Pronunce della Corte Costituzionale

Le pronunce della Corte costituzionale si distinguono in:

  • Sentenze;
  • Ordinanze.

L'art. 18 della legge 87/1953 indica il criterio generale di distinzione tra questi due atti: "la Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza". Le sentenze e le ordinanze sono gli atti tipici del potere giudiziario. La sentenza è l'atto con cui il giudice chiude il processo, mentre l'ordinanza è uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale, ma serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo.

Tuttavia, nei giudizi di legittimità costituzionale, la Corte ha sviluppato un uso delle ordinanze più ampio di quello tradizionale, ricorrendo, in determinate ipotesi, all'ordinanza anche per chiudere un processo. Le sentenze devono essere esaurientemente motivate mentre per le ordinanze è sufficiente che siano "succintamente motivate". Con la motivazione la Corte rende conto dei propri processi interpretativi ed argomentativi. Le decisioni della Corte non possono essere oggetto di impugnazione (art. 137 Cost.).

Criteri di ricerca

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità.
La banca dati è aggiornata alla Ordinanza n° 162 del 6 luglio 2023.
Per eventuali chiarimenti e segnalazioni inviare una e-mail a legislativo@consiglio.vda.it.