Legge regionale 5 agosto 2005, n. 19 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 5 agosto 2005, n. 19

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

Bollettino ufficiale: n. 36 del 6 settembre 2005

Progetto di legge: DL 79

Numero di articoli: 47

Numero di allegati e/o tabelle: NO

Classificazione:

  • OPERE E SERVIZI PUBBLICI - Disciplina

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

  • Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Art. 2, comma 1, lett. b); al comma 1, lett. d) le parole "dopo l'esecuzione fisica" sono soppresse; comma 1, lett. e); art. 4, comma 8, ultimo periodo; art. 8, comma 6; art. 13, comma 3, lett. a); art. 17, comma 14, secondo periodo; all'art. 17, comma 18, lett. a) le parole: "iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque" sono soppresse; all'art. 18, commi 2 e 3 la parola: "regolamentari" è soppressa; art. 19, comma 4bis; all'art. 19, comma 5, le parole: ", che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice" sono soppresse; art. 19, comma 6, ultimo periodo; art. 21, comma 3; art. 23; art. 30, comma 3, lett. z); all'art. 32, comma 1, lett. b) le parole: "per cause impreviste e imprevedibili non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o" sono soppresse; all'art. 32, comma 9, la parola "complessivamente" è soppressa; all'art. 34, comma 2bis, lett. a) le parole: ", per le imprese certificate" sono soppresse; all'art. 34, comma 6,le parole: "con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1" sono soppresse; all'art. 37, comma 5, le parole: "desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge" sono soppresse; art. 38, comma 2; art. 39, comma 3, lett. e); art. 40, comma 3, lett. e); all'art. 42, comma 2bis, le parole: "di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali" sono soppresse; art. 42, comma 4; art. 43, comma 4; art. 46, comma 5)
  • Legge regionale 9 settembre 1999, n. 29 (Art. 17, comma 5; artt. 20, 31 e 36)
  • Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Art. 10, comma 1)

Modifica la seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Ricorso alla Corte costituzionale: n. 91 del 14 novembre 2005

Note:

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lett. c) della l.r. 20 giugno 20 giugno 1996, n. 12 nel testo modificato dall'art. 25 della l.r. 19/2005.