Posizioni di particolare responsabilità
La l.r. 9/2023 e la l.r. 25/2023 sono intervenute sulla disciplina degli incarichi di particolare posizione organizzativa, sopprimendoli e sostituendoli con gli incarichi di Posizione di particolare responsabilità.
L'articolo 5, commi 5 e 6, della l.r. 22/2010 in tal senso modificato dispone "Al fine di favorire la valorizzazione e la responsabilizzazione del personale, in caso di funzioni di particolare responsabilità, caratterizzate da elevata complessità professionale o organizzativa, possono essere individuate, nell'ambito delle strutture dirigenziali, permanenti, temporanee o di progetto, posizioni di particolare responsabilità alle quali preporre dipendenti appartenenti alla categoria D. Tali posizioni sono individuate, nel rispetto delle relazioni sindacali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, dagli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, all'atto dell'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture dirigenziali, con definizione delle competenze e dei relativi poteri di firma e/o di gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate, nonché della loro rilevanza verso l'esterno. I predetti organi di direzione politico-amministrativa individuano, altresì, i requisiti professionali richiesti per l'attribuzione dell'incarico, nonché i criteri e le modalità, mediante selezione comparativa, per il conferimento dello stesso, anche in relazione ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e misurazione delle performance. Spettano al dirigente della struttura nel cui ambito le posizioni sono istituite il conferimento dell'incarico, la valutazione dell'attività svolta, la vigilanza, il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa. Al conferimento e alla cessazione degli incarichi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Resta fermo quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998…omissis…Il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce la disciplina giuridica ed il trattamento economico spettante per la durata, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, dell'incarico ai titolari delle posizioni di particolare responsabilità di cui al comma 5, da determinarsi in relazione alla complessità delle funzioni assegnate e alle responsabilità connesse.".
In attuazione del disposto normativo, nonché dell'Accordo concernente la disciplina giuridica ed economica delle PPR sottoscritto in data 12 dicembre 2023, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito della definizione della propria micro organizzazione, ha, pertanto, provveduto, con deliberazione n. 105/2023, ad introdurre nel proprio organico la figura delle Posizioni di particolare responsabilità, denominate PPR, istituendo, a decorrere dal 1° aprile 2024, un'unica Posizione di Particolare Responsabilità, di fascia E, presso l'Unità organizzativa Provveditorato della Struttura Gestione risorse e patrimonio dell’organico del Consiglio regionale.
All’esito della procedura selettiva per titoli per l’individuazione del funzionario al quale conferire l’incarico di PPR e dell'approvazione della relativa graduatoria di merito, l’incarico di posizione di particolare responsabilità (PPR) relativo all’Unità organizzativa Provveditorato è stato conferito dal dirigente della S.O. Gestione Risorse e patrimonio alla dott.ssa Stefania Canale per il periodo dal 01/04/2024 al 31/03/2027.
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