Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Legge regionale in materia di lavori pubblici.
Bollettino ufficiale: n. 29 del 27 giugno 1996
Progetto di legge: D.L. 127
Numero di articoli: 48
Numero di allegati e/o tabelle: 1
Classificazione:
- OPERE E SERVIZI PUBBLICI - Disciplina
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 (Art. 19, comma 5, le parole "del Consiglio del 18 giugno 1992" sono soppresse; art. 23, comma 9, secondo periodo; art. 28, commi 12, 13 e 14; art. 34, comma 4; art. 39, comma 2, lettere a) e b), all'art. 39, comma 3, lettera a), le parole "della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e" sono soppresse; art. 39, comma 3, lett l); all'art. 40, comma 3, lett. a), le parole "del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6," sono soppresse; art. 40, commi 7, 8, 9 e 10; art. 41, comma 2, lett. f): art. 44, commi 3, 4 e 5; all'art. 47, comma 2, primo periodo, la parola "9" è soppressa; art. 47, commi 3, 4 e 5)
- Legge regionale 5 agosto 2005, n. 19 (Art. 2, comma 1, lett. b); al comma 1, lett. d) le parole "dopo l'esecuzione fisica" sono soppresse; comma 1, lett. e); art. 4, comma 8, ultimo periodo; art. 8, comma 6; art. 13, comma 3, lett. a); art. 17, comma 14, secondo periodo; all'art. 17, comma 18, lett. a) le parole: "iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque" sono soppresse; all'art. 18, commi 2 e 3 la parola: "regolamentari" è soppressa; art. 19, comma 4bis; all'art. 19, comma 5, le parole: ", che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice" sono soppresse; art. 19, comma 6, ultimo periodo; art. 21, comma 3; art. 23; art. 30, comma 3, lett. z); all'art. 32, comma 1, lett. b) le parole: "per cause impreviste e imprevedibili non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o" sono soppresse; all'art. 32, comma 9, la parola "complessivamente" è soppressa; all'art. 34, comma 2bis, lett. a) le parole: ", per le imprese certificate" sono soppresse; all'art. 34, comma 6,le parole: "con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1" sono soppresse; all'art. 37, comma 5, le parole: "desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge" sono soppresse; art. 38, comma 2; art. 39, comma 3, lett. e); art. 40, comma 3, lett. e); all'art. 42, comma 2bis, le parole: "di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali" sono soppresse; art. 42, comma 4; art. 43, comma 4; art. 46, comma 5)
- Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (All'art. 6, comma 2, secondo periodo le parole: "è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso" sono soppresse; art. 6, comma 4bis)
- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Abrogata fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
- Legge regionale 9 settembre 1999, n. 29
- Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 40
- Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25
- Legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
- Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1
- Legge regionale 5 agosto 2005, n. 19
- Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21
- Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34
- Legge regionale 23 luglio 2010, n. 24
- Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5
- Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30
- Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2
Impugnativa alla Corte costituzionale:
Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:
Ricorso alla Corte costituzionale: n. 98 del 14 dicembre 1999
- Pronuncia della Corte costituzionale: sentenza n. 207 del 6 giugno 2001
Ricorso alla Corte costituzionale: n. 99 del 14 dicembre 1999
- Pronuncia della Corte costituzionale: sentenza n. 207 del 6 giugno 2001
Note:
La Corte costituzionale, con sentenza pronunciata a seguito di giudizio in via incidentale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, della l.r. 12/1996, nella parte in cui prevedono come condizione necessaria per la partecipazione alle gare d'iscrizione ad un albo regionale di preselezione "dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione sul territorio regionale". Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della predetta legge per la parte non colpita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale. L'art. 44 dispone che la parola: "ECU" ovunque ricorra nella l.r. 12/1996 è sostituita dalla parola "euro".