Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 2128 du 21 décembre 2011 - Resoconto

OGGETTO N. 2128/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta)".

Articolo 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

"1bis. La struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all'organizzazione della professione di guida alpina in Valle d'Aosta, assicurando il coordinamento con l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) di cui all'articolo 16.".

Articolo 2

(Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici.".

Articolo 3

(Modificazione all'articolo 2bis)

1. Al comma 3 dell'articolo 2bis della l.r. 7/1997, le parole: "Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM)" sono sostituite dalla seguente: "UVGAM".

Articolo 4

(Modificazione all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.

Articolo 5

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997, le parole: "e per conto della" sono sostituite dalle seguenti: "con la".

Articolo 6

(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.

Articolo 7

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"1. L'UVGAM è un ente non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente. L'UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989. L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.".

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è abrogato.

Articolo 8

(Modificazione all'articolo 17)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, le parole: "per conto e" sono soppresse.

Articolo 9

(Modificazione all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.

Articolo 10

(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

Articolo 11

(Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

(Interventi finanziari della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dall'UVGAM mediante la concessione di un contributo forfetario comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;

b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.

5. La Regione assume a proprio carico la corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 21, comma 1. L'ammontare delle provvidenze è fissato in euro 1.550 lordi annui ed è aggiornato con la legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

6. La Regione interviene altresì a favore delle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle società locali, ivi inclusi gli immobili di pertinenza delle medesime sedi, nonché alla dotazione di strumentazione informatica funzionale allo svolgimento dell'attività.

7. Le domande per il contributo di cui al comma 6 sono presentate dalle singole società locali di guide alpine, a pena di decadenza, entro il 31 luglio di ogni anno.

8. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 6.".

Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 26 è determinato in euro 495.000 per l'anno 2012 e annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013:

a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per euro 485.000 per l'anno 2012 e annui euro 490.000 a decorrere dall'anno 2013, con riferimento ai commi 1 e 5;

b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dello sport) per annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012, con riferimento al comma 6.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per euro 410.000 per l'anno 2012 e euro 415.000 per l'anno 2013;

b) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 75.000 per gli anni 2012 e 2013.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede per annui euro 10.000 per gli anni 2012 e 2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 1.7.4.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dello sport).

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Articolo 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Agostino.

Agostino (UV) - Grazie Presidente.

Le principal objectif poursuivi par ce projet de loi qui modifie la loi régionale n° 7 de 1997 est de réunir en une seule procédure administrative les trois démarches actuelles dans le but de simplifier les modalités d'allocation des aides. Dans le détail, parmi les nouvelles dispositions figure notamment la définition de la nature juridique de l'association Union valdôtaine des guides de haute montagne. Ce dernier devient un organisme non économique dépendant de la Région, doté de personnalité juridique et placé sous la vigilance de la Région. En vertu de cette disposition le président de l'association peut être rémunéré pour une charge contraignante ne pouvant être exercée uniquement a titre honorifique comme prévu pour les organismes économiques.

Inoltre, si è reso opportuno esplicitare in modo adeguato la possibilità, da parte delle società locali di guide alpine, di richiedere la concessione di contributi in conto capitale fino al 50 percento della spesa ritenuta ammissibile. L'obiettivo è di agevolare gli interventi di adeguamento, anche mediante ampliamento delle sedi delle società locali medesime, con riguardo alla sicurezza, alla capacità ricettiva, e alla strumentazione informatica necessaria, al fine di assicurare una più efficiente gestione dell'attività nel settore a favore dei professionisti della montagna.

Al fine di fare ulteriore chiarezza nei rapporti tra guide alpine e maestri di sci ed i loro rispettivi ruoli, si è voluto precisare che alle guide alpine è consentito transitare con i clienti sui comprensori sciistici, vista l'esigenza, al termine di un'escursione alpinistica, di utilizzare le piste da sci e, di conseguenza, gli impianti di risalita del comprensorio medesimo.

In ultimo, si è reso necessario eliminare la norma che prevede la presenza della maggioranza assoluta di iscritti per la validità degli atti di approvazione o modifiche dello statuto, rendendo in tal modo più agevole l'amministrazione dell'associazione per una rapida procedura di adeguamento all'evoluzione dei dettati normativi. In effetti, recentemente si è riscontrata una difficoltà a reperire il numero legale dell'assemblea per far fronte a modifiche dello statuto previste dalla legge. Con tale modifica si avrà una maggiore responsabilizzazione degli iscritti all'Unione Valdostana delle Guide di Alta Montagna, i quali, in presenza di argomenti importanti da trattare, saranno più motivati a partecipare ed a far valere le loro ragioni in sede di dibattito assembleare.

Infine, è opportuno rendere uniforme l'approvazione dello statuto delle guide alpine a quella in vigore per i maestri di sci che prevede la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza relativa in seconda. Grazie a tutti per l'attenzione.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Vicepresidente Chatrian.

Chatrian (ALPE) - Per ribadire il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, voto positivo anche sul metodo e la filosofia messa in campo. L'associazione è stata non solo contattata, ma la volontà era quella di andare ad eliminare alcune criticità emerse dall'applicazione della legge medesima, quindi piccole modifiche operative messe in campo in questo disegno di legge, da una parte, e invece qualche modifica più di sostanza. È positiva la volontà di chiarire bene i rapporti fra guide alpine e maestri di sci, i rispettivi ruoli, tutto questo si precisa molto bene in legge con l'obiettivo dell'offerta turistica e chiarezza nei ruoli e nei contenuti. In questa legge si chiarisce bene il transito con i propri clienti, con i comprensori sciistici da parte delle guide alpine, a mio avviso un bel passaggio positivo...e, dall'altra, semplificare anche su questo disegno di legge i rapporti fra struttura dirigenziale, Assessorato ed associazione. Non da ultimo, anche delle modifiche operative, quelle legate ad eliminare la norma che prevede la presenza della maggioranza assoluta, richiesta direttamente dall'associazione. Termino dicendo che se c'è un metodo le cose possono avere un lieto fine, quando c'è una stessa filosofia ed una volontà di confrontarsi, di eliminare da una parte le criticità e mettere invece sul tavolo modifiche e proposte. Ribadisco il voto favorevole del gruppo ALPE su questo disegno di legge. Grazie.

Presidente - La parola al Consigliere Donzel.

Donzel (PD) - Voto positivo anche da parte del gruppo del Partito Democratico, confronto costruttivo ed utile, in particolare anche per noi molto utile il chiarimento che la maggioranza, con l'Assessorato, ha voluto fare dei rapporti fra guide e maestri di sci. In una realtà piccola come la nostra, questi poi diventano giganteschi problemi e l'averli saputi risolvere - almeno noi pensiamo che questo testo possa risolverli - è segno di una comunità che affronta con uno spirito più unitario la sfida difficile che abbiamo davanti. Voto favorevole.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Grazie Presidente. Per felicitarmi per il lavoro svolto in V Commissione e con la IV Commissione per l'aspetto finanziario, nonché per ringraziare il relatore Agostino per la puntuale descrizione del disegno di legge.

Riprendendo i discorsi fatti dai colleghi Chatrian e Donzel, voglio evidenziare che con questi disegni di legge abbiamo dato delle risposte a delle situazioni. In realtà la materia è sempre in costante evoluzione, e - come ho detto prima - dobbiamo mantenere il tavolo del dialogo fra queste previsioni aperto. Solo per farvi un esempio, ci sono delle concentrazioni in certi momenti dove il rischio della sovrapposizione fra una professionalità e l'altra esiste, perché rispetto a questo quadro oggi abbiamo due professioni; ricordiamoci che ne abbiamo altre, come le guide escursionistiche, quindi è un tema che va sempre monitorato. Immaginatevi già solo le ciaspolate...ci sono questi argomenti che possono essere di varie interpretazioni, pertanto dobbiamo sempre avere il dialogo come parola d'ordine e dobbiamo sempre avere del buon senso per dare delle soluzioni. Ovviamente ci sono delle passeggiate con le ciaspole che possono essere affrontate con le guide escursionistiche, ce ne sono altre dove c'è un rischio per delle zone esposte a valanga, per delle difficoltà che devono essere seguite dalle guide alpine; se risalgo un pendio con le ciaspole per fare delle discese con gli sci, possono essere fatte - perché sono funzionali alla discesa - dai maestri; come vedete, la stessa attività può avere diverse chiavi di lettura, ma credo che ci sia la possibilità ed i professionisti hanno dimostrato buon senso, grazie anche al contributo dei Consiglieri di maggioranza e di opposizione, e anche in questo caso ringrazio le strutture regionali per aver coordinato questo lavoro.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 2: stesso risultato. Articolo 3: stesso risultato. Articolo 4: stesso risultato. Articolo 5: stesso risultato. Articolo 6: stesso risultato. Articolo 7: stesso risultato.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Articolo 9: stesso risultato. Articolo 10: stesso risultato. Articolo 11: stesso risultato. Articolo 12: stesso risultato.

All'articolo 13 vi è l'emendamento sostitutivo della II Commissione, che recita:

Emendamento

L'articolo 13 è sostituto dal seguente:

"Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 26 è determinato in euro 495.000 per l'anno 2012 e in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:

a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per euro 485.000 per l'anno 2012 e annui euro 490.000 a decorrere dall'anno 2013, con riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo 26;

b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012, con riferimento al comma 6 dell'articolo 26.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a) si provvede:

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell'UPB 1.11.2.11 per euro 410.000 per l'anno 2012 e euro 415.000 per l'anno 2013;

2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 75.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 410.000;

2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 75.000 per l'anno 2012 e annui euro 80.000 per gli anni 2013 e 2014.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b) si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 10.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Lo pongo in votazione: stesso risultato. Articolo 14: stesso risultato.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità.