Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

Disposizioni in materia di elezioni comunali.

Bollettino ufficiale: n. 10 del 21 febbraio 1995

Progetto di legge: D.L. 114

Numero di articoli: 81

Numero di allegati e/o tabelle: 4

Classificazione:

  • COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Amministratori - Elezioni
  • ELEZIONI - Disciplina elezione Consigli comunali

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

  • Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 (All'art. 5, comma 2, sono soppresse le parole "per la nomina";art. 35, comma 1, lett. f))
  • Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 (Art. 33, comma 2; all'art. 33, commi 5 e 8 e all'art. 34, commi 4 e 6, le parole "dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse; all'art. 73, comma 2 bis, inserito dall'art. 15 della l.r. 7 febbraio 1997, n. 5, le parole "e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura" sono soppresse; art. 76; art. 77.)
  • Legge regionale 4 settembre 2001, n. 22 (art. 16, comma 1, lett. g))
  • Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Art. 71, comma 2)
  • Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 (Art. 1, art. 2, commi 3, 4, 5 e 6; artt. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 bis, 33, comma 11, 34, comma 9, 61 e 71. Al comma 1 dell'art. 64 e al comma 1 dell'art. 65 sono soppresse, in fine, le parole " , salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71".)
  • Legge regionale 23 novembre 2009, n. 39 (All'art. 18, comma 3, sono soppresse le parole: ", come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/2001"; art. 25, comma 1, lett. a); art. 33, comma 7; art. 73, comma 2.)
  • Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 (la lettera b) del comma 1 dell'art. 15 è soppressa; all'art. 15, comma 3, la parola: "b," è soppressa; art. 53, comma 7; all'art. 6, comma 1, le parole: ", nella quale deve avere sede" sono soppresse.)
  • Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 (comma 1bis dell'articolo 2;comma 1bis dell'articolo 32;articolo 32bis;articolo 52bis;comma 3bis dell'articolo 62;articolo 65;articolo 67;articolo 68;articolo 69;articolo 70;articolo 72;allegati Dbis e Dter.)

É modificata dalla seguente normativa:

Impugnativa alla Corte costituzionale:

Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:

Ricorso alla Corte costituzionale: n. 700 del 27 maggio 1994

Ricorso alla Corte costituzionale: n. 121 del 12 dicembre 2000

Note:

La Corte costituzionale, nel giudizio in via incidentale, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l.r. 4/1995, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco. L'art. 14, comma 1, è stato corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. n. 14 del 21 marzo 1995. L'art. 30, comma 2, l'art. 53, comma 6, e l'art. 58, comma 2, sono stati corretti con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. n. 22 del 16 maggio 1995 e poi successivamente modificati. La l.r. 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche) apporta alla l.r. 4/1995, come modificata dalla l.r. 7 febbraio 1997, n. 5, gli adattamenti necessari a rendere possibile la votazione e lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.