Organi di indirizzo politico amministrativo
L'Assemblea regionale è composta di 35 Consiglieri, il cui mandato ha durata di cinque anni. È eletta a suffragio universale diretto, con il sistema proporzionale e con soglia di sbarramento che si situa intorno al 5,5 per cento dei voti espressi e validi. Il collegio elettorale è unico.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale si sono svolte il 20 e 21 settembre 2020. La proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale regionale è avvenuta il 2 ottobre 2020; l'atto di convalida degli stessi è stato adottato nella prima adunanza della XVI Legislatura del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 20 ottobre 2020, con provvedimento n. 2/XVI.
Gli organi interni dell'Assemblea sono: il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo, le Commissioni consiliari.
Ai Consiglieri spetta un trattamento indennitario disciplinato essenzialmente dalla legge regionale 33/1995. L'articolo 6bis della l.r. 33/1995, come inserito dalla l.r. 8/2024, stabilisce il divieto di cumulo col trattamento indennitario dei Consiglieri, disponendo in particolare che:
la partecipazione a commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore regionale e di consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.
Alle indennità di cui agli articoli 2 e 5 della l.r. 33/1995 non si cumulano assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, dalle agenzie e dalle aziende da essi dipendenti, da enti pubblici non economici, da società partecipate o controllate dallo Stato o dalle Regioni, da concessionari di pubblici servizi e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.
Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 6bis, comma 1, della l.r. 33/1995 dichiarano le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.