Sentenza n. 350 del 5 novembre 2001

N. 350 SENTENZA 5 - 6 NOVEMBRE 2001

Deposito in cancelleria: 6 novembre 2001.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 14 novembre 2001.

Pres. SANTOSUOSSO - Red. ONIDA

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione Valle d'Aosta - Elezioni - Elezione del sindaco e del vice sindaco - Cause di ineleggibilita' - Ineleggibilita', anziche' incompatibilita' a ricoprire la carica di sindaco o vicesindaco per i discendenti o ascendenti o parenti o affini fino al secondo grado di appaltatore di lavori o di servizi comunali - Contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.

- Legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 9, comma 1, lettera d).

- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal Tribunale di Aosta, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ordinanza emessa il 12 dicembre 2000, pervenuta a questa Corte il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Aosta, investito di un ricorso in materia di elettorato passivo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale). La disposizione denunciata stabilisce che non puo' essere eletto sindaco o vice sindaco "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore".

Il remittente, premesso che nella specie si discute della eleggibilita' alla carica di vice sindaco di un comune di un discendente di amministratore unico di una societa' che ha assunto la qualita' di appaltatrice di lavori per il comune medesimo, osserva che la stessa legge regionale n. 4 del 1995, all'art. 16, comma 1, lettera b prevede la incompatibilita' con la carica di sindaco o vice sindaco o consigliere comunale o circoscrizionale, fra l'altro, per "colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune".

A giudizio del Tribunale, la disposizione impugnata, nel prevedere come causa di ineleggibilita' un impedimento (l'essere congiunto di un appaltatore del comune) oggettivamente meno grave di quello (l'avere parte in proprio in appalti del comune) che, in base alla stessa legge, comporta una semplice incompatibilita', non sarebbe conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, e lederebbe irragionevolmente il diritto all'accesso alle cariche elettive sancito dall'art. 51 della Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria ne' ragionevolmente proporzionata.

Il giudice a quo osserva poi che il convincimento della illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata trova conforto nella sentenza di questa Corte (n. 450 del 2000) che ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale di una norma statale (l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), pronunciando in fattispecie analoga a quella portata all'esame dello stesso Tribunale; e conclude affermando la rilevanza della questione, posto che esso e' chiamato a pronunziarsi su di una ipotesi di ineleggibilita' che discenderebbe dalla disposizione denunziata.

2. - Non vi e' stata costituzione di parti ne' intervento del Presidente della Giunta regionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Aosta investe l'art. 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), ai cui sensi non puo' essere eletto alla carica di sindaco o vice sindaco di un comune "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore".

La questione deve tuttavia essere circoscritta alla previsione della ineleggibilita' di chi sia discendente o ascendente o parente o affine fino al secondo grado di un appaltatore di lavori o di servizi comunali. Cio' risulta non solo dai caratteri della fattispecie sottoposta al giudizio del remittente, ma soprattutto dal fatto che la norma e' posta a confronto, per operare la valutazione di conformita' al principio di eguaglianza, con il disposto dell'art. 16, comma 1, lettera b della stessa legge regionale n. 4 del 1995, secondo cui "non puo' ricoprire la carica" di sindaco o vice sindaco chi, in proprio o come rappresentante di societa', abbia parte in somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

Secondo il remittente, la disposizione denunciata violerebbe i principi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, stabilendo una causa di ineleggibilita' collegata ad un impedimento meno grave di quello (l'avere parte in proprio in appalti del comune) a cui la legge collega una semplice situazione di incompatibilita'; e violerebbe altresi' il diritto all'accesso alle cariche elettive, sancito dall'art. 51 della Costituzione, apportandovi una limitazione non necessaria e irragionevolmente sproporzionata.

2. - La questione e' fondata.

La disposizione denunciata, e quella (l'art. 16, comma 1, lettera b della stessa legge regionale) invocata come tertium comparationis riproducono pressoche' letteralmente disposti gia' contenuti nella legislazione statale che regola le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' relative alla carica di sindaco di un comune, e cioe', rispettivamente, l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (ora trasfuso nell'art. 61 del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e l'art. 3, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (ora trasfuso nell'art. 63, comma 1, numero 2, del predetto testo unico).

Questa Corte, investita di analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, riguardo all'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (insieme al corrispondente art. 61, comma 1, numero 2, del d.lgs. n. 267 del 2000) "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere nominato sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco" (sentenza n. 450 del 2000).

La Corte, ricostruita l'evoluzione legislativa dalla quale e' derivata la situazione normativa denunciata, a seguito della modifica delle norme sulle ineleggibilita' e sulle incompatibilita' e della previsione della elezione diretta del sindaco, ha ritenuto che la contraddizione fra la ineleggibilita' stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del comune, e la incompatibilita' sancita per il caso dell'appaltatore in proprio, si traducesse in un profilo di illegittimita' costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza, riservandosi un trattamento diverso e piu' gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che da' luogo a semplice incompatibilita'.

La stessa ratio decidendi non puo' non valere anche nei riguardi della identica disciplina recata dalla legge regionale impugnata: e pertanto anche della norma qui denunciata deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui stabilisce una causa di ineleggibilita', anziche' una causa di incompatibilita', rispetto alla carica di sindaco nonche' a quella di vice sindaco. Quest'ultima carica e' infatti soggetta, secondo la legge regionale, alla stessa disciplina dettata per la carica di sindaco, sia per quanto riguarda le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', sia per quanto riguarda le modalita' di elezione diretta.

3. - Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimita' denunciato.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera d della legge regionale della Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto sindaco o vice sindaco, anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non puo' ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Il direttore della cancelleria: Di Paola