Garante dei disabili
Il Difensore civico come Garante dei diritti delle persone con disabilità
Ai sensi degli articoli 2quinquies e 2sexies della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalle leggi regionali 1° agosto 2022, n. 20 e 16 luglio 2024, n. 10, il Difensore civico regionale svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).