Objet du Conseil n. 823 du 21 octobre 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 823/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della regione)". (Reiezione di un ordine del giorno)
Articolo 1
(Modificazione all'articolo 2)
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), la parola: "territorio" è sostituita dalla seguente: "comprensorio".
Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
(Direttore delle piste)
1. L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'articolo 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
Articolo 3
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:
"2bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono essere svolte, in affiancamento ai pisteurs-secouristes, da personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di aiuto-pisteur.".
2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:
"2ter. L'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.".
3. Dopo il comma 2ter dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"2quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9.".
4. Dopo il comma 2quater dell'articolo 4 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:
"2quinquies. L'abilitazione di cui al comma 2quater è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:
"3bis. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).".
2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:
"3ter. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes, con esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2ter, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
3. Dopo il comma 3ter dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"3quater. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2quater, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
4. Dopo il comma 3quater dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:
"3quinquies. L'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteur-secouriste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996.".
Articolo 5
(Modificazioni all'articolo 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/1997, le parole: "con esperienza non inferiore a tre anni," sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Il gestore determina annualmente le unità del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'avvio della stagione invernale di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/1997, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:
"3bis. I nominativi dei componenti il servizio di soccorso di cui al comma 3 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di piste di sci all'atto dell'entrata in servizio.".
Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 7)
1. L'articolo 7 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
(Obbligo di aggiornamento)
1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste, anche senza averne continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.
2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio dell'attività sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
3. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.
4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è verificato in sede di aggiornamento.".
Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della l.r. 2/1997 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
(Corsi ed aggiornamenti)
1. L'organizzazione del corso per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes e delle sessioni di aggiornamento o di accertamento linguistico sono assicurate dall'Amministrazione regionale, secondo principi di opportunità ed economicità.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite l'associazione dei gestori di impianti a fune, l'associazione gestori piste di sci di fondo, le organizzazioni sindacali di categoria, nonché l'associazione dei pisteurs e direttori di pista maggiormente rappresentativa a livello regionale, individuata dalla Giunta regionale medesima tenuto conto del numero di aderenti, stabilisce per i corsi di abilitazione e di aggiornamento il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici e ne determina la composizione, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione. Nel caso in cui i corsi di formazione siano effettuati da enti esterni all'Amministrazione regionale, le quote di iscrizione possono essere versate direttamente a questi ultimi.
3. In caso di effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristes sono esonerati dall'effettuazione delle stesse, secondo quote e modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, coloro che hanno svolto l'attività di aiuto-pisteur di cui all'articolo 4, comma 2bis, certificata dai gestori presso i quali hanno operato.
4. I corsi di abilitazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono prevedere almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.
5. Ai fini della frequenza ai corsi di abilitazione e di aggiornamento, è ammesso il riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).".
Articolo 8
(Inserimento dell'articolo 8bis)
1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 2/1997, come sostituito dall'articolo 8, è inserito il seguente:
"Articolo 8bis
(Attestato di abilitazione)
1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la struttura regionale competente in materia di professioni turistiche rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9.".
Articolo 9
(Modificazioni all'articolo 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, le parole: "piste di sci" sono sostituite dalle seguenti: "formazione delle professioni turistiche".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:
"1bis. L'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 3bis, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 3bis, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. L'iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 3quinquies, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 3quinquies, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione.".
4. Dopo il comma 1ter dell'articolo 9 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:
"1quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo, effettuata oltre tre anni dopo il rilascio dell'attestato di abilitazione, è subordinata alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'articolo 8.".
Articolo 10
(Inserimento dell'articolo 9bis)
1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 2/1997, come modificato dall'articolo 10, è inserito il seguente:
"Articolo 9bis
(Tesserino di riconoscimento)
1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco.
2. Il tesserino deve essere esibito, su richiesta, durante l'esercizio dell'attività.
3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche in caso di cancellazione dall'elenco regionale.
4. I gestori delle piste provvedono ad individuare le modalità per rendere riconoscibili i pisteurs-secouristes in servizio nel comprensorio sciistico.".
Articolo 11
(Inserimento dell'articolo 9ter)
1. Dopo l'articolo 9bis della l.r. 2/1997, come introdotto dall'articolo 11, è inserito il seguente:
"Articolo 9ter
(Sospensione, cancellazione e reinserimento negli elenchi regionali)
1. La sospensione dagli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, oltre che nel caso di cui all'articolo 7, comma 3, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.
2. I direttori delle piste e i pisteurs-secouristes sono sospesi dall'elenco regionale fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche procede, con provvedimento del dirigente competente, alla cancellazione dell'interessato dall'elenco. La cancellazione è disposta anche in caso di cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato.
3. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di sospensione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.
4. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di cancellazione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, subordinatamente alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'articolo 8.".
Articolo 12
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 2/1997;
b) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997;
c) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997.
Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 è determinato in euro 2.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16 (Interventi nel settore della politica del lavoro).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nello stesso bilancio nell'obiettivo programmatico 1.3.2 (Comitati e Commissioni) al capitolo 64827 (Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Président - Avant de donner la parole au rapporteur, je vous rappelle qu'a été déposé un ordre du jour signé par les Conseillers Fontana Carmela, Rigo et Donzel.
La parole au rapporteur, le Conseiller Bieler.
Bieler (UV) - Le modificazioni apportate alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della regione) discendono dalla necessità di riscrivere in maniera più organica e coordinata le disposizioni riguardanti gli aspetti della formazione professionale e della gestione della figura del pisteur-secouriste e del direttore delle piste, relativamente agli aggiornamenti, all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi regionali, così come avviene già per altre professioni turistiche. Tali modificazioni precisano i requisiti prescritti per l'ammissione ai corsi di abilitazione, valorizzando l'effettivo esercizio dell'esperienza professionale e delle conoscenze e competenze acquisite in precedenti percorsi formativi.
Inoltre, sulla base dell'esperienza di questi ultimi anni e in base alle richieste degli enti gestori e dell'Associazione valdostana pisteurs-secouristes e direttori di pista, è scaturita l'esigenza di introdurre disposizioni finalizzate alla possibilità per l'Amministrazione regionale, in presenza di soggetti interessati, di abilitare pisteurs-secouristes e direttori delle piste per l'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo, attraverso la predisposizione di prove selettive diversificate al fine di assicurare, anche nei comprensori a prevalenza di piste di sci di fondo, il personale necessario, prevedendo di conseguenza l'iscrizione in apposita sezione separata dell'elenco regionale.
La successiva estensione per i pisteurs e i direttori delle piste di sci di fondo della possibilità di esercitare l'attività anche sulle piste di sci di discesa avviene mediante superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. In particolare, i pisteurs-secouristes e i direttori delle piste che intendono abilitarsi per l'attività sulle sole piste di sci di fondo non dovranno più sostenere la prova preliminare di sci alpino, mentre il percorso formativo successivo sarà lo stesso.
Un'altra modificazione in accoglimento alle istanze sia degli enti gestori, sia dell'Associazione rappresentativa dei pisteurs e dei direttori di pista riguarda l'inserimento della figura di aiuto-pisteur, il quale può svolgere solamente le mansioni di diversa natura attribuibili dal gestore ai pisteurs-secouristes e non anche il soccorso e, in ogni caso, in affiancamento ai pisteurs abilitati. L'aver prestato servizio come aiuto-pisteur, certificato dal gestore, consente un accesso diretto, sino ad una certa quota dei posti disponibili, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, al corso di abilitazione per pisteurs-secouristes, senza obbligo di superare eventuali prove preselettive per l'ammissione ai corsi stessi.
Per l'ammissione ai corsi di abilitazione da direttore delle piste, in considerazione del particolare ruolo che lo stesso riveste e dell'esperienza che risulta necessario avere per adempiere a tale ruolo, si prevede, inoltre, in aggiunta al requisito di iscrizione nell'elenco di pisteur-secouriste, l'obbligo di aver esercitato effettivamente la professione stessa per almeno due anni anche non continuativi negli ultimi quattro anni o, in alternativa a tali requisiti, possedere una comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa e non di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità da individuare con deliberazione della Giunta regionale. Per le abilitazioni di entrambe le professioni il requisito della conoscenza delle lingue non è stato modificato mantenendo principio della conoscenza delle lingue italiano e francese, prevedendo però la dispensa dalla prova relativamente al francese nel caso del possesso di alcuni requisiti elencati.
Sono state raggruppate, inoltre, in maniera organica le disposizioni in materia di organizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento, precedentemente espresse in articoli, attribuendo alla Giunta regionale la competenza a stabilire tutto quanto necessario per lo svolgimento degli stessi. L'articolo relativo precisa che, nel caso di affido all'esterno dell'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla norma, le quote a carico dei partecipanti, stabilite dalla Giunta regionale, di iscrizione ai corsi stessi possano essere versate direttamente all'ente individuato e, di conseguenza, decurtate dalla somma ad esso dovuta per lo svolgimento del servizio. Come sopra accennato, è stato poi introdotto l'esonero dalle eventuali prove preselettive per l'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristes per coloro che hanno svolto l'attività di aiuto-pisteur certificata dai gestori presso i quali hanno operato. Infine, sono state inserite le procedure di riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), nell'ottica di una moderna concezione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e di capitalizzazione progressiva.
Le modifiche prevedono anche, con riferimento alla riconoscibilità di chi esercita la propria attività sulle piste di sci da parte dell'utente, l'introduzione del tesserino di riconoscimento per gli iscritti negli elenchi regionali, sul quale sono riportati i dati relativi all'interessato, da esibire su richiesta durante l'esercizio dell'attività. Infine allo stesso modo è previsto che il gestore del comprensorio sciistico provveda ad individuare le modalità che consentano di rendere riconoscibili i pisteurs in servizio nel comprensorio stesso.
Un ulteriore aspetto riguarda la disciplina in materia di sospensione, cancellazione e reinserimento negli elenchi regionali, affrontando, anche in questo caso in modo più organico, i casi in cui interviene la sospensione, ovvero l'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento e la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nei rispettivi elenchi regionali, e quelli che determinano la cancellazione, vale a dire nel caso in cui siano trascorsi tre anni dalla sospensione senza il riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti o nel caso di cessazione dell'attività. Grazie.
Président - La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle qu'ont été déposés sur ce projet de loi deux amendements de la part du groupe Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
La parole au Vice-président Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Solo una considerazione: abbiamo condiviso il percorso in commissione, abbiamo presentato due emendamenti di automatismo: eliminare un automatismo inserito nel disegno di legge, ma per quanto riguarda il livello di impianto lo condividiamo e soprattutto condividiamo il modo in cui si è operato. Si sono distinti i ruoli e i compiti, ma si è cercato di mettere al centro le professionalità e soprattutto il risultato: enti gestori, pisteurs-secouristes e direttori di pista e poi la creazione di nuove figure che creano le condizioni per poter far fronte alle esigenze da un lato e, dall'altro, creare un percorso più chiaro e più nuovo. Auspichiamo l'approvazione anche da parte della maggioranza del nostro emendamento presentato. Per quanto riguarda l'impianto, ripeto lo condividiamo. Grazie.
Président - La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Le modifiche alla normativa del 1997 contenute in questo disegno di legge riguardano principalmente disposizioni inerenti la gestione della figura del pisteur-secouriste e del direttore delle piste, illustrate bene dal relatore Consigliere Bieler, nuove direttive che vanno nella direzione già perseguita, nelle scorse settimane da questo Consiglio, di disciplinare meglio il lavoro di alcune delle figure e delle professioni che operano nel campo del turismo. Disegno di legge che mette a punto i requisiti necessari per svolgere questo incarico e che raccoglie anche le indicazioni avanzate, come ricordavano, dagli enti gestori dei comprensori sciistici e dall'Associazione. Un provvedimento quindi che cerca di dare sistematicità ad una delle figure presenti sulle piste di sci, anche se rimangono in noi alcune perplessità. Ma, ahimè, ancora una volta, l'attenzione del legislatore si ferma solo su un aspetto di quello che è invece un più complessivo problema di soccorso. In merito all'assistenza sanitaria durante la stagione invernale, la mia impressione - lo ricordavo nel mese di marzo in questo Consiglio - era quella di un non ottimale coordinamento fra i diversi attori coinvolti. Impressione che è stata confermata dalle audizioni promosse dalla commissione competente chiamata ad esprimere il parere in merito, in particolare quella del presidente delle società che gestiscono i comprensori sciistici.
Le criticità, le disfunzioni emerse in merito all'assistenza sanitaria a nostro parere sono legate da un non corretto approccio metodologico: una visione parcellizzata della gestione del servizio a fronte di un più organico modello di intervento. Una politica di forte attenzione al settore turistico, ne abbiamo parlato poc'anzi, si attua mediante un'organizzazione efficiente ed un efficace soccorso sanitario anche sulle piste di sci, anche questa a mio avviso - ma ce lo ha confermato bene l'Assessore in Commissione - è una delle immagini che noi vogliamo offrire ai turisti, ma anche ai nostri cittadini. L'immediatezza di un soccorso qualificato e coordinato significa valore aggiunto per l'immagine che come Regione possiamo offrire a tutti e, ripeto, ai turisti italiani e stranieri. Le naturali caratteristiche invernali della Valle d'Aosta, se collegate ad un adeguato sinergico sistema di emergenza e urgenza sanitaria, da anni ne parliamo, come quello disciplinato dalle leggi regionali in materia, costituiscono un valido supporto alla nostra offerta turistica.
Cosa voglio dire quando parlo - e allargo così l'orizzonte e illustro anche il senso dell'ordine del giorno che come gruppo abbiamo presentato - di coordinamento dei diversi attori? L'azienda USL della Valle d'Aosta si occupa prevalentemente, anche se indirettamente, dei centri traumatologici: anche qui, volendo, si tratta, come ha ricordato in quest'aula l'Assessore competente Lanièce, di superare le discrepanze e di armonizzare gli interventi resi. I responsabili degli impianti di risalita si occupano dell'assistenza sulle piste con il coinvolgimento di questa figura del pisteur-secouriste. Non è invece chiara la responsabilità, la competenza del trasporto dal fondo pista al presidio sanitario, ossia al centro traumatologico, anche perché questo varia da zona a zona, da valle a valle. Come ben sapete, l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del servizio sanitario nazionale, leggo: "Le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dall'Azienda USL, direttamente o mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa, previo accertamento del possesso dei requisiti...", legge regionale 28 aprile 2003, n. 13 (articolo 35bis). Tant'è vero che la legge regionale n. 4/2008 all'articolo 12 - articolo che ha richiamato poc'anzi il Consigliere Tibaldi - recita: "L'Azienda USL nell'ambito della propria autonomia organizzativa... in particolare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - ricordo: 2008 - stipula appositi accordi per regolamentare - sto leggendo la lettera h del comma 2 - le modalità della collaborazione in materia di primo soccorso in ambito montano con il Soccorso alpino valdostano e le società che gestiscono i comprensori sciistici per quanto riguarda i pisteurs-sercouristes di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1997...", quella di cui oggi discutiamo.
L'articolo 4 istituisce la figura del "pisteur-secouriste quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci".
L'attività dei pisteurs-secouristes, così come quella della guida alpina, riguarda anche prestazioni di soccorso sanitario e quindi necessita di una precisa regolamentazione. E in considerazione del fatto che le attività di soccorso, come abbiamo visto, sono di competenza esclusiva del servizio sanitario, nell'ordine del giorno chiediamo di definire, al più presto, gli opportuni accordi e la regolamentazione di quelle prestazioni assicurate sulle piste di sci. In particolare nella stagione invernale abbiamo la necessità, a mio avviso, di coordinare meglio le diverse azioni. Quella dell'azienda USL, i centri traumatologici; quella dei responsabili degli impianti di risalita (leggasi assistenza attraverso i pisteurs-secouristes); quella relativa all'attività di volontariato (leggasi trasporti con ambulanza). Abbiamo bisogno quindi di una rete di interventi, di una politica capace di guardare con una visione di insieme e di coordinamento dei diversi attori, in una parola di un sistema operativo, quindi Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale...
Presidente - ...guardate che il vostro collega ha delle difficoltà ad intervenire, vi prego di parlare più piano, grazie...
Rigo (PD) - ...difficoltà rispetto al mormorio di sottofondo... nota a verbale!
L'Assessorato regionale del turismo, l'Assessore Marguerettaz appunto, l'Azienda, i responsabili degli impianti di risalita, la Federazione regionale dei volontari del soccorso, la Croce Rossa Italiana, che la commissione competente giustamente ha audito, siano riuniti attorno ad un tavolo per definire come possono essere regolate meglio e finanziate tutte quelle attività di soccorso, assegnando a queste un valore aggiunto che questa regione può offrire agli amanti degli sport della neve. Per cercare di chiarire il concetto, faccio un esempio. È evidente che la partecipazione alla spesa per la prestazione specialistica richiesta ai centri traumatologici, peraltro prevista dalle norme regionali, stride, diciamo meglio non si accompagna nei confronti del concetto di gratuità delle prestazioni di soccorso. Questa anomalia è ancora più evidente se consideriamo che l'attività prestata a monte, quella dei pisteurs-secouristes e il trasporto al centro traumatologico, è totalmente gratuita. E non basta un cartello affisso alla porta dei centri per disciplinare la materia. Nei centri la prestazione è a pagamento, altrimenti, se non vuole pagare, l'infortunato si deve far portare al pronto soccorso. Anomalia, a nostro avviso, che ha poco a che vedere con un servizio di emergenza, di soccorso appunto efficiente ed efficace: inutile correre fino ad Aosta se non ce n'è bisogno.
A mio avviso, occorre definire l'obiettivo da raggiungere: livelli uniformi di assistenza, attraverso il confronto, una buona dose di decisioni, sciogliere con i diversi attori a cui sopra facevo riferimento un annoso nodo, che potrebbe essere quello attraverso il biglietto o l'abbonamento agli sport della neve e finanziare con questo lievissimo costo in più il sistema nel suo complesso. Niente più quindi pagamento di prestazioni, ma certezza dell'intervento più appropriato per l'utente e continuità operativa sette giorni su sette. Difficile da ottenere? Tutto ciò complesso da fare? Non sono in grado di giudicare, ma cerchiamo di farlo. Posso dire che solo così facendo riusciremmo insieme a fare della Valle d'Aosta una Regione all'avanguardia non solo per le bellezze naturali e la magnifica neve che abbiamo avuto l'anno scorso, ma anche per servizi di eccellenza, per la sicurezza di quanti amano lo sport dello sci. Grazie mille dell'attenzione.
Si dà atto che dalle ore 18,58 presiede il Vicepresidente André Lanièce.
Presidente - Se nessuno chiede più di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Proprio entrando nel merito dell'ordine del giorno proposto dal gruppo PD ed illustrato dal Consigliere Rigo, ordine del giorno che interessa in modo preponderante l'aspetto dell'emergenza, quindi sanitario, apprezzo naturalmente l'impegno del Consigliere Rigo, ad entrare nel merito del sistema dell'emergenza e a cercare di migliorare tutto ciò che è migliorabile. Ci sono però dei punti che vorrei sottolineare in questo ordine del giorno che riteniamo discutibili. Il primo punto dove si dice: "sollecitare l'Azienda USL della Valle d'Aosta a dare applicazione all'articolo 12 della legge regionale...", è quel grosso articolo con il quale l'Azienda attiva tutti i protocolli che dovevano essere attivati nell'ambito dell'emergenza, compresi nell'ambito del soccorso sulle piste, eccetera. A questo riguardo, abbiamo dato come obiettivo aziendale 2009 esattamente quello che c'è scritto nella prima parte, quindi "dare applicazione all'articolo 12 della legge regionale n. 4...". Questa parte direi che è già in essere e indirettamente è legata anche alla seconda parte dell'ordine del giorno: "istituire un apposito gruppo...", ecco non si istituisce un apposito gruppo di lavoro perché questi protocolli vanno ad interessare anche il sistema di emergenza dei centri traumatologici e sulle piste da sci.
La terza parte: "considerare il servizio di soccorso dei centri traumatologici nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione e trovando la copertura finanziaria..." aumentando le tariffe degli impianti di risalita, abbiamo fatto con il collega Marguerettaz un paio di riunioni con le società degli impianti di risalita nel mese di giugno di quest'anno e abbiamo anche valutato, nell'ambito del ripensamento dei centri traumatologici questo aspetto, ossia sentire se c'era la volontà di aumentare di 50 centesimi o di 1 euro il biglietto, ma le società hanno manifestato volontà contraria a questo aumento. Abbiamo preso atto di tale aspetto, però, per quanto riguarda i centri traumatologici, visto che c'erano delle criticità che abbiamo condiviso diverse volte, abbiamo perseguito un modello diverso rispetto allo scorso anno modificando il sistema che da quest'anno sarà organizzato nel seguente modo: i sei centri traumatologici funzioneranno anche mediante un accordo che è stato definito con l'azienda ospedaliera CTO di Torino la quale garantirà la copertura medico-ortopedica di tutti i centri applicando le medesime tariffe... soprattutto vi saranno i medesimi protocolli clinici sotto la supervisione congiunta del CTO e dell'Azienda USL. A differenza dell'anno scorso viene effettuato il controllo pubblico da parte dei centri traumatologici e dell'Azienda con una convenzione diretta con il CTO; in questo modo non ci sarà più la difformità per quanto riguarda i trattamenti dei casi clinici in quanto il controllo sarà diretto.
LEA o non LEA? Per quanto riguarda i LEA, se richiamiamo la legge regionale sull'emergenza, questa prevede esplicitamente che i centri traumatologici non siano dei livelli essenziali di assistenza. Qui si può condividere questa visione perché i centri traumatologici sono un'alternativa a quello che già esiste, ossia il 118, per un trauma che avviene sulle piste da sci. In secondo luogo stiamo cercando di valutare attentamente già i LEA esistenti; come sapete, c'è a livello nazionale un dibattito importante sui LEA e anche noi abbiamo intenzione di razionalizzare l'accesso ai LEA e non siamo dell'avviso adesso di aprire un altro capitolo o di introdurne dei nuovi. Oltretutto considerare LEA un centro traumatologico potrebbe essere pericoloso per quanto riguarda l'opinione pubblica, quello che la gente si aspetta da un centro traumatologico nel momento in cui viene considerato un livello essenziale di assistenza. Non vorrei che casi che potrebbero essere pericolosi venissero inviati direttamente ad un centro traumatologico aspettandosi chissà cosa, invece il centro traumatologico è un ambulatorio dove vengono effettuati degli interventi che non mettono a repentaglio la vita delle persone.
Per quanto riguarda i pisteurs-secouristes, sono delle figure abilitate che possiedono un certificato BLSD, il quale permette loro di effettuare rianimazione cardio-polmonare, di usare defibrillatore e di utilizzare anche i presidi di immobilizzazione da trauma, possono effettuare quindi una serie di attività, naturalmente poi loro hanno la copertura medico-legale necessaria per effettuare la loro attività. Riteniamo che ci siano una serie di attività che vengono portate avanti dall'Azienda e che rientrano nell'ottica di migliorare i collegamenti fra l'Azienda e gli impianti di risalita per la gestione degli eventi traumatici sulle piste.
Come ho detto prima, i centri traumatologici hanno un'organizzazione diversa rispetto agli anni precedenti, riteniamo quindi che quest'anno ci sia stato un cambiamento importante per quanto riguarda l'emergenza sulle piste da sci. Per questo motivo ci asteniamo su tale ordine del giorno.
Presidente - La parola al Consigliere Rigo.
Rigo (PD) - L'ordine del giorno l'ho illustrato prima: riprende in ordine cronologico i passaggi legislativi, nazionali, regionali e quello che dovrebbe essere un modello applicativo per quanto riguarda i diversi anelli del soccorso. Credo che l'impegno dei Consiglieri dovrebbe essere quello di contribuire, anche dall'opposizione, con proposte concrete al miglioramento di quello che è già positivo, la perfezione non esiste, ma dobbiamo tendere alla perfezione. Il lavoro dei Consiglieri, della Commissione e del Consiglio dovrebbe essere indirizzato a questo: a rendere migliorabile quello che è attualmente positivo e sicuramente il sistema dell'emergenza e urgenza, attraverso la legislazione regionale, attraverso i diversi attori che lo stanno applicando da anni, possiamo considerarlo un servizio efficiente e di qualità, ne ha parlato prima l'Assessore su un altro argomento.
Abbiamo presentato l'ordine del giorno perché, rispetto all'articolo richiamato, dobbiamo sollecitare l'Azienda a recuperare i ritardi che effettivamente ci sono. La legge è del 13 marzo, l'Azienda aveva 4 mesi di tempo per ottemperare a quel dettato, e apprendiamo oggi che dobbiamo ancora inserire nell'obiettivo aziendale questo che non è stato ancora fatto. L'inverno è ormai alle porte, l'accordo non c'è ancora e con questo ordine del giorno vogliamo sollecitare l'Azienda. È chiaro che non possiamo sollecitare l'Assessore ma, attraverso il Consiglio, sollecitare l'Azienda ad una cosa che deve fare!
Rispetto al secondo punto, si tratta di migliorare quello che già c'è che molte volte viene lasciato alla spontaneità del volontariato, ma non è sufficiente! Il volontariato, se è organizzato, è efficiente, altrimenti diventa alcune volte improduttivo.
Per quanto riguarda l'aspetto dei centri traumatologici, è chiaro che gli enti gestori dei comprensori sciistici non ci sentono da quell'orecchio: quello di ottenere attraverso un piccolissimo aumento quello che può essere realizzato come un unicum di assistenza. Credo che vi siano delle anomalie se consideriamo il centro traumatologico al di fuori del soccorso, delle anomalie anche su come è organizzato, rispetto alle spese imputate a quel servizio; non vorrei che ci trovassimo con i centri traumatologici a dover fare i conti con quei problemi che abbiamo avuto con un altro settore, che è balzato alla cronaca dei giornali in questi mesi.
Volevamo con questo ordine del giorno sollecitare, ma si può sollecitare anche discutendone in Consiglio, facendo sentire all'Assessore che, rispetto a questi problemi, non ci tiriamo indietro, continuiamo. Questo ordine del giorno quindi noi lo manteniamo per far vedere che vogliamo raggiungere quello che è possibile raggiungere, ossia il miglioramento di una capacità di efficienza dell'intervento di assistenza di emergenza e urgenza, che già c'è, che si può e si deve migliorare.
Presidente - Pongo in votazione l'ordine del giorno che recita:
Ordine del giorno
Il Consiglio regionale
Tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 che, all'articolo 5 - comma 2 - recita "L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale";
Preso atto che la legge regionale n. 13 del 28 aprile 2003, all'articolo 35 bis, ribadendo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, stabilisce che "Le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dalla Azienda USL direttamente o tramite convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa";
Ricordato che la legge regionale n. 4 del 13 marzo 2008 disciplina il Sistema regionale di Emergenza-Urgenza Sanitaria (SEUS);
Sottolineato che l'intervento di soccorso di una persona ferita o colta da malore sulle piste da sci rappresenta solo un momento di una più complessa attività svolta quotidianamente dagli operatori del sistema regionale di emergenza - urgenza sanitaria;
Ricordato che l'attività di assistenza sulle piste da sci non solo risponde ad una necessità di soccorso immediato e qualificato, ma riflette anche l'immagine turistica di una regione attenta alla sicurezza e al benessere delle persone;
Ricordato inoltre che il pagamento di una tariffa per le prestazioni specialistiche operate dai Centri Traumatologici non risponde al diritto alla gratuità delle prestazioni di soccorso e che occorre lavorare anche nella direzione di eliminare le discrepanze di trattamento dei casi clinici fra un CT e l'altro;
Evidenziato che l'assistenza sanitaria sulle piste da sci si qualifica come un primo anello della catena di soccorso cui segue il trasporto presso una struttura sanitaria (secondo anello) e l'intervento diagnostico-terapeutico più adeguato al caso (terzo anello) coinvolgendo, pertanto, più attori appartenenti ad enti ed associazioni e per questo occorre armonizzare e coordinare al meglio i diversi momenti di intervento;
Impegna
il Governo regionale a:
- sollecitare l'Azienda USL della Valle d'Aosta a dare applicazione all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2008, comma 2 lettera h stipulando, entro il 2009, gli opportuni accordi in materia di primo soccorso;
- istituire un apposito gruppo di lavoro tra i diversi attori del sistema di soccorso sulle piste da sci per definire un modello organizzativo relativo alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e di trasporto in particolare quello dal fondo pista al Centro Traumatologico;
- considerare il servizio di soccorso dei Centri Traumatologici nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione e trovando la copertura finanziaria del servizio svolto dai CT attraverso la gestione delle tariffe applicate nei diversi comprensori sciistici.
F.to: Carmela Fontana - Rigo - Donzel
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 8
Astenuti: 24 (Agostino, Bieler, Caveri, Comé, Crétaz, Empereur, Hélène Impérial, Isabellon, La Torre, André Lanièce, Lattanzi, Maquignaz, Marguerettaz, Pastoret, Prola, Emily Rini, Rollandin, Rosset, Salzone, Tibaldi, Laurent Viérin, Marco Viérin, Manuela Zublena, Zucchi)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato, ricordo che sono stati presentati quattro emendamenti: due della IV Commissione e due del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Posso dare lo stesso risultato per l'articolo 2? Stesso risultato.
Articolo 3? Stesso risultato.
All'articolo 4 vi sono quattro emendamenti: l'emendamento n. 1 della IV Commissione, gli emendamenti n. 1 e n. 2 di Vallée d'Aoste Vive-Renouveau e l'emendamento n. 2 della IV Commissione.
La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Brevemente, chiediamo di abrogare la lettera c) del comma 3ter in quanto tutto il disegno di legge va a far chiarezza sul percorso sia dei pisteurs-secouristes, sia dei direttori di pista, sia degli enti gestori. Questa lettera c) un po' vaga da una parte salta, a nostro avviso, tale chiarezza di percorso e chiederemmo di abrogarla.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Grazie, Presidente. Solo per illustrare anche gli emendamenti che abbiamo condiviso in commissione, proprio anche in virtù di un ragionamento che era stato fatto con il Consigliere Rigo, abbiamo sostituito "un medico di sanità pubblica" con "un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente", in modo da avere un numero più ampio di medici che fossero nella condizione di fare i certificati e mantenere però quel rigore e quella terzietà che deve esserci per un'attività professionale così importante, anche perché questo avrà dei riflessi, utilizzeremo tale locuzione per le guide, per i maestri di sci, cercheremo di armonizzare questo nostro sistema.
Per quanto attiene la proposta del gruppo, vorrei fare un ragionamento rispetto a tale discorso della chiarezza, nel senso che questa è una richiesta pervenuta dall'Associazione impianti a fune. le società hanno chiesto di poter introdurre nell'ambito del percorso per individuare i direttori di piste un'alternativa, perché, rispetto a questo, abbiamo voluto introdurre, oltre all'abilitazione dei pisteurs, una pratica: due anni di pisteurs. Oggi quindi, per il percorso ordinario per arrivare a direttore di pista, abbiamo l'abilitazione alla professione di pisteur, due anni di esercizio e poi la possibilità di accedere al corso. Questa introduzione era stata espressamente richiesta e si concedeva l'opportunità qualora vi fossero dei manager, delle persone particolarmente competenti in materia che non avevano mai esercitato attività di pisteur così come previsti dal nostro ordinamento... potrebbero essere dei manager che hanno prestato attività in comprensori internazionali, dove non è previsto l'esercizio dell'attività di pisteur come da noi normato... questo non consente alcuna scorciatoia, perché non consente di acquisire il titolo di direttore di pista, ma consente solo di accedere al corso e all'esame di direttore di pista. Era per dire che non c'era alcuna confusione, il percorso per diventare direttore di pista è un percorso stabilito con chiarezza: si fa il corso e si fa l'esame e solo superando l'esame si diventa direttori di pista, il problema è il requisito. Da questo punto di vista, considerato che nell'ultima parte del comma di cui chiedete l'abrogazione è anche previsto un provvedimento della Giunta regionale che va a stabilire con precisione quelli che possono essere i requisiti manageriali di carattere internazionale, ivi compresi quelli tipici dell'attività del pisteur, è un'opportunità in più... rispetto a questo, chiederei se è possibile fare un atto di fiducia e ritirare l'emendamento per poi eventualmente concordare il provvedimento che verrà stabilito come Giunta regionale, per essere sicuri che vi sia un perfetto allineamento fra la figura manageriale e l'attività di pisteur svolta per due anni. Nessuna confusione quindi da questo punto di vista, ci sembrava interessante dare la possibilità alle società degli impianti a fune, che ce lo hanno chiesto espressamente, di poter esplorare tale possibilità.
Presidente - La parola al Vicepresidente Chatrian.
Chatrian (VdAV-R) - Non ho parlato di confusione, ma di comma vago legato soprattutto alla seconda parte del comma indubbiamente: "criteri e modalità individuati da...", quindi se ci sono le condizioni per portare in commissione i criteri individuati da... prima di adottarli in Giunta regionale, ritiriamo l'emendamento.
Presidente - Gli emendamenti del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau sono ritirati; ne do lettura per il verbale:
Emendamento
La lettera c) del comma 3ter dell'art. 5 della 1.r. 2/1997, inserita dall'art. 4, comma 2, è abrogata.
Emendamento
La lettera c) del comma 3quater dell'art. 5 della 1.r. 2/1997, inserita dall'art. 4, comma 3, è abrogata.
Pongo in votazione l'emendamento n. 1 della IV Commissione, che recita:
Emendamento
Alla lettera e) del comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come inserito dall'articolo 4, comma 1, le parole: "di sanità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente".
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Vi è l'emendamento n. 2 della IV Commissione, che recita:
Emendamento
Alla lettera e) del comma 3quinquies dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come inserito dall'articolo 4, comma 4, le parole: "di sanità pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente".
Posso dare lo stesso risultato per tale emendamento? Stesso risultato.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, è inserito il seguente:
"3bis. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).".
2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:
"3ter. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes, con esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2ter, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
3. Dopo il comma 3ter dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"3quater. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2quater, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.".
4. Dopo il comma 3quater dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:
"3quinquies. L'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteur-secouriste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996.".
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
Presidente - Per l'articolo 5 posso dare lo stesso risultato? Stesso risultato.
Articolo 6? Stesso risultato.
Articolo 7? Stesso risultato.
Articolo 8? Stesso risultato.
Articolo 9? Stesso risultato.
Articolo 10? Stesso risultato.
Articolo 11? Stesso risultato.
Articolo 12? Stesso risultato.
Articolo 13? Stesso risultato.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Marguerettaz, per dichiarazione di voto.
Marguerettaz (UV) - Brevemente per ringraziare la commissione e ringraziare il relatore. Il lavoro di preparazione del disegno di legge è stato un lavoro particolarmente impegnativo, quindi con le strutture abbiamo cercato di avviare, come è stato constatato dalla commissione, un confronto con l'Associazione dei pisteurs, con gli impianti a fune e con le forze sindacali. Credo che questa sia la strada giusta, quindi ringrazio vivamente per la collaborazione.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Donzel, Carmela Fontana, Rigo)
Il Consiglio approva.
