Regolamento dei comunicati dei gruppi

Regolamento per l'uso delle pagine web da parte dei Gruppi del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

  1. Le pagine web dei Gruppi consiliari, ospitate sul sito del Consiglio regionale, sono da questi autonomamente curate. Ciascun Gruppo consiliare è responsabile della conformità al presente regolamento dei contenuti dei propri spazi informativi.
  2. Il Consiglio regionale fornisce il supporto tecnico per la pubblicazione delle pagine e non è responsabile per il loro contenuto.
  3. Non è consentita la presenza nelle pagine di testi recanti espressioni sconvenienti. Non è altresì consentito l'uso di espressioni non consone alla dignità del Consiglio ovvero che rechino termini ingiuriosi o che, in generale, trascendano nel discredito personale o nel vilipendio di organi istituzionali, o che in ogni caso possano costituire fattispecie di reato.
  4. Non è consentito dare luogo ad imputazioni di responsabilità o comunque riferire fatti o esprimere giudizi o considerazioni tali da ledere la sfera personale e l'onorabilità dei singoli o il prestigio delle Istituzioni.
  5. Non è consentito diffondere notizie acquisite in ragione del mandato consiliare e destinate a rimanere riservate o segrete.
  6. Non è consentito riprodurre atti o documenti, presentati nell'ambito di procedimenti consiliari, giudicati non ammissibili dalla Presidenza del Consiglio in base ai principi stabiliti dal Regolamento e, conseguentemente, non pubblicati negli Atti consiliari.
  7. Non è consentito l'uso delle pagine con finalità promozionali di tipo commerciale.
  8. L'uso delle pagine deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di propaganda elettorale e di svolgimento delle campagne elettorali.
  9. Le pagine informative dei Gruppi consiliari non possono fare riferimento a pagine di altri Gruppi consiliari senza il consenso di questi. Ogni collegamento a siti Internet esterni deve essere chiaramente identificato come riferito ad entità diversa dal sito del Consiglio regionale. Le pagine non possono contenere programmi eseguibili o script di alcun genere.
  10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è competente a risolvere le controversie che possano sorgere in relazione all'applicazione del presente regolamento.
  11. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, l'Ufficio di Presidenza può disporre la sanzione della eliminazione della pagina oggetto di censura nonché la sospensione del servizio, in ragione della gravità del fatto commesso.
  12. In casi di particolare gravità e di urgenza, il Presidente del Consiglio assume i provvedimenti più idonei, secondo le circostanze, a porre provvisoriamente rimedio al pregiudizio determinatosi. Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio di Presidenza per le deliberazioni di cui al numero 11.
  13. Il presente regolamento è pubblicato nella pagina introduttiva della sezione del sito Internet del Consiglio dedicata ai siti web dei Gruppi consiliari.