Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 1481 du 17 novembre 2010 - Resoconto

OGGETTO N. 1481/XIII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14". (Reiezione di un ordine del giorno)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali di affezione quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche ed etologiche. In particolare, la Regione:

a) favorisce il rispetto verso gli animali e la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione domestici;

b) promuove il valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione, anche in relazione alle potenzialità assistenziali e terapeutiche dello stesso;

c) tutela gli animali di affezione domestici attraverso la repressione degli atti di crudeltà o di maltrattamento contro di essi, compreso l'abbandono;

d) tutela la salute pubblica e l'ambiente attraverso la prevenzione del randagismo e la promozione di un corretto trattamento degli animali di affezione domestici.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui possono anche farsi svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;

b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

CAPO II

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DOMESTICI

Articolo 3

(Limitazione alla detenzione di animali)

1. È vietato detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non possono adattarsi alla cattività o, comunque, alla vita domestica.

2. È vietato detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere o, comunque, da nuocere all'igiene, alla salute, alla quiete o all'incolumità dell'uomo o dell'ambiente.

3. È vietato utilizzare animali di affezione con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio ed esibire animali di affezione di età inferiore a quattro mesi oppure in stato di incuria, denutrizione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti.

4. È vietato offrire animali di affezione in premio o come vincite di giochi nell'ambito di attività commerciali, fieristiche o pubblicitarie.

5. Non possono possedere o detenere cani iscritti nel registro di cui all'articolo 9, comma 3, ai sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani):

a) i delinquenti abituali o per tendenza;

b) i sottoposti a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personali;

c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544ter, 544quater, 544quinquies e 727 del codice penale e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

e) i minori di anni diciotto, gli interdetti e gli inabili per infermità di mente.

Articolo 4

(Cura degli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

a) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;

b) assicurare loro un ricovero idoneo e pulito;

c) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;

d) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione dai pericoli e dai disagi, sia adeguata possibilità di movimento;

e) occuparsi della loro riproduzione e della custodia, impedendo che si allontanino dal luogo di abituale dimora, della salute e del benessere della prole;

f) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;

g) garantire, evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia per l'animale, la loro incolumità e, nello stesso tempo, il controllo dell'animale per tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto;

h) adottare, per chi detiene animali di affezione domestici in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale, misure volte a garantire adeguate condizioni igienico-ambientali;

i) garantire che l'eventuale addestramento sia impartito esclusivamente, senza ricorrere a percosse o a costrizione fisica, con metodi non violenti e tesi a non esaltarne l'aggressività e che non impediscano all'animale di esprimere i comportamenti tipici della specie. È vietato l'uso di collari elettrici o muniti di punte. Gli addestratori sono tenuti a registrare la propria attività, fornendo i dati identificativi degli animali sottoposti a sedute di addestramento.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le linee-guida alle quali attenersi nella cura degli animali di affezione per assicurare loro le condizioni di salute e benessere di cui al presente articolo.

Articolo 5

(Trasporto degli animali di affezione)

1. Il trasporto degli animali di affezione, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica.

2. I mezzi e i contenitori di trasporto devono essere strutturati in maniera tale da:

a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d'aria, uno spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate, consentendone la stazione quadrupedale e la possibilità di coricarsi;

b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti;

c) consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

3. In ogni caso, è vietato il trasporto degli animali di affezione nei portabagagli chiusi degli autoveicoli.

Articolo 6

(Accesso dei cani ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

4. I Comuni promuovono la realizzazione di una rete di distribuzione di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.

Articolo 7

(Aree e percorsi destinati ai cani)

1. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati di adeguate attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Articolo 8

(Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico)

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti nel territorio regionale.

2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1 sono tenuti ad usare sia il guinzaglio che la museruola, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali di cui al comma 1 può vietare o limitare l'accesso ai cani, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

Articolo 9

(Cani morsicatori)

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate ai servizi veterinari dell'Azienda USL. Il medico veterinario libero professionista ha l'obbligo di segnalare ai predetti servizi la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

2. I medici veterinari dell'Azienda USL, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e l'eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

3. I servizi veterinari dell'Azienda USL devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato ai sensi del comma 1.

4. Il proprietario o il detentore può rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, salvo l'obbligo di sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento dell'eventuale trasferimento della proprietà.

5. Qualora un cane sia certificato come irrecuperabile, lo stesso può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che diano garanzie di sicurezza e benessere animale o, alle stesse condizioni, ceduto a enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

6. I Comuni, d'intesa con i servizi veterinari dell'Azienda USL ed in collaborazione con l'ordine professionale dei medici veterinari, le facoltà universitarie di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, organizzano, singolarmente o in forma associata, corsi di formazione obbligatori per i proprietari o detentori di cani identificati a rischio potenziale elevato, per il conseguimento del patentino di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009. Ai predetti corsi di formazione può partecipare chiunque, proprietario o detentore di cane, ne abbia interesse. Gli oneri dei corsi di formazione sono a carico del proprietario o detentore del cane.

7. I proprietari o detentori dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono sempre applicare al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia il guinzaglio che la museruola.

Articolo 10

(Mantenimento degli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, può richiedere ai servizi veterinari dell'Azienda USL, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, l'autorizzazione a consegnare gli animali al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli oppure rivolgersi ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste per la ricerca di un nuovo proprietario. Le spese per il mantenimento e i trattamenti sanitari, compresa l'eventuale sterilizzazione, sono a carico del proprietario o del detentore sino al momento dell'eventuale adozione.

2. I cuccioli nati da cucciolate indesiderate, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti al canile/gattile regionale o ad altre strutture in grado di accoglierli oppure ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste che provvedono alla loro successiva sistemazione, a condizione che i proprietari o detentori medesimi abbiano, nel frattempo, provveduto alla sterilizzazione dell'animale.

3. In caso di mancanza di posti disponibili nel canile regionale, il servizio veterinario provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.

Articolo 11

(Soppressione degli animali di affezione)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, deve segnalarlo ai servizi veterinari dell'Azienda USL o a medici veterinari liberi professionisti, i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia.

2. I servizi veterinari dell'Azienda USL o i medici veterinari devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione di avvenuta soppressione dalla quale risultino:

a) le generalità del proprietario o detentore;

b) la specie e la descrizione dell'animale soppresso;

c) l'eventuale marca di identificazione dell'animale soppresso;

d) la causa della soppressione;

e) il luogo, la data, il timbro e la firma del veterinario esecutore.

3. Qualora la soppressione sia attuata da medici veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 2 ai servizi veterinari dell'Azienda USL.

Articolo 12

(Sperimentazione e vivisezione sugli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione non può cederli, in nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori dal territorio regionale.

2. I cani vaganti catturati o ritrovati e quelli ospitati nel canile regionale non possono essere destinati alla sperimentazione.

Articolo 13

(Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici)

1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per animali di affezione domestici deve farne preventiva richiesta ai servizi veterinari dell'Azienda USL.

2. I servizi veterinari dell'Azienda USL, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento di animali, formulano un parere per il rilascio agli interessati, da parte del Comune territorialmente competente, dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività in questione, le quali restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente.

3. È vietata la vendita di cani a minori di anni diciotto senza il consenso di un genitore o di altra persona esercente la potestà parentale.

4. I requisiti minimi strutturali e gestionali per le attività di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL.

Articolo 14

(Esposizione e vendita)

1. È vietato destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore a due mesi.

2. Gli esercizi commerciali aventi sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

3. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di otto ore giornaliere.

4. È fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

5. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali, acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile.

Articolo 15

(Attività e terapie assistite da animali)

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'Amministrazione regionale.

CAPO III

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE URBANI

Articolo 16

(Controllo delle popolazioni di specie di animali)

1. Qualora vi siano specie di animali di affezione urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza e alle conoscenze scientifiche acquisite, costituisca pericolo per la popolazione, per gli altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o arrechi pregiudizio per la salute pubblica, la Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL e il Consiglio permanente degli enti locali, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni delle predette specie, anche avvalendosi della collaborazione di enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

2. Nel caso in cui tra le iniziative disposte sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Quando non sia possibile procedere alla cattura, può essere autorizzato l'abbattimento degli animali di comprovata pericolosità; l'abbattimento può essere messo in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i soggetti preposti alla cattura o all'abbattimento di animali devono essere muniti di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati con decreto del Presidente della Regione.

CAPO IV

GESTIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 17

(Anagrafe regionale canina)

1. L'anagrafe regionale canina, consistente nel registro informatico della popolazione canina presente nel territorio regionale, istituita con legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione), ha sede presso la struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che ne assicura la gestione.

2. L'anagrafe regionale canina è strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione e il controllo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori. L'anagrafe regionale canina è alimentata dai dati forniti dai servizi veterinari dell'Azienda USL, in collaborazione con i Comuni e il canile regionale.

Articolo 18

(Iscrizione all'anagrafe regionale canina)

1. I proprietari o detentori di un cane, residenti nel territorio regionale ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscrizione all'anagrafe regionale canina entro trenta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età superiore, entro trenta giorni dall'immissione in possesso dell'animale.

2. L'iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune di residenza o di abituale dimora del proprietario o detentore del cane.

3. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe regionale canina devono informare il proprietario o detentore del cane dell'obbligo di iscrizione, provvedendo a regolarizzare l'identificazione dell'animale. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione, i medici veterinari devono informare i servizi veterinari dell'Azienda USL.

Articolo 19

(Codice di identificazione numerico del cane)

1. Ad ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione numerico che contraddistingue ciascun cane in modo specifico e senza possibilità di duplicazione.

Articolo 20

(Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina)

1. Al momento dell'iscrizione all'anagrafe regionale canina, il proprietario o detentore del cane deve fornire all'operatore comunale incaricato le seguenti informazioni:

a) generalità, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo;

b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche del cane.

2. Copia del certificato di iscrizione è consegnata al proprietario o detentore del cane; essa deve essere conservata per eventuali verifiche, mutamenti di residenza o passaggi di proprietà ed è completata, a cura del medico veterinario, al momento dell'inserimento del tatuaggio elettronico mediante microprocessore.

3. Le modalità di accesso e di gestione operativa dell'anagrafe canina sono reperibili in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

4. I proprietari o detentori di cani, entro quindici giorni dall'evento, devono denunciare al Comune di residenza o di abituale dimora presso il quale avevano iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina, i seguenti accadimenti:

a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a novanta giorni;

b) la cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane. Il nuovo proprietario o detentore è tenuto a comunicare al proprio Comune di residenza o di abituale dimora il possesso del cane, per il quale è mantenuto il codice di identificazione numerico originario;

c) la morte del cane, che può essere denunciata anche al canile regionale al momento della consegna delle spoglie per lo smaltimento.

5. Lo smarrimento e la sottrazione del cane devono essere segnalati dal proprietario o dal detentore, non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, al Comune di residenza o di abituale dimora, al canile regionale, ai servizi veterinari dell'Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

6. I Comuni o gli altri soggetti di cui al comma 5 provvedono a registrare, al momento della segnalazione, nell'anagrafe regionale canina il trasferimento, la cessione, la morte, lo smarrimento o la sottrazione del cane.

7. I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale, devono contattare il canile regionale, che provvede a predisporre le procedure di cremazione in strutture autorizzate allo scopo. È ammessa l'inumazione delle spoglie in terreni privati, previa comunicazione al Comune territorialmente competente, in conformità alla normativa vigente.

Articolo 21

(Identificazione mediante tatuaggio elettronico dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina)

1. L'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore è eseguita nei primi due mesi di vita del cane presso gli ambulatori di sanità pubblica animale dell'Azienda USL, presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti all'uopo autorizzati oppure presso locali adeguati ed igienicamente idonei messi a disposizione dai Comuni.

2. I Comuni, su indicazione dei servizi veterinari dell'Azienda USL, rendono noti il calendario, gli orari e il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto ad iscrivere il proprio animale all'anagrafe regionale canina devono presentarsi per sottoporre il proprio cane all'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore.

3. L'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore è gratuita se effettuata dai servizi veterinari dell'Azienda USL e sempre che i proprietari o detentori di cani abbiano provveduto all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge.

4. I medici veterinari verificano la presenza del codice di identificazione numerico di tutti i cani di età superiore ai due mesi. Nel caso di mancata identificazione, i medici veterinari devono informare il proprietario o detentore del cane dell'obbligo di iscrizione, provvedendo a regolarizzare l'identificazione dell'animale. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione, i medici veterinari devono informare i servizi veterinari dell'Azienda USL.

5. I medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL che hanno compiuto l'operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore devono indicare l'avvenuta identificazione del cane segnando luogo e data ed apporre il proprio timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione in possesso del proprietario o detentore; il medico veterinario deve, inoltre, trasmettere il certificato di avvenuta marcatura, riportante il codice di identificazione numerico del cane, ai servizi veterinari dell'Azienda USL che provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe regionale canina. I medici veterinari liberi professionisti che effettuano la stessa operazione di inserimento indolore del tatuaggio elettronico mediante microprocessore concludono l'identificazione dell'animale, tramite compilazione del certificato di avvenuta marcatura su formato elettronico.

Articolo 22

(Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori regione o già tatuati)

1. L'obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe regionale canina e di inserimento del relativo tatuaggio elettronico mediante microprocessore sussiste sia per i cani provenienti da fuori del territorio regionale, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 18, comma 1, anche se già tatuati in altro modo, sia per i cani già tatuati a seguito di iniziative di enti cinofili, di associazioni di allevatori di cani o per l'iscrizione a libri genealogici di razza. Nel caso di cani già identificati con tatuaggio elettronico mediante microprocessore, restano validi i contrassegni inseriti, previa verifica da parte dei medici veterinari autorizzati.

Articolo 23

(Cani esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina)

1. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina e di inserimento del relativo tatuaggio elettronico mediante microprocessore i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nel territorio regionale, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni.

2. L'introduzione nel territorio regionale di cani per un periodo di tempo superiore a trenta giorni deve essere comunque comunicata ai servizi veterinari dell'Azienda USL. Tali cani, se non regolarmente registrati nell'anagrafe canina della Regione di provenienza, devono essere identificati dai servizi veterinari dell'Azienda USL.

3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno, comunque, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali.

Articolo 24

(Canile regionale)

1. Presso il canile regionale, di proprietà della Regione, istituito ai sensi della l.r. 14/1994, sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani durante i periodi di osservazione sanitaria e isolamento nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali richiedenti;

c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;

d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti;

e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie infettive;

f) il servizio di smaltimento delle spoglie di animali morti;

g) il servizio di custodia dei cani oggetto di sequestro penale o amministrativo.

2. Il canile regionale deve essere convenientemente isolato fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolar modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere approvata dai competenti servizi dell'Azienda USL che ne valutano anche l'idoneità rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali. Presso il canile regionale devono essere tenuti e correttamente compilati i registri di carico e scarico degli animali ivi ricoverati o ospitati.

3. Il canile regionale deve essere dotato di un reparto adibito ai cani in custodia temporanea, di un reparto per il ricovero permanente e di un reparto di osservazione sanitaria e isolamento; il canile deve, inoltre, essere dotato di un locale ad uso infermeria, fornito delle attrezzature e del materiale necessari per il trattamento profilattico e vaccinale degli animali, per prelievi di laboratorio, per operazioni di identificazione dei cani, per l'eventuale soppressione eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, nonché di un locale adibito ad ambulatorio veterinario, anch'esso fornito delle attrezzature e del materiale necessari, per interventi di sterilizzazione di cani e gatti, per accertamenti diagnostici, per interventi chirurgici o terapeutici, per il soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti.

4. La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti e il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, stipulate con la Regione in conformità allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono previsti programmi di attività da concordarsi con i servizi veterinari dell'Azienda USL; l'attività svolta nell'ambito delle predette convenzioni dagli enti o associazioni e dal personale da essi impiegato può dar luogo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la gestione non sanitaria del canile.

5. La gestione dell'ambulatorio veterinario e dell'osservazione sanitaria è affidata ai servizi veterinari dell'Azienda USL, cui competono anche la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario del canile regionale; le spese relative alla gestione sanitaria del canile e per l'acquisto delle attrezzature e del materiale sanitario occorrenti per l'ambulatorio veterinario e per l'osservazione sanitaria sono a carico dell'Azienda USL.

Articolo 25

(Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)

1. Le autorità di pubblica sicurezza, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti ai servizi veterinari dell'Azienda USL, i quali, qualora sussista pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica, adottano gli interventi necessari per la loro cattura in collaborazione con i Comuni nel cui territorio è avvenuta la segnalazione.

2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata e imminente pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici o privati convenzionati, individuati sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, i soggetti preposti alla cattura o all'abbattimento di cani vaganti, randagi o inselvatichiti devono essere muniti di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati con decreto del Presidente della Regione.

4. Chiunque ritrovi cani vaganti, randagi o inselvatichiti deve avvertire l'autorità di polizia locale, in ambito urbano, o il Corpo forestale, in ambito extra-urbano, che, muniti di lettore di microprocessore, procedono al riconoscimento dell'animale, ove questi sia contenibile, in modo da risalire al proprietario o detentore. Qualora si tratti di cane temporaneamente sfuggito al controllo del proprietario o detentore, l'autorità di polizia locale o il Corpo forestale possono riconsegnarlo al medesimo, se questi è rintracciabile, oppure disporre il trasferimento dell'animale presso il canile regionale, richiedendone, se del caso, l'intervento per il recupero. All'ingresso in canile, i cani sono sottoposti a visita da parte dei medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL.

5. I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile regionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali richiedenti. I cani sono tenuti in custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, i cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.

6. Al momento dell'ingresso nel canile regionale, qualora sia stato catturato o ritrovato un cane identificato con tatuaggio elettronico mediante microprocessore, il personale del canile, in collaborazione con i servizi veterinari dell'Azienda USL, provvede all'individuazione del proprietario o detentore per la restituzione dell'animale.

7. Qualora sia stato ritrovato un cane non identificato, di età presumibile superiore a due mesi, reclamato dal proprietario o detentore, i servizi veterinari dell'Azienda USL, prima di procedere alla restituzione, devono sottoporre l'animale ad identificazione a spese del proprietario o detentore, dopo essersi assicurati che lo stesso abbia provveduto all'iscrizione del cane all'anagrafe regionale canina. Nel caso di cane non identificato, privo di proprietario o detentore, l'identificazione è contestuale all'iscrizione all'anagrafe regionale canina alla quale provvede il personale del canile prima dell'eventuale affidamento dell'animale. L'iscrizione è effettuata a nome del canile nel Comune nel quale esso ha sede.

8. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari dei cani di cui sia stato individuato il proprietario o detentore sono poste a carico del proprietario o detentore medesimo, sulla base di tariffe predeterminate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL.

9. I cani catturati o ritrovati non identificati e ricoverati presso il canile regionale sono iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati con microprocessore dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL. Se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, i predetti cani possono essere ceduti a privati maggiorenni che diano garanzie di buon trattamento o ad enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili della specie, l'echinococcosi e eventuali altre malattie della specie. È consentito l'affidamento temporaneo dei cani prima del decorso del predetto termine, a condizione che il cane non sia sottoposto a periodo di osservazione sanitaria e l'affidatario si impegni a non cedere a sua volta il cane durante il periodo di affido, senza il consenso del direttore del canile.

Articolo 26

(Rifugi comunali per cani)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata anche attraverso le Comunità montane, possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo dei cani, per periodi non superiori a sessanta giorni.

2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente. I rifugi comunali sono sottoposti a vigilanza e controllo igienico-sanitario da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL.

3. L'ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere approvata dai competenti servizi dell'Azienda USL che ne valutano la necessità e l'idoneità rispetto alle norme vigenti di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.

4. La Regione contribuisce alle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature per i rifugi comunali per cani nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile; la restante parte della spesa è posta a carico dei Comuni o delle Comunità montane, così come le spese per la gestione ordinaria e la conduzione dei rifugi.

5. I comuni o le Comunità montane che intendono accedere ai contributi regionali di cui al comma 4 devono presentare domanda, corredata di dettagliato preventivo di spesa, alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, entro il 30 giugno di ogni anno, per ottenere l'assegnazione del contributo per l'anno successivo.

6. I contributi di cui al comma 4 sono concessi con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le spese ammissibili a contributo, i criteri per la determinazione del contributo concedibile, la documentazione di spesa necessaria ai fini dell'erogazione e ogni altro aspetto procedimentale correlato all'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

Articolo 27

(Colonie di gatti)

1. I Comuni redigono una mappa del territorio, mediante indicazione delle zone abitualmente frequentate da colonie di gatti, intendendosi per tali i gruppi di gatti che vivono in libertà, nei quali sono presenti soggetti maschi e femmine, legati stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendenti dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici e che frequentano abitualmente lo stesso luogo.

2. I Comuni individuano, nelle aree pubbliche presenti nelle zone di cui al comma 1, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie, le quali sono soggette a vigilanza da parte dei servizi veterinari dell'Azienda USL.

3. I Comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione o interventi chirurgici di sterilizzazione, i quali devono essere effettuati dai servizi veterinari dell'Azienda USL o da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Azienda stessa.

4. I Comuni, d'intesa con i servizi veterinari dell'Azienda USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, a enti o associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti nel territorio regionale.

5. Le colonie di gatti possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata per gravi necessità delle colonie stesse o per motivi di tutela dell'igiene e della salute pubblica. Lo spostamento è autorizzato dal Comune territorialmente competente, previo parere dei servizi veterinari dell'Azienda USL e sentiti, nei casi di cui al comma 4, l'ente o l'associazione incaricati della tutela e della cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto alla necessità di eseguire interventi edilizi, l'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente allo spostamento della colonia.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL e d'intesa con il CPEL, le linee-guida alle quali attenersi nella gestione delle colonie di gatti, prevedendo modalità che assicurino il benessere degli animali, l'igiene e la sanità pubblica.

Articolo 28

(Gattile regionale)

1. Presso il gattile regionale, di proprietà della Regione, istituito ai sensi della l.r. 14/1994 come sezione del canile regionale, sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti durante i periodi di osservazione sanitaria e isolamento, nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.P.R. 320/1954;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in libertà, catturati per il tempo necessario alle operazioni di sterilizzazione degli stessi;

c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero per l'affidamento ad eventuali richiedenti, per la loro reimmissione in libertà o per la loro soppressione.

2. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti di cui sia stato individuato il proprietario o detentore sono poste a carico del proprietario o detentore medesimo, sulla base di tariffe predeterminate con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i servizi veterinari dell'Azienda USL.

Articolo 29

(Prevenzione del randagismo di cani e gatti)

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche mediante la limitazione delle nascite; di norma, la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori degli animali. I gatti di proprietà liberi di allontanarsi dalla propria abitazione devono essere sterilizzati. I cani e i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile/gattile regionale, se non reclamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, sono sterilizzati dai medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Azienda stessa.

2. Ai Comuni, alle Comunità montane, agli enti e associazioni zoofile, animaliste e protezioniste riconosciuti e operanti nel territorio regionale, la Regione concede contributi per iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali e alla prevenzione del randagismo, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi previa domanda da presentarsi alla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria almeno sei mesi prima della data prevista per l'avvio delle iniziative, corredata di un programma delle attività da realizzare e di un dettagliato preventivo di spesa. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente responsabile della struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.

4. I contributi di cui al comma 2 possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare del contributo concedibile; all'erogazione del saldo si provvede previa esibizione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute per la completa e corretta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le iniziative agevolabili, le spese ammissibili a contributo, i criteri per la determinazione del contributo concedibile, la documentazione di spesa necessaria ai fini dell'erogazione e ogni altro aspetto procedimentale correlato all'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

Articolo 30

(Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione)

1. È costituita la Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione con la funzione di organo consultivo sulla corretta applicazione della presente legge e per l'individuazione di strumenti atti a tutelare gli animali o di strategie di intervento nel caso di insorgenza di problematiche legate al randagismo o alla convivenza degli animali con l'uomo.

2. La Commissione è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, che la presiede, o suo delegato;

b) un medico veterinario dei servizi veterinari dell'Azienda USL con competenze di igiene urbana veterinaria e benessere degli animali, o suo delegato;

c) il direttore del canile/gattile regionale, o suo delegato;

d) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

e) un rappresentante designato dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato;

f) un rappresentante per ogni associazione zoofila, animalista e protezionista riconosciuta e operante nel territorio regionale, o suo delegato;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche educative, o suo delegato.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

4. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà luogo alla corresponsione di indennità o compensi, neanche a titolo di rimborso spese.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 31

(Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro:

a) da euro 3.000 a euro 6.000 per chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 12 e all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2;

b) da euro 500 a euro 1.500 per chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 2;

c) da euro 150 a euro 500 per chiunque contravvenga agli obblighi e ai divieti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 13, comma 3, e 14;

d) da euro 100 a euro 500 per:

1) chiunque violi l'obbligo di iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina di cui all'articolo 18, comma 1;

2) chiunque ometta di sottoporre il proprio cane all'operazione di tatuaggio elettronico mediante microprocessore di cui all'articolo 21;

3) chiunque ometta, nei termini previsti, di segnalare alle autorità competenti gli accadimenti di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, ovvero la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 2;

4) per chiunque contravvenga ai divieti di cui agli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, 9, comma 7, e 15, comma 1.

2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, le relative sanzioni amministrative sono triplicate.

3. Quando all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli addetti della polizia locale, l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare l'eventuale sanzione è il Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata. In ogni altro caso, ivi compreso quello dell'accertamento da parte dei medici veterinari dei servizi veterinari dell'Azienda USL, l'autorità competente è il Presidente della Regione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Articolo 32

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 28 aprile 1994, n. 14;

b) l'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;

c) l'articolo 21 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

Articolo 33

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 17, 24, 26, 28 e 29 è determinato in euro 40.000 per l'anno 2010, in euro 10.000 per l'anno 2011, in euro 308.000 per l'anno 2012 e in annui euro 530.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 e in quello per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base: 1.10.2.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.2.20 (Contributi per interventi di investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) e 1.4.2.20 (Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010/2012 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.10.2.10.;

b) con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011/2013 mediante l'utilizzo:

1) degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.10.2.10 per euro 10.000 nell'anno 2011, 308.000 nell'anno 2012 e 510.000 nell'anno 2013;

2) dello stanziamento iscritto nell'UPB 1.4.2.20 per euro 20.000 nell'anno 2013 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto A.2 dell'allegato 2/B al bilancio stesso.

4. Le iniziative di cui agli articoli 26, comma 4, e 29, comma 2, sono finanziate a decorrere dall'anno 2014 mediante trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati a decorrere dall'anno 2014, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che lo Stato renderà allo scopo disponibili.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 irrogate dal Presidente della Regione confluiscono nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. Negli altri casi, i proventi sono devoluti ai Comuni.

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Prola.

Prola (UV) - Merci M. le Président.

Le comportement des animaux domestiques a été pendant de nombreuses années considéré avec peu d'intérêt, puisqu'il a été fortement modifié par la cohabitation souvent forcée avec l'homme, qui en a amplement changé les traits fondamentaux, faisant de ces animaux des entités bien différentes des espèces sauvages correspondantes. L'exode rural progressif qui nous a toujours plus éloignés de l'environnement n'a toutefois pas coupé cette sorte de cordon ombilical qui nous lie aux animaux et ceux-ci continuent en effet à faire partie de notre vie et à peupler nos habitations. La Déclaration universelle des droits des animaux propose les normes d'une éthique fondée sur le droit à l'existence de toutes les espèces dans le cadre de l'équilibre naturel. Il en dérive pour l'homme le devoir de respecter la vie sous toutes ses formes dans le respect de l'unité et, dans le même temps, de la diversité des êtres vivants; il en dérive l'engagement dans une lutte pacifique, mais ferme pour réduire et éliminer la souffrance, la torture, la destruction dans le cadre de la communauté biologique à laquelle l'homme appartient et dont il dépend. Toute espèce, tout individu a le droit à une existence digne. L'espèce humaine a par contre commencé une gestion autoritaire de l'économie biologique et, à travers la domestication totalitaire, au prix de souffrances, de meurtres et d'abattage d'espèces et d'individus, menace l'existence même de l'équilibre biologique naturel.

Il presente disegno di legge modifica abrogandola la legge regionale 28 aprile 1994, in materia di norme per la tutela e i1 corretto trattamento degli animali di affezione per adeguarla alla normativa andata in vigore successivamente ad una visione più moderna dell'animale di affezione con gli obblighi connessi alla sua detenzione. Una categoria di animali, quella che comprende gli animali da compagnia o d'affezione, che in teoria sembrerebbe più fortunata delle altre, perché i suoi contatti con gli esseri umani dovrebbero essere basati esclusivamente sul rapporto d'affetto. Non è sempre così e sono purtroppo molti i pericoli e gli abusi cui gli animali da compagnia vanno incontro nella loro vita in mezzo agli uomini.

Il testo proposto è frutto di un lavoro di concertazione che ha coinvolto l'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali, il Servizio di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro, il Servizio veterinario del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, il CELVA e l'AVAPA.

Il testo che viene oggi presentato è stato definito con l'apporto e l'integrazione del testo del disegno di legge n. 100 presentato dall'Alpe attraverso un lavoro di armonizzazione svolto dai relatori e analizzato, discusso e approvato dalle Commissioni III e V. Sono state recepite alcune osservazioni prodotte dal CELVA e dal Corpo forestale regionale. Inoltre, a seguito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati della ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, è stato eseguito un raffronto con il nostro disegno di legge e sono state eliminate una serie di disposizioni relative ai maltrattamenti, costrizioni, detenzioni inadeguate e abbandono degli animali in quanto inserite nel Codice di procedura penale.

Il disegno di legge delle commissioni si compone di 33 articoli c prevede anche l'emanazione, entro 180 giorni, di un regolamento che definisca i criteri minimi da rispettare per la detenzione degli animali. Parecchie sono le novità rispetto alla legge precedente e il testo introduce una serie di elementi che si spera possano dare le risposte necessarie alle esigenze manifestate dai vari attori del settore. In estrema sintesi:

- il capo I introduce le finalità della legge e la definizione degli animali d'affezione domestici e animali d'affezione urbani;

- il capo II definisce i termini per la tutela dagli animali d'affezione domestici ponendo una serie di divieti per la detenzione stessa degli animali, una serie di indicazioni per la cura degli animali e norme per il trasporto; fornisce una serie di limitazioni per l'accesso dei cani ai giardini, parchi, aree pubbliche, negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico; dà la possibilità ai Comuni di individuare delle aree e percorsi destinati ai cani e detta le norme igieniche comportamentali; inoltre disciplina l'eventuale procedura da adottare per i cani morsicatori e definisce le norme necessari per il mantenimento, la soppressione, la sperimentazione e vivisezione degli animali; infine definisce le procedure per l'apertura di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensione degli animali domestici; novità importante è l'introduzione degli animali di affezione per le attività assistenziali e per percorsi terapeutici;

- il capo III tratta la tutela degli animali d'affezione urbani e in particolare di controllo delle popolazioni di specie animali e nello specifico anche dei piccioni urbani;

- il capo IV disciplina la gestione degli animali di affezione istituendo l'anagrafe canina, definendo le modalità di iscrizione e di gestione, i metodi di identificazione e le esenzioni all'iscrizione comprendendo una novità importante riferita alla possibilità di inumazione delle spoglie in terreni privati; istituisce il canile regionale con le necessarie istruzioni per il ricovero e trattamento, inserisce alcune novità come i rifugi comunali per cani, le colonie per gatti con i relativi custodi, il gattile regionale; infine introduce alcune modalità per la prevenzione del randagismo dei cani e dei gatti, dei contributi regionali alle imprese agricole per la tutela del patrimonio zootecnico e istituisce una commissione paritetica regionale che ha il compito di monitorare l'applicazione della legge sui fenomeni del randagismo e di adottare le necessarie strategie nel caso di insorgenza di problematiche legate al randagismo o alla convivenza con l'uomo;

- il capo V introduce le sanzioni amministrative, dispone l'abrogazione della legge regionale n. 14 del 1994, dell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 2001 e dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2001 e detta le disposizioni finanziarie.

In conclusione credo che questo disegno di legge, frutto di un'ampia condivisione sia tecnica che politica, sia una tappa importante per il riconoscimento dei diritti e la tutela degli animali d'affezione che vengono considerati non in relazione al possesso, all'affetto o all'utile ecologico dell'uomo, ma come soggetti, individui portatori di interessi vitali.

Vorrei ringraziare per questa relazione la collaborazione del correlatore, Alberto Crétaz, e le due commissioni che hanno lavorato e approfondito l'argomento in maniera estremamente importante vista la sensibilità che tale argomento suscitava all'interno delle commissioni.

Président - Pour ce qui est de l'objet n° 18, la proposition de loi n° 100, elle a été inscrite par échéance des termes et il n'y a donc pas le rapport.

La parole au Conseiller Louvin sur l'objet n° 18.

Louvin (ALPE) - Vous avez bien déduit, M. le Président, à quel titre j'avais demandé la parole. Per una strana circostanza di natura procedurale, ci siamo ritrovati a discutere in quest'aula su un testo unificato, avendo dato il parere soltanto su una delle due proposte in campo, ma credo che tutti sappiano che è stato fatto un lavoro unitario sulla scorta della proposta di legge n. 100 che avevamo avanzato per primi e a cui è seguita una più ampia iniziativa della Giunta regionale e intorno alle quali abbiamo voluto formulare un testo unificato. Un lavoro che credo abbia dimostrato come occuparsi dei quadrupedi a volte aiuta anche a maturare buoni rapporti fra i bipedi e siamo riusciti, grazie alla collaborazione attenta e anche appassionata di molti colleghi e delle strutture, ad operare per una legge vera, non una legge di semplice ricopiatura o di carattere puramente amministrativo. Abbiamo ragionato a lungo su molti passaggi di un atto che ha dei caratteri di legge di civiltà, di maturazione anche collettiva su un problema importante come quello del rapporto con gli animali di affezione.

Anch'io voglio unirmi all'apprezzamento che ha formulato il collega Prola per l'aiuto che ci è venuto dal Corpo forestale e dal Corpo della Polizia municipale, dagli enti locali, dai veterinari della sanità pubblica, a cui aggiungiamo un apprezzamento particolare anche per il mondo associativo, per l'AVAPA in particolare, che opera sia come gestore del canile regionale, sia con un intenso lavoro di volontariato, di disponibilità che assicura un servizio prezioso per far fronte ai molteplici problemi che registriamo in questo campo: dall'abbandono degli animali alla lotta contro i maltrattamenti, alla necessità di contrasto del randagismo, per arrivare fino al fenomeno di solidarietà sociale che passa attraverso la terapia con gli animali. Anche per noi all'origine di questa legge ci deve essere, più che una soluzione di questioni amministrative, una questione di educazione nel doppio senso di buona creanza, di modo di comportarsi corretto, ma anche di interiorizzazione di questi comportamenti migliori in seno ai nostri gruppi familiari e nel contesto sociale in cui ci muoviamo. Dobbiamo all'iniziativa del collega Rigo di aver esplicitato meglio queste finalità nel testo di legge, promuovendo esplicitamente il valore educativo e culturale di un corretto rapporto con gli animali di affezione anche in relazione alle potenzialità assistenziali e terapeutiche dello stesso.

Abbiamo raccolto varie indicazioni, che hanno fatto man mano crescere ed affinare questo testo, che penso si possa dire tranquillamente che è un passo in avanti notevole rispetto alla legge già valida per il tempo in cui fu emanata: metà degli anni '90, la legge n. 14, ma qualcosa di più che un semplice aggiornamento per i nuovi obiettivi che ci siamo dati e per il cambio di sensibilità e di contesto in cui avviene. A questo proposito, ci preme sottolineare come altre realtà abbiano voluto strutturare tale tipo di lavoro anche attraverso un'azione amministrativa istituendo appositi uffici per i diritti degli animali. Non ne abbiamo ancora parlato diffusamente, ma speriamo che la Giunta voglia valutare l'opportunità di dedicare le strutture in modo che sia riconoscibile anche all'interno dell'Amministrazione regionale la presenza di uno sguardo attento e di uno strumento efficace per la messa in opera di questa legge.

Pensiamo che tra gli aspetti più positivi di questa nuova normativa vi sia l'essersi fatti carico della sfera dell'equilibrio comportamentale dell'animale, non solo l'animale oggetto da non maltrattare, ma anche un soggetto di diritti a cui garantire un'esistenza che non sia carica di angosce, di paure, che faccia migliorare il clima di sicurezza nell'abitualità, nell'idoneità e nella pulizia anche delle condizioni di vita. Questo è nell'interesse dell'animale, ma anche nell'interesse di chi insieme agli animali vive e sono migliaia le persone in questa regione, come milioni sono altrove, che hanno con gli animali di affezione un rapporto particolarmente stretto ed utile dal punto di vista affettivo; quindi non solo la questione di senso di umanità, ma un'attenzione particolare a tale sfera psicologica.

Abbiamo trattato molti aspetti: quelli relativi all'addestramento, all'educazione dell'animale, alle modalità di esposizione in vendita, alle condizioni di accesso nelle aree pubbliche; abbiamo a lungo discusso di tali questioni per trovare i delicati equilibri fra le esigenze e le preoccupazioni, perché il rapporto con gli animali di specie canina sono fonte di conflitto e di tensione fra abitanti soprattutto nei centri urbani. Abbiamo potuto assistere tutti a situazioni, a vicende poco consone alla dignità, al decoro delle nostre città, alle stesse condizioni igienico-sanitarie, che sono messe a dura prova dall'assenza di quel minimo di attenzione che invece tutti devono avere ed è un peccato dover ricorrere al meccanismo sanzionatorio, ma questo è inevitabile nel momento in cui occorre un raddrizzamento della condizione generale.

Penso sia stato proficuo, rispetto alle questioni sia di polizia veterinaria relative alle morsicature, sia alle questioni di abbandono dei cani, della proliferazione delle colonie feline, l'apporto e le indicazioni che ci sono pervenute affinché questa legge sia strumento utile per tutte le amministrazioni coinvolte. È stato sollecitato in commissione che si chiarisca in modo preciso chi fa che cosa, sulle spalle di chi: Regione, enti locali, quindi Comuni, Polizia municipale Corpo forestale, USL, chi deve fare che cosa in questo campo; abbiamo predisposto degli strumenti, una guida che, se non fa parte di questa legge, ci auguriamo l'Assessorato voglia fare propria come strumento di diffusione delle informazioni attraverso i canali più opportuni. Siamo riusciti - credo - a portare a sintesi anche delle questioni sulle quali erano state rappresentate delle esigenze diverse: penso in particolare alle condizioni di accesso ai pubblici uffici e agli esercizi commerciali da parte di persone accompagnate da animali, un tema delicato sul quale pensiamo come relatori siano stati contemperati in modo giusto i diritti dei proprietari, i diritti degli esercenti e anche gli interessi degli esercenti di attività turistiche, perché non dobbiamo dimenticare che anche una regione con una prevalente vocazione turistica non può dimenticare la necessità di accogliere correttamente chi viene in questa Valle accompagnato da animali di affezione e che deve poter trovare accoglienza, ristorazione e ingresso in modo adeguato presso i nostri esercizi.

È in qualche modo necessario affidare al verbale di questa seduta ancora qualche piccola notazione marginale, ma utile. Nella legge n. 14 c'era una previsione specifica riguardante gli oneri di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento, acquisto arredi e attrezzature non sanitarie per la gestione non sanitaria del canile, disposizione che li poneva a carico della Regione Valle d'Aosta. C'è stato un lungo approfondimento, di cui vorrei dare conto in quest'aula, che ha portato, sulla scorta di un'indicazione amministrativa dei servizi delle Finanze, all'opportunità di non riprodurla fedelmente in tale testo; questo sulla base peraltro di una considerazione tecnica che non fa venire meno, a quanto ci è stato assicurato e lo vogliamo ribadire come impegno politico, che tali oneri rimangano - come sono stati finora ovviamente - a carico della Regione Valle d'Aosta, che speriamo continui a mantenere un adeguato livello di attenzione e di impegno anche per queste strutture. L'Assessore Marco Viérin è stato più volte sollecitato a porre la dovuta attenzione alle problematiche di ultimazione dei lavori del canile regionale, crediamo che questo non debba essere trascurato, perché anche avere strumenti adeguati, soprattutto nel momento in cui affidiamo degli oneri ulteriori: in particolare mi riferisco alle questioni dei cani morsicatori, di affido, di accompagnamento presso tale struttura di questi animali... non possiamo far venire a mancare i requisiti minimi di agibilità e di funzionalità di tale struttura. Altro aspetto necessario come sottolineatura in questa sede per chi attentamente ha visto i testi iniziali è ricordare come siano state rimosse alcune previsioni che riguardavano le amputazioni, la vivisezione animale, aspetti che abbiamo ritenuto - come sanno bene i colleghi - più opportuno affidare in toto alla legislazione statale, che interviene attraverso sanzioni penali, senza metterci in contrasto o in sovrapposizione proprio facendo tesoro di una sentenza recente della Corte costituzionale, che ha stabilito in modo preciso le rispettive competenze. Penso che troveranno eco nei prossimi giorni, nelle prossime settimane anche le sanzioni amministrative per la fermezza, per un certo rigore che abbiamo voluto imprimere a queste ammende che vengono comminate, perché riteniamo che prima della sanzione debba venire un invito collettivo a maggiore attenzione e speriamo che ce ne sia il minor bisogno possibile, ma sappiano fin d'ora i nostri concittadini che abbiamo ritenuto doveroso collettivamente che il presidio fosse significativo. Infine vorrei informare i colleghi che la questione relativa alle cosiddette "forme mutualistiche" di assistenza veterinaria, questione che abbiamo anche dibattuto fra relatori e in commissione, è stata stralciata dal testo condiviso in quanto abbiamo voluto informarci approfonditamente della situazione vigente anche in altre realtà, dove sono state tentate delle esperienze in questa direzione, esperienze che non hanno al momento ancora portato a nessun esempio concreto. Riteniamo che la direzione indicata in questo senso sia una direzione assolutamente indispensabile, non crediamo che si possa prescindere oggi in questo momento dal farsi carico delle necessità di sanità veterinaria per determinate categorie di persone meno abbienti e anche per determinate categorie di animali che vengono utilizzati nell'ambito di attività terapeutiche e simili. La nostra è semplicemente un'esortazione, un invito che rivolgiamo al Governo regionale attraverso un ordine del giorno che abbiamo depositato poco fa come gruppi consiliari di ALPE e del Partito Democratico e che rimettiamo al vostro apprezzamento, affinché non venga lasciata cadere questa sollecitazione che riteniamo doverosa, perché si facciano le opportune verifiche di una possibilità di promuovere, in sintonia con quella che sarà nei prossimi mesi l'evoluzione della legislazione nazionale, la creazione di apposite forme mutualistiche di assistenza veterinaria a carico prioritariamente dei proprietari, ma in via complementare anche dell'ente pubblico, laddove per diversi motivi questo non possa avvenire ad opera delle persone in questione. Crediamo sia in gioco qui non una questione semplicemente di comodità o di utilità, ma una questione di prevalente interesse collettivo a che la salute animale vada di pari passo con la salute umana dal punto di vista dell'attenzione e delle salvaguardie.

Président - J'ouvre la discussion générale.

La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Mentre in queste settimane, fra i mesi di ottobre e novembre, le Commissioni III e V stavano, con diligenza e operosità, lavorando per elaborare il testo del disegno di legge che stiamo discutendo, ho letto che, a molti chilometri di distanza da noi, un'altra più autorevole commissione stava e sta ancora elaborando una bozza di proposta di legge sul benessere degli animali selvatici, di fattoria, da compagnia, da laboratorio e da lavoro. La bozza dovrà essere poi sottoposta al vaglio delle autorità governative della Cina. Dico questo perché in questo momento in Cina gli animali di affezione sono friend or food, amico o cibo; ancora oggi infatti il consumo di carne di cane e di gatto in Cina è una pratica diffusa. Allevati appositamente o prelevati in natura, o dalla strada, vengono stipati in minuscole gabbie, senza cibo, né acqua e affrontano ore o giorni di viaggio verso i mercati degli animali vivi, luoghi privi di regole igieniche e di umanità, dove i malcapitati vengono macellati in modo barbarico spesso ancora coscienti. La società cinese sta cambiando in fretta, lo vediamo alla televisione, nelle città sempre più persone possiedono un cane, una grossa fetta dell'opinione pubblica cinese sempre più urbanizzata e occidentalizzata e più sensibile alla sofferenza animale. La considerazione che due mondi così diversi, quello valdostano e quello cinese, stessero discutendo più o meno nello stesso periodo temporale, ovviamente partendo da situazioni e culture diverse, di una legislazione in materia di animali di affezione, mi ha fatto sorridere nella considerazione di quanto i problemi dei popoli siano poi così simili.

Detto questo, oggi siamo chiamati a votare un disegno di legge che, come è stato detto bene dal relatore e poi ripreso dal collega Louvin, è frutto di un lavoro congiunto di diversi attori, istituzionali e non. L'esigenza di mettere mano alla legge regionale n. 14/1994: "Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione", era ormai una necessità sollecitata da più parti, in particolare dal Consiglio permanente degli enti locali, il quale con nota inviata all'Assessorato della sanità già un paio di anni fa - sicuramente l'allora Presidente Empereur lo ricorderà - chiedeva di dare vita ad un tavolo di lavoro fra rappresentanti della Regione, dell'azienda USL, dell'associazionismo, degli enti locali per approfondire tutti quegli aspetti della legge che, a causa delle nuove normative in materia e dell'attività quotidiana, necessitavano una revisione, una riscrittura. Tutto ciò nella consapevolezza che il coordinamento e le azioni condivise sono le condizioni migliori per ottenere risultati positivi ed efficaci. Con questo spirito hanno lavorato le due commissioni consiliari e, grazie alla direzione dei due Presidenti e all'impegno dei tre relatori e di quanti, con suggerimenti, osservazioni, emendamenti, hanno contribuito alla stesura dell'articolato, il Consiglio regionale è chiamato oggi a valutare una proposta largamente condivisa. Un disegno di legge che abroga la vecchia legge n. 14 e che però - ricordo -, definendo ruoli e competenze di Regione, azienda USL e Comuni e riconoscendo l'apporto delle associazioni, ha costituito una norma fondamentale per la tutela degli animali più vicini all'uomo, soprattutto cani e gatti.

Partiamo quindi da una situazione che non è drammatica, ma l'evoluzione delle norme e del vivere della comunità richiedevano l'impegno di un aggiornamento legislativo per migliorarne alcuni aspetti e per introdurre elementi nuovi e moderni. Alcuni di questi aspetti sono: la gestione dell'anagrafe canina, le risposte attese dal canile e gattile regionale, il randagismo, la popolazione felina, la promozione dell'educazione al rispetto degli animali, l'attività e le terapie assistite, attività prevista dall'articolo 15 del disegno di legge che, giustamente, rimanda al coordinamento della Regione, che non può realizzarsi, come ha anche ricordato l'Assessore competente, senza l'apporto professionale del medico veterinario. Nel preparare il disegno di legge ci ha aiutati anche la fortuna: mi riferisco al fatto che, proprio nei giorni dedicati alle riunioni conclusive dei lavori delle commissioni, la Camera dei deputati ha approvato una legge a tutela degli animali. Dopo 23 anni dalla sua promulgazione l'Italia ha così ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia datata 13 novembre 1987 entrata in vigore dopo la ratifica dei primi 4 Stati, il 4 maggio 1992, cioè 18 anni fa. L'Italia ha firmato la convenzione, ma poi è mancata la ratifica e, di conseguenza, l'entrata in vigore. Dunque un bel segnale e un buon auspicio per il nostro disegno di legge il fatto che il nostro Paese abbia finalmente ottemperato a questo impegno internazionale. La legge, approvata dalla Camera, oltre a ratificare la Convenzione, rafforza la tutela dei diritti degli animali e colma lacune del diritto in merito ai reati di traffico illecito e introduzione illecita in Italia. Il nostro disegno di legge, recependo a sua volta una nuova legge nazionale, è stato, in dirittura di arrivo, rivisto dagli uffici e quindi sono state cancellate quelle parti già regolamentate dalla nuova normativa.

Con il progressivo miglioramento della qualità della vita, l'uomo ha sempre più accentuato la tendenza a considerare gli animali non solo come fonte di servizi e nutrimento, ma anche come preziosi compagni della propria esistenza, ai quali si possono rivolgere sentimenti di amore avendo la certezza della loro capacità di ricambiarli. Il crescente interesse verso gli animali da compagnia trova un'ulteriore motivazione nella fisionomia dell'attuale organizzazione sociale, caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti, con il conseguente aumento delle persone sole e quindi bisognosi di affetto e compagnia. Ciò ha contribuito alla nascita dei "diritti degli animali", ossia di un insieme di disposizioni legislative aventi ad oggetto i comportamenti umani verso gli animali e le condizioni di vita di questi ultimi, cui corrispondono responsabilità e doveri dell'uomo. Il disegno di legge alla nostra attenzione articola le norme che mirano alla protezione degli animali dai comportamenti umani e ne tutelano il benessere, con riferimento ad ogni aspetto del rapporto con l'uomo. Nel disegno di legge possiamo anche leggere considerazioni di ordine generale: il riconoscimento da parte della specie umana delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo e la considerazione che il disprezzo dei diritti degli animali ha portato e continua a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura. L'educazione deve insegnare fin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali. La necessità di confrontarsi su questo argomento rappresenta, per ogni Paese, un passo avanti e una scelta di civiltà. In Italia, tali concetti sono stati chiaramente espressi nel 1961 dal Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, professor Ernesto Eula, leggo: "Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie della personalità; non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza ai diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato".

La volontà espressa in maniera unanime dalle due commissioni di riconoscere agli animali dignità di soggetti anche con disposizioni normative, risponde all'accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società valdostana nei confronti del mondo animale. Su questa linea il disegno di legge definisce alcuni principi fondamentali volti a realizzare una maggiore e sempre più corretta interrelazione fra uomo e animali di affezione, assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche. Se queste sono le ragioni è evidente la necessità presente nel disegno di legge di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano nell'attività svolta dal canile e gattile regionale o nel mantenimento di animali randagi abbandonati; proprio per questo sono certo che non ci saranno problemi neanche nelle parti finanziarie, laddove sarà necessario l'intervento dei Lavori pubblici.

Tutto ciò detto, annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico e in conclusione vi riporto una frase - che forse avrete letto anche voi in questi giorni - del professore di etologia, Danilo Mainardi: "noi pensiamo di aver assolto a tutte le esigenze del nostro cane o del nostro gatto quando lo abbiamo nutrito e gli abbiamo consentito di assolvere alle sue incombenze fisiologiche; non consideriamo mai che gli animali interagiscono con noi e con l'ambiente e quindi patiscono la solitudine, lo stress, anche il nostro, il dolore dell'abbandono, il distacco".

Grazie.

Président - La parole au Conseiller Agostino.

Agostino (UV) - Merci M. le Président.

Non so se chiamarla mozione d'ordine... ho visto che il Consigliere Louvin ha già trattato un po' l'ordine del giorno presentato, quindi volevo sapere se viene discusso dopo, oppure è tutto comprensivo dentro questa legge...

Presidente - ...l'ordine del giorno deve essere discusso e votato prima del termine della discussione generale...

Agostino (UV) - ...quindi posso trattare eventualmente qualche punto dell'ordine del giorno, grazie Presidente.

Intanto voglio rassicurare il collega Rigo: mi sembra che con 33 articoli di legge abbiamo ampiamente tutelato gli animali di affezione, non è stata una legge fatta "in quattro e quattr'otto" e con due articoli di legge: "il cane fa la guardia, non morsica"... mi sembra che sia tutto specificato lì... caro mio, sono due mesi che sento parlare di questa roba, non so quante audizioni abbiamo fatto! Premetto che, per carità, voterò tale disegno di legge, magari con il naso un po' tappato... innanzitutto sempre al collega Rigo voglio ricordare che in Cina o sono animali da affezione, oppure vanno a finire sulle mense: cani, gatti, un po' tutti e peggio in fondo all'Africa, dove quella fine la fanno fare ai bambini nelle guerre: li massacrano e neanche li sotterrano, quindi c'è una bella differenza! Penso che al giorno d'oggi ormai siamo arrivati al culmine, parlo anche come assurdità, con questi animali da affezione... Ormai la nostra società sta andando verso i single, che ormai per compagnia hanno un cane, un gatto, conigli, maiali, scimmie, serpenti, "chi più ne ha, più ne metta"! Ma è la verità, non so se avete visto l'altro giorno facevano vedere un signore che portava al guinzaglio un maialino come fosse un cagnetto! Non so più dove andiamo a finire di questo passo, la società ormai sta cambiando, uomini e donne sono stati sostituiti ampiamente dagli animali da affezione, anche se per me rimangono sempre animali e basta: animali che bisogna distinguere bene dall'essere umano. Perché solo ultimamente voglio citare... Louvin lo ha ricordato... e in commissione non mi sembrava invece... l'intervento che ha fatto oggi ha toccato parecchi punti in cui sono intervenuto in commissione, mi fa piacere che abbia riconosciuto tantissimi difettucci che hanno questi animali, perché gli ultimi avvenimenti che sono tutti i giorni sul giornale... l'ultima volta quel tassista poverino morto una settimana fa per il pestaggio che ha subito solamente perché ha investito un cagnetto che attraversava la strada, fra l'altro neanche al guinzaglio, massacrato... gli sono saltati addosso in tre: due donne e un uomo, massacrato di botte per l'animale da affezione! Nello stesso tempo la settimana prima quella donna rumena che ha ricevuto quel pugno, gli passavano vicino e neanche la guardavano! Ormai la nostra società è questa, fosse stato un cane, sicuramente si avvicinava qualche animalista, pronto soccorso e via dicendo, veterinari, tre o quattro persone attorno al cane. Non voglio dilungarmi, ma - ripeto - che le persone anziane, le persone sole, giustamente come è stato ricordato... io dico che non ci sono solo gli animali che possono fare compagnia, perché ci sono le nostre belle case di riposo dove gli anziani possono benissimo andare a socializzare e tornare a casa la sera; quindi non è che per forza uno si deve prendere un animale a tutti i costi come fanno soprattutto nei condomini - e il Consigliere Louvin ha toccato anche quel punto -, ci sono dei condomini che fanno la felicità degli avvocati per quanto riguarda le denuncie solamente per cani e gatti. Forse non vi è mai capitato di abitare in un condominio, dove c'è un cane sopra e un cane sotto e magari uno di fianco, che abbaiano di notte, smette uno e attacca l'altro, provate un momento e vediamo cosa vi succede, se riuscite a dormire... penso che dopo cinque giorni andate e ammazzate il vicino o comunque avvocati... Questa è la realtà... collega Louvin, vedo che lei ha toccato tale punto... ma questa è la realtà, è inutile che stiamo lì... abbiamo fatto 33 articoli di legge per tutelare questi animali, non uno! Mica "micio micio bau bau", giustamente... mi sembra che siano tutelati al massimo. Io vorrei fare una raccomandazione ai sindaci: fossi sindaco di un qualsiasi comune, il più piccolo della Valle d'Aosta, la prima cosa che pretenderei è che i cani quando sporcano... adesso è prevista una multa da 150 euro a 1.500 (ma io avrei messo anche di più), ma io non ho mai visto un vigile andare a chiedere ad un signore che porta a spasso il cane se ha la paletta o il sacchetto! È quello che vorrei: che il vigile si avvicinasse per chiedergli se ha la paletta e il sacchetto nel caso sporcasse; nel caso in cui non ce li avesse, multa senza pietà!

Non so se le è mai capitato, collega Louvin - lei, fra l'altro, abita in una zona un po' buietta -, che qualcuno che porta lì a spasso il cagnetto... a me è capitato in via Sant'Anselmo che una ragazza con il cane, un molosso, che gli scappava... il cane si è messo giù con il sedere e lei lo tirava... a tutti i costi non voleva che defecasse in mezzo alla via, dove era pieno di gente, perché? Perché non voleva raccogliere le feci dopo! Ha fatto di tutto, trascinava questo cane con il sedere per terra, che alla fine si è alzato, sa cosa ha fatto? Il primo vicolo a destra ha svoltato ed è rimasta lì, così nessuno vedeva niente e poi è tornata ad uscire lasciando tutte le feci lì... quella è la porcheria... e poi parliamo di città turistica! Io ad Aosta la prima cosa che farei è fare multe salatissime...

(interruzione del Consigliere Louvin, fuori microfono)

...ho cercato di tutto, collega Louvin...

Presidente - ...evitiamo interventi fuori microfono...

Agostino (UV) - ...lo lasci pure parlare che... intanto non so cosa dice... c'era anche lui... e io ho cercato di tutto per fare intervenire il sindaco nei confronti dei vigili per dare multe salate, ma non dopo che il cane ha sporcato, prima! In caso di mancanza del sacchetto, volevo assolutamente che venisse inflitta la multa, non è mai stato possibile!

Oltretutto vedo che al punto n. 3 dell'ordine del giorno si dice: "Riconoscendo l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese - ripeto, collega Louvin: "a proprie spese" - nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati", ma qua ho ben altri dati, il nostro canile costa la bellezza quest'anno di 466.000 euro, più 50.000 euro per le medicine, ossia nel caso in cui qualche cane si ammalasse e c'è l'intervento del veterinario... quindi più di mezzo milione di euro, ma spiegatemi dov'è questo volontariato! Me lo dovete ancora spiegare dov'è questo volontariato! Qua, dato che siamo in tema di cani, "nessuno muove la coda per niente", compresi i cani, quello è poco, ma sicuro!

Per carità, voterò questo ordine del giorno, ma dico: rimaniamo con i piedi per terra, gli esseri umani li consideriamo... e gli animali... per carità, perché qua si stanno invertendo le parti, ragazzi, ve lo chiedo sinceramente... quindi trattarli bene, se uno ha posto per tenerli, se abita in campagna, cani, gatti, tutto quello che volete, oche, perché ho visto anche quello... mi è capitato nello stesso giorno in via Sant'Anselmo: ero seduto al Bar Italia, arriva lì un signore con il cagnetto in braccio, ha comprato un cono e la prima leccata gliela fatta dare al cane, la seconda l'ha fatta lui, siamo arrivati a questi livelli! Rimaniamo quindi con i piedi per terra, per carità, gli esseri umani che rimangano essere umani come citato anche nella Bibbia, non mi ricordo più dove, perché sono anni e anni che non leggo più un salmo... dice che l'uomo deve avere il predominio su tutto e sugli animali, qui mi sembra che le parti si stiano invertendo. Ripeto: voterò questa legge, ma sicuramente avrei preferito che fosse più... non che questi animali siano tutelati al massimo, addirittura qua se si trova un signore che maltratta un cane, qua, caro mio, se la vede male!

Grazie.

Président - Très intéressants discours et intervention. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui souhaitent intervenir? On passe à la votation de l'ordre du jour présenté par les Conseillers Louvin, Rigo et Patrizia Morelli.

La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie Presidente.

Per quanto riguarda lo specifico di quest'ordine del giorno, poi ci saranno le mie considerazioni sulla legge, l'impegno a promuovere forme di assistenza mutualistica prevedendo l'eventuale concorso pubblico, anche noi abbiamo fatto una serie di indagini sul territorio nazionale, l'unica Regione che aveva previsto in legge questa forma di mutua per gli animali di affezione è la Regione Toscana, che all'articolo 39 prevede tale forma mutualistica. Devo dire che la perplessità è legata soprattutto al discorso del contenimento della spesa pubblica, perché non sapendo che proporzioni può avere tale tipo di intervento... inoltre ho sentito stamani l'Assessore della Regione Toscana, perché so che in questo periodo stanno predisponendo la delibera attuativa della legge e questa parte è stata stralciata per motivi di contenimento della spesa pubblica. Visto che si tratta ancora di una proposta che non è ancora attuata e l'unica Regione che ha previsto questa iniziativa in legge ha deciso per il momento di non attuarla, l'atteggiamento della maggioranza sarà quello di un'astensione su questo ordine del giorno.

Président - La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie Presidente.

Non ci sono particolari esperienze in Italia rispetto al tema che abbiamo sollecitato in questo ordine del giorno, il quale però, come l'Assessore sa bene, riprende, rilancia e, in qualche misura, fa propria una sensibilità presente anche a livello nazionale, contenuta in proposte parlamentari, diversamente articolate e di diversi schieramenti. Qualche settimana fa c'è stato un convegno promosso dal PD e dal PdL proprio su questi temi, perché c'è un obiettivo di fondo richiamato anche prima dai colleghi consiglieri: migliorare la qualità della vita degli animali di affezione e quella dei loro proprietari, in particolare quelli meno abbienti, com'è scritto, consentendo loro di poter sostenere una convivenza privilegiata spesso, l'ultima, o l'unica, in una società dove la solitudine rappresenta un problema non inferiore alla mancanza di mezzi, alla quale spesso, purtroppo, si accompagna e alla solitudine non si può rispondere solo con l'assistenza delle politiche sociali.

Nell'ordine del giorno proponiamo non di impegnare la Giunta a definire con un provvedimento, ma a verificare la possibilità... anche in attesa di quelle che saranno le evoluzioni della normativa nazionale, quindi prestando un occhio attento a quello che si muove a livello nazionale; quindi una proposta che poi la commissione, il Consiglio e il Governo regionale dovranno valutare per farla diventare effettiva disposizione... dunque impegnare l'Amministrazione a valutare questa possibilità. Grazie.

Président - Je soumets au vote l'ordre du jour des Conseillers Louvin, Rigo et Patrizia Morelli, qui récite:

Ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Riconosciuta l'importanza di assicurare un'adeguata assistenza veterinaria per determinate categorie di animali di affezione, eventualmente anche in forma gratuita ove i proprietari padroni siano esentati, per motivi di reddito, dal pagamento delle spese del servizio sanitario nazionale e per gli anziani per i quali il cane e il gatto rappresentano talvolta la principale compagnia e ragione di conforto.

Ritenendone necessaria la previsione in particolare per gli animali ospitati in strutture gestite da associazioni di volontariato e per cani e gatti impiegati nelle terapie e attività per fini curativi e riabilitativi.

Riconoscendo l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati.

Impegna

la Giunta regionale a verificare la possibilità di promuovere, in sintonia con l'evoluzione della legislazione nazionale, la creazione di apposite forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione, prevedendo l'eventuale concorso pubblico all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animale e promuovendo l'istituzione di un apposito fondo sanitario per l'assistenza veterinaria.

F.to: Louvin - Patrizia Morelli - Rigo

Conseillers présents: 28

Votants: 8

Pour: 8

Abstentions: 20 (Agostino, Benin, Bieler, Caveri, Alberto Cerise, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lavoyer, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rosset, Marco Viérin, Manuela Zublena)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.

Lanièce A. - Grazie Presidente.

Intervengo molto brevemente, perché gli interventi che ci sono stati per presentare questa legge da parte del relatore Prola e dei Consiglieri Louvin e Rigo hanno delineato bene l'ambito di intervento di tale provvedimento legislativo, che fa onore a questo Consiglio regionale. Questo è un settore dove le sensibilità sono diverse, abbiamo sentito diversi interventi... spesso sorridere e ridere fa produrre endorfine, quindi fa bene alla salute e al buon umore... comunque credo che l'iter stesso che ha portato a questa legge abbia dimostrato un'ottima collaborazione a livello delle commissioni consiliari fra la maggioranza e l'opposizione.

Ricordo come più o meno in questo periodo l'anno scorso, anche in seguito ad un'interpellanza del collega Louvin, ho annunciato che c'era la volontà di modificare la legge n. 14/1994, perché si era ritenuto, in seguito ai passaggi che erano stati fatti in precedenza con il CELVA, di modificare una serie di norme che erano ormai obsolete anche in virtù del cambio di atteggiamento verso gli animali di affezione. Vi è poi stata la proposta di legge da parte di ALPE, quindi il lavoro svolto dal gruppo costituito in Assessorato per questa legge e qui ringrazio naturalmente i veterinari dell'USL, il CELVA, le associazioni animaliste, l'AVAPA, che hanno partecipato in modo attivo al lavoro su tale provvedimento legislativo.

Anch'io voglio ricordare brevemente i concetti importanti di questa legge: innanzitutto il fatto di ribadire questa moderna concezione sugli animali da affezione come esseri senzienti e aventi dei diritti da garantire, una frase importante che va a suscitare la sensibilità in modo trasversale a tutti gli schieramenti politici di moltissime persone nella nostra regione. Ricordo ancora come vada a definire le competenze dei Comuni... modalità di semplificazione e informatiche per quanto riguarda tutta la problematica dell'anagrafe, un aspetto sicuramente importante, sviluppo di reti telematiche... queste cose saranno poi definite da una delibera di Giunta che, entro sei mesi, dovrà specificare le azioni precise da fare in quest'ambito.

Ricordo brevemente come ci siano state delle norme nazionali ed europee che hanno influenzato questa legge, sono stati recepiti i principi dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; è stata ricordata prima la recente approvazione definitiva della ratifica della Convenzione sugli animali da compagnia alla Camera sotto forma di disegno di legge approvato definitivamente. Voglio ancora ricordare che alla Camera si sta discutendo della modifica della legge n. 281/1991 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, quindi ci sono ancora delle leggi che sono in corso e mirano ad ulteriormente garantire e normare questo aspetto, per il quale sta aumentando la sensibilità da parte della pubblica opinione; quindi una legge importante, sono tanti gli articoli, ma se sono tanti, era perché c'era una serie di punti da definire in modo preciso. Concludo qui il mio intervento ringraziando nuovamente i presidenti delle commissioni competenti, i relatori e i componenti dell'opposizione, che hanno voluto lavorare in modo proficuo per questo importante provvedimento legislativo. Grazie.

Président - Je voudrais savoir de la part du collègue Louvin si la proposition de loi peut être considérée retirée. La proposition de loi est retirée, j'en donne lecture pour le procès-verbal:

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione), è aggiunta la seguente:

"fbis) garantire l'equilibrio comportamentale dell'animale evitando situazioni che possano costituire fonte di paura o angoscia per lo stesso;".

2. Dopo la lettera fbis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/1994, aggiunta dal comma 1, è aggiunta la seguente:

"fter) adottare misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;".

3. Dopo la lettera fter) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 14/1994, aggiunta dal comma 2, è aggiunta la seguente:

"fquater) assicurare all'animale un ricovero idoneo e pulito.".

Articolo 2

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14/1994, è aggiunto il seguente:

"2bis. È vietato il trasporto degli animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.".

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 6bis)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Articolo 6bis

(Attività e terapie assistite da animali)

1. L'impiego di animali nell'ambito di percorsi assistenziali o terapeutici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della presente legge. È vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.

2. La programmazione e l'attuazione di attività e terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata azienda USL.".

Articolo 4

(Inserimento dell'articolo 6ter)

1. Dopo l'articolo 6bis della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Articolo 6ter

(Divieto di accattonaggio con animali)

1. È vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.".

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 6quater)

1. Dopo l'articolo 6ter della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 4, è inserito il seguente:

"Articolo 6quater

(Divieto di offrire animali in premio o vincita)

1. È vietato offrire animali di affezione in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.".

Articolo 6

(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Amputazioni)

1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici. In particolare sono vietati:

a) il taglio della coda;

b) il taglio delle orecchie;

c) la recisione delle corde vocali;

d) l'asportazione di speroni e artigli;

e) l'asportazione o la limatura dei denti.

2. Qualora sia necessario per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessità terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda USL entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento.

3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.".

Articolo 7

(Inserimento dell'articolo 10bis)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Articolo 10bis

(Addestramento ed educazione)

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.

3. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.".

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 10ter)

1. Dopo l'articolo 10bis della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 7, è inserito il seguente:

"Articolo 10ter

(Esposizione e vendita)

1. L'esposizione o la vendita degli animali devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Non sono consentite l'esposizione o la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.

3. Gli esercizi commerciali in sede fissa hanno l'obbligo di tenere gli animali in esposizione per non più di cinque ore giornaliere; a tal fine, l'esercizio deve disporre di adeguati spazi per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.

4. Le attività commerciali in forma ambulante ed occasionale, inerenti la vendita o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di otto ore giornaliere.

5. È fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto.

6. Il titolare dell'esercizio commerciale deve avere specifica competenza e conoscenza in materia di gestione tecnica ed igienico-sanitaria degli animali, acquisita attraverso apposito percorso formativo documentabile.".

Articolo 9

(Inserimento dell'articolo 10quater)

1. Dopo l'articolo 10ter della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Articolo 10quater

(Accesso ad aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalla normativa statale.

2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.".

Articolo 10

(Inserimento dell'articolo 10quinquies)

1. Dopo l'articolo 10quater della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 9, è inserito il seguente:

"Articolo 10quinquies

(Aree e percorsi destinati ai cani)

1. I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.".

Articolo 11

(Inserimento dell'articolo 10sexies)

1. Dopo l'articolo 10quinquies della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 10, è inserito il seguente:

"Articolo 10sexies

(Disposizioni sull'igiene)

1. Il responsabile del cane deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.

2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici.

3. I Comuni promuovono la realizzazione di una rete di distribuzione di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni dei cani.".

Articolo 12

(Inserimento dell'articolo 20bis)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Articolo 20bis

(Cani morsicatori)

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario di sanità animale dell'azienda USL della Valle d'Aosta, di seguito denominato servizio veterinario.

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL.

3. I medici veterinari del servizio veterinario valutano la pericolosità del cane morsicatore, anche tenuto conto della gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, e stabiliscono le misure di prevenzione e l'eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

4. Qualora un cane sia qualificato irrecuperabile sulla base della valutazione di cui al comma 3, può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate o ceduto ad associazioni regionali senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali.

5. Qualora un cane sia qualificato a rischio potenziale elevato, il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale sino al momento di un eventuale cambiamento di proprietà.

6. Il servizio veterinario deve tenere un registro aggiornato dei cani morsicatori identificati.".

Articolo 13

(Inserimento dell'articolo 20ter)

1. Dopo l'articolo 20bis della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Articolo 20ter

(Rinuncia alla detenzione)

1. Il responsabile di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale per gravi motivi, può far domanda al servizio veterinario per l'autorizzazione a consegnare il cane al canile regionale.

2. Il servizio veterinario si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento; in caso di mancanza di posti disponibili nel canile regionale, provvede alla diversa sistemazione dell'animale, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita.".

Articolo 14

(Inserimento dell'articolo 25bis)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Articolo 25bis

(Colonie di gatti)

1. Ai fini della presente legge, si definisce colonia di gatti un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, stanziale in un determinato territorio e dipendente dall'uomo dal punto di vista alimentare.

2. I comuni redigono una mappa del territorio ove sono segnalate le zone abitualmente frequentate da colonie di gatti ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico presenti in tali zone, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte dell'azienda USL.

3. I comuni, d'intesa con l'azienda USL, possono affidare la tutela e la cura delle colonie, su richiesta, ad associazioni regionali senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio e le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti.

4. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL e sentita, nel caso di cui al comma 3, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia.".

Articolo 15

(Inserimento dell'articolo 26bis)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 14/1994, è inserito il seguente:

"Articolo 26bis

(Commissione regionale dei diritti degli animali)

1. È istituita la Commissione regionale dei diritti degli animali, con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge e sull'individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di affezione, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, che la presiede;

b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanità veterinaria;

c) un rappresentante del servizio veterinario individuato dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria;

d) un veterinario designato dall'ordine dei veterinari della Valle d'Aosta;

e) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

f) un rappresentante designato da associazioni regionali senza scopo di lucro aventi finalità di protezione e difesa degli animali;

g) un rappresentante dei comuni designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. La commissione è nominata dal Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.".

Articolo 16

(Inserimento dell'articolo 26ter)

1. Dopo l'articolo 26bis della l.r. 14/1994, inserito dall'articolo 15, è inserito il seguente:

"Articolo 26ter

(Assistenza veterinaria)

1. La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.

3. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un fondo sanitario per l'assistenza veterinaria, al quale possono contribuire soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.

4. Il fondo di cui al comma 3 è utilizzato su base annuale per il finanziamento di prestazioni veterinarie secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 41.".

Articolo 17

(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 14/1994 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di maltrattamento di animali dagli articoli 544ter e 727 del codice penale, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del pagamento delle seguenti somme:

a) da euro 3000 a euro 5500 per chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 8, comma 1, all'articolo 8bis, comma 1, all'articolo 9, commi 1 e 2, all'articolo 10bis, commi 2 e 3, e all'articolo 11;

b) da euro 200 a euro 600 per chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, commi 1 e 2bis, all'articolo 6, all'articolo 7;

c) in caso di fuga dell'animale, per la violazione del dovere di custodia di cui all'articolo 4, si applica, per la prima volta, la sanzione di euro 80, salvo che il proprietario o detentore provveda a dare comunicazione della fuga dell'animale al comune di residenza, al Corpo forestale valdostano o al canile regionale entro 24 ore dalla fuga stessa; a decorrere dalla seconda volta, si applica la sanzione di euro 160;

d) euro 200 per il responsabile del cane che contravvenga all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 20bis, comma 1;

e) da euro 120 a euro 550 per chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 6ter, all'articolo 6quater e all'articolo 10ter;

f) da euro 100 a euro 500 per chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 10sexies, comma 2;

g) euro 50 per chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 10quater, comma 2;

h) euro 100 per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe regionale canina secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, e per chiunque ometta di segnalare l'eventuale nascita di cuccioli di cani secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3;

i) euro 100 per chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo all'operazione di tatuaggio elettronico indolore con microprocessore, come previsto dall'articolo 17, e per chiunque ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 4.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, ad esclusione di quelle previste alla lettera c), sono triplicate in caso di recidiva.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti autorizzati ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono destinate al finanziamento del canile e del gattile regionali di cui agli articoli 21 e 25.".

Articolo 18

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 50.000 per l'anno 2010 e in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.3.1.10 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche).

4. I proventi derivanti dalla presente legge sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président - On va discuter sur le texte approuvé par la III et Ve Commissions.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Article 3: même résultat. Article 4: même résultat. Article 5: même résultat. Article 6: même résultat. Article 7: même résultat. Article 8: même résultat. Article 9: même résultat. Article 10: même résultat. Article 11: même résultat. Article 12: même résultat. Article 13: même résultat. Article 14: même résultat. Article 15: même résultat. Article 16: même résultat. Article 17: même résultat. Article 18: même résultat. Article 19: même résultat. Article 20: même résultat. Article 21: même résultat. Article 22: même résultat. Article 23: même résultat. Article 24: même résultat. Article 25: même résultat. Article 26: même résultat. Article 27: même résultat. Article 28: même résultat. Article 29: même résultat. Article 30: même résultat. Article 31: même résultat. Article 32: même résultat. Article 33: même résultat.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.