Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2549 du 25 juillet 2012 - Resoconto

OGGETTO N. 2549/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e di altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio".

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i pareri in materia di tutela del paesaggio e di beni architettonici di competenza regionale previsti dalla normativa statale e regionale vigente, per gli interventi e con i limiti indicati all'articolo 3, sono delegate ai Comuni nelle aree e per gli immobili soggetti al d.lgs. 42/2004 ai sensi dell'articolo 134 del medesimo decreto e nelle aree di cui all'articolo 40 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, la parola: "paesistico" è sostituita dalla seguente: "paesaggistico".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/1994, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai Comuni sono, inoltre, delegate le funzioni amministrative riguardanti le attività di concertazione in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio relativamente alle modifiche non costituenti varianti e alle varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali (PRG) vigenti riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche.".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 3 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Interventi delegati)

1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;

b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;

c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1942 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;

g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

h) installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, nonché di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attività di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;

i) piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998;

k) intonacatura, tinteggiatura e interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;

l) ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumità pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;

m) costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;

n) interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a condizione che presentino tipologia, materiali e finiture uguali all'originale;

o) installazione su edifici di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;

p) installazione sul tetto di edifici di impianti solari termici o fotovoltaici integrati o meno, purché gli stessi non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile;

q) ridotti spostamenti di reti e di linee aeree infrastrutturali con un massimo di 100 metri lineari dal sito d'origine;

r) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per l'installazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;

s) installazione di elementi, colonnine o cassonetti di protezione per contatori, trasformatori o altri apparati tecnologici, nonché tubazioni o cavidotti a loro servizio, purché non superino la volumetria di un metro cubo o la superficie di prospetto di un metro quadrato;

t) posa di elementi di arredo, tavoli, sedie, giochi per bambini, fontanili, servizi igienici che interessino aree di superficie non superiore a 100 metri quadrati;

u) posa di dehors o gazebo rimovibili;

v) costruzione di aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

w) posa di pavimentazioni su aree di superficie fino a 200 metri quadrati;

x) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio);

y) realizzazione di marciapiedi e opere accessorie per strade regionali o comunali fino a 500 metri lineari;

z) varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale qualora non superino il 20 per cento della lunghezza, se strutture a nastro, oppure della superficie, se strutture orizzontali, o della volumetria originarie;

aa) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, il Comune è competente al rilascio del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica in caso di abusi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1.".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 4 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e di ristrutturazione che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione che non comportino l'esecuzione di opere edilizie rilevanti;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dalle strutture regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, taglio di alberi, modifica dello strato superficiale del terreno maggiore di un metro, rimozione di massi, trovanti o rocce di dimensioni superiori al metro cubo e non incidano sugli elementi naturali e antropici storici caratterizzanti il paesaggio;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

h) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi;

j) per le opere di qualunque natura, interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, le quali non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati come documento o monumento dal PRG vigente, qualora non alterino l'aspetto esteriore degli edifici stessi, lo stato dei luoghi o rechino pregiudizio ai valori storici e paesaggistici oggetto di protezione;

k) per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

l) per la sostituzione, per cessata vita tecnica, nello stesso sedime, di supporti, cavi o tubazioni di reti o linee aeree o interrate;

m) per la posa di targhe commemorative, votive o altre similari su edifici realizzati posteriormente al 1942;

n) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o similari;

o) per la sostituzione di serramenti su edifici realizzati posteriormente al 1942;

p) per i nuovi collegamenti, per qualunque tipo di utenza, per forniture di servizi a edifici o unità immobiliari, tramite linee aeree o interrate che non superino la lunghezza complessiva di 50 metri lineari;

q) per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1942;

r) per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1942, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante;

s) per la sostituzione parziale o totale del manto di copertura di edifici qualora si utilizzino materiali conformi alla normativa di settore;

t) per le varianti progettuali o modifiche non sostanziali su edifici artigianali o industriali ricompresi in specifiche zone omogenee del PRG.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi conformi ai vigenti regolamenti, piani o discipline di settore per i dehors, per le insegne, per la pubblicità commerciale o la cartellonistica, per i bassi fabbricati, nonché ai piani del colore o altri similari previamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.".

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 5 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Ambiti urbanistici non sottoposti a vincolo)

1. I vincoli paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004 non si applicano alle aree e ai beni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo medesimo, fatta eccezione per le ville, i giardini e i parchi di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.".

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 6 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Riserva di competenze)

1. Alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali compete il rilascio delle autorizzazioni:

a) per gli interventi riguardanti gli edifici, i manufatti, le aree archeologiche o di particolare interesse e gli altri beni, ovunque situati, sottoposti alla disciplina di cui alle parti prima e seconda del d.lgs. 42/2004;

b) per gli interventi non rientranti tra quelli elencati dall'articolo 3, riguardanti gli altri beni assoggettati alla disciplina della parte terza del d.lgs. 42/2004;

c) per i casi di cui all'articolo 5, commi primo e secondo, della l.r. 56/1983.

2. È, inoltre, riservata alla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), e all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, relativamente agli interventi di cui all'articolo 3 realizzati senza l'autorizzazione o il parere di cui all'articolo 2 o in difformità da essi.".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2)

1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata degli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11ter.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale. Si applica l'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.

5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare le funzioni delegate con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia.

6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi di cui all'articolo 3 entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'applicazione del comma 4 del presente articolo. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 6, gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 2 al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

8. Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 38 della l. 196/1978.".

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 9 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Controlli e informazione)

1. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali può disporre l'effettuazione di controlli in merito all'attuazione della presente legge, ivi compresa l'esecuzione degli interventi, anche mediante verifiche degli atti depositati presso l'ufficio tecnico comunale concernenti le funzioni amministrative delegate.

2. Il Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali informa periodicamente i Comuni e gli esperti incaricati in ordine all'evoluzione delle problematiche inerenti alla tutela del paesaggio, ai programmi regionali per la valorizzazione delle componenti storico-culturali e paesaggistico-ambientali e agli esiti delle ricerche archeologiche effettuate nei rispettivi territori, anche mediante sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti incaricati.".

Articolo 8

(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 11 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'attività di vigilanza esercitata dal Sindaco ai sensi del titolo VIII della l.r. 11/1998, in ordine agli interventi comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, è estesa, ai fini della tutela del paesaggio, agli interventi di cui all'articolo 3, in quanto soggetti all'autorizzazione o al parere di cui all'articolo 2.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal titolo VIII della l.r. 11/1998, il Sindaco, ove accerti l'esecuzione di interventi di cui all'articolo 3 in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, sospende immediatamente i relativi lavori e ne dà contestuale comunicazione al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, ai fini dell'applicazione, ove del caso, delle sanzioni previste dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004.".

Articolo 9

(Inserimento dell'articolo 11bis nella l.r. 18/1994)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 18/1994, come sostituito dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Articolo 11bis

(Commissione regionale per il paesaggio)

1. È costituita la Commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata Commissione, così composta:

a) dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni architettonici o suo delegato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di archeologia, restauro e valorizzazione o suo delegato;

d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di catalogo, tutela dei beni culturali e dei beni storico-artistici o suo delegato;

e) da un rappresentante degli enti locali designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. La Commissione adotta indirizzi per le attività interne di studio, di ricerca e per le proposte di ricognizione dei vincoli e gli indirizzi programmatici relativi alle funzioni esercitate dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali in materia di tutela del paesaggio ed esprime pareri vincolanti in merito alle istanze relative a provvedimenti riguardanti l'applicazione di sanzioni demolitorie per abusi edilizi, la conversione delle demolizioni in indennità o sanzioni pecuniarie, la riduzione o l'aumento dell'importo di sanzioni pecuniarie e ogni altra istanza di rivalutazione di atti emessi dalle strutture regionali competenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita per tutti i suoi componenti.".

Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 11ter nella l.r. 18/1994)

1. Dopo l'articolo 11bis della l.r. 18/1994, come introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Articolo 11ter

(Rinvio)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.".

Articolo 11

(Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1)

1. Al comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), le parole: "e oggetti di pubblicità commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, per il terziario, artigianale".

2. Al comma primo dell'articolo 2 della l.r. 1/1956, le parole: "su stabili" sono sostituite dalle seguenti: "sulle facciate di edifici".

3. Al comma primo dell'articolo 3 della l.r. 1/1956, le parole: "e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, per il terziario, artigianale o industriale".

4. Al comma primo dell'articolo 4 della l.r. 1/1956, le parole: "all'Ufficio regionale per il Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune competente per territorio".

5. Il comma primo dell'articolo 7 della l.r. 1/1956 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comune competente per territorio può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in contrasto con le disposizioni della presente legge, nonché di quelli che non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.".

6. Le parole: "Assessorato regionale per il Turismo" e "Assessore regionale per il Turismo", ovunque ricorrano nella l.r. 1/1956, sono sostituite dalle seguenti: "Comune competente per territorio", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Articolo 12

(Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 5ter della legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta), le parole: "titolo VII" sono sostituite dalle seguenti: "titolo VIII".

Articolo 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati la legge regionale 11 aprile 1995, n. 10, e il regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/1956:

a) il comma secondo dell'articolo 3;

b) gli articoli 5 e 8.

3. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 18/1994:

a) le lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 2;

b) gli articoli 8 e 10.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Crétaz.

Crétaz (UV) - Merci M. le Président.

Le modifiche apportate alla legge regionale n. 18/1994 costituiscono, in seguito all'attuazione della norma per circa un ventennio, il naturale approdo per soddisfare le attuali esigenze e necessità di ottimizzazione, semplificazione e sburocratizzazione dell'azione amministrativa regionale e comunale. Le esperienze maturate in fase applicativa dagli uffici tecnici comunali e regionali e dai professionisti che nel tempo hanno in concreto riscontrato i punti a favore e quelli critici del testo vigente si sono di fatto tradotte nel disegno di legge in oggetto.

Le modifiche apportate all'apparato normativo sono principalmente tecniche e nelle intenzioni semplificheranno le incombenze burocratiche sia a carico degli uffici delle amministrazioni, sia, in particolare, a carico dei cittadini e delle imprese. In particolare si pone l'accento sull'ampliamento della casistica degli interventi esclusi totalmente dall'obbligo di autorizzazione (sia regionale che comunale) e sull'aggiunta di nuovi interventi oltre a quelli già delegati ai Comuni sin dal 1994.

Tra gli interventi realizzabili senza autorizzazione si evidenziano: ripristino di opere e strutture esistenti danneggiate da eventi eccezionali; opere interne agli edifici ad esclusione di quelli classificati "documento" o "monumento"; posa di apparati tecnologici su postazioni esistenti già autorizzate; sostituzione, per cessata vita tecnica, nello stesso sedime, di supporti, cavi o tubazioni di reti o linee aeree o interrate; installazione di sistemi di videosorveglianza o similari; sostituzione di serramenti su edifici realizzati posteriormente al 1945.

Fra gli interventi delegati si evidenziano: ripristino di strutture crollate o da demolire per motivi di incolumità pubblica; costruzioni di manufatti totalmente interrati; installazione di colonnine o cassonetti per la protezione di apparati tecnologici di volumetria non superiore al metro cubo; posa di elementi di arredo (quali tavolini, sedie, fontanili, giochi per bimbi) su superfici che non superino i cento metri quadrati; varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche qualora non superino il 20 percento della consistenza inizialmente approvata.

In ogni caso si sono fatte salve le esigenze di tutela del paesaggio in quanto gli interventi stessi, nelle due situazioni indicate, sono stati individuati tra quelli che non producono impatti significativi nel contesto edificato e territoriale di inserimento. In capo alla Soprintendenza regionale resteranno pertanto tutte le valutazioni delle trasformazioni edilizie e territoriali importanti, così come il potere sanzionatorio in caso di eventuali abusi edilizi.

Gli ultimi emendamenti proposti dal CELVA/CPEL sono affinamenti puntuali e/o meramente tecnici anche in funzione di relazionare meglio i contenuti del presente disegno di legge con le recenti modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale urbanistica, la n. 11/1998, nonché con la legge n. 21/2008 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia). Ad esempio nel primo caso si è focalizzata l'attenzione sui "bassi fabbricati" nelle zone A (centri storici) e nelle zone E (aree agricole) e, nel secondo caso, si è prevista la delega per la posa di isolamenti termici (cappotti) per le pareti esterne dei fabbricati, esclusivamente per quelli costruiti dopo il 1945 e non classificati "documento" o "monumento" dal P.R.G.C..

Concludo esprimendo anche a nome del collega Comé, correlatore del presente disegno di legge e che a seguire presenterà alcuni emendamenti, vivo compiacimento, nonché apprezzamento sul disegno di legge n. 200, frutto di un attento lavoro di valutazione ed approfondimento, che ha come fine quello di snellire e semplificare i procedimenti attuativi in materia di tutela del paesaggio. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention.

Presidente - Ricordo che il disegno di legge ha avuto parere favorevole a maggioranza delle Commissioni III e V riunite in sede congiunta e che si lavorerà sul nuovo testo predisposto da tali Commissioni. È stato dato parere favorevole dal Consiglio permanente degli enti locali, parere favorevole con proposte modificative. Sono stati presentati: un emendamento dall'Assessore Manuela Zublena, nove emendamenti dai gruppi ALPE e PD, quattro emendamenti dei colleghi Comé e Crétaz e un sub-emendamento dell'Assessore Laurent Viérin all'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Giuseppe Cerise.

Cerise G. (ALPE) - Merci M. le Président.

Quando si lavora nell'ottica della sburocratizzazione e della semplificazione reale e non solo come dichiarazione di intenti e che come nel caso specifico porterà ad un'accelerazione delle pratiche, e poi tutto si traduce in un'economia di tempo e di denaro per i cittadini, in questi casi non può mancare il nostro apporto propositivo e costruttivo. In questo caso si va nell'ottica della filosofia federalista, che vuole che una funzione che può essere esercitata ad un livello istituzionale più di prossimità non deve essere delegata allo scalino superiore. In questo caso la Regione che trasferisce ai Comuni funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio, secondo l'ottica che citavo prima, sarebbe forse più corretto dire che restituisce, ma è un'interpretazione molto personale. Non possiamo che essere in linea con questa scelta che condividiamo, anche perché crediamo che i Comuni siano ormai strutturati singolarmente o in forma associata per assolvere a queste funzioni con efficacia ed efficienza, competenza, rafforzate anche da una conoscenza più diretta del territorio che, secondo noi, non è per niente marginale quando si affrontano delle problematiche di carattere ambientale.

È particolarmente apprezzabile il fatto che questo disegno di legge, oltre agli interventi delegati ai Comuni di cui all'articolo 2, preveda all'articolo 3 un'elencazione di interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione; questo, oltre ad alleggerire il lavoro degli uffici preposti, che potranno più proficuamente utilizzare il tempo fino ad oggi impiegato per esaminare pratiche che spesso rasentavano il ridicolo, potranno mettere il tempo che recuperano a beneficio della comunità.

In commissione abbiamo valutato positivamente i principi e le finalità del disegno di legge, ci siamo astenuti sul parere riservandoci di approfondire alcuni aspetti e proporre alcuni emendamenti, a nostro avviso, migliorativi, che illustreremo in fase di discussione dell'articolato. Alcuni sono semplici chiarimenti, altri sono più di sostanza come quello dell'esperto in materia ambientale, figura che svolgerà una funzione determinante su questo aspetto e che possa essere scelta all'esterno dell'amministrazione unicamente qualora sia accertata l'assenza all'interno della figura professionale che abbia i requisiti previsti, una figura che può anche essere individuata in forma associata o anche convenzionata. Credo che ormai quasi tutti i Comuni hanno responsabili degli uffici tecnici che sono quasi tutti ormai laureati o con una forte preparazione in materia, perché anche le pratiche che prima venivano rilasciate dalla Regione venivano inoltrate e seguite dal funzionario regionale di competenza territoriale, ma poi anche dagli uffici tecnici comunali. Altro emendamento proposto: considerato che è prevista la figura di esperto in materia di tutela del territorio, riteniamo che gli interventi previsti dalla legge casa sugli edifici di pregio possano essere di competenza comunale in virtù di questa accresciuta professionalità della figura che si individua come esperto in materia di tutela ambientale. Reputiamo opportuno integrare la Commissione regionale per l'ambiente con un rappresentante designato dalle associazioni portatrici di interessi in materia di tutela del paesaggio, ma su questi aspetti i colleghi che interverranno successivamente entreranno più nel dettaglio.

Il nostro sostegno al disegno di legge sarà direttamente proporzionale all'accoglimento delle proposte emendative da noi presentate, che non vanno in alcun modo ad intaccare gli aspetti sostanziali di questo provvedimento legislativo, ma possono armonizzarne i contenuti. Spero nell'accoglimento il più ampio possibile delle proposte, che riteniamo di buon senso, senza falsa modestia. Grazie.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Il disegno di legge adegua la legge regionale n. 18/1994, la normativa regionale di riferimento ai contenuti del Codice dei beni culturali, del paesaggio e alle modifiche apportate a leggi regionali: la n. 10/1990 e la n. 56/1983. Il disegno di legge non si limita ad un mero adeguamento della normativa, esso introduce anche due elementi molto importanti: un'estensione delle funzioni delegate ai Comuni ed una semplificazione delle procedure. Nell'estensione delle funzioni delegate la novità è rappresentata dall'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative connesse alla cosiddetta "concertazione" in merito alle varianti non sostanziali al PRGC e alle varianti che riguardano opere ed infrastrutture pubbliche, ma su questo tornerò dopo. Anche l'elenco degli interventi delegati è ampliato in modo significativo, così come sono ampliati gli interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione, normati all'articolo 4, il tutto credo al fine di rendere più semplici le procedure amministrative per i cittadini. È positivo anche il superamento del membro esterno inserito nelle commissioni edilizie comunali per esprimere il parere in merito alle materie delegate, che non sempre ha funzionato bene. Ci pare importante la scelta che sia il Comune con la sua struttura tecnica - nell'emendamento abbiamo cercato di introdurre elementi nuovi - ad esprimere il parere, questo ci sembra molto positivo. Speriamo che gli emendamenti presentati possano essere accolti. Così come ci sembra corretto l'aver fissato tempi definiti sia per il parere dell'esperto che per la comunicazione del parere al richiedente da parte della struttura comunale. Crediamo che l'impianto della nuova legge sia in grado di garantire serietà e rigore nella formulazione del parere, coniugando il tutto con una semplificazione delle procedure e la necessaria rapidità dell'emissione del parere stesso. Deve essere chiaro a tutti che il decentramento di funzioni in una materia così importante per l'ambiente non si traduce in controlli più superficiali, ma in un'azione degli enti locali che coniuga assunzione di responsabilità ed efficacia diretta. In tal senso, mi sembra importante che l'azione di controllo ed informazione, affidata al Sovrintendente regionale, si sviluppi sia sul fronte del confronto statistico che sul fronte della formazione con sessioni di studio riservate ai tecnici comunali e agli esperti.

Vorrei riprendere - come detto - le modifiche contenute nell'articolo 2. Nell'articolato infatti viene introdotto un articolo bis che concerne la delega di funzioni amministrative in merito ad alcune fattispecie di varianti al PRGC. Ci rivolgiamo all'Assessore in modo che il Consiglio regionale possa dare un'interpretazione autentica del contenuto di questo articolo 2bis: più precisamente nell'articolo si scrive che la delega si applica relativamente alle modifiche non costituenti varianti, alle varianti non sostanziali, ai piani regolatori generali comunali, PRG vigenti, riguardanti opere ed infrastrutture pubbliche. Non è chiaro, scritto così, se la delega riguarda tutte le modifiche non costituenti varianti e le varianti non sostanziali o se la delega si limita alle modifiche non costituenti varianti, alle varianti non sostanziali riguardanti solo opere ed infrastrutture pubbliche. Sono due cose diverse; nel primo caso la delega è molto più ampia ed importante, nel secondo caso ha una portata limitata alle opere pubbliche e all'accelerazione del loro iter.

Lo ha detto il collega Cerise: il tempo per l'esame del provvedimento è stato un po' tiranno in una materia così complessa, vedete bene che una virgola o una congiunzione modifica sostanzialmente il senso del comma e quindi con le implicazioni di interpretazione che possono variare da Comune a Comune. Abbiamo cercato con gli emendamenti, oltre che riformulare un articolo specifico, di fare un lavoro mirato alla chiarezza, all'univocità e alla coerenza logica. A nostro avviso, c'era bisogno di un ulteriore confronto in commissione e la ragione è che gli emendamenti che abbiamo presentato sarebbe stato più utile poterli discutere con calma in sede di commissione. Così non è avvenuto, ci dispiace, ma siamo in attesa di conoscere l'orientamento dell'Amministrazione e, di conseguenza, la valutazione sul provvedimento nel suo complesso.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Merci M. le Président.

Je remercie pour le travail accompli les Commissions concernées, les rapporteurs Comé et Crétaz pour le travail qu'ils ont accompli et aussi tous les membres des commissions. En effet, les collègues Rigo e Cerise l'ont rappelé, les temps ont été un peu serrés et on en a aussi discuté en commission, et je me suis déjà excusé en commission dans le sens que celle-ci a été comme procédure...on a adopté un dessein de loi qui a vu dans ces différents mois un travail de la part de l'Administration, de l'Assessorat et de la Surintendance, de concertation avec tous les sujets concernés à cette matière, donc avant tout les collectivités locales, car avec cette partie des fonctions qui sont passées aux Administrations communales il y a un partage qui a été mené et aussi à travers une série de parties techniques entre bureaux qui devaient être concernés. Tout cela pour arriver après à un examen politique qui aurait pu voir plus de temps, mais vu la pause d'été et, surtout dans les communes de haute montagne, la possibilité où il y a une centaine de journées pour travailler...celui-ci a été un signal transversal de toutes les forces politiques envers la communauté avec un effort supplémentaire de la part des collègues et je tiens ici officiellement de les remercier pour cet effort, car il y a eu un sens de responsabilité très profond et appréciable, donc de cela nous voulons rendre mérite.

Questo è un disegno di legge che ha visto in questi mesi un lavoro nell'ambito di una politica volta alla sburocratizzazione ed alla semplificazione amministrativa, al fine di ridurre non solo per quanto riguarda la delega ai Comuni, ma anche per i tempi dei procedimenti, tutta una parte di procedure nell'ottica dello snellimento dell'iter per ottenere le autorizzazioni delle pratiche progettuali, iter che in venti anni di applicazione aveva rasentato in certi momenti anche il ridicolo.

Forti anche di questi venti anni di esperienza soprattutto da un punto di vista tecnico, ma anche nel momento di concertazione con utenza, professionisti, esperti del settore, comunità in generale, potevamo, da un lato, conciliare esigenze di tutela, che sono molto importanti per non perdere quella qualità di cui il collega Rigo ha parlato, ma anche riuscire a dare le risposte soprattutto in un momento di congiuntura che la comunità apprezzerà. Lo scopo di questa modifica è quello di ottimizzare l'approccio di un tema, che è un tema di ampio respiro, quale la tutela del paesaggio, che è costituito prevalentemente da una componente naturalistica, ma anche da una componente storica, unisce queste due parti facendo del patrimonio architettonico ed artistico della Valle d'Aosta una ricchezza che dobbiamo tutelare, ma con la modernità di questo messaggio che vogliamo come Amministrazione portare avanti per essere in sintonia con i tempi che cambiano e la società che è in evoluzione. La tutela del paesaggio e dei beni culturali, che è prevista dalla Costituzione, è un compito impegnativo e, essendo noi Regione a statuto speciale, ci è stata assegnata per salvaguardare in via diretta la cultura, le tradizioni, i luoghi, i beni storici della nostra comunità che sono locali, ma anche portatori di valori universali.

Partendo da questi presupposti, abbiamo lavorato conciliando tali finalità derivanti dalle nostre competenze con gli obiettivi attuali: snellimento, risposte al territorio, considerazioni nel momento di congiuntura, con un unico obiettivo, che è quello di favorire con atti concreti la ripresa dell'attività economica, anche se nel nostro piccolo sicuramente sarà una goccia di acqua nell'oceano, ma che vanno nella direzione auspicata e soprattutto in oggetto agli interventi che veramente sono in mole impressionante quotidianamente ed anche a livello di mole sugli uffici sia regionali che di delega di funzioni...vengono in qualche modo razionalizzati.

Da sottolineare inoltre che queste disposizioni contribuiranno a rendere più incisivo il principio di sussidiarietà, principio nel quale noi crediamo fermamente, siamo sostenitori non solo rivendicandolo nei confronti del livello statale, ma, essendo conseguenti nell'applicarlo qui nel livello regionale e quindi delegando queste funzioni, responsabilizzando, facendo crescere competenze in modo che ci sia la delega di funzioni conseguente ad un'operatività che fa del sistema federalista il cuore di ciò che è la nostra azione amministrativa, ma soprattutto ciò in cui noi crediamo, quindi apprezzabile anche che questo sia trasversale e che sia un ideale che ci anima tutti.

Nel merito le azioni possibili oggi con questo disegno di legge si possono individuare in un orizzonte estremamente ampio, poi le ribadirò avendo colto nell'intervento del collega Rigo una sottolineatura molto importante che noi legislatori dobbiamo oggi fissare in modo che nelle fasi applicative non ci siano interpretazioni dubbie. Questi interventi necessariamente devono essere esplicitati attraverso la concertazione fra Amministrazione ed enti locali, professionisti, esperti del settore e quindi con questo annuncio un sub-emendamento che recepisce ciò che avete proposto, che il cuore delle proposte da voi avanzate risiede in tale valorizzazione delle professionalità interne prima di accedere anche in forma associata, convenzioni e quant'altro, ma noi rileviamo e condividiamo che questi siano emendamenti migliorativi. Vedremo poi sui singoli emendamenti nel dibattito, però accogliamo la quasi totalità di ciò che voi avete proposto con qualche eccezione di cui parlerò.

La semplificazione prevista permetterà di snellire le pratiche, ma, per quanto riguarda l'impatto paesaggistico, oltre ad una migliore resa operativa, puntuale ed efficace da un punto di vista di attività di indirizzo preventivo e quindi di collaborazione alla progettazione da parte degli uffici regionali preposti, anche un mantenimento della qualità di questa tutela, perché tutti assieme si è lavorato per mantenere alto un certo ambito sulla tutela. La concretizzazione di tale iniziativa è stata possibile nell'esperienza che è stata rievocata in questi anni in sinergia con i Comuni, perché la sensibilità in materia di tutela ambientale è cresciuta attraverso gli indirizzi regionali e soprattutto la concertazione con le Amministrazioni comunali, che hanno a loro volta trasferito nella comunità, nei professionisti e in quelli che operano questa sensibilità di tutela che per anni è stata vissuta spesso in modo negativo, vedendo spesso la Sovrintendenza come un ostacolo per questi paradossi che oggi andiamo ad eliminare quasi in toto.

A quasi vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 18, andando anche a migliorare la qualità di chi opera nel settore, quindi chi all'interno degli uffici opera in questo settore, con l'approfondimento di tematiche relative al paesaggio, è stata rilevata, anche attraverso i professionisti del settore, professionalità amministrative e cittadini che si sono rapportati agli uffici, una migliore conoscenza delle esigenze del territorio e anche attraverso l'incremento delle casistiche che via via si sono prospettate in fase di applicazione della norma: ecco perché oggi siamo forti di possibilità di modifiche che in futuro potranno ancora darci la possibilità di intervenire con migliorie procedurali. Oggi quindi è possibile aggiornare questa norma rendendola più attuale in riferimento alla realtà locale, a cui si restituisce la dovuta importanza, senza far mancare la qualità dell'azione di controllo ed indirizzo unitario della tutela del territorio regionale.

Attraverso l'articolo 11bis, che prevede l'istituzione della Commissione regionale per il paesaggio, trova applicazione più puntuale il decreto legislativo n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prevede la creazione di tali organismi con funzioni di coordinamento ed indirizzo molto importanti. La commissione fra i vari compiti avrà quello di trattare l'aspetto sempre più attuale dell'utilizzo di nuovi materiali e nuove tecnologie da impiegare, il proliferare di nuovi colori delle facciate dei fabbricati non sempre visivamente adeguate al contesto circostante, il recupero di fabbricati rurali e civili che, pur di valore intrinseco modesto, costituiscono una testimonianza dell'arte di costruire in modo tradizionale e di aspetti rilevanti della nostra comunità.

Nello specifico entreremo poi nella discussione sui singoli emendamenti, ma in generale crediamo che si vada nell'ottica auspicata. Mi riservo di formulare ulteriori valutazioni in conclusione, ma queste sono le nostre considerazioni e al termine del dibattito mi riservo anche i ringraziamenti per tutti coloro che hanno lavorato da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico, quindi tutti gli uffici, i dirigenti, il Sovrintendente, i funzionari che in questi mesi hanno lavorato in sinergia con noi per gli obiettivi che ci siamo dati.

Presidente - Passiamo ad esaminare il nuovo testo predisposto dalle Commissioni III e V.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 abbiamo gli emendamenti n. 1, n. 2 e n. 3 dei colleghi Comé e Crétaz e l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Parto dall'emendamento n. 1, che rileva non tanto un'importanza particolare, ma nel disegno di legge è stata ampliata la delega e la responsabilità, che è quella della ristrutturazione. La volontà da parte dell'Assessore è quindi quella di confrontarci in sede di commissione, di andare a discutere le linee guida per la ristrutturazione visto che è stata ampliata rispetto al restauro conservativo. Sull'emendamento n. 1 il collega Cerise prima ha illustrato la posizione del gruppo ALPE e il collega Rigo la posizione del gruppo PD; probabilmente siamo andati perfino oltre, nel senso che il primo obiettivo era quello di credere nel principio della sussidiarietà, quindi nel responsabilizzare l'ente più vicino al cittadino che è il Comune. Siamo convinti che il Comune ha le professionalità interne, poi discuteremo sull'articolo 7 dell'esperto, ma l'emendamento n. 1 legato all'emendamento n. 7 vanno perfino oltre. L'obiettivo è quello di iniziare questo percorso importante legato al fatto di far crescere i nostri Comuni e poi fare il punto della situazione nei mesi successivi, per vedere di ampliare ulteriormente le deleghe e di fare il punto cruciale, che non è di natura politica, ma di coordinamento, di autorizzazione di parere, quindi avere una certa uniformità sul nostro territorio; questo è lo spirito dell'emendamento n. 1, sul quale ascoltiamo la posizione del Governo regionale.

Presidente - La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

Intervengo brevemente solo per illustrare gli emendamenti. Per l'emendamento n. 1, era stato evidenziato in commissione che compariva spesso la data del 1942 e poi la data del 1945, abbiamo verificato, come avevo detto ai Commissari, quindi rimane la data del 1945, per cui dove compare la data 1942 essa viene modificata. Per l'emendamento n. 2, siccome nelle modifiche che avevamo approvato in commissione avevamo inserito nella lettera k), oltre al discorso della tinteggiatura, anche tutti gli interventi di contenimento energetico...che poi proseguivano con il termine "colori chiari", per una pulizia legislativa, si è voluto scorporare in due emendamenti. Si sopprime pertanto quell'inserimento e lo si inserisce con l'emendamento n. 3, che riguarda solo la parte del contenimento energetico per avere una chiarezza. Solo questo, grazie.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Merci M. le Président.

Relativamente ai due emendamenti illustrati, per quanto riguarda l'emendamento n. 2, come dicevo, rientra nell'ottica di una serie di emendamenti che possiamo accettare, anche alla luce di ciò che ci siamo detti in questi ultimi tempi di riuscire a creare un ulteriore raccordo su una serie di atti che possano creare degli indirizzi che vengano condivisi, quindi sicuramente lo accettiamo.

Sull'emendamento n. 1, che discutiamo adesso, perché è quello più importante rispetto ad una certa parte di impostazione di delega di funzioni che è legata all'ultimo emendamento, condividiamo lo spirito della delega di funzioni e accogliamo anche l'idea di provare in un secondo tempo a sperimentare, una volta appurato che questa prima parte applicativa funziona, nel senso di una piccola rivoluzione di delega di funzioni ai Comuni, che andrà a far crescere da un lato le competenze, ma dovremo essere noi a fare da supporto, attraverso momenti di formazione e di raccordo molti importanti, per avere un'unitarietà di indirizzi su una materia di tutela del paesaggio, che non vorremmo alla fine fosse veramente totalmente non nel senso di delegata, ma di frammentata, con interpretazioni spesso difformi in comuni omologhi.

Direi quindi, se siete d'accordo, di respingere questo emendamento, con l'impegno di rivedere in un secondo momento applicativo tale parte con una spiegazione che potrebbe essere condivisa, nel senso di riservare - visto sul piano casa gli interventi che riguardano percentuali spesso importanti su edifici di pregio - alla Sovrintendenza questa operazione di indirizzo, per evitare di andare oltre come è stato enunciato. Questo potrebbe essere un obiettivo che ci diamo tutti e nella fase di maturazione di tutti, nel senso di presa di coscienza di una materia ancora in evoluzione e soprattutto di uno spirito di tutela del paesaggio che non deve essere retorico, ma deve essere reale, funzionale e al tempo stesso riservato nelle linee di indirizzo all'Amministrazione regionale attraverso la Sovrintendenza. Crediamo di essere tutelati tutti, se andiamo in questa ottica, quindi la proposta va nel senso enunciato.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Avevo già esplicitato nelle premesse, pertanto accogliamo positivamente lo spirito con cui si affronta questo disegno di legge per noi molto importante dal punto di vista politico soprattutto. Ritiriamo l'emendamento, accettiamo l'impegno dell'Assessore e, prima del termine di questa legislatura, gradiremmo un dibattito in aula per fare il punto della situazione rispetto alle deleghe che oggi andremo a conferire ai nostri 74 Comuni, per fare il punto della situazione e per vedere se un passo in più si può fare e in che maniera si può coordinare per avere sul territorio quella uniformità da noi auspicata. Grazie.

Presidente - L'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e PD viene ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della 1.r. 18/1994, sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 200, è sostituita dalla seguente:

"g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate, ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), nonché interventi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG;".

Do lettura degli emendamenti n. 1, n. 2 e n. 3 dei colleghi Comé e Crétaz:

Emendamento

Ovunque ricorra nel testo, la data "1942" è sostituita con la seguente: "1945".

Emendamento

Le modifiche apportate alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1994 dall'articolo 2 del d.l. 200 sono soppresse.

Emendamento

Conseguentemente all'emendamento n. 2, dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della 1.r. 18/1994, sostituito dall'articolo 2 del d.l. 200, è inserita la seguente:

"kbis) interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;".

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 3 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Interventi delegati)

1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie:

a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura;

b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato;

c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco;

d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-culturali, ivi compresi i campi di inumazione;

e) potenziamento e costruzione delle condutture interrate e delle relative componenti fuori terra, i cui tracciati non interessino aree archeologiche e che non comportino esecuzione di piste di servizio che necessitino di opere edilizie o sbancamenti;

f) installazione di serbatoi per il contenimento di combustibili;

g) interventi riguardanti edifici realizzati posteriormente al 1945 che non alterino in modo sostanziale la composizione architettonica delle facciate e ampliamenti del 20 per cento riguardanti gli edifici realizzati posteriormente al 1945, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

h) installazione di costruzioni provvisorie funzionali all'esecuzione di impianti e opere o all'esercizio di attività temporanee, nonché di depositi temporanei di materiali edili e inerti legati ad attività di cantiere e manufatti accessori quali servizi igienici, box e altri similari che non presentino superficie dell'area maggiore di 500 metri quadrati e non comportino la realizzazione di opere edilizie;

i) piccole strutture pertinenziali nelle sottozone di tipo A quali individuate e delimitate nei PRG vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4bis, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

j) realizzazione di beni strumentali alle attività agricole, ove presentino tipologie costruttive e limiti dimensionali, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998;

k) intonacatura e tinteggiatura dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento, nel rispetto dei limiti e dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11ter e comunque con colori chiari e tenui che siano poco evidenti nell'ambito paesaggistico di pertinenza;

l) interventi di contenimento energetico attraverso la realizzazione di isolamenti termici dei fronti esterni di edifici realizzati posteriormente al 1945 e non classificati come documento o monumento;

m) ripristini derivanti da crolli accidentali o demolizioni controllate di edifici o parti di essi derivanti da situazioni statiche precarie, certificate da tecnici abilitati, o con rischio per l'incolumità pubblica accertato dal Sindaco competente per territorio;

n) costruzione di manufatti o corpi di fabbrica totalmente interrati rispetto al profilo del terreno originario, relativi all'ampliamento di edifici esistenti o pertinenziali agli stessi, con un solo accesso verso l'esterno;

o) interventi di ricostruzione di parti di murature per il contenimento dei terreni, qualora crollate o fortemente degradate, a condizione che presentino tipologia, materiali e finiture uguali all'originale;

p) installazione su edifici di impianti tecnologici quali parabole, antenne, trasmettitori o ricevitori radioelettrici e altri similari purché centralizzati in presenza di più unità immobiliari;

q) installazione sul tetto di edifici di impianti solari termici o fotovoltaici integrati o meno, purché gli stessi non superino il 50 per cento della superficie complessiva della falda utile;

r) ridotti spostamenti di reti e di linee aeree infrastrutturali con un massimo di 100 metri lineari dal sito d'origine;

s) installazione di nuovi supporti, pali o tralicci per l'installazione di apparati tecnologici, qualora non riguardino edifici classificati come documento o monumento dai PRG vigenti o non siano in diretto rapporto visivo con gli stessi;

t) installazione di elementi, colonnine o cassonetti di protezione per contatori, trasformatori o altri apparati tecnologici, nonché tubazioni o cavidotti a loro servizio, purché non superino la volumetria di un metro cubo o la superficie di prospetto di un metro quadrato;

u) posa di elementi di arredo, tavoli, sedie, giochi per bambini, fontanili, servizi igienici che interessino aree di superficie non superiore a 100 metri quadrati;

v) posa di dehors o gazebo rimovibili;

w) costruzione di aree attrezzate per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

x) posa di pavimentazioni su aree di superficie fino a 200 metri quadrati;

y) posa di insegne o elementi di pubblicità ai sensi della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio);

z) realizzazione di marciapiedi e opere accessorie per strade regionali o comunali fino a 500 metri lineari;

aa) varianti tecniche di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse generale qualora non superino il 20 per cento della lunghezza, se strutture a nastro, oppure della superficie, se strutture orizzontali, o della volumetria originarie;

bb) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il Comune è competente al rilascio del provvedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica in caso di abusi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 3 abbiamo gli emendamenti n. 2 e n. 3 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Per illustrare brevissimamente l'emendamento n. 3. L'impianto è lo stesso, viene modificato dal punto di vista legislativo "opere edilizie" in "opere edilizie rilevanti". Riteniamo importante fare un rimando alle delibere applicative e al confronto in commissione.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Solo per dire che condividiamo lo spirito e che accettiamo l'emendamento.

Presidente - Do lettura degli emendamenti n. 2 e n. 3 dei gruppi ALPE e PD:

Emendamento

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994, sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del d.l. 200, è sostituita dalla seguente:

"a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, nonché di ristrutturazione eseguita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11ter, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;".

Emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/1994, sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del d.l. 200, è sostituita dalla seguente:

"c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione che non comportino l'esecuzione di opere edilizie giudicate rilevanti ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 11ter;".

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 4 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 non è richiesta:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, nonché di ristrutturazione eseguita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11ter, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione che non comportino l'esecuzione di opere edilizie giudicate rilevanti ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 11ter;

d) per gli interventi di disalveo diretti a conservare le sezioni idrauliche degli alvei fluviali e torrentizi stabilite dalle strutture regionali competenti, che non comportino l'esecuzione di opere edilizie;

e) per gli interventi di manutenzione ordinaria delle briglie e delle arginature negli alvei fluviali e torrentizi;

f) per gli interventi di bonifica agraria che non comportino l'esecuzione di opere edilizie, taglio di alberi, modifica dello strato superficiale del terreno maggiore di un metro, rimozione di massi, trovanti o rocce di dimensioni superiori al metro cubo e non incidano sugli elementi naturali e antropici storici caratterizzanti il paesaggio;

g) per gli interventi di qualunque natura su edifici o aree ricompresi in ogni zona omogenea del PRG vigente per le quali siano stati redatti strumenti urbanistici attuativi, laddove tali strumenti siano vigenti e siano stati preventivamente concertati con le strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di beni culturali, e qualora siano corredati da puntuale disciplina degli interventi ammissibili per ogni singolo immobile;

h) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali;

i) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di combustibile con capacità non superiore a 13 metri cubi;

j) per le opere di qualunque natura, interne agli edifici e in elevato, anche se ricompresi nelle aree archeologiche o di valore storico e paesaggistico, le quali non interessino la stratificazione archeologica, i reperti o gli edifici classificati come documento o monumento dal PRG vigente, qualora non alterino l'aspetto esteriore degli edifici stessi, lo stato dei luoghi o rechino pregiudizio ai valori storici e paesaggistici oggetto di protezione;

k) per la collocazione di nuovi apparati tecnologici sulle esistenti postazioni e strutture di supporto per gli impianti radioelettrici e di radiotelecomunicazioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

l) per la sostituzione, per cessata vita tecnica, nello stesso sedime, di supporti, cavi o tubazioni di reti o linee aeree o interrate;

m) per la posa di targhe commemorative, votive o altre similari su edifici realizzati posteriormente al 1945;

n) per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o similari;

o) per la sostituzione di serramenti su edifici realizzati posteriormente al 1945;

p) per i nuovi collegamenti, per qualunque tipo di utenza, per forniture di servizi a edifici o unità immobiliari, tramite linee aeree o interrate che non superino la lunghezza complessiva di 50 metri lineari;

q) per la realizzazione di nuove aperture su edifici realizzati posteriormente al 1945;

r) per la sostituzione o rifacimento parziale o totale di balconi su edifici realizzati posteriormente al 1945, qualora si rispettino le tipologie prevalenti nel contesto edificato circostante;

s) per la sostituzione parziale o totale del manto di copertura di edifici qualora si utilizzino materiali conformi alla normativa di settore;

t) per le varianti progettuali o modifiche non sostanziali su edifici artigianali o industriali ricompresi in specifiche zone omogenee del PRG.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi conformi ai vigenti regolamenti, piani o discipline di settore per i dehors, per le insegne, per la pubblicità commerciale o la cartellonistica, per i bassi fabbricati, nonché ai piani del colore o altri similari previamente concertati con la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali.".

Stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. All'articolo 6 vi è l'emendamento n. 4 dei colleghi Comé e Crétaz e l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD, sub-emendato dall'Assessore Laurent Viérin.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Penso che dopo l'articolo 4, "Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione", seguono i due cuori di questo disegno di legge. Il primo è sulla reale semplificazione, perché il legislatore va nella direzione di non richiedere più nessuna autorizzazione. Penso che l'articolo 7 sia il cuore più importante di questa legge e su questo i gruppi ALPE e PD hanno presentato un emendamento che specifica, ma soprattutto spiega bene quali sono le intenzioni primarie. L'obiettivo era quello di andare in questa direzione: una volta condiviso il principio di sussidiarietà e quindi di delega ai Comuni, fermiamoci un attimo e guardiamo se all'interno delle nostre amministrazioni, che in questi anni sono cresciute dal punto di vista di competenza, numerico e qualitativo, ci sono le professionalità per esprimere un parere importante sul paesaggio, in forma singola o associata o, come diceva il collega Cerise, tramite convenzione, e solo successivamente si va alla ricerca di un esperto in materia all'esterno dell'amministrazione pubblica. L'Assessore Viérin ha voluto riscrivere dal punto di vista formale la specifica legata ai requisiti, ribaltando i requisiti finali, i requisiti devono essere messi sullo stesso piano, pubblico o privato che sia. Lo spirito dell'emendamento quindi va in quella direzione: prima di tutto facciamo crescere le qualifiche interne dei nostri uffici tecnici, le associazioni e le convenzioni fra Comuni e poi andiamo eventualmente alla ricerca di un esperto esterno. Questo è il punto del disegno di legge ed accettiamo con convincimento tale emendamento, perché integra specificandolo meglio l'impianto messo in campo dalla Giunta: quello di valorizzare quello che abbiamo al nostro interno.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Accettiamo i principi di questo emendamento, che è stato riformulato solo da un punto di vista tecnico aggiungendo la questione della delibera sulla questione dei requisiti, per due motivi: il primo, perché in effetti migliora uno spirito che abbiamo cercato di codificare e ciò sta a sottolineare come il lavoro in commissione sia utile per migliorare i testi dal punto di vista normativo, quindi, condividendo lo spirito ed accettando la parte migliorativa, riformuliamo da un punto di vista della codificazione. Per quanto riguarda anche i contenuti, condividiamo il fatto delle deleghe di funzioni, ma comunque di avere la questione delle professionalità. Su questo emendamento quindi esprimiamo parere favorevole.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Solo per ribadire un secondo concetto. Questa modifica accoglie anche le sollecitazioni dell'Ordine degli architetti, che in sede di commissione avevano annunciato una loro condivisione su queste modifiche e avevano chiesto ai Commissari di creare delle condizioni di requisiti e di competenze chiare per poter far sì che i Comuni potessero esprimersi ed avere una capacità interna e esterna sulla competenza delegata agli enti locali.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 4 dei colleghi Comé e Crétaz, dell'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD e del sub-emendamento dell'Assessore Laurent Viérin all'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e PD, che recitano rispettivamente:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 18/1994, sostituito dall'articolo 6 del d.l. 200, è sostituito dal seguente:

"3. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.".

Emendamento

Il comma 5 dell'articolo 7 della 1.r. 18/1994, sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del d.l. 200, è sostituito dal seguente:

"5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare, in forma singola o associata, le funzioni delegate con il personale in servizio, stante l'assenza in capo al personale medesimo dei requisiti tecnico-professionali stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 11ter, possono conferire incarichi individuali, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia.".

Sub-emendamento

Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 18/1994, sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 del d.l. 200, è sostituito dal seguente:

"5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare, in forma singola o associata, le funzioni delegate con il personale in servizio, stante l'assenza in capo al personale medesimo dei requisiti tecnico-professionali necessari, possono conferire incarichi, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia.

I requisiti tecnico-professionali sono stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 11ter.".

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2)

1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata degli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11ter.

2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, adotta il provvedimento finale.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto, per una sola volta, dal responsabile del procedimento, esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il provvedimento si intende negato.

5. I Comuni, accertata l'impossibilità di esercitare, in forma singola o associata, le funzioni delegate con il personale in servizio, stante l'assenza in capo al personale medesimo dei requisiti tecnico-professionali necessari, possono conferire incarichi, anche in forma associata, a esperti in materia di tutela del paesaggio scelti tra gli iscritti agli ordini o collegi professionali in possesso di adeguata formazione tecnico-scientifica e competenze specifiche nella materia. I requisiti tecnico-professionali sono stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 11ter.

6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile del procedimento richiede all'esperto in materia di tutela del paesaggio un parere vincolante in merito agli interventi di cui all'articolo 3 entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'applicazione del comma 4 del presente articolo. L'esperto rende il parere al responsabile del procedimento entro quaranta giorni dalla relativa richiesta. Entro i successivi dieci giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 6, gli interessati possono richiedere in via sostitutiva il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 2 al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, che vi provvede entro sessanta giorni dalla relativa richiesta.

8. Il responsabile del procedimento comunica immediatamente il provvedimento all'interessato, inviandone inoltre copia, corredata dei relativi elaborati, anche in formato elettronico, alle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o dei beni culturali. Il responsabile del procedimento provvede, inoltre, a trasmettere bimestralmente copia dei provvedimenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 38 della l. 196/1978.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. All'articolo 9 abbiamo l'emendamento n. 5 dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

In commissione abbiamo fatto diverse audizioni, parto sempre dal principio che il lavoro fatto in commissione è un lavoro importante e che è importante ascoltare le opinioni di chi interviene direttamente su una modifica di legge, degli attori che dovranno prendere carta e penna a seguito della modifica per fare da tramite fra amministrazione pubblica ed utente finale (in quel caso gli ordini professionali ed altre categorie). A nostro avviso, è importante ascoltare le opinioni delle associazioni portatrici, ai sensi dei loro statuti, di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio.

Le Commissioni III e V hanno audito un rappresentante di Legambiente nel corso di un'audizione molto interessante, con dei punti di vista che potevano aiutare noi Commissari ad un approccio, ad una visione, ad integrare questo impianto. L'emendamento n. 5 va in tale direzione, l'articolo 11bis crea le condizioni per una Commissione regionale per il paesaggio e la commissione è costituita dai tecnici, dal sovrintendente, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, siamo borderline fra paesaggio ed architettura sicuramente, ma riteniamo che, se all'interno di questa commissione ci fosse anche un rappresentante designato dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio, potrebbe aiutare: questa è la nostra filosofia, grazie.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - L'emendamento n. 5, che prevede una modifica della Commissione regionale per il paesaggio, fa parte degli emendamenti che non accettiamo e cerco di motivare il perché. È una commissione che abbiamo voluto in base anche alle disposizioni del codice ed è una commissione tecnica con funzionari, con momenti di raccordo tecnici. Ricordo che abbiamo altre commissioni con invece apertura di membri al di fuori dell'amministrazione, che è la Commissione per i beni culturali. Questa commissione, dove andiamo a prevedere la presenza di associazioni cercando con difficoltà di connotare tali associazioni che sono portatrici di istanze esterne con invece funzionari interni, noi non la vediamo. Fra l'altro, le competenze che sono quelle di tutela del paesaggio, non sono competenze ambientali. Su questa sfumatura quindi non siamo d'accordo proprio perché è una commissione interna tecnica di raccordo con una funzione ben definita, altra cosa è la Commissione per i beni culturali.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Per ribadire il concetto, abbiamo cercato di esplicitarlo bene nell'emendamento; interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio e ci siamo fermati alla tutela del paesaggio. Come dicevo prima, la commissione si occuperà di tutela del paesaggio e di architettura, quindi lo spirito di questo emendamento andava in tale direzione. Lei prima diceva la Commissione regionale per il paesaggio è esclusivamente tecnica, ma noi le diciamo che non è così, perché al suo interno c'è il rappresentante degli enti locali, che di tecnico non ha nulla, è un eletto e potrebbe non avere una competenza tecnica, ma una competenza diversa: quella elettiva. Manteniamo comunque il nostro emendamento, il cui spirito era solo quello di anticipare, come hanno ben fatto le Commissioni III e V due settimane fa in materia, ascoltando le associazioni, le loro posizioni, le loro perplessità per avere una visione più aperta rispetto alla tutela del paesaggio e all'architettura. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 dei gruppi ALPE e PD all'articolo 9, che recita:

Emendamento

Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11bis della 1.r. 18/1994, inserito dal comma 1 dell'articolo 9 del d.l. 200, è aggiunta la seguente:

"ebis) da un rappresentante designato dalle associazioni portatrici, ai sensi del proprio statuto, di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio;".

Consiglieri presenti e votanti: 32

Favorevoli: 8

Contrari: 24

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 10 abbiamo l'emendamento n. 6 dei gruppi ALPE e PD.

La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Solo per dire che accettiamo il fatto del passaggio in commissione: "previo parere...", in modo da avere questo dibattito che su una materia così delicata dà la possibilità di approfondire il famoso deliberone, piuttosto che altre questioni.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - L'emendamento n. 6 convoglia gli altri due emendamenti da noi presentati, i numeri 2 e 3, nel senso che ci sarà solo una delibera applicativa importante che andrà a delineare i requisiti non solo professionali come il riferimento all'articolo 7, legato alle professionalità, criteri e quant'altro, ma determinerà le linee guida per i Comuni delle nuove deleghe e delle nuove autorizzazioni a cui i Comuni dovranno far fronte quando il disegno di legge diventerà legge. Ben venga quindi il confronto in commissione con qualche giorno, in modo da poter anche noi Commissari di opposizione valutare e proporre magari delle integrazioni, o portare avanti dei confronti sereni su una delega molto importante e che riteniamo valida per i nostri Comuni.

Presidente - Do lettura dell'emendamento n. 6 dei gruppi ALPE e PD:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 11ter della 1.r. 18/1994, inserito dal comma 1 dell'articolo 10 del d.l. 200, dopo la parola: "stabilisce" sono inserite le seguenti: "previo parere della commissione consiliare competente".

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 11ter nella l.r. 18/1994)

1. Dopo l'articolo 11bis della l.r. 18/1994, come introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Articolo 11ter

(Rinvio)

1. La Giunta regionale stabilisce, previo parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini della tutela del paesaggio, di ammissibilità dei progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 11 abbiamo gli emendamenti n. 1bis e n. 2bis dei gruppi ALPE e PD.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

L'emendamento n. 1 era su un foglio separato, è stato riscritto per chiarezza, ci erano sorti dei dubbi sia durante la commissione che successivamente con i tecnici del settore. Abbiamo cercato di riposizionare...le parole "e oggetti di pubblicità commerciale o industriale" che sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario", così ci sembra più chiaro, valutiamolo.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Accettiamo la riformulazione in questo senso.

Presidente - Do lettura degli emendamenti n. 1bis e n. 2bis dei gruppi ALPE e PD:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 11 del d.l. 200 è sostituito dal seguente:

"1. Al comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), le parole: "e oggetti di pubblicità commerciale o industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario".

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 11 del d.l. 200 è sostituito dal seguente:

"3. Al comma primo dell'articolo 3 della 1.r. 1/1956, le parole: "e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario.".

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così emendato:

Articolo 11

(Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1)

1. Al comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), le parole: "e oggetti di pubblicità commerciale o industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario".

2. Al comma primo dell'articolo 2 della l.r. 1/1956, le parole: "su stabili" sono sostituite dalle seguenti: "sulle facciate di edifici".

3. Al comma primo dell'articolo 3 della l.r. 1/1956, le parole: "e di oggetti di pubblicità commerciale e industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario".

4. Al comma primo dell'articolo 4 della l.r. 1/1956, le parole: "all'Ufficio regionale per il Turismo" sono sostituite dalle seguenti: "al Comune competente per territorio".

5. Il comma primo dell'articolo 7 della l.r. 1/1956 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comune competente per territorio può ordinare e disporre la cancellazione delle scritte e la rimozione dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in contrasto con le disposizioni della presente legge, nonché di quelli che non siano mantenuti in stato di buona conservazione, con pregiudizio per la tutela del paesaggio.".

6. Le parole: "Assessorato regionale per il Turismo" e "Assessore regionale per il Turismo", ovunque ricorrano nella l.r. 1/1956, sono sostituite dalle seguenti: "Comune competente per territorio", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Adesso abbiamo l'emendamento n. 1 dell'Assessore Manuela Zublena, che introduce l'articolo 11bis.

La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Grazie Presidente.

L'emendamento che viene proposto è di natura molto tecnica e abbastanza semplice, e ha un'utilità evidente nella pratica del lavoro svolto dagli uffici tecnici comunali. È un emendamento all'articolo 80 della legge n. 11/1998 (legge urbanistica), che riguarda la disciplina in materia di difformità parziale dei titoli abilitativi. Nell'attività svolta dagli uffici tecnici comunali per l'accertamento della corretta esecuzione delle opere rispetto a quanto autorizzato nei titoli abilitativi, si introduce il concetto di tolleranza nella misurazione di grandezze lineari, ma anche volumi e superfici, come è scritto nella proposta comma 3bis, e una tolleranza definita nel 2 percento delle dimensioni, in coerenza con quanto disposto dalla normativa nazionale. È una questione che si era già affrontata in occasione della discussione della legge n. 11, per una richiesta presentata dai tecnici: in quella occasione si era valutato di demandarla ad una circolare o alle delibere attuative, ma, a seguito di un'attenta valutazione soprattutto sotto il profilo giuridico, si è ritenuto più opportuno che questa precisazione venisse adottata con atto normativo, cioè venisse recepita nell'ambito della legge n. 11, piuttosto che demandarla ad un atto meramente amministrativo; questo permette di dare più forza alla disposizione e dà una maggiore garanzia di omogenea adozione ed applicazione da parte di tutti gli uffici tecnici dei nostri comuni.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Non conosciamo questo emendamento che viene oggi presentato in aula, un emendamento di tale genere avremmo gradito affrontarlo in commissione dato che non conosciamo nella sostanza le difficoltà che sono state illustrate dai tecnici, come è stato detto. Chiederemmo una sospensione del Consiglio, a nome dei gruppi ALPE e PD, per valutare con l'Assessore questa modifica.

Presidente - Il Consiglio è sospeso per cinque minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,39 alle ore 17,48.

Presidente - Riprendiamo i lavori dopo la sospensione.

La parola all'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena.

Zublena (UV) - Ringrazio i colleghi per il confronto, si è convenuto che nel contenuto si è d'accordo in quanto si era già affrontato l'argomento della tolleranza nelle misure in sede di dibattito in commissione, quando si è analizzata la modifica alla legge n. 11 recentemente approvata e che oggi entra in vigore.

Il fatto che oggi entri in vigore ci ha indotto a presentare questo emendamento per chiarire un aspetto che, da un punto di vista legislativo, è parso opportuno introdurre con un atto legislativo e non con un semplice atto amministrativo: ovvero la definizione di tolleranza del 2 percento nelle misure di grandezze lineari, cubature e superfici, utilizzata nella pratica delle verifiche che fanno gli uffici tecnici comunali per valutare la coerenza di un'opera rispetto a quanto previsto nei titoli abilitativi; è di grande utilità, perché sappiamo che una misura, se varia anche di poco rispetto a quanto previsto nel progetto, dà origine alla rilevazione di una difformità e dà luogo a tutti i provvedimenti conseguenti. Nel merito mi sembra di aver colto che c'è una condivisione del fatto che sarebbe stato troppo debole una circolare o una delibera di Giunta, il fatto di introdurre questa disposizione in legge permette di dare più forza alla disposizione e soprattutto di garantire che questa venga attuata in modo omogeneo da parte di tutti gli uffici tecnici comunali.

Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.

Non vogliamo affrontare il discorso di merito, perché è stato affrontato più di un mese fa in commissione, ma vorremmo rilevare dal punto di vista di forma e di fuori tempo massimo il modo che a questo punto diventa sostanza. Le due commissioni stanno lavorando su questo testo da due settimane, è una legge politicamente rilevante come è stato detto, una legge che ha trovato un accordo al cento percento delle forze di opposizione con il proprio contributo e allora che ci azzecca questo articolo 11bis? Scusi, Assessore Zublena, quanto meno il bon ton di questa mattina di riferire ai due Capigruppo e spiegare le motivazioni, perché la discussione è stata fatta in commissione più di un mese fa, ma anche la forma diventa sostanza e che ci azzecca questo emendamento buttato sul tavolo su un disegno di legge che ha comportato una tessitura importante, delle modifiche importanti per avere un disegno di legge condiviso e una delega importante ai Comuni? Le chiediamo di stare più attenta forse, vedo che lei ride, ma anche la forma ha la sua importanza e la sua dignità in quest'aula!

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Ha già detto il collega Chatrian, nel merito ne ha discusso in precedenza la competente commissione consiliare e siamo d'accordo. Il problema è come si arriva a questo emendamento e viene a proposito con l'intervento che ho fatto stamani sul lavoro pasticciato e confuse delle commissioni. Bisogna resettare il sistema, altrimenti da qui alla fine della legislatura ci troveremo spesso a dover discutere di questi interventi all'ultimo minuto in zona Cesarini. Stamani ho detto che il tempo dato alle commissioni è insufficiente per valutare le proposte con compiutezza; nonostante ciò abbiamo cercato, con il tempo limitato di arrivare ad un'unità di intenti e il voto lo ha dimostrato. Richiamo ancora una volta il Governo regionale a far sì che, per quanto riguarda temi così delicati, non si debba ricorrere agli emendamenti dell'ultimo minuto, perché ci sembra una tecnica legislativa poco funzionale. Quando stamani si parlava di univocità e coerenza logica...questa non è coerenza logica.

Presidente - La parola al Consigliere Prola.

Prola (UV) - Questa era una discussione che avevamo fatto in III Commissione sulla necessità di inserire questo discorso sulla tolleranza; in quella sede si era ritenuto sufficiente, probabilmente con una valutazione non adeguata, una delibera o una circolare applicativa della questione. Visto che il 2 percento è presente nella legislazione nazionale, visto che era un preciso stimolo che arrivava dagli ordini professionali, credo che se dopo quella discussione, dopo l'approvazione della legge, considerato che da un punto di vista tecnico giuridico si sono sollevati dei problemi, forse è vero che non siamo fuori tempo massimo e che il metodo poteva essere migliore, ma credo che andiamo incontro alle esigenze che vengono sollevate dai cittadini. Qui si parla di metri, si parla di problematiche che si evidenziano all'interno di operatività edilizie, quindi l'intervento da un punto di vista tecnico-giuridico ci può stare. Posso condividere l'osservazione fatta dai gruppi ALPE e PD, ringrazio che comunque nella sostanza anche loro condividono l'intervento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Manuela Zublena, che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 11 del ddl 200, è inserito il seguente:

"Articolo 11bis

(Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 80 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sussiste parziale difformità dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.".

2. Al comma 4 dell'articolo 82 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Non sussiste difformità della SCIA edilizia in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali."."

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Abbiamo l'emendamento n. 7 dei gruppi ALPE e PD, che introduce l'articolo 12bis.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Ritiriamo l'emendamento, perché era collegato all'emendamento n. 1.

Presidente - L'emendamento n. 7 dei gruppi ALPE e PD decade; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo l'articolo 12 del d.l. 200 è inserito il seguente:

"Articolo 12bis

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24)

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

"6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato."."

Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli, per dichiarazione di voto.

Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.

La legge n. 18/1994 ha costituito un momento che consideriamo importante, in cui sono stati investiti i Comuni di funzioni che fino ad allora erano state esercitate dalla Regione in un'ottica federalista di giusta responsabilizzazione dei Comuni e di semplificazione per i cittadini. Questo disegno di legge prosegue il lavoro iniziato all'epoca, ma il concetto di tutela del paesaggio si è evoluto nel frattempo e, se un tempo la tendenza era a tutelare quei paesaggi a cui si riconosceva un valore particolare, come i parchi naturali o i monumenti storici, ora si considera che tutto il territorio è paesaggio. È necessario dunque che ci siano delle regole, perché quello che già esiste di buono non venga distrutto, quello che viene fatto sia coerente e si armonizzi con il contesto, perché il paesaggio non è qualcosa di definito per sempre, figé, ma è un quadro in continuo divenire e ognuno di noi contribuisce a scrivere la storia del paesaggio, deve sentirsi responsabilizzato a farlo in modo adeguato. Ecco perché riteniamo che anche alla tutela del paesaggio vada applicato il principio di sussidiarietà, principio a cui si ispirava già la legge n. 18 e che ulteriormente viene rafforzato con questa legge. Se da un lato l'obiettivo della legge è la semplificazione per i cittadini, questa viene ottenuta attraverso la delega alle autonomie locali, al livello più vicino ai cittadini. Ci preme sottolineare come la delega ai Comuni non sia da intendere, come forse un po' facilmente si fa, come un'eliminazione delle regole, ma come un trasferimento di responsabilità ai Comuni che gli stessi devono essere in grado di esercitare con una coscienza ed una consapevolezza ben salde, a prova di qualunque faciloneria. Consapevolezza che riteniamo vada accompagnata e di conseguenza pensiamo che l'esperto in materia di tutela del paesaggio sia una figura di primaria importanza, che va adeguatamente formata e deve rispondere a requisiti ben definiti, che andranno esplicitati nella delibera e riteniamo positivo il fatto che verranno condivisi con la commissione competente.

Lo sforzo per favorire una sempre maggiore semplificazione delle procedure amministrative deve sempre tener presente la salvaguardia di una risorsa determinante, qual è il paesaggio, per la nostra economia, ma per la nostra qualità della vita stessa, perché una cultura del paesaggio è indice di civiltà. In questo senso riteniamo che un criterio generale di valutazione sia mantenuto in capo alla Regione, che deve avere uno sguardo di insieme, una visione complessiva e deve svolgere, come previsto nella legge, un ruolo di controllo puntuale, ma anche un ruolo di formazione e di accompagnamento ai Comuni. Come parallelamente riteniamo che vada rinforzato il ruolo di promozione più ampio di una cultura del paesaggio da parte della Regione attraverso attività educative, formative che tocchino tutte le fasce della popolazione e forse in particolare i giovani, perché il concetto di cultura del paesaggio diventi un concetto il più condiviso possibile. Il paesaggio è un bene comune, non è da mantenere inalterato, ma va tuttavia opportunamente governato. Il nostro voto a questo disegno di legge pertanto sarà favorevole.

Presidente - La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA-UdC-VdA) - Grazie Presidente.

Brevemente per dire come le recenti modifiche alla legge n. 11/1998, che entra in vigore oggi e il presente disegno di legge che riguarda la tutela del paesaggio completano un iter virtuoso che esplicita la volontà condivisa da molti soggetti, istituzionali e non, di gestire compiutamente e in concreto tale autonomia, noi su questa materia abbiamo competenza primaria, traducendola in un sistema di norme che comporti un'equa distribuzione di vantaggi operativi e semplificazioni, ma anche di responsabilità fra diverse componenti della società valdostana. La tutela del paesaggio è compito ed interesse di tutta la comunità valdostana, pertanto è opportuno che tutti siano chiamati a misurarsi rispetto ad un bene non riproducibile e costitutivo delle identità locali qual è il paesaggio in tutti i suoi elementi, da tramandarsi alle generazioni future. Questo percorso è da attribuire alla volontà di gran parte degli organi della Regione e degli enti locali, che lo hanno fortemente voluto, accompagnato e condiviso nella sua formazione, nei contenuti e direi che anche il lavoro svolto in commissione ha permesso al testo di legge di essere soggetto di modifiche e di migliorie. In sostanza l'obiettivo primario delle attuali modifiche alla norma vigente è la semplificazione delle incombenze burocratiche ed amministrative per i cittadini, le imprese, gli enti e i professionisti che proporranno interventi edilizi, di pubblicità commerciale e di trasformazione del territorio.

A questo proposito si evidenzia che una nutrita casistica di interventi minimali risulterà esclusa dall'obbligo, anche se per questi interventi rimarrà comunque la possibilità di controllo e di indirizzo da parte delle strutture regionali che si occupano di tutela del paesaggio, anche se non è previsto il potere di annullamento degli atti comunali, che con la norma vigente ha comportato un allungamento dei tempi di risposta alle istanze e, rispetto al passato, acquisterà maggiore rilievo la figura dell'esperto in materia di tutela del paesaggio. Non è per contro prevista - in commissione l'esponente di Legambiente aveva più volte sottolineato un grande timore al riguardo - alcuna delega di competenza per quanto riguarda le materie relative alla tutela archeologica e dei fabbricati classificati "monumento" o "documento" dai piani regolatori, così come per quanto attiene il potere sanzionatorio nei casi di abusi edilizi che permangono in capo alla Sovrintendenza.

Per questo motivo esprimiamo un giudizio positivo sul disegno di legge.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Nell'ottica e nei principi della sussidiarietà a cui si è richiamata prima la collega Morelli abbiamo lavorato in questi giorni con spirito costruttivo, perché siamo interessati a rendere più chiaro ed agevole e allo stesso tempo più centrale il lavoro dei Comuni. Siamo altresì interessati come tutti a rendere certi e definiti i tempi per le procedure burocratiche. Crediamo nel lavoro dei Comuni anche in forma associata. Siamo convinti che si possa coniugare l'assunzione di responsabilità in un campo difficile come quello del rispetto e della tutela del paesaggio e allo stesso tempo una maggiore efficacia nelle procedure burocratiche. In questa ottica abbiamo lavorato, ringrazio la disponibilità dell'Assessore e della struttura che ci ha aiutato in un faticoso lavoro di messa a punto del testo. Ringraziamo in particolare la possibilità di avere accolto un emendamento centrale: quello di assunzione di responsabilità dei Comuni rispetto a questo tema. Il comma 5 dell'articolo 7 crediamo sia un passo avanti molto importante nella direzione della sussidiarietà, a cui tutti ci siamo richiamati, per questo il nostro voto è favorevole.

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - A seguito anche di queste dichiarazioni di voto per ringraziare tutti i gruppi, le commissioni, i relatori e per ribadire che con questo intervento oggi tutti assieme diamo una risposta concreta molto importante a questa sburocratizzazione che tutti auspichiamo, ad uno snellimento amministrativo, operando a favore delle esigenze del territorio che spesso la Sovrintendenza negli anni ha considerato come un ostacolo e che noi abbiamo cercato, grazie alla sensibilità di chi vi opera, di impostare a livello operativo di verifica dei contenuti, con criteri volti all'ascolto, alla concertazione delle esigenze reali della comunità in modo diverso. Oggi vediamo codificato un certo modo di operare e anche inserita in legge, oltre a portare notevoli migliorie, questa sensibilità che spesso era rimandata a chi opera all'interno delle strutture. Queste migliorie quindi daranno la possibilità a tutti gli attori di questo importante settore della nostra comunità di operare meglio. È stato sottolineato, anche recependo le istanze degli ordini professionali, e, visto che non è emerso nella discussione e visto l'impegno che avevo assunto nei confronti del collega Rigo, per ribadire che questo va a tutelare una serie di interventi. Nelle parti dove si parla di opere pubbliche, riteniamo ed interpretiamo che queste sono opere pubbliche, quindi infrastrutture intese come strade ed opere intese come edifici pubblici, questo anche ad onore della ratio del legislatore che nell'interpretazione applicativa sarà molto importante.

Un ringraziamento a tutti i membri delle commissioni e in particolare al Sovrintendente Roberto Domaine, all'architetto Salussoglia e a tutti i dirigenti, ai funzionari dell'Assessorato, che in questi mesi hanno lavorato in modo paziente ed impeccabile per predisporre, concertare con tutti gli attori e con la parte politica questo testo che oggi noi consegniamo alla comunità. Grazie.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità.