Il Consiglio nel cuore della democrazia rappresentativa
L'autonomia funzionale
Le funzioni
Dotata di autonomia funzionale e contabile, l'Assemblea regionale è composta di 35 Consiglieri. È eletta a suffragio universale diretto, con il sistema proporzionale e con sbarramento al 5,5 per cento dei voti espressi e validi. Il collegio elettorale è unico.
La principale competenza del Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa, vale a dire l'approvazione delle leggi, nelle materie in cui la Regione ha competenza a legiferare.
Il Consiglio regionale esercita inoltre numerose funzioni amministrative in virtù delle disposizioni legislative regionali e ha, al riguardo, competenza generale, essendo ad esso sottratti soltanto gli atti espressamente riservati alla competenza degli organi esecutivi della Regione.
La funzione ispettiva e di indirizzo consiste nell'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, dell'attività di orientamento, controllo e informazione sull'attività della Giunta. Gli strumenti sono, per quanto riguarda gli atti ispettivi, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, e per quanto riguarda gli atti di indirizzo, gli ordini del giorno e le risoluzioni.
Le competenze che sono attribuite al Consiglio direttamente da disposizioni della Costituzione riguardano funzioni di partecipazione ad atti dello Stato. Un caso particolare di iniziativa legislativa è previsto dall'articolo 50, secondo comma, dello Statuto speciale, e riguarda l'iniziativa di leggi costituzionali per la modifica dello Statuto speciale.
Ridefinita l'autonomia funzionale del Consiglio regionale
A inizio 2011, l'Assemblea ha
approvato la proposta di legge, presentata dai componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, recante disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio Valle.
L'iniziativa, che si compone di 25 articoli, ha abrogato la norma regionale n. 26/1991 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) e ridefinito l'ambito dell'autonomia dell'Assemblea legislativa, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione e della nuova disciplina regionale dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e del comparto unico (l.r. 22/2010). Lo scopo era quello di riconfermare e migliorare, nell'ambito di tale autonomia, l'attribuzione di un'ampia facoltà di disporre di proprie modalità di funzionamento dei propri organi e della propria struttura organizzativa, provvedendo, inoltre, autonomamente all'utilizzo delle risorse finanziarie e dei beni patrimoniali assegnati. Sono state inoltre individuate le modalità per concorrere al contenimento della spesa pubblica, che senza eludere la manovra e i suoi obiettivi, è rimasta rispettosa dell'autonomia regionale e in particolare dell'Assemblea, prevedendo una riduzione delle risorse assegnate pari al 7,5% per cento.