Glossario
- Adunanze
- Con il termine “adunanza ordinaria” si definisce la convocazione del Consiglio per uno o più giorni. Il Consiglio
è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno. La sessione primaverile si articola in 9
adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dall'8 agosto all'8 settembre per ferie estive; la sessione
autunnale si articola in 12 adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo. Di norma, il Consiglio è convocato nella prima e
nella seconda quindicina di ciascun mese, secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Il Consiglio è convocato
in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno 1/3 dei Consiglieri; la sessione deve avere luogo entro
20 giorni dalla presentazione della richiesta - Atti deliberativi
- Con l’espressione “atti deliberativi” si intende distinguere, all’interno dell’insieme dell’attività deliberativa
del Consiglio, gli atti legislativi da tutti gli altri atti adottati dal Consiglio e richiedenti una votazione finale, quindi: mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, ratifiche di deliberazioni urgenti della Giunta e altri atti deliberativi. - Atti legislativi
- Con l’espressione “atti legislativi” si intende distinguere, all’interno dell’insieme dell’attività deliberativa
del Consiglio, gli atti legislativi da tutti gli altri atti adottati dal Consiglio e richiedenti una votazione finale, quindi: progetti di
legge e di regolamento e proposte di legge statale di revisione dello statuto. - Attività ispettiva e di indirizzo
- La funzione ispettiva consiste nell’esercizio, da parte dei Consiglieri regionali, dell’attività di indirizzo, controllo ed informazione sull’operato della Giunta. Gli strumenti, previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, sono gli atti ispettivi - interrogazioni, interpellanze, mozioni - e gli atti di indirizzo - ordini del giorno, risoluzioni.
- Attività legislativa
- L’attività legislativa è costituita dall’insieme dai seguenti atti adottati dal Consiglio regionale: disegni di legge, proposte di legge e di regolamento, proposte di legge alle Camere. La principale competenza del Consiglio è l’esercizio della funzione legislativa, cioè l’approvazione delle leggi, nelle materie in cui la Regione ha competenza a legiferare. Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi: l’iniziativa, l’istruttoria, l’approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.