Garante dei detenuti
Il Difensore civico come Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, il Difensore civico regionale svolge anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Tale disciplina è contenuta, in particolare, negli articoli 18 e 67 della citata legge, in forza dei quali i Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.