Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5

Modificazioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

Bollettino ufficiale: n. 13 del 29 marzo 2011

Progetto di legge: DL 129

Numero di articoli: 14

Numero di allegati e/o tabelle: NO

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Celebrazioni
  • BENI CULTURALI - Interventi vari - Contributi
  • CONSULTE, COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI - Consulte, commissioni e organi collegiali
  • NOMINE E INCARICHI DI CONSULENZA - Disciplina
  • OPERE E SERVIZI PUBBLICI - Disciplina

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

  • Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (All'art. 6, comma 2, secondo periodo le parole: "è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso" sono soppresse; art. 6, comma 4bis)
  • Legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (All'art. 1, comma 1 le parole: "con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)" sono soppresse; art. 3, comma 4; art. 4; art. 6; art. 8, comma 2; all'art. 10, comma 1, le parole: "nonché di quelli conferiti ai sensi della l.r. 12/1996" sono soppresse; art. 13, commi 3 e 4)
  • Legge regionale 4 agosto 2006, n. 21 (Art. 7, comma 3)

Modifica la seguente normativa: