Glossario
L'ATTIVITA D'AULA
ADUNANZE
Con il termine "adunanza ordinaria" si definisce la convocazione del Consiglio per uno o più giorni. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno. La sessione primaverile si articola in 9 adunanze, dalla prima settimana di aprile al 30 settembre, con interruzione dal 1° agosto al 15 settembre per ferie estive; la sessione autunnale si articola in 12 adunanze, dalla prima settimana di ottobre al 31 marzo. Di norma, il Consiglio è convocato nella prima e nella seconda quindicina di ciascun mese, secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno 1/3 dei Consiglieri; la sessione deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
SEDUTE
La seduta del Consiglio regionale è l'articolazione antimeridiana, pomeridiana e notturna dell'adunanza. È presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente, o da un altro membro dell'Ufficio di Presidenza, e si svolge secondo le regole fissate dal Regolamento interno. Il Presidente del Consiglio apre e chiude le sedute: a queste, vi possono assistere il Senatore e il Deputato eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta; gli Assessori tecnici vi partecipano con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e sono diffuse anche con strumenti telematici. Il Consiglio può tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta o di continuare in seduta segreta la discussione su determinati argomenti, ma deve obbligatoriamente discutere in seduta segreta quando si tratta di questioni concernenti persone.
OGGETTI TRATTATI
Con l'espressione "oggetti trattati" si intende il numero degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ogni singola adunanza, comprensivo di quelli iscritti eventualmente in via d'urgenza in corso di seduta.
ATTI DELIBERATIVI
Con l'espressione "atti deliberativi" si intende distinguere, all'interno dell'insieme dell'attività deliberativa del Consiglio, gli atti legislativi da tutti gli altri atti adottati dal Consiglio e richiedenti una votazione finale, quindi: mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, ratifiche di deliberazioni urgenti della Giunta e altri atti deliberativi.
ATTI LEGISLATIVI
Con l'espressione "atti legislativi" si intende distinguere, all'interno dell'insieme dell'attività deliberativa del Consiglio, gli atti legislativi da tutti gli altri atti adottati dal Consiglio e richiedenti una votazione finale, quindi: progetti di legge e di regolamento e proposte di legge statale di revisione dello statuto.
RATIFICA DI DELIBERAZIONI URGENTI DELLA GIUNTA
La Giunta regionale, in caso di necessità e urgenza, può assumere deliberazioni di competenza del Consiglio. Tali deliberazioni devono essere presentate al Consiglio nella prima seduta successiva per la ratifica. Esse cessano di avere efficacia dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio neghi la ratifica.
ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI INDIRIZZO
La funzione ispettiva consiste nell'esercizio, da parte dei Consiglieri regionali, dell'attività di indirizzo, controllo ed informazione sull'operato della Giunta. Gli strumenti, previsti a tal fine e disciplinati dal Regolamento interno, sono gli atti ispettivi - interrogazioni, interpellanze, mozioni - e gli atti di indirizzo - ordini del giorno, risoluzioni.
INTERROGAZIONI
L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente della Regione ed agli Assessori se un fatto sia vero, se determinate informazioni siano pervenute alla Presidenza della Regione o sia esatto che la Giunta o i suoi componenti abbiano preso risoluzioni su determinati oggetti. I Consiglieri che intendono rivolgere interrogazioni alla Giunta ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio, senza motivazione. Normalmente le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza, subito dopo le comunicazioni dei Presidenti del Consiglio e della Regione. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di 3 interrogazioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente. Non sono soggette a votazione. Interrogazioni con risposta scritta. Nel presentare una interrogazione, i Consiglieri possono chiedere di averne risposta scritta. In questo caso, il Presidente della Regione o gli Assessori danno risposta scritta entro 20 giorni. Dell'avvenuta risposta è data informazione all'Assemblea che ne prende atto senza discussione. Non sono soggette a votazione.
INTERROGAZIONI CON RISPOSTA IMMEDIATA
In ciascuna riunione del Consiglio, prima dello svolgimento delle interrogazioni, è previsto lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, che consistono in una sola domanda, semplice, concisa e senza commenti, su un argomento di rilevanza generale connotato da urgenza o particolare attualità politica. Il Presidente del Consiglio decide, inappellabilmente, la non ammissibilità delle interrogazioni prive di tali requisiti, che vengono considerate interrogazioni a risposta scritta. Per ciascuna riunione ogni gruppo consiliare non può presentare più di un'interrogazione a risposta immediata. Tali interrogazioni non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie. Non sono soggette a votazione.
INTERPELLANZE
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinate questioni. I Consiglieri che intendono rivolgere interpellanze ne fanno domanda scritta al Presidente del Consiglio. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze, subito dopo le interrogazioni. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della stessa adunanza più di 3 interpellanze per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente. L'interpellanza va illustrata e discussa in Assemblea e non si esaurisce in una richiesta di informazioni, ma tende a provocare una presa di posizione da parte della Giunta. Non sono soggette a votazione.
MOZIONI
La mozione consiste in un atto inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. Ogni Consigliere può presentare mozioni secondo le modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, salvo il caso di mozioni di sfiducia alla Giunta. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno delle adunanze dopo gli oggetti proposti dalla Giunta e gli atti di iniziativa legislativa. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno di ogni singola adunanza più di 3 mozioni per ogni Consigliere, siano esse sottoscritte singolarmente oppure congiuntamente. Sulle mozioni possono essere presentate risoluzioni. Sono soggette a votazione.
ORDINI DEL GIORNO
L'espressione "ordine del giorno" ha un duplice significato, in quanto è usata: per indicare l'elenco degli argomenti sottoposti all'esame degli organi collegiali (ordine del giorno della seduta); per manifestare la volontà dell'Assemblea: in tal caso è uno strumento d'indirizzo o di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'argomento in discussione in Assemblea. Durante la discussione generale o prima del suo inizio, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni del disegno di legge o del provvedimento amministrativo in esame, che ne determinino o ne specifichino il concetto o servano di norma alle Commissioni consiliari permanenti. Sono soggetti a votazione.
PETIZIONI
La petizione è un atto con il quale i cittadini portano a conoscenza del Consiglio situazioni ed esigenze particolari, affinché lo stesso le esamini e vi provveda attraverso l'adozione di appositi atti. Infatti, ogni cittadino italiano, nato o residente nella Regione, può indirizzare al Consiglio regionale petizioni per chiedere provvedimenti sulle materie di competenza del Consiglio stesso, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione. L'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle petizioni e ne avvia l'istruttoria richiedendo informazioni e chiarimenti: al Presidente della Regione e agli Assessori, se le petizioni riguardano affari relativi all'Amministrazione regionale; alle Commissioni consiliari competenti per materia. Entro 90 giorni dalla presentazione della petizione, l'argomento deve essere sottoposto all'esame del Consiglio per la comunicazione delle conclusioni a cui sono pervenuti gli organi competenti. L'esame in Consiglio può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta ad interessare gli organi competenti alle necessità esposte nella petizione.
PRESE D'ATTO
Sono da ritenersi prese d'atto: le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, l'approvazione dei verbali consiliari, le interrogazioni, le interpellanze, le comunicazioni di provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio, l'iscrizione in via d'urgenza di nuovi oggetti, il rinvio o il ritiro di oggetti iscritti all'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, l'illustrazione, la discussione e l'esame eventuale di allegati dei disegni di legge presentati, l'esame delle relazioni delle Commissioni consiliari, i dibattiti politici e le dichiarazioni programmatiche, l'apertura e la chiusura dei lavori di ogni Legislatura.
RISOLUZIONI
La risoluzione è un atto che può scaturire in occasione di dibattiti concernenti petizioni, mozioni, comunicazioni e relazioni su specifici argomenti ed è diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio. Può essere presentata da ciascun Consigliere. Le risoluzioni sono, in genere, composte da una premessa che illustra la questione, e da un dispositivo, con il quale si impegna la Giunta ad assumere determinate iniziative. Sono soggette a votazione.
L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
L'attività legislativa è costituita dall'insieme dai seguenti atti adottati dal Consiglio regionale: disegni di legge, proposte di legge e di regolamento, proposte di legge alle Camere. La principale competenza del Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi, nelle materie in cui la Regione ha competenza a legiferare. Il procedimento legislativo si articola nelle seguenti fasi: l'iniziativa, l'istruttoria, l'approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.
PROGETTI DI LEGGE
I progetti di legge vengono presentati al Consiglio regionale, redatti in articoli ed accompagnati da una relazione che ne illustra le finalità ed il contenuto, mediante deposito presso la Presidenza del Consiglio. L'iniziativa legislativa si concretizza con la presentazione di: disegni di legge, se l'iniziativa è della Giunta; proposte di legge, se l'iniziativa è popolare o di singoli Consiglieri.
PROPOSTE DI REGOLAMENTO
Sono atti normativi di natura formalmente amministrativa subordinati alla legge. Sono approvati dal Consiglio regionale con lo stesso procedimento previsto per le leggi.
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE DI REVISIONE DELLO STATUTO SPECIALE E PROPOSTE DI LEGGE STATALE
L'iniziativa per la revisione dello Statuto speciale può essere governativa o parlamentare, ma appartiene anche al Consiglio regionale. Per le modificazioni dello stesso si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Al Consiglio regionale spetta inoltre l'iniziativa di leggi, anche costituzionali, dello Stato.
LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO
Se il Governo ritiene che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio delle impugnazioni delle leggi regionali davanti alla Corte costituzionale da parte del Governo, nonché delle decisioni della Corte costituzionale in ordine alle leggi regionali impugnate, e le trasmette alla Commissione consiliare competente per le valutazioni del caso.