Come diventare tutore volontario
Chi è il tutore volontario
I tutori volontari sono privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minorenne straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento.
Si applicano le norme della legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e successive integrazioni e modifiche.
Che cosa fa il tutore volontario
Il tutore volontario, in qualità di persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore, assume la tutela di un minore straniero non accompagnato (Msna) o di più “minori”, nel numero massimo di tre.
I compiti del tutore volontario sono:
- svolgere il compito di rappresentanza legale assegnata agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- perseguire il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza nessuna discriminazione;
- promuovere il benessere psico-fisico del minore;
- vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore;
- vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore;
- amministrare l’eventuale patrimonio del minore.
I minori non accompagnati sono collocati presso le strutture di accoglienza o le famiglie affidatarie.
Il tutore volontario non è l’affidatario.
Per candidarsi a divenire tutore volontario bisogna avere:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;
b) residenza anagrafica in Italia;
c) compimento del venticinquesimo anno di età;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
f) assenza di condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c. Il candidato, in particolare deve:
- avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
- non essere stato rimosso da altra tutela;
- non essere iscritto nel registro dei falliti;
- avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale;
- avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.
Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali e professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche sulla materia (corsi di studio, master, etc.), di conoscere lingue straniere (allegando i corrispondenti certificati) e/o di avere esperienze concrete di assistenza e accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato culturali, ovvero agenzie educative (v. scuola e centri di aggregazione giovanile etc.), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche) ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.
Tali criteri si intendono acquisiti riguardo ai tutori già iscritti per la tutela dei minori non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari.
A chi presentare domanda come aspirante tutore volontario
Per iniziare il percorso per divenire tutore volontario è necessario rispondere al bando di formazione e selezione per tutori volontari del Garante della propria Regione o Provincia autonoma.
Per la Regione autonoma Valle d'Aosta, visti i numeri esigui delle potenziali persone aspiranti tutori volontari, in forza di una convenzione di cooperazione ad hoc, sottoscritta dal Consiglio regionale e dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta con gli organismi omologhi della Regione Piemonte e altri soggetti pubblici e privati, è stato stabilito che la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte provvederà a selezionare e a formare anche i privati cittadini valdostani disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato.
A tale fine si indicano:
- Sito dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte
- Bando
- Modulo di iscrizione
- Linee guida AGIA per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari
Inoltre, solo nelle Regioni e nelle Province autonome in cui i Garanti per l’infanzia e l’adolescenza non siano stati nominati, provvede temporaneamente l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza a selezionare e formare i privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato.
Una volta superato il corso di formazione (24/30 ore), si deve confermare la propria disponibilità a essere nominati tutori volontari dal Tribunale per i minorenni.
Quando si diventa tutore volontario
Dopo aver seguito il corso di formazione e aver confermato la propria disponibilità, gli aspiranti tutori volontari saranno inseriti nell’elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta che procederà alla nomina come tutore volontario.