Funzione legislativa

La principale competenza del Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi, nelle materie in cui la Regione ha competenza a legiferare.

Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi:

L'iniziativa legislativa

Il procedimento legislativo comincia con la fase dell'iniziativa. L'articolo 27 dello Statuto speciale, come sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 2001, dispone quanto segue: "L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale ed ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15".

L'iniziativa si concretizza nella presentazione di un progetto di legge al Consiglio regionale da parte del Presidente della Regione, a nome della Giunta, o da parte dei consiglieri regionali. I progetti di legge vengono presentati al Consiglio regionale, redatti in articoli ed accompagnati da una relazione che ne illustra le finalità ed il contenuto, mediante deposito presso la Presidenza del Consiglio. Il testo del progetto di legge viene poi inviato all'Ufficio legislativo del Consiglio, che apporta le eventuali correzioni formali necessarie.

L'istruttoria

Dopo la verifica da parte dell'Ufficio legislativo, il Presidente del Consiglio assegna i progetti di legge alla commissione consiliare competente per materia, ai fini dell'esame in sede referente. Ogni commissione nomina, per ciascun progetto di legge, un relatore, scelto fra i propri componenti, con il compito di illustrare i contenuti del progetto stesso e di fornire agli altri componenti della commissione gli elementi necessari ad un approfondito esame dell'atto. Le commissioni devono esprimere il parere sui progetti di legge loro assegnati e darne comunicazione, per iscritto, al Presidente del Consiglio entro il termine di sessanta giorni. Trascorso il termine di cui sopra, il parere si dà per espresso ed il Presidente del Consiglio iscrive d'ufficio l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare successiva.

L'approvazione

Conclusa la fase referente da parte delle commissioni, il progetto di legge viene esaminato dall'Aula ai fini dell'approvazione finale. La discussione ha inizio con l'intervento del relatore nominato dalla commissione. I consiglieri che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente del Consiglio. Nessuno può parlare di uno stesso argomento per più di due volte nella discussione generale (la durata dell'intervento dev'essere al massimo di trenta minuti per il primo intervento, quindici minuti per il secondo). Quando non vi siano più consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori, ai proponenti, agli assessori competenti ed al Presidente della Regione per non più di venti minuti. Terminata la discussione generale, si procede alla discussione sugli articoli del progetto di legge, nonchè sugli eventuali emendamenti. La votazione finale di un progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e l'approvazione degli articoli e le eventuali dichiarazioni di voto.

La promulgazione e la pubblicazione

La legge approvata dal Consiglio è trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione ai fini della promulgazione. L'entrata in vigore della stessa decorre, di norma, dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione: la legge stessa può, però, prevedere un termine differente. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale. La promulgazione è uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell'efficacia della legge regionale. In particolare, è l'atto con il quale il Presidente della Regione ne ordina la pubblicazione e l'esecuzione. Con la promulgazione la legge diventa esecutoria; con la pubblicazione essa diventa, invece, obbligatoria.

L'eventuale impugnativa del Governo

Per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato il Titolo V, Parte II, della Costituzione, è venuto meno il sistema del controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali, ancorchè le norme dello Statuto speciale, formalmente, ancora lo prevedano. La soppressione dei controlli opera, infatti, anche nei confronti della Valle d'Aosta per effetto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il quale stabilisce che, in attesa dell'adeguamento dei relativi Statuti speciali, le modifiche della Costituzione si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia.

Il nuovo articolo 127 della Costituzione ha introdotto, tuttavia, un controllo successivo: qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Iniziativa legislativa popolare e referendaria

L’iniziativa legislativa può anche essere esercitata da una frazione del corpo elettorale. Infatti, la legge regionale 19/2003 dispone che l'iniziativa legislativa popolare sia esercitata da almeno 1.500 elettori dei Comuni della Regione. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione illustrativa, dev'essere presentato dai promotori alla Segreteria generale del Consiglio regionale, insieme all'elenco in formato elettronico dei promotori e degli altri sottoscrittori con l'indicazione dei rispettivi luogo e data di nascita, nonché Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

L'iniziativa legislativa popolare non è proponibile per le leggi tributarie e di bilancio e per quelle in materia di autonomia funzionale del Consiglio regionale.

Inoltre, la stessa legge regionale 19/2003 ha introdotto, a fianco del referendum abrogativo, il peculiare istituto del referendum "propositivo" che può essere indetto nel caso in cui il Consiglio regionale non approvi una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da almeno il 5% degli elettori e che contenga sui fogli destinati alla raccolta delle firme la precisazione che la legge potrà essere sottoposta a referendum propositivo, ovvero una legge che, su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari, ne recepisca i principi ispiratori e i contenuti essenziali. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo, è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora il risultato sia favorevole, la proposta di legge è approvata e il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Qualora il risultato sia sfavorevole, la stessa proposta di legge di iniziativa popolare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione del risultato del referendum sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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