Statuto speciale

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Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4

STATUTO SPECIALE PER LA VALLE D'AOSTA


(Testo coordinato con le modificazioni introdotte dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, corredato di note, dell'elenco degli articoli modificati, delle leggi costituzionali di modifica e delle norme di attuazione)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Direzione affari legislativi, studi e documentazione
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Tel. 0165/526166
Fax 0165/526262
Gennaio 2018

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1

La Valle d'Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

Il territorio della Valle d'Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Regione ha per capoluogo Aosta.

TITOLO II

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (1)e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie (2):

a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;

b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (3);

c) polizia locale urbana e rurale;

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario;

f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;

g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica;

h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali;

i) acque minerali e termali;

l) caccia e pesca;

m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico;

n) incremento dei prodotti tipici della Valle;

o) usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprietà culturali;

p) artigianato;

q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio;

r) istruzione tecnico-professionale;

s) biblioteche e musei di enti locali;

t) fiere e mercati;

u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini;

v) toponomastica;

z) servizi antincendi.

Art. 3

La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione (4)delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

a) industria e commercio;

b) istituzione di enti di credito di carattere locale;

c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato;

d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;

e) disciplina della utilizzazione delle miniere;

f) finanze regionali e comunali;

g) istruzione materna, elementare e media;

h) previdenza e assicurazioni sociali;

i) assistenza e beneficenza pubblica;

l) igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica;

m) antichità e belle arti;

n) annona;

o) assunzione di pubblici servizi.

Art. 4

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

TITOLO III

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 5

I beni del demanio dello Stato situati nel territorio della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.

Sono altresì trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.

Art. 6

I beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella Regione, sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

le foreste che, a norma delle leggi vigenti, appartengono allo Stato;

le cave, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;

gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 7

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potrà essere rinnovata.

Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.

Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.

La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Art. 8

Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione.

Il Presidente della Regione 5 ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 9

Per le subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, la Regione non potrà applicare canoni che superino limiti che saranno stabiliti dal Governo dello Stato, sentita la Giunta regionale.

Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.

Art. 10

I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.

Art. 11

Le miniere esistenti nella Regione sono date in concessione gratuita alla Regione per novantanove anni. La concessione potrà essere rinnovata.

Non è ammessa la cessione della concessione predetta.

Sono escluse dalla concessione le miniere che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di concessione, salvo che alla concessione non sia seguito lo sfruttamento nei termini previsti dalla legge, nel qual caso la Regione può promuovere a proprio beneficio la decadenza della concessione.

Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato.

Art. 12

Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico.

Art. 13

Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti che, domiciliati nella Valle, possiedono redditi tassabili al loro nome mediante ruolo.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente iscritti o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione.

La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione sono tenuti a riferire alla Giunta i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

TITOLO IV

ZONA FRANCA

Art. 14 (6)

Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 15

Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (5).

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo (7). Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle (8).

La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31 (9). Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso (10).

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale (11), qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (12).

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle (13).

Art. 16 (14)

Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno (15).

Art. 17

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (16).

(...) (17)

Art. 18 (18)

Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni (19).

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione (5)e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione (5)in carica.

Art. 19

Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno (20), che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione (5)o di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21

Le deliberazioni del Consiglio della Valle non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

Art. 22

Le sedute del Consiglio della Valle sono pubbliche.

Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 23

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 24

I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25

I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge della Regione (21).

Art. 26

Il Consiglio regionale esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 27 (22)

L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.

L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 (23).

Art. 28 (24)

Art. 29

Il Consiglio della Valle approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.

L'esercizio finanziario della Regione ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

Art. 30 (25)

Art. 31 (26)

Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento, preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 32

Il Presidente della Regione (5), la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione.

Art. 33 (27)

Art. 34

Il Presidente della Regione (5)è il capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione.

Promulga le leggi ed i regolamenti regionali.

Art. 35

L'ufficio di Presidente della Regione (5)o di assessore è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

Art. 36

La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio.

I provvedimenti adottati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica. Essi cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.

Art. 37

Il Consiglio della Valle ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

TITOLO VI

LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO

Art. 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.

Art. 39

Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.

L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.

Art. 40

L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.

Art. 40bis (28)

Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale (29)hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE

Art. 41

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Regione (5), previa deliberazione della Giunta (30).

Il Presidente della Regione (5), in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti.

TITOLO VIII

ENTI LOCALI

Art. 42

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge (31)istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 43

Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale (32)in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

La facoltà di sciogliere i Consigli dei comuni e degli altri enti locali è esercitata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO IX

RAPPORTI FRA LO STATO E LA REGIONE

Art. 44

Il Presidente della Regione (5)per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.

Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale è responsabile.

Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.

Art. 46 (33)

La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.

Art. 47

Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale (34).

Art. 48

Il Consiglio della Valle può essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale (35).

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle (36).

Art. 48bis (37)

Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione (38).

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.

Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50

Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (39).

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi (40).

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (41).

Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato (42), in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.

(...) (43)

Art. 51

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 52

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (44).

NOTE

Nota all'art. 2.

(1) L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (G.U. 1° febbraio 2001, n. 26), ha disposto la sostituzione delle parole "dello Stato" con "della Repubblica".

Nota all'alinea dell'art. 2.

(2) In merito alle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa ed ai relativi vincoli, si veda anche il combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), e dell'articolo 117 della Costituzione.

Nota alla lett. b) del primo comma dell'art. 2.

(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (G.U. 25 settembre 1993, n. 226). Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma primo dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (G.U. 10 marzo 1948, n. 59), recitava:

"b) circoscrizioni comunali;"

Nota all'alinea dell'art. 3.

(4) Si veda, tuttavia, il combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nota all'intero Statuto.

(5) L'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha disposto la sostituzione delle parole "Presidente della Giunta" con "Presidente della Regione" ovunque ricorrano.

Nota all'art. 14.

(6) In attesa che sia attuato il regime di zona franca, si veda la legge 3 agosto 1949, n. 623 (G.U. 15 settembre 1949, n. 212).

Nota al secondo comma dell'art. 15.

(7) Si vedano le leggi regionali 25 giugno 2003, n. 19, 7 agosto 2007, n. 20 e 7 agosto 2007, n. 21.

Nota al secondo comma dell'art. 15.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al terzo comma dell'art. 15.

(9) Si veda la nota all'articolo 31.

Nota al terzo comma dell'art. 15.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quarto comma dell'art. 15.

(11) Si veda la legge regionale 22 aprile 2002, n. 4 (B.U. 21 maggio 2002, n. 22).

Nota al quarto comma dell'art. 15.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quinto comma dell'art. 15.

(13) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota all'art. 16.

(14) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Il primo comma era già stato sostituito dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nel modo seguente:

"Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 dello Statuto recitava:

"Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni.".

Nota al secondo comma dell'art. 16.

(15) Si veda l'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (B.U. 19 gennaio 1993, n. 3).

Nota al primo comma dell'art. 17.

(16) Le parole ", ovvero del Parlamento europeo" sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al secondo comma dell'art. 17.

(17) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Tale disposizione recitava:

"I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato".

In materia di ineleggibilità e di incompatibilità, si veda la legge regionale 7 agosto 2007, n. 20.

Nota all'art. 18.

(18) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

Tale articolo era già stato sostituito dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (G.U. 7 marzo 1972, n. 63), nel modo seguente:

"Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 dello Statuto recitava:

"Il Consiglio della Valle è eletto per quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno."

Nota al primo comma dell'art. 18.

(19) Le norme per l'elezione del Consiglio regionale sono stabilite dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Nota al primo comma dell'art. 19.

(20) Il testo del regolamento interno del Consiglio regionale è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3690/VIII del 20 aprile 1988.

Nota al primo comma dell'art. 25.

(21) Si vedano la legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (B.U. 12 settembre 1995, n. 41), e l'articolo 10bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (B.U. 29 novembre 1982, n. 15).

Nota all'art. 27.

(22) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 27 dello Statuto recitava:

"L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio della Valle ed al popolo valdostano".

Nota al secondo comma dell'art. 27.

(23) Si veda la legge regionale 25 giugno 2003, n. 19.

Nota all'art. 28.

(24) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 28 dello Statuto recitava:

"L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori".

Nota all'art. 30.

(25) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 30 dello Statuto recitava:

"Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a "referendum" popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

Non è ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del "referendum" sono stabilite con legge regionale".

Nota all'art. 31.

(26) Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 127 della Costituzione.

Nota all'art. 33.

(27) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Il comma 2 dell'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 stabiliva peraltro che le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuassero ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale disciplinante le modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto. Tale legge è la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 33 dello Statuto recitava:

"Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.

Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta".

Nota all'art. 40-bis.

(28) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Nota al primo comma dell'art. 40-bis.

(29) Si veda la legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (B.U. 25 agosto 1998, n. 36).

Nota al primo comma dell'art. 41.

(30) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 41, primo comma, dello Statuto recitava:

"L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa".

Nota al primo comma dell'art. 42.

(31) Si veda il Capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19.

Nota al primo comma dell'art. 43.

(32) Si veda il Capo II della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (B.U. 25 febbraio 2003, n. 8).

Nota all'art. 46.

(33) Disposizione non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 125 della Costituzione.

Nota al primo comma dell'art. 47.

(34) Si vedano il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica).

Nota al secondo comma dell'art. 48.

(35) Comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 48, secondo comma, dello Statuto recitava:

"Può essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare".

Nota al sesto comma dell'art. 48.

(36) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota all'art. 48bis.

(37) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

Nota al primo comma dell'art. 48bis.

(38) Si veda l'elenco delle norme di attuazione dello Statuto speciale allegato alla presente pubblicazione.

Nota al primo comma dell'art. 50.

(39) Si veda l'articolo 138 della Costituzione.

Nota al terzo comma dell'art. 50.

(40) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quarto comma dell'art. 50.

(41) Comma inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nota al quinto comma dell'art. 50.

(42) Si veda la legge 26 novembre 1981, n. 690 (G.U. 2 dicembre 1981, n. 331).

Nota al sesto comma dell'art. 50.

(43) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 50, sesto comma, dello Statuto recitava:

"Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo".

Nota al primo comma dell'art. 52.

(44) Si veda la Gazzetta ufficiale 10 marzo 1948, n. 59.