Info Conseil
Comunicato n° 238 del 12 maggio 2010
INTERPELLANZA SUL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE
Adunanza del Consiglio regionale
Il Consigliere e capogruppo di Alpe, Roberto Louvin, ha voluto ricevere notizie sulla ridefinizione delle disposizioni in materia di pubblico impiego regionale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima una parte della legge regionale che ha modificato l'applicazione in Valle d'Aosta della cosiddetta "legge Brunetta" contro l'assenteismo.
Il Consigliere ha chiesto quali effetti produrrà la sentenza della Corte costituzionale nell'immediato e come saranno regolati i rapporti definiti fino ad oggi sulla base della legge regionale dichiarata illegittima.
Nella risposta, il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ha comunicato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2009 discende dalla riconduzione, effettuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 151 del 26 aprile 2006, della disciplina del pubblico impiego alla materia "ordinamento civile", riservata in via esclusiva alla competenza del legislatore statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. Da ciò consegue l'obbligo per l'Amministrazione regionale di non più applicare le disposizioni regionali delle quali è stata ritenuta l'illegittimità e di considerare, nella regolamentazione della materia, la disciplina recata dalla normativa statale vigente.
Il Presidente Rollandin si è quindi soffermato sulle conseguenze pratiche della sentenza, illustrate a tutti i dipendenti regionali con apposita circolare previamente esaminata con le Organizzazioni Sindacali: a partire dal 30 aprile 2010, giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il controllo circa la sussistenza della malattia del dipendente verrà effettuato anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Per le assenze per malattia effettuate a partire dal 30 aprile 2010, la determinazione del trattamento economico spettante sarà effettuato in applicazione della disciplina statale, e cioè con decurtazione del trattamento accessorio dovuto, da effettuarsi sui primi dieci giorni di assenza, anziché sui primi cinque giorni, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale dichiarato illegittimo.
Relativamente alle assenze per malattia riguardanti il periodo pregresso - dal 25 giugno 2008 al 29 aprile 2010 -, sarà cura del Servizio stato giuridico e trattamento economico determinare l'effettuazione dei conguagli sul trattamento economico, in relazione al debito maturato da ciascun dipendente interessato.
A questo riguardo, il Presidente Rollandin ha evidenziato come nel comparto unico regionale i periodi di assenza per malattia di durata compresa tra uno e cinque giorni siano quelli in assoluto più ricorrenti, pari ad una media dell'85% delle assenze.
A partire dal 30 aprile 2010, le fasce di reperibilità al fine dell'effettuazione delle visite mediche di controllo sono dalle ore 9 alle ore 13; dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi e quelli non lavorativi. L'orario complessivo della reperibilità non cambia - 7 ore -, cambia soltanto l'articolazione della fascia pomeridiana (15-18, anziché 17-20).
Il Presidente ha poi detto che l'articolo 3 della legge regionale n. 5/2009, concernente gli esoneri anticipati dal servizio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, la quale peraltro, nel tempo della sua vigenza, non ha trovato concreta applicazione.
Secondo il Presidente, la disciplina dell'esonero dal servizio, prevista dall'art. 72 del d.l. 112/2008, non è comunque applicabile al personale delle Regioni e degli enti locali, in quanto riferita al solo personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e da altri enti e strutture elencati dalla disposizione statale, tra i quali non sono ricompresi gli enti territoriali.
Nella replica, il Consigliere Louvin ha definito la questione cronaca di una sentenza annunciata: la Commissione consiliare aveva infatti messo in guardia la Giunta sul rischio molto evidente di un'impugnativa del Governo. Ora, ha detto, il Dipartimento personale dovrà provvedere al recupero delle somme ed è un peccato che si sia arrivati a questo punto, contrariamente ad altre Regioni.
Secondo il Consigliere, il dato negativo riguarda il rapporto con il Governo nazionale, non tanto per la questione dell'impugnativa, ma per i toni utilizzati, che non fanno parte di una normale dialettica tra Regione e Stato. Per il Consigliere, si ravvisa la volontà di voler tagliare le unghie all'autonomia regionale.
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Il Consigliere ha chiesto quali effetti produrrà la sentenza della Corte costituzionale nell'immediato e come saranno regolati i rapporti definiti fino ad oggi sulla base della legge regionale dichiarata illegittima.
Nella risposta, il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ha comunicato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2009 discende dalla riconduzione, effettuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 151 del 26 aprile 2006, della disciplina del pubblico impiego alla materia "ordinamento civile", riservata in via esclusiva alla competenza del legislatore statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione. Da ciò consegue l'obbligo per l'Amministrazione regionale di non più applicare le disposizioni regionali delle quali è stata ritenuta l'illegittimità e di considerare, nella regolamentazione della materia, la disciplina recata dalla normativa statale vigente.
Il Presidente Rollandin si è quindi soffermato sulle conseguenze pratiche della sentenza, illustrate a tutti i dipendenti regionali con apposita circolare previamente esaminata con le Organizzazioni Sindacali: a partire dal 30 aprile 2010, giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il controllo circa la sussistenza della malattia del dipendente verrà effettuato anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Per le assenze per malattia effettuate a partire dal 30 aprile 2010, la determinazione del trattamento economico spettante sarà effettuato in applicazione della disciplina statale, e cioè con decurtazione del trattamento accessorio dovuto, da effettuarsi sui primi dieci giorni di assenza, anziché sui primi cinque giorni, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale dichiarato illegittimo.
Relativamente alle assenze per malattia riguardanti il periodo pregresso - dal 25 giugno 2008 al 29 aprile 2010 -, sarà cura del Servizio stato giuridico e trattamento economico determinare l'effettuazione dei conguagli sul trattamento economico, in relazione al debito maturato da ciascun dipendente interessato.
A questo riguardo, il Presidente Rollandin ha evidenziato come nel comparto unico regionale i periodi di assenza per malattia di durata compresa tra uno e cinque giorni siano quelli in assoluto più ricorrenti, pari ad una media dell'85% delle assenze.
A partire dal 30 aprile 2010, le fasce di reperibilità al fine dell'effettuazione delle visite mediche di controllo sono dalle ore 9 alle ore 13; dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi e quelli non lavorativi. L'orario complessivo della reperibilità non cambia - 7 ore -, cambia soltanto l'articolazione della fascia pomeridiana (15-18, anziché 17-20).
Il Presidente ha poi detto che l'articolo 3 della legge regionale n. 5/2009, concernente gli esoneri anticipati dal servizio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con conseguente inapplicabilità della relativa disciplina, la quale peraltro, nel tempo della sua vigenza, non ha trovato concreta applicazione.
Secondo il Presidente, la disciplina dell'esonero dal servizio, prevista dall'art. 72 del d.l. 112/2008, non è comunque applicabile al personale delle Regioni e degli enti locali, in quanto riferita al solo personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato e da altri enti e strutture elencati dalla disposizione statale, tra i quali non sono ricompresi gli enti territoriali.
Nella replica, il Consigliere Louvin ha definito la questione cronaca di una sentenza annunciata: la Commissione consiliare aveva infatti messo in guardia la Giunta sul rischio molto evidente di un'impugnativa del Governo. Ora, ha detto, il Dipartimento personale dovrà provvedere al recupero delle somme ed è un peccato che si sia arrivati a questo punto, contrariamente ad altre Regioni.
Secondo il Consigliere, il dato negativo riguarda il rapporto con il Governo nazionale, non tanto per la questione dell'impugnativa, ma per i toni utilizzati, che non fanno parte di una normale dialettica tra Regione e Stato. Per il Consigliere, si ravvisa la volontà di voler tagliare le unghie all'autonomia regionale.