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Le norme di attuazione dello statuto speciale
per la Valle d'Aosta

L'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, stabilisce che "il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello statuto speciale e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.".

Si tratta pertanto di atti normativi statali cui è riservata la disciplina di due ambiti:
- l'attuazione dello Statuto, prevalentemente conferendo alla Regione le funzioni amministrative corrispondenti alle competenze legislative statutarie;
- l'armonizzazione della legislazione statale con l'ordinamento regionale, vale a dire l'adozione di specifiche disposizioni adeguate alle particolarità valdostane, in deroga alla normazione statale di settore.
Quanto al procedimento di formazione, questi speciali decreti legislativi, pur essendo atti aventi forza di legge adottati dal Governo, e quindi fonti statali, sono elaborati con il concorso paritario della Regione, rappresentata da tre membri nominati dal Consiglio regionale, su sei che compongono la Commissione Paritetica, essendo gli altri tre nominati, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro competente per gli affari regionali.

Gli schemi approvati dalla Commissione paritetica sono sottoposti al parere consultivo del Consiglio regionale e poi esaminati dal Consiglio dei Ministri - cui partecipa il Presidente della Regione ai sensi dell'art. 44 dello Statuto speciale, trattandosi di questioni che riguardano particolarmente la Regione - che, generalmente, li adotta. Sono, quindi, promulgati dal Presidente della Repubblica e pubblicati in Gazzetta ufficiale.

La particolare procedura prevista da una disposizione di rango costituzionale, quale l'art. 48-bis dello Statuto speciale, rende le norme di attuazione derogabili solo da fonti pari ordinate, adottate con il medesimo iter e cioè con il consenso della Regione espresso mediante i propri rappresentanti in seno alla Commissione paritetica. Per altro verso, le norme di attuazione, nelle materie da esse disciplinate, derogano alla legislazione statale ordinaria .

Prima dell'inserimento nello Statuto speciale dell'art. 48-bis, le norme di attuazione statutaria - operanti principalmente il trasferimento in capo alla Regione di funzioni statali - erano state adottate con leggi ordinarie ovvero con atti governativi aventi forza di legge - peraltro formati con il coinvolgimento della Regione - in assenza di una previsione di rango costituzionale che ne stabilisse la procedura così come era, invece, disposto per le altre Regioni a Statuto speciale. Il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, prima norma di attuazione ad essere emanata ai sensi dell'articolo 48-bis, ha "blindato" tutte le precedenti norme di attuazione, tra cui quelle relative all'ordinamento finanziario, ma anche i decreti luogotenenziali del 1945 e 1946 - attributivi delle prime fondamentali funzioni amministrative alla Regione già anteriormente all'approvazione dello Statuto speciale - prevedendone la modifica solo con il procedimento previsto dall'articolo 48-bis e, cioè, con l'imprescindibile consenso della Regione.

Il procedimento volto all'approvazione di una norma di attuazione può essere schematizzato come segue:
- La Commissione paritetica elabora la proposta di schema di decreto legislativo contenente le norme di attuazione dello Statuto;
- La Commissione, raggiunto l'accordo sulla proposta, ne invia il testo ai ministeri competenti per materia, affinché esprimano il loro parere;
- La Commissione, considerate le posizioni assunte dai ministeri stessi, approva uno schema di decreto legislativo che viene trasmesso al Ministro per gli affari regionali per un visto che, nella sostanza, ha valore di approvazione;
- Lo schema di norma di attuazione viene sottoposto al parere preventivo del Consiglio regionale e deliberato definitivamente dal Consiglio dei Ministri;
- Il Presidente della Repubblica emana il decreto legislativo recante le norme di attuazione.

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