Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8
Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).
Bollettino ufficiale: n. 19 del 29 aprile 2003
Progetto di legge: D.L. 182
Numero di articoli: 88
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Funzioni: esercizio, deleghe
- COMUNI E COMUNITA' MONTANE - Amministratori - Elezioni
- ELEZIONI - Disciplina elezione Consigli comunali
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Art. 1, art. 2, commi 3, 4, 5 e 6; artt. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12 bis, 33, comma 11, 34, comma 9, 61 e 71. Al comma 1 dell'art. 64 e al comma 1 dell'art. 65 sono soppresse, in fine, le parole " , salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71".)
- Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 (Artt. 2, 3, 4 e 5 )
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Art. 26, comma 4; art. 30, comma 2; art. 47; art. 69; all'art. 78, comma 1, è soppressa la parola "pari"; all'art. 91, comma 3, sono soppresse, in fine, le parole ", nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47"; art. 92; art. 97, comma 1; art. 128)
- Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 (Artt. 1, 2 e 3 )
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Artt. 42, 43, 44 e 45.)
- Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 (artt. 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54)
- Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 (comma 4 dell'articolo 88 )
Modifica la seguente normativa:
Note:
L'art. 67 dispone che le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione". L'art. 68 contiene delle disposizioni di interpretazione autentica ai sensi della quale per "specifici organi del Comune" si intendono esclusivamente il Conmsiglio e la Giunta comunale, e per "specifici organi della Comunità montana" si intendono esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.