Info Conseil
Comunicato n° 433 del 30 agosto 2011
AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
La Presidenza del Consiglio regionale informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 36 del 30 agosto 2011 l'avviso pubblico di avvio della procedura per l'elezione del Difensore civico della Valle d'Aosta.
Le modalità di elezione del Difensore civico sono regolate dalla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come modificata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19. Le proposte di candidatura dovranno essere inoltrate al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Possono concorrere all'elezione i cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività, che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa e che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della proposta di candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti: residenza nella Regione da almeno 5 anni; laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza; età superiore a 40 anni; non aver riportato condanne penali; conoscenza della lingua francese (a tal fine, prima dell'elezione i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale).
Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi 3 anni: la carica di membro del Parlamento europeo o del Parlamento italiano, Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale della Valle d'Aosta, Presidente, Assessore o Consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta, Sindaco o Assessore nei Comuni della Valle d'Aosta, Consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti; un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali; cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta.
La proposta di candidatura, redatta in carta libera, deve pervenire all'ufficio Archivio del Consiglio regionale sito in Aosta, piazza Deffeyes, 1° piano, entro le ore 17,00 del 29 settembre 2011.
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Le modalità di elezione del Difensore civico sono regolate dalla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come modificata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19. Le proposte di candidatura dovranno essere inoltrate al Presidente del Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
Possono concorrere all'elezione i cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività, che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa e che, alla scadenza del termine utile per la presentazione della proposta di candidatura, siano in possesso dei seguenti requisiti: residenza nella Regione da almeno 5 anni; laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza; età superiore a 40 anni; non aver riportato condanne penali; conoscenza della lingua francese (a tal fine, prima dell'elezione i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale).
Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi 3 anni: la carica di membro del Parlamento europeo o del Parlamento italiano, Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale della Valle d'Aosta, Presidente, Assessore o Consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta, Sindaco o Assessore nei Comuni della Valle d'Aosta, Consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti; un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali; cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi. L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta.
La proposta di candidatura, redatta in carta libera, deve pervenire all'ufficio Archivio del Consiglio regionale sito in Aosta, piazza Deffeyes, 1° piano, entro le ore 17,00 del 29 settembre 2011.