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Comunicato n° 221 dell'8 aprile 2022
Commissione referendum: inammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare in materia di elezione del Consiglio Valle
La Commissione regionale per i procedimenti referendari, riunita nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile 2022, ha deliberato l'inammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo riguardante la modifica delle norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta (legge regionale n. 3/1993) e abrogazione della legge regionale n. 21/2007 in materia di forma di governo.
La proposta, depositata alla Segreteria generale del Consiglio il 25 gennaio 2022 e corredata da 277 firme, è stata esaminata dai componenti della Commissione Raffaele Caterina, Elisabetta Palici Di Suni Prat e Francesco Dassano, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 19/2003.
«La Commissione ha motivato l'inammissibilità in un corposo documento di 12 pagine - spiega il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin -. Il nodo centrale su cui si fonda la delibera risiede nel fatto che il procedimento aggravato di approvazione delle leggi in materia elettorale trova la sua disciplina nell'articolo 15 dello Statuto speciale: le leggi cosiddette "statutarie" non possono essere sottoposte a referendum propositivo, posto che l'unico referendum ammissibile è quello già previsto dallo Statuto, ossia il cosiddetto referendum confermativo. La Commissione ha rilevato, infatti, che le leggi statutarie, che non sono leggi ordinarie, hanno una "forza passiva peculiare", ossia una capacità di resistere all'abrogazione con legge ordinaria. Nella legge regionale 19/2003 (in materia di iniziativa popolare) per il referendum propositivo vi è un rinvio alle regole previste per il referendum abrogativo: posto che in questo caso il referendum propositivo è anche abrogativo di norme in materia elettorale e di forma di governo, la Commissione, applicando i limiti al referendum abrogativo desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (1978, 2000, 2015), ha osservato che le leggi statutarie sono riservate alla rappresentanza politica e non demandabili alle scelte popolari, se non con un referendum confermativo, quale quello disciplinato dallo Statuto.»
La deliberazione è stata trasmessa al Comitato promotore dell'iniziativa popolare e al Presidente della Regione per la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale.