Funzione politica
La funzione politica spettante al Consiglio regionale riguarda:
- l'elezione del Presidente della Regione;
- la nomina degli Assessori della Giunta regionale;
- l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione e di singoli Assessori.
Il Presidente della Regione è capo dell'Amministrazione regionale e rappresenta la Regione nei suoi rapporti con l'esterno; propone al Consiglio il nome degli Assessori; convoca e presiede la Giunta regionale; promulga le leggi e i regolamenti regionali; indice i referendum regionali; può chiedere la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria e convoca i comizi elettorali regionali. Alla fine di ogni legislatura, il Presidente della Regione resta in carica per provvedere all'ordinaria amministrazione e a specifici adempimenti, fra i quali la convocazione, dopo le elezioni, della prima seduta del nuovo Consiglio della Valle. Questo periodo viene definito prorogatio.
Altra importante prerogativa del Presidente della Regione è l'esercizio delle funzioni prefettizie, come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. In tale veste, il Presidente della Regione è il rappresentante del Governo centrale in Valle d'Aosta. Il Presidente della Regione, per delega governativa, provvede inoltre al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che modifica l'art. 15 dello Statuto, stabiliva che una legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determinasse la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori. Il Consiglio ha quindi adottato la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, che stabilisce che il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza. Un’importante novità è costituita dal fatto che, prima dell’elezione, il candidato alla carica di Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il proprio programma di governo, propone il numero, l'articolazione degli Assessorati e i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.
Una delle maggiori novità introdotte dalla citata l.r. 21/2007 consiste nella previsione della mozione costruttiva di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione che deve contenere, in particolare, l’indicazione del nuovo candidato alla carica di Presidente e dei componenti la Giunta e del nuovo programma di governo. La mozione, approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, comporta la cessazione dalla carica del Presidente sfiduciato e della Giunta ed il contestuale subentro del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Si segnala che le novità introdotte hanno trovato applicazione a partire dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 2008.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori che sono preposti ai singoli settori dell'Amministrazione regionale (attualmente in numero di 8).
Delibera con l'intervento del Presidente della Regione e di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.
Attualmente, gli Assessori sono nominati dal Consiglio Valle, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto e possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio regionale (Assessori tecnici).
Nella sua funzione di governo, la Giunta regionale stabilisce oggi l'indirizzo politico della Regione, in armonia con il Consiglio, e ha potere di iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali; presenta al Consiglio la legge finanziaria, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; delibera la presentazione dei ricorsi alla Corte Costituzionale; decide lo scioglimento dei Consigli comunali; delibera le nomine e le designazioni in società ed enti strumentali.
La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che modifica l'art. 15 dello Statuto, stabiliva che una legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, determinasse, tra l’altro, le modalità di elezione degli assessori. Il Consiglio ha quindi adottato la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21, che stabilisce che, dopo l’elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un’unica votazione, gli Assessori regionali.
E’ stata introdotta la figura del Vice-Presidente, scelto fra gli assessori per sostituire il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
La legge citata disciplina, inoltre, l’istituto della mozione individuale di sfiducia nei confronti degli assessori, disponendo che la stessa debba essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale. L’approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica dell’assessore sfiduciato e determina l’assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all’elezione del nuovo Assessore.
Si segnala che le novità introdotte hanno trovato applicazione a partire dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del 2008.
La mozione di sfiducia è stata introdotta dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 21. L'articolo 5 di tale legge prevede, infatti, che il Consiglio regionale possa esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione, del programma di governo, del numero e dell'articolazione degli Assessorati e dei nominativi dei componenti della Giunta, compreso il Vice-Presidente.
Tale mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta.
L'articolo 6 della l.r. 21/2007 prevede, inoltre, un analogo tipo di sfiducia nei confronti dei singoli assessori. Tale mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.
Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro Assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.
L'elezione del nuovo Assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.