Objet du Conseil n. 823 du 21 octobre 2009 - Verbale
OGGETTO N. 823/XIII - DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1997, N. 2 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DELLA REGIONE)". (REIEZIONE DI UN ORDINE DEL GIORNO)
Il Presidente Alberto CERISE dichiara aperta la discussione sul disegno di legge n. 53, indicato in oggetto e iscritto al punto 30.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Comunica che, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno, sono stati presentati:
- n. 2 emendamenti dalla IV Commissione consiliare permanente;
- n. 2 emendamenti dai Consiglieri del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau;
e che è stato depositato un ordine del giorno sottoscritto dai Consiglieri del gruppo Partito Democratico.
Illustra il relatore, Consigliere BIELER.
Intervengono i Consiglieri CHATRIAN e RIGO.
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Si dà atto che dalle ore 18,58 presiede il Vicepresidente André LANIÈCE.
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Il Presidente propone di procedere all'esame dell'ordine del giorno, presentato dai Consiglieri del gruppo Partito Democratico.
Intervengono l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert LANIÈCE ed il Consigliere RIGO.
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli: otto (presenti: trentadue; votanti: otto; astenuti: ventiquattro, i Consiglieri AGOSTINO, BIELER, CAVERI, COMÉ, CRÉTAZ, EMPÉREUR, Hélène IMPÉRIAL, ISABELLON, LA TORRE, André LANIÈCE, LATTANZI, MAQUIGNAZ, MARGUERETTAZ, PASTORET, PROLA, Emily RINI, ROLLANDIN, ROSSET, SALZONE, TIBALDI, Laurent VIÉRIN, Marco VIÉRIN, Manuela ZUBLENA e ZUCCHI);
NON APPROVA
il sottoriportato:
ORDINE DEL GIORNO
IL CONSIGLIO REGIONALE
TENUTO CONTO del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 che, all'articolo 5 - comma 2 - recita "L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale";
PRESO ATTO che la legge regionale n. 13 del 28 aprile 2003, all'articolo 35 bis, ribadendo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica, stabilisce che "Le attività di soccorso sanitario e di trasporto di infermi e feriti sono esercitate dalla Azienda USL direttamente o tramite convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa";
RICORDATO che la legge regionale n. 4 del 13 marzo 2008 disciplina il Sistema regionale di Emergenza-Urgenza Sanitaria (SEUS);
SOTTOLINEATO che l'intervento di soccorso di una persona ferita o colta da malore sulle piste da sci rappresenta solo un momento di una più complessa attività svolta quotidianamente dagli operatori del sistema regionale di emergenza - urgenza sanitaria;
RICORDATO che l'attività di assistenza sulle piste da sci non solo risponde ad una necessità di soccorso immediato e qualificato, ma riflette anche l'immagine turistica di una regione attenta alla sicurezza e al benessere delle persone;
RICORDATO INOLTRE che il pagamento di una tariffa per le prestazioni specialistiche operate dai Centri Traumatologici non risponde al diritto alla gratuità delle prestazioni di soccorso e che occorre lavorare anche nella direzione di eliminare le discrepanze di trattamento dei casi clinici fra un CT e l'altro;
EVIDENZIATO che l'assistenza sanitaria sulle piste da sci si qualifica come un primo anello della catena di soccorso cui segue il trasporto presso una struttura sanitaria (secondo anello) e l'intervento diagnostico-terapeutico più adeguato al caso (terzo anello) coinvolgendo, pertanto, più attori appartenenti ad enti ed associazioni e per questo occorre armonizzare e coordinare al meglio i diversi momenti di intervento;
IMPEGNA
il Governo regionale a:
- sollecitare l'Azienda USL della Valle d'Aosta a dare applicazione all'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 13 marzo 2008, comma 2 lettera h stipulando, entro il 2009, gli opportuni accordi in materia di primo soccorso;
- istituire un apposito gruppo di lavoro tra i diversi attori del sistema di soccorso sulle piste da sci per definire un modello organizzativo relativo alle comunicazioni ed alle operazioni di soccorso e di trasporto in particolare quello dal fondo pista al Centro Traumatologico;
- considerare il servizio di soccorso dei Centri Traumatologici nei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione e trovando la copertura finanziaria del servizio svolto dai CT attraverso la gestione delle tariffe applicate nei diversi comprensori sciistici.
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Successivamente, il Presidente propone di procedere all'esame del disegno di legge.
Il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati con gli emendamenti della IV Commissione consiliare permanente all'articolo 4. Gli emendamenti del gruppo Vallée d'Aoste Vive-Renouveau sono ritirati.
Sugli articoli intervengono il Consigliere CHATRIAN, l'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, MARGUERETTAZ ed il Consigliere CHATRIAN.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, l'Assessore MARGUERETTAZ (voto favorevole delle forze di maggioranza).
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti: trentuno;
- Consiglieri votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Astenuti: tre, i Consiglieri DONZEL, Carmela FONTANA e RIGO;
ha approvato il sottoriportato disegno di legge: "Modificazione alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione)".
(SEGUE: disegno di legge n. 53)
