Rinvii della Commissione di coordinamento
A partire dall'8 novembre 2001 (data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), i controlli preventivi di legittimità sulle leggi regionali sono stati aboliti e sostituiti da controlli successivi. Se il Governo ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. (art. 127 Cost.).
Prima della riforma del titolo V della Costituzione, l'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, non più applicabile in forza del combinato disposto dell'articolo 10 della legge cost. 3/2001 e dell'articolo 127 Cost., disciplinava il controllo preventivo di legittimità del Presidente della Commissione di coordinamento sulla legge regionale approvata dal Consiglio regionale.
Se la legge regionale non eccedeva la competenza della Regione ovvero non contrastava con gli interessi nazionali o di altre Regioni, il Presidente della Commissione di coordinamento provvedeva a vistare la legge regionale e restituirla al Consiglio regionale ai fini della promulgazione e della pubblicazione. Per prassi consolidata, poteva accadere che il Presidente della Commissione di coordinamento vistasse la legge regionale e la restituisse al Consiglio regionale, ma con delle osservazioni di lieve entità, tali da non giustificare un rinvio, e con l'invito al Consiglio regionale di adeguarsi alle stesse.
Se la legge regionale, invece, eccedeva la competenza della Regione ovvero contrastava con gli interessi nazionali o di altre Regioni, il Presidente della Commissione di coordinamento rinviava la legge al Consiglio regionale per un nuovo esame. Se il Consiglio regionale approvava nuovamente la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo poteva, nei 15 giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale.