Esame delle petizioni
La petizione è un atto con il quale i cittadini portano a conoscenza del Consiglio situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso la esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti.
Infatti, ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio petizioni per chiedere provvedimenti, nelle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
Le petizioni devono essere accompagnate dalle autocertificazioni di nascita o residenza nella regione nonché di cittadinanza italiana dei firmatari. Le firme dei sottoscrittori vanno apposte in calce al testo e, di queste, quella del primo firmatario, referente per l'amministrazione, deve essere autenticata. Non sono prese in esame le petizioni sottoscritte tramite piattaforme telematiche che non siano accompagnate dalle autocertificazioni e dai requisiti suindicati.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro venti giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria, assegnandole alle Commissioni consiliari competenti per materia e trasmettendole per informazione al Presidente della Regione e agli assessori competenti.
Le Commissioni consiliari competenti, quindi, esaminano la petizione entro sessanta giorni dalla sua assegnazione. Nel caso in cui la petizione sia corredata da un numero di firme inferiore a cinquecento, l'istruttoria si esaurisce nelle Commissioni stesse. Se è invece corredata da un numero di firme superiore o uguale a cinquecento, conclusa l'istruttoria da parte delle Commissioni, la petizione è sottoposta all'esame del Consiglio regionale, che può approvare una o più risoluzioni dirette ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.
- Fac-simile foglio firmatari dei referenti
- Fac-simile foglio sottoscrittori petizione
- Fac-simile lettera di presentazione