Ricorsi in via incidentale n. 98 del 14 dicembre 1999

ORDINANZA (ATTO DI PROMOVIMENTO) N. 98 DEL 14 DICEMBRE 1999.

(GU n. 11 del 08.03.2000 )

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta sul ricorso proposto da S.r.l. Carniello Ruggero e C. contro la regione autonoma Valle d'Aosta

Opere pubbliche - Regione Valle d'Aosta - Previsione con legge regionale, per gli appalti di lavori pubblici inferiori alla cd. soglia comunitaria, dell'affidamento ad imprese scelte tra quelle iscritte in apposito albo regionale - Limitazione dell'iscrizione al predetto albo, dotato di efficacia triennale, alle imprese con "efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale" o in possesso, in alternativa di altri requisiti collegati ratione loci alla regione Valle d'Aosta - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di liberta' d'iniziativa economica privata, di imparzialita' e buon andamento della p.a., del divieto di limiti all'esercizio del lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale

- Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1996, 168/1987, 155/1985.

- Legge regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, art. 23.

- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 120.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 86/1999 proposto dalla societa' Carniello Ruggero & C. S.r.l. con sede in Sacile (Pordenone), in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Barel e Daniele Parini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Aosta, via Festaz n. 79;

Contro la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Gianfranco Garancini ed Antonella Banfi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Maione in Aosta, via Croce di Citta' n. 44, per ottenere l'annullamento:

1) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento lavori di sistemazione interna di un capannone da destinare ad officina ed autorimessa della Direzione forestale sito in comune di Quart;

2) del relativo bando di gara, in parte qua;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione autonoma Valle d'Aosta;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 novembre 1999, relatore il consigliere dr. V. Farina, l'avv. V. Pellegrini su delega e per conto dell'avv. B. Barel per la societa' ricorrente e l'avv. G. Garancini per l'amministrazione regionale resistente.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F a t t o

Con ricorso giurisdizionale notificato il 5 luglio 1999, la societa' Carniello Ruggero & C., S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

a) il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara relativa al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di sistemazione interna di un capannone da destinare ad officina ed autorimessa della Direzione forestale sito in Quart, indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999; esclusione risultante dal verbale n. 1 del 23 giugno 1999;

b) il cennato bando, nella parte in cui aveva prescritto, per la partecipazione alla gara stessa, la iscrizione all'albo regionale di preselezione istituito con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 1997, n. 3127, per un importo di L. 3.600.000.000;

c) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

La ricorrente, dopo aver premesso di essere iscritta all'Albo nazionale costruttori per importi ragguardevoli (in particolare, per L. 6.000.000.000 nella categoria G 1, relativa alla costruzione di edifici civili ed industriali, ossia nella categoria indicata nel bando di gara di cui si discute), ricorda di non avere, illegittimamente, ottenuto la iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.), istituito con l'art. 23 della l.r. 20 giugno 1996, n. 12, per gli importi richiesti, ma di avere ottenuto la iscrizione per importi di gran lunga inferiori (L. 360.000.000 per tutte le categorie richieste): di qui un primo ricorso proposto avanti questo tribunale (rubricato al n. 80/99), del quale la ricorrente chiede la riunione al presente ricorso.

La suddetta iscrizione all'albo di preselezione ha, quindi, determinato la gravata esclusione della societa' ricorrente dalla gara in questione, per la cui ammissione il bando richiedeva la iscrizione all'A.R.P., nella specializzazione G 1 (di cui si e' gia' detto) per un importo minimo di L. 3.600.000.000.

Cio' premesso, a sostegno del ricorso, la societa' istante ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione di legge: interpretazione pro legitimitate della l.r. n. 16/1996 (recte: n. 12/1996).

La ricorrente sostiene che la l.r. n. 12 del 1996, istitutiva dell'albo di preselezione regionale va interpretata (contrariamente, non si sottrarrebbe alla censura di incostituzionalita' e di incompatibilita' con la normativa comunitaria), nel senso che la iscrizione all'albo stesso ha un valore suppletivo rispetto alla iscrizione all'albo nazionale costruttori: quest'ultima iscrizione (o altre equipollenti in sede di Comunita' europea) sarebbe, quindi, sufficiente per partecipare agli appalti pubblici indetti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

2) illegittimita' derivata degli atti impunati, attesa la incostituzionalita' e la incompatibilita' comunitaria dell'art. 23 della l.r. n. 12/1996.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la deducente ha denunciato i seguenti vizi:

2.1) illegittimita' comunitaria. Contrasto fra art. 23, l.r. n. 16/1996 (recte: 12/1996) e principi comunitari di cui agli artt. 7 e 59 del Trattato C.E.: divieto di discriminazione basato sulla nazionalita' e principio di libera prestazione dei servizi. Disapplicazione.

La ricorrente, dopo aver ricordato che la normativa locale (nazionale o regionale) va disapplicata se contrastante con disposizioni della comunita' europea direttamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati membri, assume la illegittimita' dell'art. 23 della l.r. n. 12/1996, in quanto collidente con gli artt. 7 (recante il divieto di discriminazione basato sulla nazionalita') e 59 (libera circolazione dei servizi) del Trattato istitutivo della comunita' europea: disposizioni direttamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati stessi;

2.2) illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, legge n. 12/1996 in relazione agli artt. 3, 41, 97, 120 della Costituzione. Conseguente illegittimita' degli atti impunati.

La dedotta illegittimita' costituzionale viene fatta discendere dall'art. 23 della l.r. n. 12/1996 e dalla normativa di attuazione, che introducono una ingiustificata discriminazione tra imprese che operano sul mercato nazionale, penalizzando le imprese non iscritte all'albo regionale ma solo all'albo nazionale costruttori, nonche' le imprese che non possiedono il requisito richiesto dall'art. 23 per l'iscrizione all'A.R.P., e, cioe', una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale.

Di qui i profili di incostituzionalita' rubricati, posto che, precisa la deducente, l'impianto normativo dell'A.R.P. impinge negativamente sui principi di uguaglianza (art. 3), di liberta' di iniziativa economica (art. 41), di liberta' di esercizio di professione, impiego o lavoro (art. 120), di buona amministrazione (art. 97).

Conclusivamente, la ricorrente chiede che l'art. 23 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, previo rinvio alla Corte costituzionale, con il conseguente annullamento di tutti gli atti conseguenziali, e, in particolare, di quelli impugnati con il presente ricorso.

Si e' costituita in giudizio la intimata regione autonoma Valle d'Aosta, deducendo la irricevibilita', la inammissibilita' e la infondatezza nel merito del ricorso.

D i r i t t o

1. - Oggetto dell'attuale controversia sono: a) il provvedimento di esclusione della societa' ricorrente dalla gara mediante pubblico incanto relativa ai lavori di sistemazione interna di un capannone da destinare ad officina ed autorimessa della Direzione forestale, situato in loc. Ame'rique, nel comune di Quart; provvedimento disposto dalla commissione giudicatrice della gara il 23 giugno1999, come risulta dal relativo verbale n. 1; b) il bando di gara relativo al pubblico incanto in parola, nella parte in cui aveva stabilito, per la partecipazione alla gara, la iscrizione all'albo regionale di preselezione (A.R.P.); c) ogni altro atto connesso presupposto o conseguente.

2. - Con sentenza parziale n. 21/2000 in data 21 gennaio 2000, il tribunale ha deciso alcune questioni pregiudiziali e di merito; ha, inoltre, ravvisato, nei termini che seguono, la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata dalla societa' ricorrente, disponendo, di conseguenza, che sulla. medesima questione si pronunci la Corte costituzionale ai sensi dell'art. 34 della Costituzione e dell'art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87.

3. - Cio' posto, il collegio osserva che la questione de qua e' cosi' rubricata:

illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 9, l.r. n. 12/1996 in relazione ai artt. 3, 41, 97, 120 della Costituzione. Conseguente illeggittimita' degli atti impunati.

E' d'uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

Lo statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, stabilisce che la regione autonoma Valle d'Aosta ha competenza legislativa primaria, tra l'altro, in materia di: strade e lavori pubblici di interesse regionale", (art. 2, comma 1, lett. f) dello statuto).

La competenza legislativa primaria, occorre osservare, va esercitata "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" (art. 2, comma 1 dello statuto).

Con l.r. 20 giugno 1996, n. 12, la regione autonoma Valle d'Aosta ha dettato norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

L'art. 23 di questa legge ha previsto un "sistema di qualificazione" degli appalti di lavori pubblici inferiori alla c.d. soglia comunitaria e degli appalti rientranti negli ex settori esclusi, "fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale" (comma 1).

Piu' specificatamente, per quello che qui interessa, l'art. 23 ha stabilito che:

"per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unita' di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3..." (comma 1).

"la Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui e' articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 tenendo in considerazione i criteri elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del presidente della Giunta ..." (comma 3).

"In relazione ai criteri di cui al comma 3 e, comunque, anche in loro assenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce l'albo regionale di preselezione per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di cui ai commi 1 e 2. L'albo e' diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed e' vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori o realizzatori. Tale albo e' organizzato presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, che provvede altresi' all'aggiornamento sulla base dei criteri predisposti dalla consulta di cui al comma 3. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" comma 4).

"nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere cancellate dall'albo di cui al comma 4 soltanto in relazione alla perdita di uno dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3..." (comma 5).

"entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalita' di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui e' articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3" (comma 6).

"l'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalita' specificate negli avvisi di cui al comma 6" (comma 7).

"sulla base delle procedure di cui ai commi 6 e 7, l'iscrizione all'albo e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, conformemente al contenuto dei criteri di cui al comma 3, nonche' agli avvisi di cui al comma 6" (comma 8).

"l'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1..." (comma 9).

"i criteri di cui al comma 3 prevedono le modalita' di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonche' alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresi' l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea od in consorzi, nonche' per gli altri soggetti, attualmente previsti dall'art. 10 e dalla legge 109/1994" (comma 10).

Le disposizioni sospettate di incostituzionalita' riguardano, dunque, la previsione dell'albo (comma 1) e la partecipazione alle gare d'appalto riservate alle imprese iscritte all'albo (comma 9).

In realta', dal contenuto sostanziale del mezzo in esame, si evince che la questione di costituzionalita' involge l'intero art. 23, e non potrebbe essere altrimenti atteso l'inscindibile nesso che lega le varie proposizioni dell'art. 23.

Cio' precisato, va aggiunto che, in attuazione dell'art. 23 della l.r. 12/1996, con deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 1840, recante: "approvazione dei livelli dell'Albo di preselezione delle imprese, sulla base dei criteri proposti dalla Consulta, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 della l.r. 20 giugno 1996, n. 12 e fissazione del limite di efficacia dell'Albo ai sensi del comma 1", e' stata approvata l'articolazione su tre livelli, concomitanti a tre successive fasi temporali di efficacia, del sistema di qualificazione sul quale si fonda l'albo regionale di preselezione delle imprese; e' stato deciso, poi, di approvare i criteri e le modalita' di accesso all'albo; di fissare, in relazione alle categorie, previste dall'albo nazionale costruttori (A.N.C.), i limiti degli importi degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 23 della l.r. 12/1996, nella misura, per la categoria 2 A.N.C., di L. 3.600.000.000 (inferiore alla cosiddetta "soglia comunitaria"), e, per tutte le altre categorie A.N.C., di L. 1.800.000.000 (del pari inferiore alla "soglia comunitaria").

Con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 1997, n. 3127, la regione deliberava di approvare ulteriori criteri, stabiliti sempre su proposta della Consulta, in ordine alla costituzione dell'albo; alla deliberazione erano allegati i modelli prestampati, corredati da adeguate norme di compilazione, da completare da parte delle imprese aspiranti all'iscrizione nell'albo, sia in ordine alla richiesta stessa sia in ordine alla attestazione della titolarita' dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e sub legislativa.

La Giunta regionale, con deliberazione 15 dicembre 1997, n. 4620, approvava un elenco iniziale di imprese da iscrivere ed un elenco di imprese non ammesse all'iscrizione all'albo per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 23 della l.r. 12/1996.

Con deliberazione 20 aprile 1998, n. 1345, la Giunta regionale approvava i nuovi criteri e le modalita' di accesso all'albo, nonche' procedeva al primo aggiornamento periodico del medesimo, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della l.r. 12/1996 e con le modalita' previste dal comma 6 dello stesso articolo.

In particolare venivano indicati i requisiti necessari ed indispensabili al fine di comprovare adeguatamente, da parte delle imprese richiede l'ammissione all'A.R.P., il soddisfacimento del possesso della presenza di organizzazione aziendale sul territorio.

In data 4 maggio 1998, con deliberazione n. 1494, la Giunta regionale procedeva all'approvazione della modulistica necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo, nonche' dell'avviso per gli appalti di lavori pubblici, di cui al comma 6 del citato art. 23, da pubblicarsi sul B.U.R. e nella Gazzetta Ufficiale del la Repubblica italiana.

La Giunta regionale, con deliberazione 23 novembre 1998, n. 4250, approvava, poi, le disposizioni finalizzate al secondo aggiornamento periodico dell'A.R.P. per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti pubblici di interesse regionale.

4. - Alla luce dell'impianto normativo sopra delineato, l'art. 23 della l.r. 20 giugno 1996. n. 12 non si sottrae alle censure di incostituzionalita' dedotte dalla societa' ricorrente.

La questione di costituzionalita', va subito sottolineato, si appalesa non solo non manifestamente infondata, come si e' teste' detto, ma anche rilevante, posto che la eventuale caducazione da parte della Corte costituzionale dell'art. 23 determinerebbe la illegittimita' derivata degli atti impugnati. Sotto il primo, assorbente profilo, quello relativo alla non conformita' all'art. 3 della Costituzione della norma regionale, il collegio esprime il convincimento che il principio costituzionale di eguaglianza non consente che possano sussistere disparita' di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, tanto piu' che, come si dira' di qui a poco, non sono ravvisabili specifiche peculiari ragioni tali da richiedere la adozione di discipline differenziate.

Infatti, la previsione di una "adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale" ai fini dell'iscrizione all'albo di preselezione di carattere regionale, configura, nella sostanza, un trattamento differenziato ratione loci, che va censurato per la decisiva considerazione che esso determina una palese ed ingiusta discriminazione tra imprese operanti nel territorio nazionale.

Benche', infatti, la materia dei lavori pubblici di interesse regionale rientri, come si e' visto, nella competenza primaria della regione Valle d'Aosta, la possibilita' di dettare una normativa di favore per le imprese ubicate nella regione, o che comunque possiedano cola' la organizzazione dei mezzi indicata dall'art. 23, anche con effetti esterni a detto territorio, incontra in ogni caso il limite costituito dai principi della Costituzione e dalle norme fondamentali dello Stato, tra cui va compreso anche il principio della parita' di trattamento di situazioni identiche (cfr. Tribunale amministrativo regionale Sardegna, 28 aprile 1990, n. 257 cit.).

Questi limiti, sotto il versante costituzionale, vanno riguardati anche nell'ottica che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una uniformita' di disciplina e di trattamento nei confronti delle imprese, di guisa che sia consentito loro lo svolgimento di liberta' di iniziativa economica in condizioni di formale eguaglianza

Diversamente opinando, se, cioe', si consentisse a soggetti pubblici (Stato, regioni, province, ecc.) di introdurre, con motivazioni piu' o meno plausibili, delle normative discriminatorie di favore nei riguardi di soggetti privati, (attraverso l'istituzione di albi, registri, elenchi, e quant'altro, predisposti in base al criterio della localizzazione territoriale, della residenza et similia), si verrebbe a vulnerare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e, segnatamente, come fondatamente rilevato dalla societa' deducente, quelli sanciti dagli artt. 3, 41, 97 e 120 della Costituzione.

Pertanto, al di la' di talune stereotipe dichiarazioni di principio che si rinvengono nell'art. 23, volte a proclamare la conformita' della norma ai principi dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario ("nel rispetto delle norme comunitarie", comma 3; "L'ammissione all'albo... deve rispettare i principi di trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea": comma 4; "... in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria.": comma 10), al di la' di talune dichiarazioni, si diceva, la previsione (e la disciplina) dell'albo collide flagrantemente con i principi enucleati dalle citate disposizioni costituzionali, e, in particolare, con gli artt. 3 e 120, per avere creato una ingiusta, manifesta e marcata discriminazione tra imprese operanti nel territorio nazionale, e pregiudicando, altresi', il diritto di esercitare una attivita' lavorativa in qualunque parte del medesimo territorio.

Questa palese disparita' di trattamento tra imprese fa si' che quelle sprovviste del requisito di cui all'art. 23, comma 1, ossia di una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, ancorche', in ipotesi, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi ragguardevoli (come e' il caso della societa' ricorrente) e dotati di solidi requisiti di ordine tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, si vedano precluso, di fatto, l'accesso agli appalti di interesse regionale valdostani.

La disparita' in parola balza evidente, e, anzi, e' stata vieppiu' rimarcata, dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui si e' sopra detto, asseritamente attuative dell'art. 23, (vedasi, in particolare, le deliberazioni 26 maggio 1997, n. 1840, 20 aprile 1998, n. 1345 e 23 novembre 1998 n. 4250) le quali regolamentano in modo assai rigoroso le modalita' di iscrizione all'Albo; stabilendo che, in alternativa al possesso del ripetuto requisito della organizzazione aziendale nella regione, le imprese aspiranti ad appalti regionali debbano possedere dei requisiti (iscrizione dei dipendenti della impresa presso Enti assicurativi della regione in misura superiore al 50; fissazione della sede dell'impresa in regione da almeno tre anni; avvenuta esecuzione di lavori in regione nel triennio antecedente per una durata temporale del 50 del periodo considerato e fissazione di una sede secondaria in regione ecc.), tali da impedire, o, comunque, da rendere oltremodo difficile (e discriminatoria, ovviamente) la partecipazione agli appalti di imprese non valdostane, o comunque non radicate nella regione.

Le ultime considerazioni svolte evidenziano, anche, la irragionevolezza della scelta operata dal legislatore regionale con l'art. 23, eppertanto, un ulteriore motivo di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3.

Ed invero, sotto un primo aspetto, non appare razionale una disciplina che indichi in modo del tutto generico i criteri di ammissione all'albo, demandando sostanzialmente agli atti sub legislativi la concreta determinazione di questi criteri, con palese e surrettizia sostituzione della Giunta regionale al legislatore regionale.

Sotto un secondo profilo e' la stessa previsione dell'albo che si appalesa priva di adeguata giustificazione, anche perche', come dedotto dalla ricorrente, appare quanto meno singolare, per non dire illogico, che per fare l'esempio della deducente) l'impianto normativo dell'art. 23, come integrato (in modo sostanziale) dai ripetuti atti sub legislativi, consenta alla medesima ricorrente di assumere appalti di importo inferiore a 360 milioni e quelli di importo superiore alla c.d. soglia comunitaria (3.600 o 1.800 milioni a seconda delle categorie), ma non quelli della fascia intermedia.

Nessuna razionale giustificazione conforta questo estemporaneo criterio di partecipazione agli appalti della regione Valle d'Aosta.

Quanto alla causa giustificatrice della creazione dell'albo, la difesa regionale la riconduce alla "particolarita'" della Valle d'Aosta dal punto di vista morfologico ed orografico, che esigerebbe una organizzazione aziendale locale e degli speciali requisiti di natura tecnico-operativa da parte delle imprese.

C'e' da chiedersi, pero', (tralasciando la circostanza che questa giustificazione non risulta dall'art. 23, ma, semmai, a tutto concedere, affiora dai provvedimenti attuativi), se questa postuma giustificazione (cioe' una certa "particolarita'" regionale) non possa valere per tutte le realta' regionali, sia pure con motivazioni (se del caso) in parte diverse. E' da escludersi, pertanto la ricorrenza di "peculiari" esigenze locali che supportino la istituzione dell'albo.

Trattasi, in effetti, di esigenze normali, comuni a tutti i soggetti di cui si e' detto.

Cio' posto, va subito osservato che, quand'anche si ritenesse ammissibile, nella regione Valle d'Aosta la istituzione di un albo, non puo' assolutamente ritenersi plausibile che le concrete modalita' istitutive ed attuative del medesimo vengano di fatto a precludere o a rendere estremamente gravoso, costoso e disagevole l'accesso ai lavori pubblici valdostani per le imprese non localizzate nella regione Valle d'Aosta (e, in ipotesi, provviste, oltre che della iscrizione all'A.N.C., anche di referenze tecnico-organizzative ed economico-finanziarie di tutto rispetto).

A questo proposito va ricordato che, in materia di istituzione di albi (e registri) regionali, la Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 307 del 24 luglio 1996, n. 168 del 7-15 maggio 1987 e n. 155 del 6-23 maggio 1985) e' ben ferma nel richiedere la concomitante presenza di due requisiti indefettibili, e, cioe': che l'eventuale disciplina regionale differenziata assicuri in ogni caso la parita' di tutti i cittadini in materia di lavoro e di iniziativa economica, e che detta disciplina possa giustificarsi solo se necessariamente e razionalmente correlata a peculiari esigenze locali (cfr., anche, le sentenze nn. 13 del 1961 e 6 del 1956 richiamate nella sentenza n. 168 del 1987).

I suddetti limiti, occorre puntualizzare, vincolano tanto le regioni ordinarie che gli (regioni o province) ad autonomia differenziata (cfr. la ripetuta sentenza n. 168 del 1987 e la sentenza n. 12 del 1963), a nulla rilevando che in determinate materie, come in quella dei lavori pubblici di interesse regionale (per riferirsi alla fattispecie di cui alla presente controversia), i soggetti pubblici suindicati siano dotati di competenza legislativa primaria come la Valle d'Aosta.

I limiti in parola discendono dagli artt. 3, primo comma e 120, terzo comma della Carta costituzionale.

Ora, come gia' si e rilevato, entrambi i requisiti in parola (parita' di trattamento e peculiarita' delle esigenze locali) difettano nel caso in esame: la mancanza del primo e' di assoluta evidenza; la mancanza del secondo non e' di altrettanto immediata percezione.

Se si considera, pero', come si e' detto, che la esigenza indicata dalla difesa regionale (e non emergente dall'art. 23), ossia quella di far si' che la regione possa avvalersi di imprese aventi una adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, in considerazione della "particolarita'" della Valle d'Aosta, non e' "peculiare" di quest'ultima, ma, e' comune, sostanzialmente, a tutti i soggetti pubblici suindicati, sia pure (in ipotesi) con motivazioni diverse o parzialmente diverse (ma anche identiche), e' chiara tutta la inconsistenza e la pretestuosita' della tesi difensiva regionale.

Trattasi, in definitiva, di una esigenza ordinaria preordinata al soddisfacimento di finalita' di pubblico interesse, che, ripetesi, non e' peculiare questo o di quel soggetto pubblico.

5. - Come si e' sopra accennato, l'art. 23 si appalesa violativo non solo degli artt. 3 e 120 sotto i profili dianzi considerati, ma anche di altre norme costituzionali.

L'albo regionale di preselezione, per le ragioni di cui si e' detto, confligge innanzitutto con l'art. 41 sulla liberta' di iniziativa economica privata, posto che frappone importanti, se non addirittura decisivi ostacoli all'esercizio della libera attivita' imprenditoriale.

6. - Lo speciale (e singolare) meccanismo prefigurato dall'art. 23 (con il corredo delle disposizioni attuative, ma, come si e' visto sopra, sostanzialmente integrative della medesima norma) collide, poi, con l'art. 97, impingendo sul principio di buona amministrazione, considerato che, di fatto, impedisce la piu' ampia partecipazione agli appalti pubblici, e, quindi, la scelta delle ditte migliori.

7. - Quanto al cenno fatto dalla difesa regionale dell'art. 8, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 concernente il divieto, per l'affidamento di lavori pubblici, di utilizzare gli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2 della stessa legge, e, cioe' da soggetti diversi dalle regioni e province autonome, (cfr. sul punto, Corte costituzionale sentenza 7 novembre 1995, n. 482), il collegio osserva che la possibilita' di istituire albi speciali o di fiducia da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, non sottrae i concreti provvedimenti istitutivi al giudizio di legittimita' costituzionale o ordinario, come pacificamente e costantemente stabilito dalla stessa Corte costituzionale (cfr. le sentenze piu' sopra richiamate).

Cio' a prescindere dalla considerazione che le disposizioni della legge n. 109 del 1994 (e quindi anche l'art. 8, comma 8) "costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali

dello Stato" (cosi' l'art. 1, comma 2, legge cit.).

8. - In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il collegio ribadisce l'avviso che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla societa' ricorrente, oltre a non essere manifestamente infondata, sia rilevante per la decisione nel merito del giudizio in esame. Infatti, la causa a qua non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalita', attesa l'influenza decisiva che il giudizio di costituzionalita' esercita su quello dal quale proviene la questione (cfr. Corte costituzionale 18 aprile 1996, n. 117).

P .Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza ai fini della decisione della controversia e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, in relazione agli artt. 3, 41, 97 e 120 della Costituzione;

Sospende il giudizio sul ricorso meglio specificato in epigrafe;

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale sopra illustrata;

Ordina, altresi', alla segreteria di questo tribunale di curare la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, nonche' di provvedere alla comunicazione della stessa al Presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Cosi' deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 17 novembre 1999 e del 14 dicembre 1999.

Il presidente: Della Valle Pauciullo

L'estensore: Farina