Garante dei minori
Il Difensore civico come Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Ai sensi dell'articolo 2 quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, il Difensore civico regionale svolge anche le funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuovendo e garantendo i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).