Altri incarichi e compensi

Non sono previsti compensi aggiuntivi in applicazione dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale n. 33/1995, che di seguito si riporta:

L'indennità di carica non può cumularsi con altri assegni e compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge, né con indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.