Oggetto n° 1106 del 22 dicembre 1994 (protocollo n° 478 del 19 gennaio 1995)

10 Legislatura

Protocollo n. 478 in data 19/01/95

Riferimento oggetto n. 1106

Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con L. Cost. 26 febb. 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, per le ragioni che di seguito si indicano:

- L'art. 14 della legge in esame non è compatibile con il disposto dell'art. 51 della Costituzione, per il quale "tutti i cittadini ... possono accedere ... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza ...". Detto articolo stabilisce immotivate limitazioni all'elettorato passivo, in quanto prevede la eleggibilità alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale solo "degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione ... e che siano nati in Valle d'Aosta o risiedano da almeno un triennio ininterrottamente".

Tale disposizione lede anche il principio generale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

- All'art. 33 e 34, primo comma, non è previsto il numero massimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste. In materia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 83 del 4/3/1992, ha sostenuto che la fissazione del tetto massimo di firme garantisce "la libera e genuina espressione della volontà popolare. E' infatti presente la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione del numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli Comuni, vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrizioni possibili, al fine di dimostrare forza ed influenza di una o altra lista di candidati, ed esercitare così indebita pressione psicologica sull'elettorato e, in definitiva, una forma di condizionamento del voto".

Sempre all'art. 33, terzo comma, come pure agli artt. 2, comma secondo e 34, comma secondo, sembra necessario che la popolazione dei comuni venga determinata non in base al dato fluttuante del numero dei cittadini residenti al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezioni, ma a quello di piena certezza giuridica, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione come peraltro, prevede la stessa relazione illustrativa del disegno di legge in esame.

- Il titolo sesto della legge in argomento, in materia di ricorsi di ineleggibilità, con riferimento agli artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 contrastano con il disposto dell'art. 108 della Costituzione. La riserva di legge statale in materia giurisdizionale è sostenuta nella costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che peraltro con sentenza 30 Giugno 1988 n. 727 ha affermato che è illegittimo "anche richiamare la normativa processuale statale, in quanto anche la mera riproduzione delle norme statali comporta, in base alla giurisprudenza della stessa Corte, una indebita novazione della fonte".

- L'art. 80 relativo alle disposizioni penali è parimenti illegittimo in quanto individua le norme penali applicabili e quindi opera in materia che esula dalla competenza regionale.

Si è inoltre osservato:

- All'art. 5, nono comma, nelle ipotesi indicate, andrebbero ricompresi, quali soggetti incompatibili, anche parenti e affini sino al terzo grado così come stabilisce l'art. 25 della legge n. 81/1993. Lo stesso articolo dovrebbe essere integrato dalla previsione in base alla quale chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere in mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

- All'art. 15, comma settimo, oltre alle citate disposizioni statali andrebbero richiamate le disposizioni della legge 27/12/1985 n. 816.

- All'art. 28 comma primo e secondo, sembra necessario un migliore coordinamento con le disposizioni, pressoché identiche, previste ai primi due commi dell'art. 48 della stessa legge.

- All'art. 30, secondo comma, al fine di favorire parità di condizioni, dovrebbe non essere obbligatoria la presentazione di contrassegni a colori.

- All'art. 35, primo comma, non è richiamato il riferimento normativo contenente la composizione di detta commissione (art. 21 D.P.R. 20/3/1967 n. 223). Al comma uno lettera e) dello stesso articolo dovrebbe prevedersi che, prima di ricusare la lista in cui non è garantita la presenza di entrambi sessi, la Commissione elettorale debba esperire la procedura prevista all'art. 5 della legge 15/10/1993 n. 415.

- All'art. 53, secondo comma, per conformità con quanto è previsto nel corrispondente modello di scheda (allegato A), le parole "il candidato alla carica di sindaco e vice sindaco" dovrebbero essere sostituite con "i cognomi e i nomi dei candidati alla carica ..., scritti entro un apposito rettangolo ". Al terzo comma, la disposizione dell'ultimo periodo, in conformità a quanto è stabilito per i Comuni superiori a 15.000 abitanti (cfr. art. 55, terzo comma) potrebbe essere prevista la validità del voto espresso contestualmente sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati a sindaco e vice sindaco collegati alla lista votata. Detta norma è stata anche introdotta nell'ordinamento nazionale dall'art. 6 del D.P.R. 132/1993, attuativo della legge n. 81/1993. Al sesto comma, inoltre, le parole "consiglieri da comprendere nella lista" devono essere opportunamente sostituite da "consiglieri da assegnare alla lista".

- All'art. 56, terzo comma, dovrebbe essere chiarito se e con quali modalità debba procedersi alla designazione di un nuovo candidato alla carica di vice sindaco.

- All'art. 57, secondo comma, si è osservato che l'eventuale attribuzione di un numero di seggi superiore ai due terzi alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco e al vice sindaco eletti al primo turno sembra dover dipendere dalla percentuale dei voti riportata dai suddetti candidati, piuttosto che da quella ottenuta dalla medesima lista o gruppo. La stessa disposizione, in ogni caso, dovrebbe stabilire con maggiore chiarezza quale metodo si intende adottare ai predetti fini e l'eventuale calcolo del numero dei seggi superiore a due terzi spettante alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco e vice sindaco eletto. Al terzo comma ed all'art. 58, secondo comma, dopo le parole "alla lista" dovrebbe aggiungersi "o gruppo di liste collegate".

- All'art. 60, secondo comma, la disposizione concernente il termine di nuovo svolgimento di elezioni nulle dovrebbe essere modificata facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 20 secondo comma della legge in esame.

- All'art. 66, secondo comma, dopo le parole "presidente del seggio" dovrebbero inserirsi i termini "o il presidente della prima sezione".

Infine si ritiene opportuno, per ragioni sistematiche, che la Regione introduca nell'articolato apposita norma sul giuramento del sindaco.