Objet du Conseil n. 2126 du 21 décembre 2011 - Resoconto
OGGETTO N. 2126/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11)".
Articolo 1
(Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4:
a) per le iniziative da realizzare presso rifugi o bivacchi esistenti, i proprietari delle strutture interessate;
b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi rifugi o bivacchi:
1) i proprietari degli immobili che formano oggetto dell'iniziativa;
2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di rifugi alpini.".
Articolo 2
(Modificazioni all'articolo 3)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 riguardano:
a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di materiali e beni, anche mediante elicottero;
b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati funzionali alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), a condizione che il beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle lettere a) o c) del presente comma per un importo pari ad almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di rifugi o bivacchi esistenti;
c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;
d) spese relative alla messa in sicurezza di strutture esistenti, limitatamente a quelle di cui al comma 1, lettere a) ed e), derivanti da accertate situazioni di dissesto o pericolo per rischio idrogeologico;
e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"3bis. Nei casi di spese riguardanti sistemi o impianti per il trattamento o la gestione in loco dei rifiuti e delle acque reflue, possono altresì essere ammesse ad agevolazione le spese riguardanti impianti aventi carattere sperimentale che, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, risultino idonee ad assicurare un particolare contenimento dell'impatto ambientale.".
3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 3 della l.r. 4/2004, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"3ter. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento dell'importo per lavori e opere edili ammesso ad agevolazione, secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.".
4. Dopo il comma 3ter dell'articolo 3 della l.r. 4/2004, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:
"3quater. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui al comma 3.".
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Contributi in conto capitale)
1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:
a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per le altre strutture, 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 70 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).
3. Per le ulteriori spese di cui all'articolo 3, comma 3, le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:
a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.
4. Gli importi massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:
a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), complessivamente considerate, euro 1.000.000. Il predetto limite è elevato a euro 2.000.000 nei casi di iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti cui sia riconosciuta una particolare valenza strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), euro 150.000.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.
7. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)
1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) disporre di almeno 30 posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno 6 posti letto a beneficio delle persone in difficoltà durante i periodi di chiusura;
c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) disporre di almeno 6 posti letto;
c) essere conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 11/1996.
3. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere di una commissione tecnico-consultiva composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di agevolazioni nel settore dei rifugi alpini, di seguito denominata struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sentieri, o suo delegato;
c) dal presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), o suo delegato;
d) dal presidente dell'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, o suo delegato;
e) da un rappresentante del Comune territorialmente interessato.
4. Le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
Articolo 5
(Inserimento dell'articolo 5bis)
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 4/2004, come sostituito dall'articolo 4, è inserito, nella sezione I, il seguente:
"Articolo 5bis
(Obblighi di conservazione e pulizia dei bivacchi)
1. I proprietari dei bivacchi che beneficiano delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare la pulizia periodica e la conservazione delle strutture.
2. Nei casi di accertata inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, le società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, possono disporre le operazioni necessarie in danno dei proprietari inadempienti.".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Soggetti beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8:
a) per le iniziative da realizzare presso i posti tappa escursionistici (dortoirs) di cui all'articolo 11 della l.r. 11/1996, esistenti, i proprietari delle strutture interessate;
b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi dortoirs:
1) i proprietari degli immobili che formano oggetto dell'iniziativa;
2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di dortoirs.".
Articolo 7
(Modificazioni all'articolo 7)
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:
a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di materiali e beni, anche mediante elicottero;
b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, a condizione che il beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle lettere a) o c) per un importo pari ad almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di dortoirs esistenti;
c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;
d) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"2bis. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento dell'importo per lavori ed opere edili ammesso ad agevolazione, secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 7 della l.r. 4/2004, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"2ter. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui al comma 2.".
Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Contributi in conto capitale)
1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale nel limite massimo del 30 per cento della spesa ammissibile.
2. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.
3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 50 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997.
4. L'importo massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni è di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.
6. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".
Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 9)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2004 è abrogata.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2004, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"1bis. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 5, comma 3.".
Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 10)
1. L'articolo 10 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
(Presentazione delle domande)
1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura competente e sono sottoposte all'istruttoria di cui all'articolo 11.".
Articolo 11
(Modificazione all'articolo 11)
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/2004 è abrogato.
Articolo 12
(Modificazione all'articolo 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"1. La concessione delle agevolazioni e il rigetto delle relative domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse sulla base di apposita graduatoria delle domande presentate, secondo criteri di priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale.".
Articolo 13
(Modificazioni all'articolo 15)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, dopo le parole: "all'articolo 3, comma 1," sono inserite le seguenti: "lettere a), b), c) e d),".
3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, le parole: "separatamente dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "separatamente dalla struttura".
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è abrogata.
5. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"4. Il vincolo di cui al comma 3 è costituito mediante dichiarazione del soggetto beneficiario. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo.".
Articolo 14
(Inserimento dell'articolo 15bis)
1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 4/2004, coma modificato dall'articolo 13, è inserito il seguente:
"Articolo 15bis
(Obbligo di apertura al pubblico)
1. Salvi i casi di forza maggiore, di chiusura per l'esecuzione di lavori o altri giustificati motivi, individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare l'apertura al pubblico delle strutture interessate per i seguenti periodi minimi:
a) 4 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 6 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per le altre strutture.".
Articolo 15
(Modificazioni all'articolo 17)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, dopo le parole: "sono revocate" sono inserite le seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3;".
3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, sostituita dal comma 2, è inserita la seguente:
"abis) non provveda all'inizio dei lavori correlati alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione della relativa agevolazione;".
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "dalle rispettive concessioni edilizie, o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi titoli abilitativi edilizi e, comunque, entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione, o effettui dette opere in difformità dai predetti titoli abilitativi".
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b)".
Articolo 16
(Sostituzione dell'articolo 18)
1. L'articolo 18 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
(Sanzioni)
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui agli articoli 15, comma 2, e 15bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 4.000 ad un massimo di euro 21.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dal Presidente della Regione.
3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
Articolo 17
(Disposizioni transitorie)
1. Limitatamente all'anno 2012, le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il 30 aprile.
2. I diritti di prelazione costituiti a favore della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l.r. 4/2004, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla presente legge, sono estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/2004, sostituito dall'articolo 4 della presente legge, si applica anche alle strutture già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, sostituito dall'articolo 13, comma 5, della presente legge, si applica anche alle iniziative già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 15bis della l.r. 4/2004, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, si applica anche alle strutture già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le lettere abis), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, rispettivamente introdotte o modificate dall'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della presente legge, si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 18
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Si dà atto che, alle ore 9,55, il Consigliere Louvin lascia l'aula consiliare e non partecipa all'esame e alla votazione del disegno di legge.
Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.
Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.
Per porre una questione pregiudiziale riguardo alla compatibilità ed alla conformità del disegno di legge n. 162 con la normativa europea, che garantisce la libera concorrenza, e che ci sembra contrasti con la condizione di favore nella quale potrebbero trovarsi l'Unione delle guide valdostane nei confronti degli altri privati, per effetto dell'applicazione di questo disegno di legge. Lo diciamo con intento assolutamente cautelativo, perché è obiettivo condiviso da parte di tutti l'approvazione di questo disegno di legge, e giustamente per questa ragione dispiacerebbe che venisse impugnato successivamente.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente.
Il tema posto dalla collega Morelli è un tema che abbiamo approfondito, abbiamo acquisito parere specifico in cui la normativa dei rifugi è sottratta alla disciplina degli aiuti di Stato. Quindi questa normativa è estranea e, come vedrete, non è soggetto al de minimis, né a nessun altro tipo di vincolo; pertanto, non sottostà al regime individuato dalla Comunità europea.
Presidente - Possiamo ritenere risolta la questione pregiudiziale?
La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.
Morelli (ALPE) - Prendiamo atto di quanto ha affermato l'Assessore e ritiriamo la questione pregiudiziale.
Presidente - La parola al relatore, Consigliere Agostino.
Agostino (UV) - Grazie Presidente. Questo disegno di legge coinvolge due Commissioni, la IV e la V, ma - in accordo con il collega Crétaz e le due Commissioni - la relazione sarà unica.
Le présent projet de loi apporte une série de modifications à la loi régionale n° 4 de 2004, dans le but de réorganiser la matière des aides régionales d'investissement au profit des refuges, bivouacs et dortoirs. L'objectif recherché est de rendre plus lisible la portée de certaines dispositions contenues dans la loi actuellement en vigueur, ainsi que de rationaliser et simplifier le système d'aides, en allégeant notamment certaines procédures concernant les bénéficiaires. Le cadre des aides a été ramené a deux seuls taux pour les refuges (70 et 40 pour cent) et les dortoirs (50 et 30 pour cent), tandis que le taux unique de 70 pour cent pour les bivouacs alpins est resté inchangé. En particulier, peuvent bénéficier du taux d'aide le plus élevé les refuges qui, situés à de plus hautes altitudes par rapport aux refuges accessibles au plus grand nombre, peuvent être atteints uniquement par des itinéraires de grande difficulté. Du fait qu'ils souffrent d'une rentabilité plus faible, ils nécessitent par conséquent d'un soutien public plus important. Par ailleurs les taux les plus élevés (70 pour cent pour les refuges et 50 pour cent pour les dortoirs) sont également prévus pour les investissements réalisés par les Communes, Communautés de montagne et sociétés locales de guides de haute montagne.
Differenti e specifiche percentuali massime di contributo sono invece previste in relazione a determinati interventi, quali la messa in sicurezza di rifugi e bivacchi esistenti (95 percento), il divallamento di rifiuti ed acque reflue (50 percento) e le spese tecniche. Nell'ambito delle spese ammissibili ai contributi regionali sono poi state aggiunte quelle riguardanti la realizzazione e manutenzione di impianti che, pur avendo carattere sperimentale, si dimostrino idonei ad assicurare il trattamento in loco dei rifiuti e dei reflui con impatti sull'ambiente particolarmente contenuti.
Una delle novità più significative riguarda poi l'eliminazione dei requisiti di distanza dalle vie d'accesso con mezzi meccanici o da altre analoghe strutture già esistenti quale condizione per l'accesso alle agevolazioni regionali nei casi di realizzazione di nuove strutture. Questi requisiti si sono infatti rivelati poco idonei a valutare l'effettiva utilità delle nuove strutture in funzione delle esigenze e delle caratteristiche delle zone interessate. In sostituzione di questi requisiti, viene quindi istituita una commissione tecnico-consultiva (con rappresentanti di Regione, Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, Associazione gestori, Comuni interessati, un rappresentante del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL) e dal Presidente del CAI Valle d'Aosta, o suo delegato) con il compito di valutare, caso per caso, l'idoneità dei progetti di nuove strutture a migliorare efficacemente la rete infrastrutturale a supporto degli alpinisti/escursionisti, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche della zona interessata.
L'obiettivo perseguito è pertanto quello di condurre 1'Amministrazione regionale ad una decisione circa la finanziabilità delle iniziative mediante valutazioni più puntuali, contestualizzate, più idonee a coglierne l'utilità pubblica in funzione delle caratteristiche specifiche di ogni singola zona.
Con particolare riferimento ai bivacchi alpini di nuova realizzazione, viene inoltre eliminato il requisito della dotazione di servizi igienico-sanitari, requisito che risulta incongruo tenuto conto delle caratteristiche tipiche di questo tipo di struttura. All'eliminazione di questo requisito fa riferimento anche la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 17, comma 3, che ne estende l'applicazione anche alle iniziative volte alla realizzazione di nuovi bivacchi già ammesse alle agevolazioni regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Altra novità di rilievo è quella che pone in capo ai beneficiari l'obbligo di garantire l'apertura al pubblico delle strutture assistite dai contributi regionali, durante un periodo minimo definito nell'arco di due anni solari consecutivi. La mancata osservanza dell'obbligo di apertura comporta una sanzione da 4.000 a 21.000 euro. Per porre rimedio al negativo fenomeno dei bivacchi abbandonati, vengono inoltre introdotte norme che sanciscono in capo ai proprietari l'obbligo di assicurare costantemente la pulizia e la conservazione delle strutture, riconoscendo alle società locali di guide alpine competenti per territorio la facoltà di sostituirsi ai proprietari inadempienti nell'esecuzione delle operazioni a questo fine necessarie, con addebito agli stessi dei relativi costi.
Nell'ottica di una semplificazione e riduzione degli oneri a carico dei beneficiari, vengono eliminati gli oneri di trascrizione dei vincoli apposti sui beni agevolati e il diritto di prelazione a favore della Regione in caso di alienazione delle nuove strutture. Sono infine ridefinite le disposizioni sanzionatorie, nell'attuale testo ritenute sproporzionate rispetto alla gravità dei relativi inadempimenti, e la struttura del procedimento volto alla concessione delle agevolazioni di legge. È previsto infatti che il procedimento si concluda con un unico provvedimento di competenza della Giunta regionale, semplificando l'attuale procedimento basato su due distinti provvedimenti amministrativi: il primo, di competenza dirigenziale e relativo all'approvazione della graduatoria e, il secondo, di competenza della Giunta regionale e relativo alla concessione dei contributi.
Merci à tous pour votre attention.
Presidente - La discussione generale è aperta sul disegno di legge.
La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Grazie Presidente.
Cari colleghi, si tratta di un disegno di legge, quello che ci è stato presentato, di un'estrema importanza, naturalmente riferendosi ad un settore come quello turistico che sappiamo essere di primaria importanza nella nostra regione. Un disegno di legge che è stato oggetto di una discussione molto significativa ed anche di un confronto molto costruttivo in commissione, che ha permesso di approfondire alcune questioni. Vengo subito al merito della presente legge.
Intanto ci sono degli aspetti che riproducono un modello legislativo diffuso nel nostro ordinamento regionale, cioè si prende una legge che già c'è e si comincia a modificare qualche articolo e questa - come abbiamo detto - è una cosa che non ci è mai piaciuta tanto, perché è un rimpasto continuo di leggi. Invece poi ci sono delle novità molto forti in questo che sembra apparentemente un vernissage della norma, sono modificazioni che danno addirittura alla norma stessa l'aspetto di una norma di carattere completamente diverso da quello che c'era in precedenza.
Una delle novità più significative è quella che riguarda le nuove regole che ci sono per l'individuazione di un sito ove collocare un rifugio, rispetto alla norma precedente che sicuramente aveva dei limiti, che abbiamo visto essere anche macroscopici; la proposta che ci viene fatta è quella "vediamo un po' caso per caso". Questo "caso per caso" è affidato ad una commissione estremamente competente, che però fa capo all'Amministrazione regionale; quindi, tradotto, se prima c'erano dei paletti oggettivi che noi stessi abbiamo ritenuto fonti di cose strane, di non funzionamento perfetto della norma che andavano rivisti, certo il passaggio successivo è quello di una certa aleatorietà, cioè pur ritenendo le persone indicate nella lista dei componenti della commissione che dà un parere, certamente questo parere assume un carattere di soggettività e non è certo questo l'auspicio per fare chiarezza!
Noi avremmo gradito un vero e proprio piano regolatore del sistema rifugi, una mappatura chiara del sistema dei rifugi in Valle; dobbiamo riconoscere che su questo punto gli esperti venuti in commissione ci hanno detto che era una cosa sensata, ma che i tempi di realizzazione erano tali da rendere questo lavoro molto oneroso; insomma, una bella idea, ma non traducibile al momento in fatto concreto...allora nelle more si va avanti con questa commissione. Io spero invece che non si viva sempre nelle more, ma che un giorno si arriverà finalmente ad avere una mappatura chiara, in cui un soggetto privato o pubblico - come prevede la legge - possa, sulla base delle disponibilità previste dalla mappatura regionale, valutare se investire in un rifugio oppure no, e non invece chiedere prima un'autorizzazione se quel rifugio può essere fatto o non fatto, e solo in base alla risposta che verrà data realizzarlo. Come dire: poniamo un paletto enorme all'iniziativa privata, cioè diciamo sempre che bisogna sburocratizzare ed abbiamo già subito creato una bella procedura burocratica complicatissima per addivenire alla decisione...io, privato, devo prima chiedere l'autorizzazione se il sito che ho individuato per fare il mio rifugio è idoneo, prima ancora di iniziare ad attivarmi. Se invece ci fosse una mappatura più chiara, potrei almeno superare il primo step direttamente senza questa procedura.
Un'altra considerazione che mi preme fare è che ho scoperto - con una certa sorpresa - che alcuni soggetti sono stati auditi in modo un po' particolare...penso ai rappresentanti del CAI...questi sono arrivati in commissione e voi capite la sorpresa dei Consiglieri che si sentono dire: noi non abbiamo mai visto questa proposta di legge, non ne sappiamo nulla, non possiamo darvi una risposta! Poi è chiaro che la minoranza diventa, richiedendo ulteriori audizioni, "quella che fa perdere tempo"! Se la maggioranza non vuole perdere tempo, allora senta correttamente tutti i soggetti in questione, tant'è che la stessa maggioranza poi corre ai ripari ed infila in legge un emendamento che dà il contentino al CAI, lo fa entrare nella commissione in extremis, e dice anche: il CAI lo sentiamo per decidere. Cioè prima, per fare la legge, non lo sentiamo; poi, visto che scoppia un caso "politico", si fa l'emendamento ed il CAI finisce direttamente in commissione per decidere se i rifugi possono essere situati in una certa località oppure no...non è una procedura brillante se mi è consentito dirlo!
Altra considerazione: si dà una priorità di finanziamento alle guide...io condivido le perplessità sollevate dall'ALPE, ma l'Assessore, su questo, è stato chiarissimo: non ci sono problemi, quindi prendo atto, ma le guide nel nostro panorama sono un soggetto di natura privatistica. Quello che mi preoccupa è il trattamento molto particolare che hanno i Comuni, cioè molto migliorativo rispetto al soggetto privato. Francamente - ve lo dico con tutta franchezza - è una cosa che non riesco a capire; se capisco il privilegio assegnato ai Comuni ed alle Comunità montane per quanto attiene alla ristrutturazione, qui sono d'accordo, abbiamo un bene pubblico e fa bene l'Assessore a tutelarlo ed a garantire risorse ai Comuni perché tengano in ordine un bene pubblico. Ma in questo momento di crisi particolare, in cui privatizziamo il settore della forestazione, in cui già nel settore alberghiero il primo competitor - sleale, fra l'altro - è l'amministrazione pubblica con l'Hôtel Billia, introduciamo un principio secondo cui i Comuni diventano primi competitors avvantaggiati sul privato nel settore dei rifugi? Spiegatemi che linea avete! Vorrei capire qual è la linea di questa maggioranza!
In un settore dove tipicamente andrebbe privilegiata l'iniziativa privata, non riesco a capire perché ad alcuni Comuni - ad esempio, Saint-Marcel rinuncia ad un FOSPI per fare una scuola pubblica elementare - andiamo a dir loro: avete un finanziamento particolare per fare rifugi? Ma che i Comuni si occupino di fare scuole, ambulatori, di trasporto pubblico, e lascino fare i rifugi all'iniziativa privata, alle guide, e su questo sono d'accordo, alle guide, ma per cortesia, in questo momento i Comuni non vadano a farci quelle cose che abbiamo visto (mi riferisco alla collega Fontana che ha fatto vedere prima cosa vuol dire mettere su una piscina e poi tutte le difficoltà di gestione)! Allora il pubblico, che già si è avventurato nell'Hôtel Billia in un'avventura che sarà un naufragio per noi e per i conti pubblici della Regione, non si avventuri in terreni che non sono i suoi! In questo senso siamo tranchants su questo fatto e diciamo che massima contribuzione va data ai Comuni per le ristrutturazioni, qui condividiamo in pieno, ma i nuovi rifugi lasciamoli fare all'imprenditoria privata e non avventuriamoci su terreni che non sono i nostri, tanto più che ci è stato detto dai dirigenti rispetto alla questione dei rifugi che abbiamo un livello buono di copertura del territorio, possiamo essere orgogliosi, quindi assolutamente le ristrutturazioni, la cura dei rifugi in essere - ha ragione l'Assessore - va presa in attenzione. Ma qui...ultimo punto, per non tediarvi troppo...perché se abbiamo un buon sistema di rifugi, se abbiamo un sistema collocato in modo opportuno in alcuni punti strategici sulle alte vie, quindi una cosa che davvero caratterizza il turismo valdostano come una positività, noi andiamo a dire, in questo momento: riduciamo le risorse ai privati in maniera divaricata rispetto al pubblico, 70 percento al pubblico che tradotto vuol dire 100 percento al pubblico (perché 70 mette la Regione e 30 il Comune, ed il Comune è sempre pubblico), e 40 percento all'iniziativa privata... Allora prima diciamo che alcuni rifugi sono strategici, collocati in punti strategici delle alte vie, in alcuni punti determinanti per l'alpinismo. Sappiamo il fascino che ancora esercita l'alpinismo oggi, come si sta recuperando un fascino ancora oggi, nonostante ci sia la possibilità di andare a scalare straordinarie vette fuori dall'Europa, le Alpi rimangono un punto di riferimento per il mondo dell'alpinismo, ecco, noi andiamo a dire ai gestori di questi rifugi che tagliamo loro i contributi...ma non è un bel segnale, a mio avviso!
Chiudo con una questione: certamente oggi dibatteremo di regole, di norme, ci sta tutto, ma la sostanza sarà l'entità globale del finanziamento, perché questo è il nocciolo, quando metteremo in campo. Al di là dello scannarci del 50, 55, 53, su cui abbiamo una posizione ferma che condividiamo con il gruppo ALPE, è quanto verrà messo in campo, e se di questo quantum che verrà messo in campo la maggior parte se lo porta via il pubblico, voglio capire se qui andiamo verso un potenziamento del sistema dei rifugi oppure no! Queste sono le perplessità forti su un disegno di legge che, a nostro avviso, per la sua importanza, per l'impatto che ha, andava probabilmente affrontato con minore irruenza - se posso usare questo termine - e non piombare in commissione in questo modo con delle lacune molto forti, che ci lasciano perplessi. Poi vedremo le reazioni della maggioranza sui nostri emendamenti e valuteremo di conseguenza. Grazie.
Presidente - La parola alla Consigliera Patrizia Morelli.
Morelli (ALPE) - Merci M. le Président.
Come già ha ricordato il collega Donzel, la principale attrattiva della nostra regione, associata al suo patrimonio culturale e storico, è costituita dalle sue montagne e dall'ambiente che le circonda, che rappresentano la prima motivazione per la quale i turisti scelgono la nostra regione come meta delle loro vacanze. L'ambiente incontaminato in sé però non è sufficiente, la mano dell'uomo è necessaria per rendere più fruibile ai turisti, agli escursionisti, agli alpinisti questo patrimonio; pensiamo alla rete di sentieri ben tracciati, alla segnaletica e naturalmente anche a questo sistema di accoglienza di alta quota che è costituito dai rifugi e dai bivacchi, che costellano il nostro territorio. È necessario che questo sistema sia ben distribuito sul territorio, che sia ben organizzato e ben mantenuto da tutti i punti di vista: del decoro, della sicurezza, dell'igiene, perché riteniamo che la disponibilità di un sistema di strutture di accoglienza di buon livello, poste lungo i nostri sentieri, rappresenti una vera e propria azione di promozione dell'immagine della nostra regione a livello internazionale.
È giusto e corretto dunque che la Regione intervenga con contributi molto importanti in questo settore, anche in considerazione delle più disagevoli condizioni nelle quali si trovano ad operare coloro che vogliano intervenire per la manutenzione o nella nuova costruzione di queste strutture. La legge n. 4/2000 ha voluto dare risposte a queste esigenze, anche se, come ha ricordato il collega Donzel, in questi sette anni di vigenza sono emerse evidenti difficoltà di applicazione e di interpretazione, che giustamente portano oggi ad una revisione di talune parti di questa legge. Ci riferiamo in particolare all'abolizione di alcuni requisiti minimi, legati alla distanza dalle strade per le strutture di nuova realizzazione, che limitavano eccessivamente - e forse anche in modo un po' irragionevole - la possibilità di beneficiare delle agevolazioni. Si è poi voluto, e questa è una delle modifiche più incisive, graduare diversamente l'intensità degli aiuti, andando a creare due sole classi di intervento: 40 e 70 percento, a differenza della situazione precedente che vedeva invece una gradualità organizzata su quattro livelli di percentuale.
Per noi il disegno di legge con le due sole classi di intervento va a creare una diversificazione molto forte, forse troppo forte, con un differenziale fra le due classi di ben il 30 percento, anche per situazioni che potrebbero essere molto simili, mentre basta un solo metro di dislivello per far fare uno scarto di 30 punti percentuali a parità di difficoltà di accessibilità. Ci sembra una soluzione un poco drastica.
In commissione, durante le audizioni, i rappresentanti dei gestori hanno voluto sottolineare questa incongruenza, proponendo di riavvicinare ed attenuare questo differenziale in modo da non andare a penalizzare pesantemente rispetto alla situazione esistente molte strutture; dalle proiezioni risulterebbe che più del 60 percento dei rifugi esistenti si troverebbe a passare dalla classi di contributo del 60-70 percento ad un 40 percento. Abbiamo cercato di raccogliere questa sollecitazione, che ci sembra giustificata, e proponiamo degli emendamenti che illustreremo in seguito. Il lavoro svolto all'interno della commissione è stato interessante ed approfondito, grazie anche alla competenza della struttura dell'Assessorato che è sempre stato disponibile a fornire chiarimenti e dati tecnici - perché alla fine è sui dati tecnici che deve svilupparsi il confronto - per giungere ad una soluzione la meglio aderente possibile alle esigenze del settore.
Dobbiamo dire - lo ha ricordato il collega Donzel - che siamo rimasti sorpresi del non coinvolgimento del CAI nella fase preliminare di creazione del disegno di legge; il CAI è un'associazione che vanta un'esperienza secolare di costruzione e gestione di rifugi e, a dire del suo Presidente, non è stata assolutamente consultata prima dell'audizione. Ecco, registriamo che in seguito si è voluto correre ai ripari inserendo anche un rappresentante di questa associazione nella commissione tecnico-consultiva; un po' meno comprensibile ci risulta l'inserimento del rappresentante del CELVA, visto che già la commissione prevede la partecipazione del sindaco del Comune interessato dall'intervento.
Quoi dire encore? Non è facile dare una valutazione complessiva realmente esaustiva, perché questo disegno di legge contiene un'infinità di rimandi a provvedimenti, a deliberazioni che la Giunta dovrà adottare in seguito riguardo ai criteri ed alle tipologie, su cui al Consiglio non sarà più dato modo di intervenire. Nella sola modifica di legge credo di aver contato 17 rimandi alla Giunta regionale...anche a questo proposito presenteremo un emendamento, perché venga acquisito il parere della commissione competente, quanto meno sulla delibera che fisserà i criteri per beneficiare delle agevolazioni. Direi che è tutto.
Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente.
Credo che con questo disegno di legge ci sia stata la possibilità di fare un'ampia discussione, di cui ringrazio tutta la commissione, i Presidenti della IV e della V, in particolare i relatori, ma anche le forze di opposizione - che ritengo abbiano cercato di capire e di interpretare le varie problematiche - e sicuramente hanno avuto modo di confrontarsi con delle strutture; mi fa piacere il riconoscimento che è stato fatto, che sono particolarmente competenti e che hanno sollecitato una serie di modifiche. Come voi capite bene, questa legge, che risale al 2004, in fase di applicazione ha fatto emergere una serie di problematiche che in questa occasione ci hanno indotto a proporre delle modifiche. Le leggi non sono scritte nelle tavole di pietra, sono leggi che devono essere applicate e ci sono delle modifiche che vengono fatte per agevolare e dare delle risposte. Quando qualcuno mi dice che vi è un appesantimento burocratico, se andate a vedere le singole norme, in alcune di esse abbiamo semplificato e creato delle situazioni di maggiore fluidità.
Sicuramente se all'opposizione non è chiara la posizione della maggioranza, io invece sono molto sereno nel dare un giudizio dell'attività dell'opposizione: l'opposizione sta correndo in soccorso in qualsiasi occasione dove ovviamente c'è qualcuno che ha delle lamentele e delle doglianze. Quindi la sua non è una chiave di lettura logica, ma è correre in soccorso a qualsiasi soggetto che ha qualche doglianza da fare, tant'è che anche qualora la discussione facesse emergere degli emendamenti che vengono poi accettati, subito si direbbe: vedete, avete accettato degli emendamenti, vuol dire che siete corsi ai ripari, siete abbastanza approssimativi! Se non accettiamo gli emendamenti, allora si lamenta la chiusura, perché non si può parlare, non si vuole discutere! Delle due, l'una: se accettiamo siamo degli ignavi, se non accettiamo siamo delle persone prepotenti che non vogliono discutere!
Il caso del CAI non è un caso, perché noi ci siamo confrontati con l'associazione dei rifugisti; ora, non essendoci l'associazione dei proprietari, abbiamo potuto confrontarci con il CAI e se qualcuno di voi, nelle discussioni che su questo argomento sono state pacate, ha detto anche: il CAI da questo tipo di norma non ha delle penalizzazioni, anzi, tanti rifugi del CAI hanno un'intensità di aiuto elevata...
Allora torno sull'impostazione, perché se uno ascolta i vostri interventi non è in grado di capire la ratio di questa norma! La ratio di questa norma non è quella di contrapporre il privato con il pubblico, la regola è diversa. Noi abbiamo un'intensità di aiuto che, come abbiamo avuto modo di dire, è esclusa dalla normativa degli aiuti di Stato, quindi noi abbiamo degli aiuti che sono molto importanti, dove abbiamo la normalità con un aiuto di 40 percento a fondo perso. Ricordo che il 40 percento a fondo perso è un aiuto superiore a qualsiasi altro tipo di intervento che facciamo nell'ambito delle attività commerciali, percentuale che viene elevata al 70 percento per dei rifugi che hanno un interesse ed una meritevolezza che consente all'Amministrazione di dire: se non ci fosse questo aiuto del 70 percento, questo intervento non verrebbe fatto. Sono quei rifugi che hanno una valenza alpinistica importante, che sono al servizio della nostra offerta turistica e che, senza un aiuto così importante, non esisterebbero.
Qualcuno di voi ha fatto correttamente degli esempi, ma sono delle eccezioni; se andiamo a parlare di rifugi particolarmente in quota, però in località interessanti come ad esempio il Cervino, capiamo che questo ha un certo afflusso, ma ribadisco che sono eccezioni. Il 70 percento che è elevato per le guide, per i Comuni, è dovuto al fatto che abbiamo alcune situazioni in cui questi soggetti sono già attualmente titolari. Ora, proprio per non appesantire le finanze delle amministrazioni locali, credo che sia corretto che meriti un'attenzione particolare nel momento in cui il proprietario è un ente pubblico o è il rappresentante di un comparto, pur non essendo pubblico, che ha come riferimento la generalità dei professionisti.
Qualcuno obietta, ma allora limitalo solo a quelli esistenti: ma noi non possiamo, qualora vi sia un'inerzia da parte del privato, non dare la possibilità ai Comuni o alle società delle guide di intervenire. Quindi se andate ad introdurre questo aiuto solo per quelli esistenti, qualora i privati non facciano, noi ci troveremmo nell'impossibilità di dare un'intensità di aiuto importante ai Comuni ed alle guide. Da questo punto di vista, anche vedendo gli emendamenti, riteniamo di tenere questa possibilità per i Comuni e per le società anche per quelli nuovi.
Abbiamo delle situazioni che voi conoscete benissimo, di rifugi che oggi hanno la necessità di avere degli interventi molto importanti e non sempre gli enti oggi proprietari - CAI compreso - sono nella condizione di fare questi interventi, quindi è giusto che ci sia la possibilità di farli. Qualcuno mi potrebbe dire: state penalizzando il privato. Perdonatemi, per non andare ad esasperare i toni, se uno si vuole chiamare "privato" vuol dire che la maggioranza del capitale lo deve mettere lui, in caso contrario avremmo dei privati che fanno i privati con i soldi pubblici! Se tu vuoi essere privato, devi essere colui che contribuisce maggiormente al finanziamento dell'iniziativa; se non vuoi essere privato e vuoi essere pubblico, allora la proprietà e le disponibilità devono essere del pubblico. Quindi il 40 percento è un aiuto importante, ovviamente 10 punti al di sotto della maggioranza, quindi le iniziative private sono quelle che prevalentemente vengono finanziate dal privato.
Quando abbiamo predisposto questa norma, abbiamo preso atto della vigenza della precedente, e tutti voi potrete, insieme a me, prendere atto anche del contributo dell'associazione dei rifugisti, che un sistema blindato - come abbiamo visto finora - ha dato dei risultati non sempre corretti, nel bene e nel male. Cioè abbiamo dovuto dare delle risposte negative a delle richieste di rifugi che probabilmente avrebbero meritato una risposta positiva, ed abbiamo dato una risposta positiva ad altri rifugi che, a ben vedere, avevano una funzionalità marginale; peraltro, sono quelli che oggi soffrono di più, nonostante una forte contribuzione pubblica.
Introducendo questa commissione, non abbiamo voluto arrogarci niente, e da questo punto di vista vi posso anticipare che il previo parere della commissione è un emendamento che siamo nella condizione di accettare, perché la Giunta delibererebbe previa acquisizione della commissione tecnica, ma se vogliamo fare un passaggio in più in commissione per acquisire il parere, sempre mantenendo la commissione tecnica, è un passaggio che mi sento di accogliere. Non c'è nessuna preclusione, anche perché probabilmente oggi non abbiamo un'esigenza così importante di riempire i nostri percorsi con altri rifugi, probabilmente qua e là qualcosa è ancora necessario...ma, direi, sono degli interventi a completamento. Quindi l'atteggiamento è decisamente prudente ed il passaggio nella commissione mi pare che sia elemento di garanzia. Adesso non dite che siamo anche lì, accettando questo emendamento, dei soggetti particolarmente privi di personalità, ma mi sembra di dire che la proposta è accoglibile. Da questo punto di vista il lavoro fatto è un lavoro serio; sicuramente in questo momento, andare a diminuire i contributi, non è un'azione particolarmente popolare, lo abbiamo fatto con senso di responsabilità ed abbiamo individuato due classi: quella del 40 e quella del 70, quindi la dicotomia non è "pubblico/privato", ma è "rifugio", che è una via di mezzo fra un'attività commerciale ordinaria ed un'attività speciale, particolare, che beneficia del 40 percento, è un'intensità di aiuto che non è in de minimis ed è superiore a tutte le altre, e quella del 70 percento, che è riservata ai rifugi particolarmente significativi dal punto di vista dell'offerta alpinistica. Dopodiché l'aiuto supplementare a queste due categorie, guide ed enti locali, è un qualcosa che va a beneficio di interventi il cui ritorno è comunitario.
L'altra questione che il collega Agostino ha messo in evidenza è l'introduzione di vincoli da parte dei beneficiari dei contributi, che devono tenere un'apertura minima di queste strutture. Anche su questo argomento, andando ad individuare delle fasce, c'è chi dice che queste fasce sono troppo importanti, e chi dice che queste fasce sono troppo modeste. Capite, non volendo delegificare tutto abbiamo introdotto in legge, ma vedremo in corso di applicazione se questi parametri che sono stati messi sono ragionevoli, sono troppo permissivi o sono troppo rigorosi. Direi che abbiamo tutto il tempo per vedere il risultato. La novità è una novità che ritengo dovremo tutti assieme introdurre anche in altre leggi, dove diamo degli aiuti e dove chiederemo, al di là del vincolo di destinazione, anche delle obbligazioni dal punto di vista dei periodi di apertura, perché rispetto a questo da tante parti ci dicono: i quattrini del pubblico sono andati ad aiutare delle attività, ma queste attività poi rimangono chiuse e non abbiamo un beneficio.
Concludo ringraziando tutti per l'intervento, nonché le varie strutture per aver permesso a questa legge di arrivare in Consiglio al termine dell'anno, per poter avere applicazione nel 2012, e rinvio alla discussione articolo per articolo.
Presidente - Passiamo adesso all'esame dell'articolato.
La parola al Consigliere Donzel sull'articolo 1.
Donzel (PD) - Scusi, per non conoscenza del Regolamento, replichiamo alla fine all'intervento dell'Assessore...
Presidente - ...non c'è più replica adesso, può intervenire per dichiarazione di voto sugli articoli.
Donzel (PD) - Egregio Presidente, cari colleghi, solo per precisare che non abbiamo una passione particolare per l'equitazione, quindi non è che siamo in giro a cavalcare tutte le tigri che passano, non è questo il nostro intento...l'intento era di capire fino in fondo il senso di una legge.
Ci si dice: c'è una grossa copertura del sistema dei rifugi in questo momento nella nostra regione, forse c'è qualche spazio da coprire qua e là...e ci si dice: finanziamo di più il settore pubblico rispetto al settore privato...non riusciamo a capirlo! Cioè se c'è già un'ampia copertura, non è che il settore pubblico debba attivarsi su questo tema con una certa urgenza! Si cerca di confondere il finanziamento ai Comuni con quello delle società delle guide; ho detto che queste società per me rientrano nell'attività privatistica...io parlo di Comuni che devono garantire la mensa scolastica, devono garantire la scuola elementare, devono garantire servizi sanitari e servizi ai cittadini, non è il momento di finanziare al 70 percento la costruzione di rifugi! È un'opinione, ce lo consenta, dove invece andiamo a dire che deve essere mantenuto - qui condividiamo - in perfetto ed integro stato il sistema dei rifugi esistente...questo è l'atteggiamento!
Il privato...si dice: ma mica andiamo a finanziare i privati oltre il 40 percento, se sono privati devono mettere del loro...guardate che fino a stamani la legge in vigore dava il 70 percento a dei privati che nessuno si è mai sognato di non chiamare "privati", Assessore! Fino a ieri glieli avete dati e li chiamavate privati; oggi lei mi viene a dire che per essere privati non bisogna avere un finanziamento nella costruzione? Allora è cambiata l'impostazione della maggioranza! Ma non è che venite qui a farci delle prediche sulla teoria politica, cosa fa la minoranza, noi stiamo cercando di capire la ratio di una legge e allora diciamo: c'è una difficoltà enorme nel fare strutture, vogliamo capire perché una persona passa dal 70 al 40 percento aumentandole gli obblighi...e qui, attenzione! Andiamo a dire che il sistema dei rifugi è un sistema importante, la persona ha un vincolo di apertura della sua attività privata, e io sono d'accordo, lo metterei anche più forte, ma intendiamoci: chiediamo a questo privato di non essere proprio il privato che si fa i fatti suoi, ma è un privato che sta in una società che gli mette anche delle regole...
(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)
...certo, ma mettiamo delle regole. Sappiamo che lei, al Comune, ma il Comune poi mette il soldo pubblico, mentre il privato deve metterci il dipendente e pagarlo, ed è un'altra cosa! È normale che ci siano delle regole, non sto dicendo questo, ma non vorrei che qui venisse fuori tutto ad un tratto un'elargizione incredibile al privato del 40 percento! No, fino a ieri quello stesso privato aveva il 70, quindi chi ha ritardato per vari motivi la ristrutturazione del suo rifugio perde il 30 percento di finanziamento...non sono noccioline! Questo è quello che sta accadendo in un momento di grossa crisi economica, di difficoltà di tutto il settore!
Poi, guardi, io non cavalco nessuna tigre, io ho sentito quello che ha detto il rappresentante dell'associazione dei rifugisti...che tigre è? Non è mica iscritto al Partito Democratico! È una persona che ha esposto dei ragionamenti! Allora voglio capire perché sul settore della forestazione si va sulla privatizzazione spinta; qui, invece, si vuole riservare uno spazio al pubblico. Dico: c'è già il Billia di troppo nel settore alberghiero, non andiamo ad invadere settori dove l'attività privata in questo momento è maggiormente in grado di garantire un'efficienza rispetto al pubblico e rispetto ai costi che ha l'attività pubblica! Il pubblico si occupi di sanità invece di privatizzarla, e lasci al privato il mondo dei rifugi, che è bene che sia privato! Questo è l'atteggiamento che teniamo, noi, nei confronti di questa legge; non è una volontà di contestare queste cose, tant'è che proprio il sistema precedente era impostato in maniera diversa e, a mio avviso, questa dicotomia a favore del pubblico rispetto al privato preso da questa legge - ripeto, distinguendo nettamente che per noi la società delle guide la consideriamo privata - è in totale antitesi con quella che riteniamo la strada da percorrere per lo sviluppo turistico della Valle d'Aosta.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Con la collega Morelli abbiamo seguito attentamente in commissione il dibattito sul disegno di legge ed abbiamo cercato di approfondirlo presso le strutture dell'Assessorato nel dettaglio, cercando di capire qual è la nuova ratio di questo impianto, quali sono i punti di forza, le criticità.
Lei prima ha parlato di "semplificazione" e noi vediamo all'interno di questo articolato, seppur complesso, una certa semplificazione, riconosciuta alla fine, quando ci siamo confrontati in commissione, abbiamo sentito gli attori principali ed anche quelli secondari, per tirare le conclusioni. È un settore molto importante e molto interessante, una Valle che si propone al grande pubblico dal punto di vista turistico, escursionistico, sia di alto livello o semplicemente a livello di passeggiate, quindi un domaine che ci appassiona e che ci vede in prima linea.
La sintesi però del confronto qual è? Nella sostanza non penso sia la dicotomia "pubblico/privato", oggetto delle grandi modifiche di questo disegno di legge, quali gli aiuti, e i sostegni. La vecchia legge aveva quattro aliquote di aiuti: 40, 50, 60 e 70, ma più della metà dei rifugi era aiutato con il 60 percento senza de minimis. Con questa modifica c'è poco equilibrio. Le faccio un esempio: il differenziale del 30 percento fra i 34 rifugi esistenti ed i 17 al 70 portano un disequilibrio impattante, quindi la nostra proposta va nella direzione di ridurre questo differenziale. La scelta è stata a monte, l'impianto parte dagli itinerari alpinistici, questa è la ratio di questo nuovo impianto? Abbiamo cercato di capire; registriamo positivamente questo nuovo approccio legato non alle grandi difficoltà di accesso, ma all'accesso legato agli escursionisti, pertanto i nostri emendamenti vanno nella direzione di ridurre questo differenziale. È un differenziale - ripeto - impattante, perché il 30 percento su 1.000.000 di euro di ristrutturazione fa 300.000 euro, dato che lei prima giustamente citava questo disegno di legge, questa legge non ha un de minimis; la volontà è quella di ridurre questo differenziale, portandolo a 65 per i 17 che in questo momento sarebbero all'interno della categoria più alta, Comuni, società guide e chi ha delle particolari difficoltà, e tutti gli altri 34 da 40 a 45. Non è minimale questa riduzione di differenziale, perché porterebbe dal 30 al 20 percento, la riteniamo - con tutta franchezza - sostanziale.
Termino dicendo che, da quello che registriamo, la volontà non è quella di modificare, purtroppo con rammarico da parte nostra...questo differenziale...però nella sostanza la grande modifica di questo disegno di legge è sicuramente sulla grande differenza di aliquota del 70 e del 40. Quindi noi manteniamo i nostri emendamenti e chiediamo al Consiglio tutto di valutare questa possibilità, perché riteniamo in questo momento importante riequilibrare gli aiuti. Ripeto: la sostanza non è dicotomia "pubblico/privato", ma la sostanza è che il differenziale è molto alto e" visto che non c'è il de minimis, le risorse sono di un certo peso.
Accettiamo con favore l'emendamento che andrete a votare positivamente per quanto riguarda la commissione; dall'altra parte chiediamo, ancora una volta, di rivalutare questo riequilibrio...pensiamo che vada nella direzione auspicata dal nostro gruppo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 2: stesso risultato.
All'articolo 3 ci sono gli emendamenti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 dei gruppi ALPE e Partito Democratico e l'emendamento dell'Assessore Marguerettaz.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Per presentare nuovamente i quattro emendamenti. L'obiettivo principale è quello di ridurre il differenziale fra i due sostegni messi in campo. A nostro avviso, dato che in questo disegno di legge non c'è il tetto massimo del de minimis, anche solo il 5 percento di riequilibrio va nella direzione di riequilibrare gli aiuti. I due parametri messi in campo, uno l'altitudine, l'altro la difficoltà di accesso, sono legati più all'escursionista che alla difficoltà di accesso per un'eventuale ristrutturazione, e proprio in quella direzione vanno i primi due emendamenti, ovvero ridurre il differenziale dato che non c'è il de minimis. Il terzo invece vuole dire, in sintesi: se un Comune decide di edificare un nuovo rifugio, rientri nella casistica normale. Per quanto riguarda l'emendamento n. 4, dove si parla di spese, quindi di 1.000.000 di euro ed il limite dei 2.000.000 di euro, avremmo inserito il fatto che siano posti lungo le alte vie; sembrava un criterio importante, a nostro avviso, per andare ad incidere ulteriormente sull'eventuale ristrutturazione, "realizzazione" di nuovi rifugi (mi scuso). Grazie.
Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Per le motivazioni indicate già nell'intervento di replica, esprimiamo parere contrario sugli emendamenti, mantenendo le intensità di aiuto come individuate dal disegno di legge; così come le modifiche sul terzo e quarto emendamento da un lato introducono la limitazione sulle strutture esistenti...ma così facendo delle introduzioni non consentirebbero ai Comuni di intervenire là dove c'è una necessità per un nuovo rifugio o il rifacimento totale di un rifugio che oggi non necessariamente i privati possono accogliere. Così come la limitazione posta lungo le alte vie...abbiamo dei rifugi che non necessariamente sono sulle alte vie ed hanno un'importante funzione.
Sui quattro emendamenti c'è quindi parere contrario. Illustro anche il mio emendamento che ha natura tecnica e che va ad introdurre tutte le tipologie di interventi che rappresentano il massimale, perché c'era la dimenticanza di una lettera; ci sono tutte le spese, comprese quelle di progettazione, che fanno parte della soglia massima.
Presidente - La parola al Consigliere Donzel.
Donzel (PD) - Per sostenere la validità di questi emendamenti, in particolare quello che porta al 45 percento, cioè rialza il limite più basso del finanziamento, quello che è importante capire è che, ai fini del bilancio, non è che se metto 45 percento spendo più soldi...c'è un capitolo sul bilancio, quello è! Semplicemente vado ad indicare l'intensità di aiuto che viene dato, tenendo conto che questo 45 percento vuol dire per alcuni soggetti perdere comunque il 25 percento: c'è una decurtazione enorme dalla sera alla mattina! Vorrei far capire che è una cosa fatta di numeri, di cose concrete. Se una persona, per una qualsiasi ragione privata sua, familiare, eccetera, ha rinviato di alcuni mesi il deposito di un progetto che aveva già in atto di ristrutturazione, passa dal 70 percento di contributo al 40, con il 30 percento di riduzione. Quel progetto lo riprende, lo rimette nel cassetto e lo lascia lì, a dormire, e noi avremo i rifugi che avremo, questo è il ragionamento! Allora il 45 non è una rivoluzione, ma è un segnale molto forte di riequilibrio della situazione...non lo volete percepire, sarà una valutazione che avete fatto voi! Noi, invece, rimaniamo convinti dal dibattito che c'è stato anche in commissione, che questa è la strada da prendere.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:
Emendamento
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del d.l. 162, è sostituita dalla seguente:
"a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e c) che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile;".
Consiglieri presenti e votanti: 29
Favorevoli: 7
Contrari: 22
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:
Emendamento
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della 1.r. 4/2004, sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del d.l. 162, è sostituita dalla seguente:
"b) per le altre strutture, 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile.".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 3 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:
Emendamento
II comma 2 dell'articolo 4 della 1.r. 4/2004, sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del d.l. 162, è sostituito dal seguente:
"2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 65 per cento nei casi di iniziative realizzate dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta) e, limitatamente alle iniziative effettuate su strutture esistenti, nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta.".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'emendamento n. 4 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:
Emendamento
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del d.l. 162, è sostituita dalla seguente:
"a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e d), complessivamente considerate, euro 1.000.000. II predetto limite è elevato a euro 2.000.000 nei casi di iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti, posti lungo le alte vie o cui sia riconosciuta una particolare valenza strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'emendamento dell'Assessore Marguerettaz, che recita:
Emendamento
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della 1.r. 4/2004, come sostituito dall'articolo 3 del ddl n. 162, le parole: "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d) ed f)".
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
(Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4
(Contributi in conto capitale)
1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:
a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per le altre strutture, 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 70 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).
3. Per le ulteriori spese di cui all'articolo 3, comma 3, le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:
a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.
4. Gli importi massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:
a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), d) ed f), complessivamente considerate, euro 1.000.000. Il predetto limite è elevato a euro 2.000.000 nei casi di iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti cui sia riconosciuta una particolare valenza strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), euro 150.000.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.
7. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 4 vi sono l'emendamento n. 5 dei gruppi ALPE e Partito Democratico e gli emendamenti n. 1 e n. 2 della IV e V Commissione.
Pongo in votazione l'emendamento n. 5, che recita:
Emendamento
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della lr. 4/2004, sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 162, è sostituita dalla seguente:
"a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente;".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Questa è un'integrazione scaturita dal confronto in commissione, dove si va ad ampliare la commissione tecnica, introducendo, da un lato, un rappresentante del CAI e, dall'altro, un rappresentante del CELVA. Per illustrare brevemente il tema, è pur vero che in commissione era presente il sindaco del territorio interessato alla costruzione del rifugio, ma questa commissione avrebbe avuto un membro che cambiava di volta in volta. Quindi l'introduzione del rappresentante del CELVA era per avere un rappresentante del comparto dei sindaci, che dava una continuità di pensiero all'interno dell'assemblea, in modo tale da avere intanto il sindaco del territorio interessato dall'iniziativa, ma poi per una questione di trasversalità anche un rappresentante del CELVA. Generalmente l'organizzazione del CELVA ha dei delegati che presidiano determinati ambiti, quindi quel sindaco sarebbe stato l'elemento di continuità all'interno della commissione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 delle Commissioni IV e V, che recita:
Emendamento
Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2004, come sostituito dall'articolo 4 del disegno di legge, è inserita la seguente:
"dbis) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'emendamento n. 2 delle Commissioni IV e V, che recita:
Emendamento
Dopo la lettera dbis) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 4/2004, introdotta dall'emendamento n. 1, è inserita la seguente:
"dter) dal Presidente del Club alpino italiano (CAI) Valle d'Aosta, o suo delegato;".
Stesso risultato.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)
1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente;
b) disporre di almeno 30 posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno 6 posti letto a beneficio delle persone in difficoltà durante i periodi di chiusura;
c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente.
2. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) disporre di almeno 6 posti letto;
c) essere conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 11/1996.
3. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere di una commissione tecnico-consultiva composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di agevolazioni nel settore dei rifugi alpini, di seguito denominata struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sentieri, o suo delegato;
c) dal presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), o suo delegato;
d) dal presidente dell'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, o suo delegato;
e) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
f) dal Presidente del Club alpino italiano (CAI) Valle d'Aosta, o suo delegato;
g) da un rappresentante del Comune territorialmente interessato.
4. Le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.
All'articolo 8 vi è l'emendamento n. 6 dei gruppi ALPE e Partito Democratico, che recita:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 del d.l. 162, è sostituito dal seguente:
"3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 50 per cento nei casi di iniziative realizzate dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997 e, limitatamente alle iniziative effettuate su strutture esistenti, nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta.".
Lo pongo in votazione:
Consiglieri presenti e votanti: 31
Favorevoli: 7
Contrari: 24
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato. Articolo 13: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato. Articolo 15: stesso risultato. Articolo 16: stesso risultato. Articolo 17: stesso risultato. Articolo 18: stesso risultato.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (ALPE) - Grazie Presidente.
Per dire che il gruppo ALPE si asterrà su questo disegno di legge con grande rammarico, perché abbiamo condiviso la filosofia di base, le modifiche principali, ma riteniamo che si doveva a nostro avviso ridurre questo differenziale enorme. La decisione è stata quella di mettere in campo due leve di sostegno ben definite, abbiamo registrato positivamente la suddivisione da una parte, ma la differenza fra i due aiuti è enorme, sproporzionata, quindi registriamo che a nostro avviso si doveva fare di più e si poteva riequilibrare gli aiuti pubblici, partendo dal presupposto che la sostanza di questo disegno di legge non è fra l'aiuto al pubblico e l'aiuto al privato, ma è legata alle due fasce messe in campo, la prima con delle difficoltà inferiori e la seconda con delle difficoltà di accesso superiori. Quindi avremmo gradito realmente una riduzione del differenziale sugli aiuti e in seconda battuta anche una possibilità, visto che su questo disegno di legge non c'è il de minimis, di riequilibrare gli aiuti pubblici ai privati e al pubblico. Grazie.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bertin, Giuseppe Cerise, Chatrian, Donzel, Carmela Fontana, Patrizia Morelli, Rigo)
Il Consiglio approva.