Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

Bollettino ufficiale: n. 19 del 29 aprile 2003

Progetto di legge: D.L. 182

Numero di articoli: 88

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Funzioni: esercizio, deleghe
  • COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Amministratori - Elezioni
  • ELEZIONI - Disciplina elezione Consigli comunali

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Note:

L'art. 67 dispone che le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione". L'art. 68 contiene delle disposizioni di interpretazione autentica ai sensi della quale per "specifici organi del Comune" si intendono esclusivamente il Conmsiglio e la Giunta comunale, e per "specifici organi della Comunità montana" si intendono esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.