Objet du Conseil n. 2127 du 21 décembre 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 2127/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)".
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 1)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "struttura regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche".
Articolo 2
(Modificazione all'articolo 4)
1. Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 44/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per le attività di cui al comma 4, lettere b) e c)".
Articolo 3
(Abrogazione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 44/1999 è abrogato.
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 7bis)
1. Il comma 1 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale, concessa alle seguenti condizioni:
a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE), per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.".
2. Il comma 2 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 8)
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:
"b) una sezione didattica applicata alla disciplina prescelta da svolgere con la collaborazione di una scuola di sci autorizzata ai sensi dell'articolo 19;".
2. Al comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, dopo le parole: "A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci" sono aggiunte le seguenti: "di discipline alpine, di discipline nordiche".
Articolo 6
(Modificazione all'articolo 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999, le parole: "per conto e" sono soppresse.
Articolo 7
(Modificazione all'articolo 10)
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 è abrogato.
Articolo 8
(Modificazioni all'articolo 11)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:
"f) dimostrare di avere conoscenza delle lingue italiana e francese mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Per coloro che esercitano la professione nella Comunità montana Walser-Alta valle del Lys la lingua italiana o francese può essere sostituita, su richiesta dell'interessato, con la lingua tedesca. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), o sia in possesso, nell'ambito del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), della certificazione di livello base DELF A2. Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende comunque posseduto qualora l'interessato abbia conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c);".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, come sostituita dal comma 1, è inserita la seguente:
"fbis) dimostrare di avere conoscenza della geografia e dell'ambiente montano della Valle d'Aosta, della normativa regionale in materia di turismo, della normativa concernente la professione di maestro di sci e della terminologia tecnica inerente all'insegnamento dello sci nelle lingue italiana e francese, mediante il superamento di apposito esame organizzato dall'AVMS, d'intesa con la struttura regionale competente. Tale requisito si intende comunque posseduto da coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica di cui all'articolo 8;".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, le parole: "e, nei casi previsti, aver frequentato o impegnarsi a frequentare i corsi teorico-culturali prescritti agli articoli 7bis, comma 2, e 10, comma 4" sono soppresse.
4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, è aggiunta la seguente:
"hbis) essere in possesso della certificazione Eurosécurité e, limitatamente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della certificazione Eurotest, per chi ha ottenuto l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).".
Articolo 9
(Modificazione all'articolo 15)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 44/1999, è inserito il seguente:
"1bis. Le lezioni fuori pista non possono raggruppare più di otto persone.".
Articolo 10
(Modificazioni all'articolo 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: "dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, con proprio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale".
Articolo 11
(Modificazione all'articolo 20)
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 44/1999, le parole: "L'Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione, con proprio decreto," sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione di cui all'articolo 19 è rilasciata".
Articolo 12
(Modificazione all'articolo 21)
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 44/1999, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".
Articolo 13
(Modificazione all'articolo 22)
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 44/1999, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".
Articolo 14
(Modificazione all'articolo 24)
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente.
"1. La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali e all'AVMS che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio della professione e nominato ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.".
Articolo 15
(Modificazioni all'articolo 26)
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"1. L'AVMS è un ente non economico, dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente.".
2. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"4. Lo statuto dell'AVMS e le eventuali modificazioni sono deliberati dall'assemblea degli iscritti, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, e sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.".
Articolo 16
(Modificazione all'articolo 27)
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 44/1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei fini istituzionali dell'AVMS è compresa la vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.".
Articolo 17
(Sostituzione dell'articolo 28)
1. L'articolo 28 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 28
(Interventi finanziari della Regione)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività dall'AVMS mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
3. La domanda di contributo è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:
a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;
b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.
5. La Regione interviene, altresì, a favore delle scuole di sci di cui all'articolo 17 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle scuole di sci, nonché alla dotazione di strumentazione informatica, di strumenti didattici funzionali allo svolgimento dell'attività e di attrezzature mobili destinate al funzionamento dei campi scuola.
6. Le domande per i contributi di cui al comma 5 sono presentate alla struttura regionale competente dalle singole scuole di sci, previo parere favorevole dell'AVMS, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno.
7. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 5.".
Articolo 18
(Sostituzione dell'articolo 31)
1. L'articolo 31 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 31
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è determinato in annui euro 587.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:
a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 457.000 a decorrere dall'anno 2012, con riferimento al comma 1;
b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2012, con riferimento al comma 5.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:
a) nell'UPB 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 265.000 per gli anni 2012 e 2013;
b) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 165.000 per gli anni 2012 e 2013;
c) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche) per annui euro 27.000 per gli anni 2012 e 2013.
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede per annui euro 130.000 per gli anni 2012 e 2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport).
5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Articolo 19
(Sostituzione dell'allegato A)
1. L'allegato A della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"ALLEGATO A
(Articolo 19, comma 2, lettera a))
Requisiti numerici per le scuole di sci già autorizzate per la stagione 2006/2007:
Portata oraria degli impianti della località |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard |
oltre 15.000 |
15 |
oltre 10.000 e fino a 15.000 |
10 |
oltre 6.000 e fino a 10.000 |
5 |
fino a 6.000 |
3 |
|
|
Lunghezza delle piste di sci di fondo |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche |
Oltre 6 km |
5 |
Fino a 6 km |
3 |
Requisiti numerici per le scuole di sci di nuova costituzione autorizzate successivamente alla stagione 2006/2007:
Portata oraria degli impianti della località |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline alpine e di snowboard |
oltre 15.000 |
30 |
oltre 10.000 e fino a 15.000 |
20 |
oltre 6.000 e fino a 10.000 |
10 |
fino a 6.000 |
5 |
|
|
Lunghezza delle piste di sci di fondo |
Numero minimo di maestri effettivi di discipline nordiche |
Oltre 6 km |
5 |
Fino a 6 km |
3 |
Articolo 20
(Disposizioni transitorie)
1. La lettera hbis) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1999, come introdotta dall'articolo 8, comma 4, della presente legge, non si applica a coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di maestro di sci in altre regioni o province italiane, o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi del d.lgs. 206/2007, in data precedente al 28 ottobre 2009.
2. L'articolo 28, comma 4, della l.r. 44/1999, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla presente legge, continua ad applicarsi alle domande di contributo già presentate dalle scuole di sci alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 21
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Faccio distribuire le relazione e gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 168, alla proposta di legge n. 152, alla proposta di legge costituzionale n. 6, alle proposte di legge n. 156, n. 157 e n. 158, alla proposta di legge n. 161, alla proposta di legge n. 164 ed alla proposta di legge n. 171.
La parola al relatore, il Consigliere Bieler.
Bieler (UV) - Merci M. le Président.
Le projet de loi que nous sommes en train d'examiner modifie quelques aspects qui, dans le temps, ont rencontré certains problèmes en ce qui concerne l'exercice de la profession. Dès qu'elle est née, la figure du moniteur de ski a provoqué une grande admiration envers ceux qui avaient obtenu cette habilitation, à l'aube du tourisme hivernal le moniteur de ski enseignait aux touristes - qui étaient très peu nombreux - qui pouvaient se permettre de se payer des cours: c'était des nobles, des actrices et des acteurs, des politiques ou, encore, des célébrités. Accompagner ces clients a sans doute contribué à rendre le travail du moniteur de ski prestigieux. Heureusement, avec le temps, le ski est devenu un sport de masse et le tourisme hivernal une activité qui dure plusieurs mois chaque année et, par conséquent, l'engagement des moniteurs s'est fait de plus en plus important, avec une rémunération adaptée à une véritable profession, un travail. Cela se déroule même pendant l'été: il y a, sur plusieurs glaciers, aussi l'école de ski estivale. Il est donc naturel que des associations entre moniteurs se sont développées, qui ont agi selon les diverses nécessités concernant la vie de cette activité, avant tout la formation des nouveaux moniteurs, de manière à pouvoir garantir une uniformité dans les capacités des moniteurs. Diverses formations qui n'ont pas donné les mêmes résultats, à tel point que cela est paru sur les journaux, et je ne vous parle pas de toutes les ruses dont j'ai entendu parler et qui ont été inventées pour devenir moniteur de ski à tout prix. Mais vous aurez certainement entendu parler, au cours de l'été, de ce qui vient de se passer, et même dans les derniers temps...des cours pour moniteurs de ski albanais à Cervinia!
Ecco perciò che via via si sono dovuti adottare accorgimenti per tutelare gli utenti in primis, ma anche i maestri stessi che, per conseguire l'abilitazione alla professione, devono sottostare a severe selezioni ed impegnativi corsi di formazione. I maestri di sci che formiamo in Valle d'Aosta sono di altissimo livello e talvolta ci si chiedeva se non eravamo troppo rigidi nelle nostre selezioni, per poi vedere sulle nostre piste maestri di sci provenienti da altre nazioni o anche da altre regioni, che erano invece preparati con un livello molto inferiore. Si sono perciò adottati - in questa legge lo troviamo - gli accorgimenti per verificare la preparazione dei maestri che intendono venire a lavorare in Valle d'Aosta: l'Eurotest e l'Eurosécurité. L'Eurotest è una verifica per il maestro stesso, cioè è il maestro che deve confrontarsi con un testatore, normalmente un istruttore, che stabilisce un certo qual tempo, calcolato in base ad una percentuale sommata al tempo stesso dell'istruttore, entro il quale i maestri devono restare. Però ciò non era sufficiente, perché la preparazione del maestro non dava una sicurezza contemporaneamente ai clienti che usufruivano della lezione, per cui si introduce con questa legge anche l'Eurosécurité. Si tratta di esami che riguardano in particolare la nivologia, la geografia dei luoghi e che permettono ai maestri che vengono a lavorare da noi di garantire ai clienti una sicurezza maggiore, perché si è verificato che i maestri provenienti dal nord Europa, dalla Scandinavia, magari erano molto bravi tecnicamente, ma non conoscendo i nostri luoghi, alle volte andavano in momenti come adesso in cui c'è neve fresca - e per fortuna è arrivata! - a compromettere la sicurezza dei clienti, a discapito di tutta la categoria. Si interviene anche con una riduzione per quanto riguarda il numero di clienti che possono partecipare ad una lezione di sci fuori pista, che era prima di 12, e che oggi viene ridotto a 8. Ci sono poi una serie di piccole modifiche che sono però solo formali, mentre sostanziale è la riduzione per quanto riguarda i finanziamenti sia all'associazione che alle scuole di sci; alle scuole di sci si passa da 70 a 50 percento, perché in questi tempi di crisi le disponibilità sono diminuite, mentre all'associazione il sostegno può essere al massimo del disavanzo che l'associazione ha in quell'anno. Grazie.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Per ribadire il nostro voto favorevole al disegno di legge. Abbiamo già approvato in commissione questo nuovo impianto, che - come il relatore ha ben illustrato - va a chiarire alcune criticità all'interno della figura del maestro di sci valdostano. Io andrei a sintetizzare questo disegno di legge su quattro grandi argomenti: la formazione, quindi la volontà di aumentare la formazione dei nostri maestri di sci; la sicurezza, penso che questo sia un atout importante che si è speso - non dal punto di vista economico, ma delle risorse umane - parecchio in questi anni; va a semplificare il quadro normativo ed i rapporti fra assessorati ed associazione; non ultimo, il sacrificio anche di tipo economico, perché l'associazione tutta - nella figura del Presidente - ritiene che in un momento di difficoltà tutti debbano fare la propria parte. Proprio per questi quattro argomenti il nostro voto è stato positivo in commissione e sarà positivo nuovamente in aula, ribadendo che la figura del maestro di sci in Valle è, oltre al discorso professionale, una figura dal punto di vista turistico molto importante, che può veicolare la promozione del sistema Valle d'Aosta. Grazie.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, vogliamo portare il nostro voto positivo a questo disegno di legge, perché dopo un dibattito molto costruttivo in commissione si è tradotto in un disegno che accogliamo, quindi ci sarà il nostro voto positivo. Ringraziamo l'Assessore per questo disegno di legge.
Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Brevemente, per ringraziare anche qui le commissioni che hanno voluto esaminare il disegno di legge, nello specifico la V Commissione con il suo Presidente, con il relatore, così come le varie forze politiche che hanno voluto dedicare particolare attenzione ad un'attività molto importante per la nostra offerta turistica, come abbiamo detto in tante occasioni. Abbiamo tantissimi maestri di sci, non tutti esercitano in modo continuativo e prevalente l'attività, ma abbiamo una professionalità diffusa, un savoir-faire, ed uno degli elementi che contraddistingue la nostra offerta turistica è rappresentato dai nostri maestri di sci con le loro divise; il fatto che i maestri di sci siano soggetti attendibili, qualificati e riconoscibili rende la nostra offerta turistica molto interessante. Avrete modo di vedere, in occasione del Capodanno, nelle registrazioni che sta facendo la RAI per promuovere la Valle d'Aosta, che i maestri di sci saranno presenti per dare un'immagine corale insieme alle guide della Valle d'Aosta; sono i professionisti che contraddistinguono la nostra offerta turistica.
Ringrazio l'Associazione dei maestri di sci, il suo Presidente, il suo comitato direttivo che non si è sottratto ai confronti, sia con l'Assessorato che con le altre categorie professionali, cosa che è molto importante...il tavolo del dialogo fra varie professioni della montagna deve essere sempre aperto. Ringrazio i miei uffici, ovviamente l'ingegner Mus, la dottoressa Pisani e tutti coloro che lavorano per dare una puntuale risposta. Grazie degli interventi.
Presidente - Passiamo alla votazione articolo per articolo.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato. Articolo 8: stesso risultato. Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato.
All'articolo 18 vi è l'emendamento sostitutivo della II Commissione, che recita:
Emendamento
L'articolo 18 è sostituto dal seguente:
"Articolo 18
(Sostituzione dell'articolo 31)
1. L'articolo 31 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:
"Articolo 31
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 28 è determinato in annui euro 587.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:
a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per annui euro 457.000, con riferimento al comma 1 dell'articolo 28;
b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 130.000, con riferimento al comma 5 dell'articolo 28.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a) si provvede:
a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:
1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012 e 2013;
2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 165.000 per gli anni 2012 e 2013;
3) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) per annui euro 27.000 per gli anni 2012 e 2013;
b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:
1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 265.000 per gli anni 2012, 2013 e 2014;
2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 165.000 per l'anno 2012 e annui euro 172.000 per gli anni 2013 e 2014;
3) nell'UPB 1.3.1.13 per euro 27.000 per l'anno 2012 e annui euro 20.000 per gli anni 2013 e 2014.
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b) si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 130.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.
5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Lo pongo in votazione: stesso risultato.
Articolo 19: stesso risultato. Articolo 20: stesso risultato. Articolo 21: stesso risultato.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.