAPO XII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SANITA'

Art. 37 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

CAPO XIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 38 - Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali

Art. 39 - Interventi di sostegno alle imprese per investimenti produttivi

Art. 40 - Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune

CAPO XIV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 41 - Autorizzazione di spesa per i contributi concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15

Art. 42 - Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 43 - Rientri da Finaosta S.p.A.

Art. 44 - Variazioni di parte entrata

Art. 45 - Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa

CAPO II

MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI INTERNAZIONALE

Art. 46 - Misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali

Art. 47 - Finanziamento di ulteriore spesa per il riscaldamento di immobili di proprietà regionale

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 48 - Provvidenze economiche nei confronti di soggetti invalidi

CAPO IV

ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 49 - Trasferimenti correnti a istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali per il funzionamento

Art. 50 - Disposizioni per la revisione del sistema educativo regionale

Art. 51 - Servizi ausiliari per la valorizzazione e la custodia dei beni culturali

CAPO V

TURISMO E SPORT

Art. 52 - Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino maschili e femminili assegnate alle località di Zermatt e Cervinia

Art. 53 - Finanziamento del progetto "Sci...volare a scuola"

Art. 54 - Finanziamento della spesa relativa alla progettazione di una pista di ski roll nel Comune di Brusson

CAPO VI

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 55 - Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dell'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze

CAPO VII

PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 56 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO VIII

SANITÀ

Art. 57 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 58 - Realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès - Studio di fattibilità

Art. 59 - Interventi nel settore dell'assistenza zootecnica

Art. 60 - Variazioni compensative entrata - spesa

TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

CAPO I

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 61 - Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14

Art. 62 - Attività in materia di politiche per la montagna

Art. 63 - Programmi di cooperazione territoriale

Art. 64 - Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede dell'Institut agricole régional. Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12

Art. 65 - Sostegno al settore zootecnico per il pascolamento

CAPO II

FINANZA LOCALE

Art. 66 - Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 67 - Variazioni compensative

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68 - Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con la Banca popolare di Milano S.p.A.

Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

Art. 70 - Disposizioni in materia di assunzione di personale nell'Ente Parco naturale Mont Avic

Art. 71 - Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35

Art. 72 - Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 7

Art. 73 - Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 74 - Rideterminazione per l'anno 2022 delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12

Art. 75 - Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 77 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 78 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

Art. 79 - Allegati

Art. 80 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO FINANZIARIO 2022

CAPO I

NORME DI ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 36 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2022/2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 212.266.711,49.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 141.718.534,38.

Art. 2

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2022, determinato in euro 525.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 36/2021, è aumentato di euro 59.823.416,84, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2021.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 59.823.416,84 per l'anno 2022 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con le modalità previste dall'articolo 45.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 pari a euro 4.951.261,31 per l'anno 2022 è ridotto di euro 200.576,94 e trova compensazione nell'ambito delle variazioni disposte nel titolo IV, come meglio indicato nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2021)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2021, è quantificato in euro 325.962.814,45.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2022 è pari a euro 89.977.045,60. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 122.861.852,35, di cui euro 22.168.810,56 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 14.878.459,32 per la copertura di residui perenti, euro 21.716.701,42 per il Fondo perdite società partecipate, euro 25.681.063,23 per il Fondo contenzioso ed euro 38.416.817,82 per altri accantonamenti. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 è determinata in euro 113.123.916,50 interamente applicato, con la presente legge, alla competenza 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024.

Art. 4

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2022/2024 e per la gestione di cassa per l'anno 2022, come risulta rispettivamente dal prospetto degli equilibri e dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 79, comma 1, lettere i) e j).

Art. 5

(Reiscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2021 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari ad euro 89.977.045,60, sono stati reiscritti nell'annualità 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024:

a) per euro 12.833.616,37, mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2022/2024 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 31 gennaio 2022;

b) per euro 265.874,29, con deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 7 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

c) per euro 4.620.676,63, con deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 7 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

d) per euro 233.729, con deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 7 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011;

e) per euro 72.023.149,31 con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 9 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 42, comma 11, del d.lgs. 118/2011.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021

CAPO I

MISURE PER FRONTEGGIARE L'INCREMENTO DEI PREZZI IN MATERIA DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO PUBBLICI

Art. 6

(Fondo a copertura dei maggiori oneri per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. Al fine di garantire il tempestivo avvio dei lavori previsti dal Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e la regolare prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche aggiudicati dall'Amministrazione regionale, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, sono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi fondi a copertura delle maggiori spese impreviste dovute all'aumento dei prezzi. (1)

2. I prelievi dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 48, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 118/2011.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 15.028.872,24 per l'anno 2022, euro 13.600.000 per l'anno 2023 ed euro 13.396.129,16 per l'anno 2024, a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programmi 01 (Fondo di riserva) e 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura per l'anno 2022 per euro 15.028.872,24 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79 comma 1, lettera a) e per gli anni 2023 e 2024 rispettivamente per euro 13.600.000 e 13.396.129,16 mediante l'iscrizione di maggiori entrate come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO II

FINANZA LOCALE - INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 7

(Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 8

(Interventi per il ripristino dell'area occupata per il posizionamento della scuola provvisoria del Comune di Jovençan)

1. Per l'anno 2022, la Regione concede un contributo a favore del Comune di Jovençan, per un importo complessivo di euro 100.000, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di ripristino dell'area occupata temporaneamente in frazione Jobel per il posizionamento del prefabbricato della scuola provvisoria, nell'ambito della realizzazione del progetto n. 10 "Lavori di ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato destinato a scuole elementari e materne" relativo al programma FoSPI 2012/2014.

2. L'onere derivante dal presente articolo, determinato, per l'anno 2022, in euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 9

(Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin)

1. Per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli investimenti al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di un nuovo edificio su un terreno di proprietà del medesimo Comune, da destinare alla sede distaccata dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, per un importo di euro 750.000. (2)

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

3. Le regole per l'utilizzo da parte degli enti di cui al comma 1 dei locali del Comune sono stabilite da apposita convenzione.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato, per l'anno 2022, in euro 750.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 10

(Disposizioni relative ai finanziamenti al settore dello sci di fondo)

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore dello sci di fondo l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è incrementata di euro 280.000 per l'anno 2022 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 280.000 per l'anno 2022, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 11

(Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, per un importo di euro 2.150.000, nonché per interventi di sistemazione idraulica del torrente Evançon e realizzazione di una viabilità alternativa in frazione Champoluc del Comune di Ayas, per un importo di euro 3.000.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.150.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 12

(Interventi di riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e di realizzazione di aree attrezzate per deposito temporaneo di rifiuti speciali di competenza degli enti locali)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi agli investimenti a favore degli enti locali, per un importo complessivo di euro 2.000.000, finalizzati alla copertura delle spese connesse all'adeguamento, alla predisposizione e alla riqualificazione di siti di discarica per rifiuti inerti e alla realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo determinato, per l'anno 2022, in euro 2.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 13

(Interventi nel settore acquedottistico per fare fronte a criticità di rifornimento idropotabile)

1. Al fine di ridurre gli effetti della possibile carenza di risorse idriche da destinare al consumo umano in relazione all'andamento meteorologico 2021/2022, la Regione è autorizzata, per l'anno 2022, a concedere un contributo a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo dell'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 4.000.000, per la programmazione e la realizzazione da parte dei Comuni, di interventi di captazione, anche provvisoria, di manutenzione straordinaria, potenziamento e ristrutturazione delle opere di captazione e di accumulo di risorse idriche da destinare al consumo umano e di riduzione delle perdite di rete.

2. Il BIM predispone, nel limite delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano degli interventi urgenti da presentare al dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il quale, con proprio provvedimento, provvede alla sua approvazione, previa verifica della congruità degli interventi con le finalità stabilite al comma 1, e alla definizione delle modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 4.000.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 14

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), a difesa della stabilità ecologica, fitosanitaria e idrogeologica dei popolamenti forestali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 646.840, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere di cui al comma 2 trova copertura per euro 605.000 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79 comma 1, lettera a), e per euro 41.840 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 15

(Contributo straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz /Maison de repos J.B. Festaz)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), a concedere all'azienda di pubblici servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, un contributo straordinario agli investimenti destinato al completamento degli interventi di prevenzione incendi, a interventi di adeguamento dei servizi igienici delle camere e all'adeguamento e all'ammodernamento della rete telematica.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del CPEL, i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 1.819.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 16

(Interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), è incrementata, per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2020.

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato, per l'anno 2022, in euro 6.300.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 17

(Contributo straordinario all'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon per manutenzione straordinaria)

1. Per l'anno 2022, la Regione concede un contributo straordinario all'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento di locali adibiti a laboratorio, compresi i connessi servizi professionali di architettura e ingegneria, per un importo non superiore a lordi euro 200.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 04 (Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 18

(Intervento di recupero dell'Ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa per i servizi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione dell'intervento di recupero dell'Ex Priorato Saint-Bénin di Aosta, di proprietà dell'Antica Fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrato dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizio del Convitto regionale "F. Chabod", per un importo complessivo di euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 19

(Interventi prioritari su edifici scolastici)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa per i servizi di architettura e ingegneria funzionali alla realizzazione di interventi prioritari di edilizia scolastica per un importo complessivo di euro 1.240.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 20

(Interventi aggiuntivi per la realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d'Aosta)

1. Per l'anno 2022, la Regione, nell'ambito degli interventi sulla caserma Testafochi per la realizzazione del Polo universitario della Valle d'Aosta, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per gli interventi di completamento del secondo piano interrato dell'autorimessa e del prolungamento della rampa di accesso, per l'integrazione del corrispettivo per la revisione dei prezzi e per le spese tecniche connesse all'ultimazione dei lavori, autorizza la maggiore spesa di euro 1.165.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 21

(Lavori di valorizzazione e restauro del patrimonio monumentale architettonico e archeologico)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio monumentale architettonico e archeologico, per l'anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa di euro 2.650.000, indispensabile per garantire la conservazione di alcuni beni culturali regionali, nonché la loro valorizzazione anche in un'ottica di ampliamento dell'offerta turistico-culturale.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 22

(Contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche per il restauro di beni culturali di interesse religioso)

1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico e storico-artistico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche, per l'anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), di euro 200.000, finalizzata a sostenere gli interventi di restauro di alcuni edifici di culto e relativi arredi sacri, anche in un'ottica della loro fruizione turistico-culturale.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 23

(Acquisto di attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro)

1. Al fine di acquistare nuove attrezzature destinate ai laboratori di analisi e restauro della Regione, per l'anno 2022 è autorizzata una maggiore spesa di euro 100.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE

Art. 24

(Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive di interesse regionale)

1. Per l'anno 2022 sono autorizzate le spese per i seguenti interventi, non ancora avviati, su infrastrutture sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali la relativa progettazione ha evidenziato un aumento dei costi di realizzazione:

a) completamento della pista ciclabile nei Comuni di Pontey e Châtillon, tratto ricompreso nel percorso ciclabile "Dora Baltea" dell'Unité des Communes valdôtaines "Mont-Cervin" per un importo di euro 500.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) completamento dell'itinerario ciclabile nel Comune di Saint-Marcel - 7° lotto, tratto ricompreso nel percorso ciclabile "VéloDoire" dell'Unité des Communes valdôtaines "Mont-Emilius" per un importo di euro 2.150.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) realizzazione di un centro di tiro a volo nel Comune di Ch?tillon per un importo di euro 750.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui alla l.r. 16/2007, è incrementato per l'anno 2022 di euro 2.300.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle ulteriori richieste pervenute.

3. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 5.700.000 per l'anno 2022, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 25

(Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier)

1. Nell'ambito dell'intervento di miglioramento architettonico, energetico e strutturale sulla Piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier è autorizzata, per l'anno 2022, la maggiore spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di opere impiantistiche aggiuntive e per la realizzazione di scivoli esterni.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Art. 26

(Finanziamento del Fondo di rotazione a sostegno delle strutture ricettive di cui al capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Per gli interventi a sostegno delle strutture ricettive previsti dal capo II della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 5.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 5.000.000 a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E DEL TERRITORIO

Art. 27

(Interventi volti a mitigare i rischi di natura idrogeologica a valere sulla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. Per gli interventi di cui alla l.r. 5/2001 sono autorizzate maggiori spese per euro 8.486.013,43, finalizzate a interventi diretti di mitigazione, messa in sicurezza dei versanti e sistemazioni idrauliche sui torrenti regionali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 8.486.013,43, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 28

(Interventi nel settore difesa del suolo)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 150.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 29

(Interventi di bonifica di siti contaminati di interesse regionale)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale, previsti dall'articolo 38 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è incrementata, per l'anno 2022, di euro 1.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di rifiuti.

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 30

(Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati), per la cura e la protezione del verde pubblico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 50.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 31

(Interventi per la sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata a finanziare, nell'ambito della legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali)), interventi finalizzati alla riapertura della sede espositiva del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, presso il castello di Saint-Pierre, per un importo complessivo di euro 240.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per l'anno 2022, sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) nel:

a) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 40.000;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 200.000.

3. L'onere di cui al comma 2, lettera a), trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c). L'onere di cui al comma 2, lettera b), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI VIABILITA', INFRASTRUTTURE STRADALI E IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE

Art. 32

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2022 sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione di ulteriori interventi all'interno della struttura regionale canile-gattile situata in località La Croix Noire, rue de l'Arène, nel Comune di Saint-Christophe per un importo di euro 215.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) l'intervento di sostituzione del manto di copertura delle tribune e la riqualificazione delle sedute dell'arena sita in località Croix Noire di Aosta per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) gli interventi presso la biblioteca regionale di Aosta concernenti lavori di manutenzione straordinaria e il finanziamento della progettazione per interventi di consolidamento strutturale ed efficientamento energetico per un importo complessivo di euro 200.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) i lavori di rinnovo e implementazione delle strumentazioni a servizio del centro revisioni e collaudi della motorizzazione civile per un importo di euro 400.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

e) le manutenzioni straordinarie su immobili adibiti a sedi di uffici e aree attigue per un importo di euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

f) la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del cippato presso l'area di proprietà regionale nel Comune di Villeneuve in località Chavonne per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.365.000 per l'anno 2022 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 33

(Interventi prioritari sulla rete viaria regionale)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa per la progettazione e la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza della Regione per un importo complessivo di euro 4.000.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI TECNOLOGICI

Art. 34

(Sistema informativo, tecnologico e di telecomunicazione regionale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), la Regione è autorizzata, per l'anno 2022, alla realizzazione di ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi e tecnologici a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale e di telecomunicazione, al fine di potenziare la capacità digitale della pubblica Amministrazione regionale in un ambiente sicuro e a supporto del lavoro agile, anche mediante l'evoluzione dei sistemi che garantiscono la sicurezza informatica e dei servizi telefonici verso una logica di "unified communication".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 2.479.000 per l'anno 2022 e in annui euro 100.000 per gli anni 2023 e 2024.

3. L'onere di cui al comma 2, classificato nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), è determinato in euro 2.300.000 per l'anno 2022 e fa carico:

a) alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 2.260.000;

b) alla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) per euro 40.000.

4. L'onere di cui al comma 2, classificato nel Titolo 1 (Spese correnti) è determinato in euro 179.000 per l'anno 2022 e annui euro 100.000 per gli anni 2023 e 2024 e fa carico:

a) alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 79.000 nel 2022;

b) alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) per annui euro 100.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.

5. L'onere di cui al comma 3 trova copertura per euro 2.250.000 con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), e per euro 50.000 mediante la riduzione di spese nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

6. L'onere di cui al comma 4 trova copertura per euro 79.000 nel 2022 mediante la riduzione di spese nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti) e per annui euro 100.000 per il triennio 2022/2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 35

(Risparmio ed efficienza energetica e sviluppo fonti rinnovabili)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e, in particolare, di quanto previsto al Titolo III della medesima legge, è incrementata, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di un sistema informatico per la concessione dei mutui per interventi di efficientamento energetico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 55.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO XI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 36

(Interventi nel settore dei servizi antincendi)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), la Regione è autorizzata, per l'anno 2022, a incrementare la spesa per investimenti finalizzata all'acquisto di automezzi e software da destinare alla componente professionista e volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 415.800 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 11 (Soccorso Civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO XII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SANITA'

Art. 37

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario, da trasferire all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), già determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024), in euro 6.650.000 per l'anno 2022, è rideterminata per il medesimo anno in euro 9.650.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2022, in euro 3.000.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO XIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 38

(Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali)

1. Per l'anno 2022, la Regione, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è autorizzata a incrementare il contributo a Struttura Valle d'Aosta S.r.l. di euro 2.201.051,32 per l'esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 2.201.051,62, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 39

(Interventi di sostegno alle imprese per investimenti produttivi)

1. Al fine di accrescere il sostegno alle imprese nella realizzazione di investimenti produttivi, l'autorizzazione di spesa della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è incrementata per l'anno 2022 di euro 1.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 40

(Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune)

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nel settore degli impianti a fune, anche in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per il triennio 2022/2024 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 16.870.000 per il 2022, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)): euro 13.700.000 per il 2022, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012), per il completamento degli interventi volti al rifacimento delle Funivie del Monte Bianco: euro 375.000 per il 2022 a valere su Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 30.945.000 per l'anno 2022 e ripartito tra le missioni e programmi indicati al comma 1, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

CAPO XIV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 41

(Autorizzazione di spesa per i contributi concessi ai sensi della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15)

1. Al fine di permettere l'erogazione dei contributi concessi nel 2021 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), la somma di euro 742.179,21, di cui nel 2021 era stato disposto il differimento all'anno 2022 mediante utilizzo del fondo pluriennale vincolato, differimento per mero errore materiale non registrato sul sistema contabile, è riscritta nell'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico per euro 28.980,55 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e per euro 713.198,66 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

Art. 42

(Rifinanziamento di interventi di investimento ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2022, una maggiore spesa di euro 1.876.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), così ripartita:

a) euro 1.500.000, per contributi agli investimenti comprensoriali dei consorzi di miglioramento fondiario per sistemazione terreni, opere irrigue, viabilità rurale e riordino fondiario;

b) euro 376.000, per il completamento degli interventi realizzati presso il Centro genetico bovino, di proprietà regionale, sito nel Comune di Gressan.

2. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2021, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a).

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA ALTRE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 43

(Rientri da Finaosta S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 60.000.000, di cui:

a) anno 2022 euro 6.245.479,58;

b) anno 2023 euro 27.029.195,48;

c) anno 2024 euro 26.725.324,94.

Art. 44

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate per l'anno 2022 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali), le maggiori entrate derivanti dagli effetti finanziari del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51, previsti in euro 18.000.000.

Art. 45

(Destinazione delle maggiori disponibilità di cassa)

1. La maggiore disponibilità di cassa di euro 59.823.416,84 per l'anno 2022 di cui all'articolo 2, comma 2, è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 a incremento del Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO II

MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI INTERNAZIONALE

Art. 46

(Misure per il contenimento dei costi energetici e per la continuità degli investimenti aziendali)

1. Per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nei settori energetici a carico dei cittadini e delle famiglie, per l'anno 2022 la Regione adotta, con apposito provvedimento legislativo, misure destinate al sostegno dei clienti domestici economicamente svantaggiati residenti in Valle d'Aosta a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Per sostenere la continuità degli investimenti da parte delle imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, la Regione adotta altresì per l'anno 2022, con apposito provvedimento legislativo, misure di sostegno per l'acquisto di beni strettamente strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, anche finalizzati alla riduzione dei costi e dei consumi energetici.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 12.000.000, di cui euro 4.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) per il finanziamento delle misure di cui al comma 1 ed euro 8.000.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per il finanziamento delle misure di cui al comma 2.

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura per l'anno 2022 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 47

(Finanziamento di ulteriore spesa per il riscaldamento di immobili di proprietà regionale)

1. A seguito dell'anomalo e non prevedibile incremento dei costi del riscaldamento è autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la maggiore spesa annua di euro 1.325.000 concernente la fornitura di energia termica e carburanti per il riscaldamento di immobili regionali alimentati con la rete di teleriscaldamento, gasolio e GPL.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico per il triennio 2022/2024 nei seguenti programmi e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b):

a) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 5.000;

b) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 900.000;

c) Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 190.000;

d) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 30.000;

e) Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 200.000.

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 48

(Provvidenze economiche nei confronti di soggetti invalidi)

1. La spesa per concessione di provvidenze economiche nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi assoluti titolari di pensione di inabilità di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è incrementata per l'anno 2022 di euro 2.000.000 in relazione alla maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché alla maggiore spesa derivante dalle nuove concessioni di pensione o assegno sociale e indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

2. La spesa è parimenti incrementata di euro 1.500.000 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000 per l'anno 2024 in relazione alla maggiore spesa derivante dalle nuove concessioni di pensione o assegno sociale e indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

3. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per l'anno 2022 in euro 2.000.000 e in annui euro 1.500.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO IV

ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 49

(Trasferimenti correnti a istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali per il funzionamento)

1. Le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti trasferimenti correnti per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche, paritarie, universitarie e fondazioni culturali regionali sono incrementate per il triennio 2022/2024 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali):

1) anno 2022: euro 213.500 a valere per euro 137.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), e per euro 76.500 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

2) anno 2023: euro 193.695,48 a valere per euro 127.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), e per euro 66.695,48 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

3) anno 2024: euro 193.695,78 a valere per euro 127.000 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), e per euro 66.695,78 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

b) legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur): annui euro 45.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

c) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario): annui euro 363.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

d) legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8): annui euro 120.500 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);

e) legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta): annui euro 67.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 809.000 per l'anno 2022, in euro 789.195,48 per l'anno 2023 e in euro 789.195,78 per l'anno 2024, ripartito tra le missioni e programmi indicati al comma 1, trova copertura nel biennio 2022/2023 per annui euro 789.195,48 e nell'anno 2024 per euro 789.195,78 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), e per euro 19.804,52 nel 2022 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 50

(Disposizioni per la revisione del sistema educativo regionale)

1. Per l'anno 2022, la Regione promuove l'aggiornamento del "Piano scuola", volto a soddisfare le esigenze di potenziamento e orientamento dell'offerta formativa scolastica e universitaria, anche alla luce del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 200.000 per l'anno 2022 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari per l'istruzione) Titolo 1 (Spese correnti), trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 51

(Servizi ausiliari per la valorizzazione e la custodia dei beni culturali)

1. Al fine della valorizzazione e della custodia di castelli e siti archeologici aperti al pubblico, nonché per la gestione di attività culturali connesse, per il triennio 2022/2024, è autorizzata una maggiore spesa rispettivamente di euro 500.000, 800.000 e 800.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO V

TURISMO E SPORT

Art. 52

(Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino maschili e femminili assegnate alle località di Zermatt e Cervinia)

1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di rilievo internazionale, il presente articolo disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dello svolgimento delle gare di Coppa del mondo di sci alpino, maschili e femminili, assegnate dalla Federazione internazionale dello sci (FIS) alle località di Zermatt e Cervinia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla concessione a favore del Comitato organizzatore, individuato ai sensi del Regolamento internazionale delle gare di sci (ICR) adottato dalla FIS, di un contributo massimo di euro 650.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il predetto contributo concorre alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture sportive fisse e temporanee funzionali allo svolgimento delle competizioni e fino a un massimo dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili. Sono ammissibili le spese per gli investimenti materiali e immateriali, nonché le spese per il funzionamento delle infrastrutture quali, a titolo esemplificativo, i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di locazione, di affitto e di amministrazione, esclusi i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

3. Il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa presentazione, da parte del Comitato organizzatore, di apposita domanda annuale alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata di una relazione illustrante gli investimenti programmati e di un dettagliato preventivo delle spese di cui al comma 2.

4. Alla liquidazione dei contributi si provvede anche in più soluzioni previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute.

5. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal Comitato organizzatore di cui al comma 2, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le cause di decadenza e revoca.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 650.000 e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

8. I maggiori oneri previsti al comma 7 trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 53

(Finanziamento del progetto "Sci...volare a scuola")

1. Il finanziamento del progetto di promozione della pratica dello sci denominato "Sci...volare a scuola" di cui all'articolo 41 della l.r. 1/2020, prorogato per gli anni 2023 e 2024 dall'articolo 32 della l.r. 35/2021, è incrementato di 15.000 euro annui per il triennio 2022/2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spesa correnti) trova copertura per 15.000 euro nel 2022 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), e per annui euro 15.000 per gli anni 2023 e 2024 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 54

(Finanziamento della spesa relativa alla progettazione di una pista di ski roll nel Comune di Brusson)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata, nell'ambito degli interventi previsti dalla l.r. 16/2007, la spesa per la progettazione di una pista di ski roll nel Comune di Brusson, quale infrastruttura di interesse regionale, per un importo di euro 100.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo I (Spese correnti).

2. L'intervento di cui al comma 1 è assoggettato a stipulazione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), tra il Comune di Brusson, promotore dell'iniziativa, e la Regione.

3. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO VI

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 55

(Disposizioni a sostegno dei maggiori oneri derivanti dell'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze)

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività di protezione civile per la gestione delle emergenze, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi sono incrementate, per l'anno 2022, per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri): euro 150.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti);

b) l.r. 5/2001: euro 50.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti);

c) legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano): euro 25.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attività della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per lo svolgimento dei compiti di istituto, l'autorizzazione di spesa della l.r. 37/2009 è incrementata, per l'anno 2022, di euro 886.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti).

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati complessivamente in euro 1.111.000 per l'anno 2022, trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO VII

PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 56

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La quota aggiuntiva di risorse regionali per il finanziamento degli interventi nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2021/2027 (FSE+), di cui all'articolo 22, commi 11, 12 e 13, della l.r. 35/2021, è incrementata di annui euro 2.700.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti).

2. La quota aggiuntiva regionale per il finanziamento degli oneri di governance, promozione, animazione e formazione nell'ambito dell'Assistenza tecnica del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021/2027, di cui all'articolo 22, comma 19, della l.r. 35/2021, è incrementata di annui euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

3. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/27, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione 2021/27 previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e dalla deliberazione CIPE n. 79, in data 22 dicembre 2021, che ha disposto l'assegnazione alla Regione autonoma Valle d'Aosta di una prima quota di risorse FSC in anticipazione sul ciclo di programmazione 2021-2027. Per le predette finalità è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa a carico della Regione, di euro 150.000 per l'anno 2023 e di euro 50.000 per l'anno 2024 quale quota di risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per il finanziamento degli interventi previsti nel periodo 2021/2027 nell'ambito del Programma relativo all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, di cui all'articolo 22, comma 4, della l.r. 35/2021, è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa quale quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000 annui per gli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

5. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per gli anni 2023 e 2024 complessivamente in euro 3.050.000 per il 2023 e in euro 2.950.000 per il 2024 e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

CAPO VIII

SANITÀ

Art. 57

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 35/2021, per il triennio 2022/2024, in euro 303.699.733,69 per l'anno 2022, in euro 302.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 297.483.883,69 per l'anno 2024 è incrementata di euro 5.400.000 per l'anno 2022 e di euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 e risulta pertanto così rideterminata:

a) anno 2022 euro 309.099.733,69;

b) anno 2023 euro 307.718.583,69;

c) anno 2024 euro 302.783.883,69.

2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda USL, già determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 35/2021, per il triennio 2022/2024, in euro 289.699.733,69 per l'anno 2022, in euro 288.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 283.483.883,69 per l'anno 2024 è incrementata di euro 5.400.000 per l'anno 2022 e di euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 e risulta pertanto così rideterminata:

a) anno 2022 euro 295.099.733,69;

b) anno 2023 euro 293.718.583,69;

c) anno 2024 euro 288.783.883,69.

3. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 riguardano esclusivamente il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 35/2021, che risulta pertanto così rideterminato:

a) anno 2022 euro 292.489.733,69;

b) anno 2023 euro 291.058.583,69;

c) anno 2024 euro 286.033.883,69.

4. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della l.r. 35/2021 per il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato dell'Azienda USL, è incrementata di annui euro 2.596.110,05 e rideterminata in euro 6.858.975 per ciascun anno del triennio 2022/2024. Tale incremento costituisce un maggior onere della spesa sanitaria corrente solo per annui euro 1.300.000 in quanto per annui euro 1.296.110,05 trova compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma a valere sulle risorse già stanziate a finanziamento dei LEA come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

5. L'autorizzazione di spesa cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), della l.r. 35/2021 è rideterminata in euro 11.600.000 per l'anno 2022 e in annui euro 11.500.000 per gli anni 2023 e 2024.

6. L'Azienda USL, a copertura dei maggiori costi energetici intervenuti nell'anno 2022, è autorizzata a utilizzare una quota pari a euro 2.709.829 delle risorse stanziate a bilancio regionale per l'anno 2021 di cui all'articolo 33, comma 1, della l.r. 15/2021, trasferite all'Azienda medesima e da questa non completamente spese in tale annualità e che costituiscono accantonamenti sul bilancio d'esercizio 2021 della stessa.

7. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo determinati in euro 5.400.000 per l'anno 2022 e in annui euro 5.300.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) trovano copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 58

(Realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès - Studio di fattibilità)

1. Per il finanziamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ospedale di comunità nel comune di Verrès è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 70.000 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 59

(Interventi nel settore dell'assistenza zootecnica)

1. Al fine di permettere il regolare svolgimento delle attività di assistenza zooiatrica veterinaria di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), della l.r. 17/2016 è autorizzata una maggiore spesa di euro 100.284,10 per l'anno 2022.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I del Titolo III, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

Art. 60

(Variazioni compensative entrata - spesa)

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 84.068.896,42 di cassa, euro 24.245.479,58 per l'anno 2022, euro 27.029.195,48 per l'anno 2023 ed euro 26.725.324,94 per l'anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

TITOLO IV

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

CAPO I

NUOVE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 61

(Modificazioni alla legge regionale 7 maggio 2012, n. 14)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attività di acconciatore), è aggiunto il seguente:

"Art. 9bis

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500 per il triennio 2022/2024 e in annui euro 1.000 a decorrere dall'anno 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 500 nel 2022, euro 500 nel 2023 ed euro 500 nel 2024.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nel Titolo 1 (Spese correnti), nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), per euro 500 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in annui euro 500 per il triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 62

(Attività in materia di politiche per la montagna)

1. La Regione, nell'ambito delle attività connesse al ruolo di coordinamento della Commissione Politiche della montagna istituita in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali, definisce e promuove posizioni comuni ed elabora documenti e proposte al fine di rappresentarle in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome stessa.

2. La Regione, nell'ambito delle attività afferenti al coordinamento della Commissione Politiche della montagna di cui al comma 1, collabora altresì all'elaborazione dei criteri di classificazione dei Comuni montani nonché dei Comuni montani destinatari di misure di incentivazione da sottoporre alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), per l'adozione dell'intesa.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, comprendenti l'organizzazione delle sessioni di lavoro della Commissione Politiche per la montagna o di qualsiasi altro organismo con competenze equivalenti, che si svolgeranno sul territorio regionale nonché per l'assistenza tecnica finalizzata a fornire un supporto per la definizione dei criteri di classificazione o di eventuali altri documenti programmatici, è autorizzata per l'anno 2022 una spesa di euro 50.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 63

(Programmi di cooperazione territoriale)

1. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg V-A Italia-Francia ?Alcotra' e Italia-Svizzera, V-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e V-C Interreg Europe), relativi al periodo 2014/2020, determinata in euro 89.100 per il triennio 2022/2024 dall'articolo 22, comma 18, della l.r. 35/2021, è rideterminata in euro 57.000 annualmente così suddivisi:

a) anno 2022 euro 28.000;

b) anno 2023 euro 14.500;

c) anno 2024 euro 14.500.

2. Gli oneri a carico della Regione per le attività propedeutiche alla preparazione e all'avvio dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg VI-A Italia-Francia ?Alcotra' e Italia-Svizzera, VI-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e VI-C Interreg Europe) relativi al periodo 2021/2027, determinata in euro 210.000 per il triennio 2022/2024 dall'articolo 22, comma 19, della l.r. 35/2021, è rideterminata in euro 242.100 annualmente così suddivisi:

a) anno 2022 euro 82.100;

b) anno 2023 euro 80.000;

c) anno 2024 euro 80.000.

3. Il maggior onere di euro 32.100 per l'anno 2022 determinato dall'applicazione del comma 2 trova la copertura mediante la riduzione del medesimo importo disposta per lo stesso anno dal comma 1.

4. Le risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC) sono autorizzate per l'importo complessivo di euro 1.011.400 per il triennio 2022/2024, così suddiviso:

a) anno 2022 euro 771.400;

b) anno 2023 euro 240.000.

5. Il maggior onere derivante dall'applicazione del comma 4 è determinato in euro 771.400 per il 2022 e in euro 240.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 4, lettera a), pari a euro 771.400 per l'anno 2022, trova copertura mediante la contestuale riduzione per il medesimo importo dell'autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali destinate al Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2021/2027 (FSE+ 2021/2027) di cui all'articolo 22, comma 13, lettera b), della l.r. 35/2021, che è così rideterminata in euro 55.100, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

7. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 4, lettera b), pari a euro 240.000 per l'anno 2023, trova copertura mediante la contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa per la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale, già determinata, dall'articolo 22, comma 9, lettera b), della l.r. 35/2021, che è così rideterminata in euro 346.668,26, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 64

(Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della sede dell'Institut agricole régional. Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12)

1. Per il finanziamento dello studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in Regione La Rochère, in Comune di Aosta, sede dell'Institut agricole régional, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spesa in conto capitale).

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), è ridotta di 100.000 euro.

3. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/2018 è sostituito dal seguente:

"2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.400.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000 per l'anno 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.)."

4 L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 100.000 per l'anno 2022, trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

Art. 65

(Sostegno al settore zootecnico per il pascolamento)

1. Sono concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento di bestiame per la produzione lattiero-casearia, aiuti a fondo perduto per la pratica del pascolamento estivo dei capi di bestiame che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 6bis, della l.r. 17/2016.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nella misura massima prevista con deliberazione della Giunta regionale, che definisce inoltre i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 160.000 per l'anno 2023 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede nell'ambito della stessa Missione, Programma e Titolo mediante la riduzione di spese del medesimo importo iscritte nell'anno 2023, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

CAPO II

FINANZA LOCALE

Art. 66

(Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale)

1. Per l'anno 2022, la Regione è autorizzata ad aumentare la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), a favore delle famiglie per la frequenza di collegi e convitti.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2022, in euro 50.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spesa correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 67

(Variazioni compensative)

1. Sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 87.015.282,43 di cassa, euro 4.152.553,54 per l'anno 2022, euro 2.471.110,05 per l'anno 2023 ed euro 1.817.110,05 per l'anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c).

2. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2022 (Definizione delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024), sono autorizzate variazioni compensative allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 per l'importo complessivo, in aumento e in diminuzione, di euro 26.700.000 di cassa, euro 26.700.000 per l'anno 2022, euro 24.500.000 per l'anno 2023 ed euro 24.500.000 per l'anno 2024, come meglio specificato nella tabella di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b).

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68

(Subentro e accollo da parte della Regione dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con la Banca popolare di Milano S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata al subentro e all'accollo dei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con la Banca popolare di Milano S.p.A. da Finaosta S.p.A., in nome proprio e per conto della Regione, per tramite della Gestione speciale di Finaosta, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013).

2. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti le operazioni di cui al comma 1, la Regione rilascia mandato irrevocabile al Tesoriere a valere sulle entrate proprie, impegnandosi a mantenere entrate vincolate nella congrua misura e a non eseguire con le stesse alcun pagamento o altro impiego prima che sia stato totalmente estinto il debito assunto nei confronti degli Istituti finanziatori, nonché a garantire l'esigibilità e il pagamento, alle scadenze contrattuali, di quanto vincolato, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria.

3. Il presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto l'onere per il pagamento del rimborso dei mutui di cui al comma 1 è determinato, per il triennio 2022/2024, negli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 35/2021.

Art. 69

(Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserito il seguente:

"Art. 37bis

(Rinvio)

1. I criteri e le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, nonché l'iter amministrativo comprese le modalità di pubblicità, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 5/2008, è sostituito dal seguente:

"3. La domanda è pubblicata nel sito istituzionale della Regione e negli Albi pretori dei Comuni interessati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37bis.".

3. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 5/2008, le parole: "dalla data di presentazione della domanda ed" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62 e".

4. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 5/2008 è abrogato.

5. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

"1. La concessione di coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è rilasciata ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b), previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo esperimento di procedura a evidenza pubblica le cui modalità sono definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 37bis, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle determinazioni della medesima conferenza di servizi.".

6. All'articolo 52 della l.r. 5/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La concessione in scadenza è prorogabile limitatamente al tempo necessario alla conclusione del procedimento di rinnovo.".

b) al comma 2, le parole: "un anno prima della scadenza" sono sostituite dalle parole: "entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza".

7. All'articolo 66 della l.r. 5/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "o di concessione" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il permesso di ricerca è rilasciato prioritariamente al soggetto che presenti le capacità tecnico-economiche più idonee alla ricerca e alla coltivazione.";

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 37bis, disciplina il procedimento applicabile nel caso in cui siano presentate due o più domande di concessione.".

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 37bis, della l.r. 5/2008, come introdotto dal comma 1.

9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 70

(Disposizioni in materia di assunzione di personale

nell'Ente Parco naturale Mont Avic)

1. Per l'anno 2022, l'Ente Parco naturale Mont Avic è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. In considerazione degli adempimenti previsti dagli articoli 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120, e 41 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale appartenente alla categoria/posizione D da assegnare all'ufficio del Responsabile per la transizione al digitale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, stimato in euro 45.000 a decorrere dall'anno 2022, trova copertura nell'ambito delle risorse già stanziate per il triennio 2022/2024 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sull'autorizzazione complessiva della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16).

Art. 71

(Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35)

1. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 35/2021, le parole: "e comunque non oltre il 31 agosto 2022" sono sostituite con: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2022".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 72

(Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di affidamento diretto della gestione a favore di società interamente pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 149bis, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, al fine di garantirne l'immediata operatività, si provvede al reperimento delle risorse umane necessarie, coerentemente con il modello organizzativo definito ai sensi dell'articolo 149, comma 5, del d.lgs. 152/2006, anche mediante comando del personale degli enti locali soci e delle loro forme associative, per una durata in ogni caso non superiore a trentasei mesi. La dotazione di personale da comandare e i criteri per la sua individuazione sono approvati dall'assemblea del BIM.

Art. 73

(Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"2bis. Il Sindaco può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta dell'Assemblea.".

CAPO II

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 74

(Rideterminazione per l'anno 2022 delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 35/2021 è incrementato, per l'anno 2022, di euro 23.865.840, di cui euro 24.095.840 in aumento ed euro 230.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera p).

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 24.095.840, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024:

a) per euro 1.100.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 7 e 8;

b) per euro 750.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 9;

c) per euro 280.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 10;

d) per euro 5.150.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 11;

e) per euro 2.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 12;

f) per euro 4.000.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 13;

g) per euro 646.840, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 14 e in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dal medesimo articolo 14;

h) per euro 50.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 66;

i) per euro 2.000.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) in conseguenza di variazioni compensative in parte entrata e in parte spesa autorizzate dall'articolo 48;

j) per euro 1.819.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 15;

k) per euro 6.300.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 16.

3. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 12/2018, le parole: "le aliquote comunali dell'" sono sostituite dalle seguenti: "il valore medio delle aliquote deliberate da ciascun Comune per l'".

Art. 75

(Modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 35, comma 1, della l.r. 35/2021 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera o).

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge, a eccezione di quelle determinate nel comma 1 e negli articoli 56 e 63, in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

Art. 77

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e).

Art. 78

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato di cui all'articolo 79, comma 1, lettera q).

Art. 79

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) la Tabella 1, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2020 (Allegato A);

b) la Tabella 2, riportante il dettaglio delle variazioni finanziate da altre entrate e le modalità di copertura delle minori entrate (Allegato B);

c) la Tabella 3, riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa (Allegato C);

d) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato D);

e) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato E);

f) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato F);

g) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato G);

h) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato H);

i) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2022/2024 (Allegato I);

j) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato J);

k) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2022/2024 (Allegato K);

l) il prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere (Allegato L);

m) il prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2022 (Allegato M);

n) la nota integrativa (Allegato N);

o) le modificazioni alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2022/2024 (Allegato O);

p) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2022 (Allegato P);

q) le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2022/2024 e relativo elenco annuale (Allegato Q).

Art. 80

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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NOTE

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 23 settembre 2022, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche aggiudicati dall'Amministrazione regionale, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, sono istituiti nello stato di previsione della spesa appositi fondi a copertura delle maggiori spese impreviste dovute all'aumento dei prezzi.".

(2) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 1° dicembre 2022, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli investimenti al Comune di Pont-Saint-Martin per l'adeguamento dei locali, presso un edificio di proprietà del medesimo Comune, da destinare alla sede distaccata dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, per un importo di euro 750.000.".