Dispositions d'application

L'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, stabilisce che "il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello statuto speciale e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.".

Si tratta pertanto di atti normativi statali cui è riservata la disciplina di due ambiti:

  • l'attuazione dello Statuto, prevalentemente conferendo alla Regione le funzioni amministrative corrispondenti alle competenze legislative statutarie;
  • l'armonizzazione della legislazione statale con l'ordinamento regionale, vale a dire l'adozione di specifiche disposizioni adeguate alle particolarità valdostane, in deroga alla normativa statale di settore.

L'attuale composizione della suddetta commissione è consultabile al seguente link:
http://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/rapporti-con-le-regioni-autonome/commissioni-paritetiche/

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Il procedimento di approvazione delle norme di attuazione

Il procedimento di approvazione di una norma di attuazione può essere schematizzato come segue:

  • La Commissione paritetica elabora la proposta di schema di decreto legislativo contenente le norme di attuazione dello Statuto;
  • La Commissione, raggiunto l'accordo sulla proposta, invia il testo ai ministeri competenti per materia, affinché esprimano il loro parere;
  • La Commissione, considerate le posizioni assunte dai ministeri stessi, approva uno schema di decreto legislativo che viene trasmesso al Ministro per gli affari regionali per un visto che, nella sostanza, ha valore di approvazione;
  • Lo schema di decreto legislativo contenente le norme di attuazione dello Statuto viene sottoposto al parere preventivo del Consiglio regionale e, successivamente, deliberato definitivamente dal Consiglio dei Ministri;
  • Il Presidente della Repubblica emana il decreto legislativo recante le norme di attuazione.

Periodo ante sentenza Corte costituzionale 24 maggio 1963, n. 76

Prima dell'inserimento nello Statuto speciale dell'art. 48-bis, non figurava, diversamente dalle altre Regioni a Statuto speciale, una specifica procedura per l'emanazione delle norme di attuazione.

La mancanza di una previsione in tal senso avrebbe potuto rivelarsi favorevole alla Regione se, come la stessa ha ritenuto nei primi anni della propria esistenza, ciò le avesse permesso di costruire autonomamente il proprio assetto amministrativo, senza dipendere da trasferimenti statali. A riprova di questo orientamento iniziale vi sono atti normativi regionali, riguardanti alcuni settori dell'Amministrazione, in cui la Regione con propria legge, in forza delle disposizioni dello Statuto speciale, ha assunto unilateralmente per anni delle funzioni amministrative statali.

La sentenza della Corte costituzionale 76/1963 dichiarerà contra legem la prassi seguita fino a quel momento. Con questa sentenza, infatti, è stata sancita l'obbligatorietà di ricorrere ad apposite disposizioni statali ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione, pur mantenendo piena efficacia le citate leggi regionali di autoassunzioni di servizi.

Dopo una prolungata fase di stallo in cui si è accumulato un forte ritardo rispetto alle Regioni ordinarie, si è giunti nel 1978 all'emanazione della l. 196/1978 che ha portato ad un corposo trasferimento di funzioni amministrative statali. In essa si formulava anche la regola secondo cui il Parlamento avrebbe successivamente provveduto ad ulteriori necessità per mezzo di una legge delega al Governo, sentite una Commissione paritetica di rappresentanti del Governo e della Regione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il suddetto meccanismo non assicurava, però, tempestività nell'adeguamento delle disposizioni statali al contesto della Regione.

Le norme di attuazione adottate seguendo questa procedura tra il 1982 e il 1988 si sono tradotte in una riproduzione quasi meccanica di disposizioni statali, con un effetto di appiattimento della specialità regionale.

Periodo post legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2

Con l'introduzione, grazie alla l. cost. 2/1993, dell'art. 48-bis dello Statuto speciale, la Valle d'Aosta si è "riallineata" alle altre Regioni ad autonomia differenziata.

Anche per la Valle d'Aosta si è, così, prevista la costituzione di un'apposita Commissione paritetica Stato-Regione e la conseguente delega permanente al Governo per l'emanazione di norme di attuazione e di armonizzazione delle leggi dello Stato rispetto alle garanzie statutarie.

Il decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, prima norma di attuazione ad essere emanata ai sensi dell'articolo 48-bis, ha "ratificato" tutte le precedenti norme di attuazione, tra cui quelle relative all'ordinamento finanziario, ma anche i decreti luogotenenziali del 1945 e 1946 attributivi delle prime fondamentali funzioni amministrative alla Regione già anteriormente all'approvazione dello Statuto speciale. In questo modo a tutto questo complesso di norme è stata conferita la particolare natura "concertata" e rafforzata propria delle norme di attuazione e pertanto modificabile solo con il procedimento previsto dall'articolo 48-bis e, cioè, con l'imprescindibile consenso della Regione.

Cosa contiene la banca dati

La banca dati contiene le leggi regionali ante sentenza Corte costituzionale 76/1963 con le quali la Regione ha assunto unilateralmente, in forza delle disposizioni dello Statuto speciale, delle funzioni amministrative statali, le norme di attuazione "ratificate" dall'art. 1 del d.lgs. 320/1994 e le norme di attuazione successivamente adottate.