Ricorsi in via incidentale n. 121 del 12 dicembre 2000

ORDINANZA (ATTO DI PROMOVIMENTO) N. 121 DEL 12 DICEMBRE 2000.

(GU n. 9 del 28.02.2001 )

Ordinanza emessa il 12 dicembre 2000 dal tribunale di Aosta nel procedimento civile vertente tra Rollandin Arduino e Vuillermin Ivan ed altri

Elezioni - Regione Valle d'Aosta - Cause di ineleggibilita' - Impedimento alla nomina alla carica di sindaco e di vice sindaco per chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori (caso di specie) o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore - Omessa previsione in tali ipotesi dell'incompatibilita' come stabilito dalla legislazione statale a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 450/2000 e dalla stessa legge regionale riguardo ai soggetti che rivestono direttamente la qualita' di appaltatori di lavori comunali - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di elettorato passivo.

- Legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 9, comma 1, lett. d).

- Costituzione, artt. 3 e 51.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 758 Ruolo generale dell'anno 2000 promossa da Rollandin Arduino in punto: ricorso in materia di elettorato passivo.

Rilevato che con ricorso depositato in data 22 giugno 2000 Rollandin Arduino ha chiesto, tra l'altro, che venisse dichiarata l'ineleggibilita' di Ivan Vuillermin alla carica di vice sindaco del comune di Challand Saint Victor ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio 1995, in quanto discendente di amministratore unico di societa' che ha assunto la qualita' di appaltatrice di lavori per il comune medesimo.

La norma in esame (la quale contempla le "cause di ineleggibilita' alla carica di sindaco e di vice sindaco") prevede che non possa essere eletto alle cariche in questione "chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore".

L'art. 16, lettera b), della stessa legge regionale (con rubrica "incompatibilita'") prevede invece che non possa ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale anche colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

Ritenuto che l'art. 9, lettera d), sopra citato (il quale riproduce la previsione gia' contenuta nell'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960) prevede indubbiamente, per come e' reso evidente dalla stessa rubrica e dal tenore letterale della norma ("Non puo' essere eletto sindaco o vice sindaco"), una causa di ineleggibilita' alla carica di vice sindaco (il quale viene eletto a suffragio universale e diretto) collegata, tra l'altro, alla circostanza di essere prossimo congiunto di soggetto che abbia parte in appalti del comune.

Per la medesima legge, tuttavia, costituisce causa di incompatibilita' alla stessa carica di vice sindaco l'avere parte, in proprio, in appalti nell'interesse del comune, situazione che appare piu' grave di quella sopra menzionata.

Sotto tale profilo l'art. 9, lettera d), della legge regionale, nel prevedere come causa di ineleggibilita' di un soggetto un impedimento oggettivamente meno grave di quello che, per lo stesso soggetto, comporta l'esistenza di una causa di semplice incompatibilita', pare non rispondere al principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e, al tempo stesso, risulta ledere irragionevolmente il diritto all'accesso alle cariche pubbliche garantito dall'art. 51 della Costituzione, diritto al quale viene apportata una limitazione non necessaria ne' ragionevolmente proporzionata.

Risulta quindi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Tale convincimento trova del resto conforto nella recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, pronunziando in fattispecie analoga a quella posta all'esame di questo tribunale.

Ritenuto che la questione e' senz'altro rilevante, essendo questo giudice chiamato a pronunziarsi proprio sulla pretesa ineleggibilita' alla carica di vice sindaco in applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 1995.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4/1995 per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla decisione della predetta Corte;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al pubblico ministero in sede, al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta;

Dispone altresi' che la presente ordinanza sia comunicata al presidente del consiglio regionale Valle d'Aosta e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Cosi' deciso in Aosta il 12 dicembre 2000.

Il Presidente: Garbellotto

Il giudice estensore: Colazingari