Elezioni

Il sistema elettorale

Il quadro normativo

In base all'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il Consiglio della Valle è composto da 35 consiglieri: si tratta di un numero fisso, che non risente dell'eventuale oscillazione della popolazione residente sul territorio regionale.

I Consiglieri restano in carica per cinque anni, al termine dei quali cessano dalla carica, cioè decadono dal mandato. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

L'elezione del Consiglio regionale avviene a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Il collegio elettorale è unico.

In forza della competenza legislativa attribuita alla Regione con la legge costituzionale n. 3 del 1989, il Consiglio ha approvato la legge regionale n. 3 del 1993, che attualmente disciplina (nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dalle leggi regionali n. 13 del 1993, n. 31 del 1997, n. 21 del 2002, n. 22 del 2007, dalla legge regionale 16 ottobre 2017, n. 16, e dalla legge regionale 4 giugno 2019, n. 7) le modalità di elezione del Consiglio regionale, e che prevede che le stesse si tengano secondo un sistema proporzionale a turno unico con doppia soglia di sbarramento.

Nel 2019, con l'ultima riforma elettorale approvata, sono state introdotte importanti novità tra cui il voto unico di preferenza e il divieto di immediata rieleggibilità per coloro che abbiano già ricoperto la carica di consigliere regionale per tre mandati consecutivi.

I 35 seggi di cui si compone il Consiglio regionale sono distribuiti proporzionalmente tra le varie liste attraverso il cosiddetto "metodo del quoziente e dei più alti resti", che si basa sul calcolo del quoziente elettorale, risultante dal rapporto tra il numero dei voti validi riportati da tutte le liste (escludendo, cioè, dal totale dei voti le schede bianche e quelle nulle) e il numero dei seggi da assegnare.

Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione tra le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, sono previste due soglie di sbarramento: la prima comporta l'eliminazione da tutte le operazioni per l'attribuzione dei seggi delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale; la seconda si applica nei confronti di quelle che non ottengano almeno il numero minimo di voti necessario per concorrere all'attribuzione di due seggi.

È prevista la possibilità, per due o più liste, di sottoscrivere un programma elettorale comune, sebbene si continui a votare la lista singola.

Alla lista singola, o al gruppo di liste, che abbia conseguito almeno il 42 per cento dei voti validamente espressi, è assegnato un premio di maggioranza pari a 21 seggi. Nel caso in cui nessuna lista, singola o associata, abbia raggiunto tale soglia, i seggi sono ripartiti secondo un criterio puramente proporzionale, in modo da rispecchiare la percentuale dei voti conseguiti da ciascuna di esse.

Una volta stabilito il numero di seggi assegnato a ciascuna lista, è calcolata la cifra individuale di ogni candidato, risultante dalla somma dei voti di preferenza validi a questo attribuiti, e, sulla base di essa, è stilata la graduatoria dei candidati di ciascuna lista.

L'elezione del Presidente della Regione e quella della Giunta competono al Consiglio regionale rinnovato, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, che dispone anche in materia di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia, nonché di scioglimento funzionale del Consiglio regionale.

Pari opportunità

Allo scopo di promuovere l'equilibrio nella rappresentanza tra i generi e condizioni di parità per l'accesso alla carica di consigliere regionale, la legge regionale n. 7 del 2019 ha incrementato al 35 per cento la quota minima di rappresentatività di ciascun genere all'interno di ogni lista di candidati, già introdotta nel 2007 nella misura del 20 per cento e successivamente innalzata al 30 per cento dalla legge regionale n. 16 del 2017.

Scrutinio centralizzato dei voti

Le elezioni regionali della primavera 2018 si sono svolte, in via sperimentale e provvisoria, con un sistema di scrutinio centralizzato dei voti finalizzato a garantire all'elettore una maggiore libertà di espressione. Considerati gli esiti positivi dell'esperienza, la procedura è stata definitivamente confermata dalla legge regionale n. 7 del 2019, che ha istituito otto Poli di scrutinio (uno nel Comune di Aosta e uno in ciascuna delle Unités del Communes valdôtaines, fatta eccezione per le Unités Mont-Rose e Walser che sono accorpate in un unico Polo) per lo spoglio delle schede votate nelle sezioni elettorali dei territori di riferimento.

Elettorato attivo e elettorato passivo

Sono elettori del Consiglio regionale (elettorato attivo) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che abbiano compiuto, o compiano, il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente. Sono eleggibili a consigliere regionale (elettorato passivo) i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e che risiedano nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità

In attuazione all'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale (su tale legge si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 25 dell'11-13 febbraio 2008). Non trova, quindi, più applicazione la legge statale 1257/1962 che, fino all'entrata in vigore della citata l.r. 20, disciplinava la materia per la nostra Regione.

Nella stessa seduta durante la quale è stata approvata la l.r. 20/2007, il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna la Presidenza del Consiglio e la Giunta, ciascuna per le proprie competenze, a predisporre un elenco degli enti interessati dalla legge stessa.

Comunicazione politica e controllo delle spese elettorali

Il Titolo Vbis della L.R. n. 3/93 tratta del contenimento, della pubblicità e del controllo delle spese per la campagna elettorale.

I soggetti preposti a tale attività sono:

  • il Co.Re.Com, per quanto concerne i sondaggi, i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici diffusi sulle testate giornalistiche e radiotelevisive;
  • la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per le elezioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale, che verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione prodotta, a giustificazione delle spese, e delle fonti diverse di finanziamento.

Elezioni regionali 2020

Il 20 e 21 settembre 2020, le elettrici e gli elettori valdostani votano per il rinnovo del Consiglio della Valle.

La Commissione di garanzia per il controllo delle spese per le elezioni del Consiglio regionale del 20 e 21 settembre 2020 è stata istituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n. 30 in data 20 febbraio 2020 ed è composta:

  • dai commercialisti Margaux Bellone e Massimo Terranova;
  • da Rosaria Castronovo, dirigente della struttura organizzativa Gestione Risorse e Patrimonio del Consiglio regionale;
  • da Tiziana Vallet, dirigente della struttura organizzativa Enti Locali della Presidenza della Regione;
  • da Christine Perrin, Segretario generale del Consiglio regionale, che la presiede.

La Commissione ha definito le direttive e i modelli (liste e candidati) per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale, destinati ai rappresentanti e ai committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati alle elezioni regionali. La legge regionale n. 3/1993 fissa i seguenti limiti di spesa per la campagna elettorale: 75.000 euro per ogni lista e 1.500 euro per ciascun candidato. Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta saranno pubblicati i rendiconti delle spese elettorali presentati dalle liste che hanno ottenuto eletti e dai candidati eletti alla carica di Consigliere regionale.

La legge prescrive inoltre specifici adempimenti per gli editori di quotidiani e periodici e per i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva, i quali devono comunicare, utilizzando un apposito fac-simile, sia alla Commissione, sia al Co.Re.Com., i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.