Le Commissioni

Le commissioni consiliari sono organi collegiali ristretti che svolgono, rispetto all'assemblea plenaria, funzioni preparatorie, sul presupposto che un'assemblea elettiva titolare della funzione legislativa non possa discutere progetti di legge, se non dopo un previo esame ed in base ad una relazione di una sua commissione.

All'inizio di ogni legislatura sono costituite le commissioni consiliari permanenti: esse sono nominate dal Consiglio con votazione palese, su proposta del suo Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, dal momento della loro costituzione, sono veri e propri organi del Consiglio regionale, disciplinati dal Regolamento interno (articoli da 19 a 33).

La composizione delle commissioni consiliari permanenti è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi del Consiglio ed in ogni commissione deve essere rispettato il rapporto tra maggioranza e minoranza. Ogni commissione è costituita da sette consiglieri, salvo deroga relativa alla prima commissione: ciascun consigliere ha diritto di essere assegnato ad almeno una commissione.

Le commissioni consiliari si riuniscono in sede referente e consultiva. La funzione delle commissioni in sede referente consiste in un'attività istruttoria del successivo esame che il Consiglio dovrà compiere sui singoli atti sottopostigli per l'approvazione. E' una funzione che consiste nell'esaminare le proposte di atti normativi ed amministrativi, esercitando su di essi gli stessi poteri spettanti al Consiglio, escluso il potere di approvazione definitiva.

Gli atti assegnati alle commissioni riunite in sede referente sono i seguenti:

  • progetti di legge e di regolamento;
  • progetti di legge di iniziativa popolare;
  • proposte di legge statale;
  • atti amministrativi di ordine generale di competenza del Consiglio.

La sede referente è una fase obbligatoria e necessaria, non suscettibile di deroghe. Per quanto riguarda la sede consultiva, in essa la commissione esaurisce la sua funzione con l'espressione dell'eventuale parere e le sue proposte di eventuale modifica hanno solo valore di mera indicazione politica.

Le sedute delle Commissioni sono valide solo se è fisicamente presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni delle commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, compreso il computo degli astenuti. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, tuttavia, in particolari circostanze o per la trattazione di temi di rilevante interesse generale, le commissioni possono decidere di tenere sedute aperte al pubblico.

Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni consiliari speciali o d'inchiesta per l'esame di particolari questioni: tali commissioni durano in carica fino al compimento del loro mandato, ma non oltre il termine della legislatura.

Le commissioni consiliari permanenti sono cinque:

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