Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 607 du 11 juin 2009 - Resoconto

OGGETTO N. 607/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)". (Approvazione di un ordine del giorno).

Articolo 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica:

a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro aziende;

b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e dei privati;

c) in proprietà degli enti locali e delle loro aziende.".

2. Il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 39/1995, come abrogato dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.".

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 39/1995, è inserita la seguente:

"dbis) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;".

5. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 39/1995, dopo le parole: "lett. d)," è inserita la seguente: "dbis),".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:

a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:

1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una persona;

2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;

3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;

4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;

5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;

6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.

4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la superficie minima di cui al comma 1, lettera a).

5. É comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.".

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. É altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;".

2. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 39/1995, è inserito il seguente:

"4bis) servizio igienico esterno.".

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) vano convenzionale, l'ambiente o il locale con una superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 2;

b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a metri quadrati 7,50, con esclusione della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali destinati a servizi igienici e dei locali accessori;

c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi, disimpegno, ingresso, corridoio, anticamera, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.".

Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Nozione di nucleo familiare)

1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'articolo 14 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.".

Articolo 6

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. É ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;

d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, nel territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito ai sensi dell'articolo 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata per l'anno di riferimento del bando;

f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:

a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'articolo 3;

b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;

c) non utilizzabili a fini abitativi.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.".

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Indicatore di reddito)

1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.".

Articolo 8

(Abrogazione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

Articolo 9

(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 39/1995, come abrogato dall'articolo 8, è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Punteggi)

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato Abis alla presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può modificare i punteggi di cui all'allegato Abis, sentite le Commissioni consiliari competenti.".

Articolo 10

(Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995, le parole: "da enti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni".

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995, la parola: "3," è soppressa.

4. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

Articolo 11

(Modificazioni all'articolo 10)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 6;".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;".

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"e) i documenti da allegare alla domanda.".

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

Articolo 12

(Modificazioni all'articolo 11)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nella domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità e entro i termini previsti dal bando, devono essere indicati:".

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il concorrente deve dichiarare ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti in suo favore ed in favore dei componenti il nucleo familiare, nonché ogni altro dato richiesto nella domanda.".

Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificandone la regolarità e la completezza della documentazione allegata.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda stessa e della documentazione allegata.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i comuni possono delegare l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), previa convenzione.

5. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione di cui all'articolo 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.".

Articolo 14

(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Commissione di edilizia residenziale pubblica)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica è istituita la Commissione per l'edilizia residenziale pubblica.

2. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;

b) decide in merito ai ricorsi di cui all'articolo 16, comma 3;

c) predispone la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di cui all'articolo 31;

d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'articolo 36, comma 4.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;

b) un esperto in materia di politiche sociali designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

c) un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

d) il presidente dell'ARER, o suo delegato;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

g) un membro designato dal Presidente della Regione, o suo delegato.

4. La Commissione è integrata di volta in volta dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione degli alloggi, o suo delegato, con diritto di voto.

5. La Commissione elegge il vice presidente fra i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

6. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:

a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;

b) avvalersi di tecnici esperti.".

Articolo 15

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

(Formazione della graduatoria)

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad esse attribuiti, e della relativa documentazione, predispone la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.

5. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età.

6. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.".

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)

1. La graduatoria definitiva, con decorrenza dall'anno successivo alla sua approvazione, è aggiornata dalla Commissione di cui all'articolo 14 entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre, sia da parte di nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da parte di coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, esamina le domande di cui al comma 1 e predispone un elenco provvisorio con indicazione del punteggio attribuito o aggiornato. L'elenco è pubblicato entro il 15 febbraio, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che, entro il 31 marzo, esaminati i ricorsi, aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Articolo 17

(Sostituzione dell'articolo 19)

1. L'articolo 19 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.

2. Se non è trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attributi i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime.

4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione di cui all'articolo 14 per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 6, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.".

Articolo 18

(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

(Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal Comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi comunica al Comune, al Presidente della Regione e alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi disponibili entro dieci giorni dall'effettiva disponibilità.

3. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili e le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia è giustificata.".

Articolo 19

(Modificazioni all'articolo 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 39/1995, le parole: ", nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 3" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 39/1995, è sostituito dal seguente:

"3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.".

3. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 39/1995, le parole: "per gravi e documentati motivi" sono soppresse.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 39/1995, è inserito il seguente:

"5bis. É ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte di un assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'articolo 2, ma il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.".

Articolo 20

(Modificazioni all'articolo 22)

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 39/1995, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

2. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

Articolo 21

(Modificazione all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 39/1995, è sostituito dal seguente:

"2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'articolo 34 della l. 763/1981 e successive modificazioni e integrazioni.".

Articolo 22

(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 1bis dell'articolo 27 della legge regionale 39/1995, la parola: "c)" è sostituita dalla seguente: "d)".

Articolo 23

(Modificazione all'articolo 36)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

Articolo 24

(Modificazione all'articolo 56)

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 39/1995, le parole: "agli allegati A e" sono sostituite dalle seguenti: "all'allegato".

Articolo 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 15, 17 e 25 della legge regionale 39/1995;

b) l'allegato A della legge regionale 39/1995.

Articolo 26

(Inserimento dell'allegato Abis)

1. Dopo l'allegato A della legge regionale 39/1995, come abrogato dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è inserito il seguente:

"Allegato Abis

Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (articolo 8bis)

a) Condizioni soggettive:

1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente:

1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del Comune;

2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune;

3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'articolo 6:

3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 3;

3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 2;

3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'articolo 7: punti 1;

4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;

5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;

6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;

7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente more uxorio, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;

8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;

8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;

9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente Commissione regionale:

9.1 compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;

9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

10) ai nuclei familiari con componenti che rientrino nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza more uxorio: punti 1;

12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del Comune;

13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;

2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;

3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antigienico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b):

3.1 per una fattispecie: punti 1;

3.2 per due o più fattispecie: punti 2;

4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'articolo 2: punti 1;

5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:

5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;

5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;

5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo imprevisto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

c) Precisazioni

1) il Comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 5;

2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 1bis del decreto legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199;

3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;

4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);

5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;

6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.".

Articolo 27

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Comé.

Comé (SA-UdC-VdA) - Merci, M. le Président. La legislazione specifica sull'edilizia residenziale pubblica e la conseguente costruzione di alloggi destinati alle famiglie in condizioni economiche modeste, hanno avuto in Italia una lunga tradizione. Fin dal primo dopoguerra numerose leggi statali hanno permesso di realizzare piani per le case popolari, basti pensare all'INA casa, al piano Gescal e poi all'istituzione dello IACP.

Dal 1981 vengono approvati dal CIPE i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi, demandando alle Regioni il compito di uniformarsi ad essi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni. A seguito di tali provvedimenti la nostra Regione assunse i necessari strumenti normativi: la prima legge regionale venne approvata nel 1987, la legge 15, a cui poi sono seguite la revisione e l'aggiornamento operati con l'approvazione della legge 39/95.

Con il disegno di legge 34 si modifica in modo sostanziale una parte della legge regionale 39/95, con particolare riferimento ai requisiti e procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), tramite l'emanazione di apposito bando da parte dell'ente proprietario. La modifica normativa è finalizzata a introdurre disposizioni atte a consentire ai Comuni valdostani la predisposizione di bandi di assegnazione, che tengano conto e rispondano con maggior efficacia alle variate condizioni socio economiche della popolazione.

Il testo di disegno di legge approvato dalla Giunta regionale è stato discusso nell'ambito della III Commissione, aprendo il confronto anche con le categorie sociali rappresentate nell'ambito della consulta della casa, di cui all'articolo 20, della legge regionale 30/99. La commissione, a conclusione del suo lavoro, ha elaborato e approvato un nuovo testo che è stato poi approvato alla unanimità. Il nuovo testo del disegno di legge si compone ora di 27 articoli con un allegato.

Le principali novità introdotte con il disegno di legge in oggetto riguardano l'introduzione del numero di vani quale nuovo parametro, oltre a quello della superficie utile dell'alloggio, per definire l'alloggio adeguato, introducendo anche il concetto di alloggio sociale, così come è stato definito dalla Commissione europea; l'introduzione fra i requisiti soggettivi per accedere alle case di ERP del periodo minimo di residenza in Valle d'Aosta di otto anni anche non consecutivi; l'applicazione per l'accesso alle case ERP dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, in sostituzione del solo reddito complessivo previsto dalla normativa vigente; l'eliminazione inoltre delle diverse graduatorie per l'assegnazione delle case distinte per differenti categorie di utenti, quindi generalità, anziani, handicappati, famiglia di nuova formazione; la modifica e semplificazione delle procedure di formulazione della graduatoria di assegnazione delle case - A tale proposito si evidenzia che, a differenza della normativa attuale, nella quale era previsto l'aggiornamento biennale della graduatoria definitiva di assegnazione, con la necessità peraltro poco rispettata dagli enti locali di emanare un nuovo bando di selezione, il disegno di legge prevede una graduatoria permanente. La stessa sarà aggiornata annualmente, sulla base delle nuove domande presentate al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e per tener conto di eventuali condizioni più favorevoli nei confronti delle persone già collocate in graduatoria -; l'attribuzione di nuovi punteggi per la formulazione della graduatoria definitiva, nella quale fra l'altro è prevista un'autonomia da parte dell'ente proprietario che potrà specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive di partecipazione, attribuendo alle stesse punteggi fino a un massimo complessivo di cinque punti.

Président - Nous sommes en discussion sur le nouveau texte qui a été prédisposé par la IIIe Commission. La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Tre considerazioni. La prima riguarda il metodo con il quale è stato costruito questo disegno di legge. Oggi, sempre più, la legislazione e la programmazione propongono i termini concertazione, consultazione, partecipazione, collaborazione, intesa, accordo che, ovviamente, non sono sinonimi ma evidenziano tutti l'importanza di uno sviluppo delle relazioni fra i soggetti che agiscono nella società per la risoluzione dei problemi. Il sociale, come in questo caso, è un campo complesso, esteso, diversificato in cui opera una molteplicità di soggetti anche in continuo mutamento; tali fattori, molte volte, spaventano da un lato, ma costituiscono anche enormi potenzialità.

Le caratteristiche del cosiddetto "campo sociale" impongono, a chi deve progettare, come in questo caso, a programmare, di abbandonare gli strumenti abituali, quali, ad esempio, l'impegno del singolo funzionario nel chiuso del suo ufficio, che si rileva oggi inadeguato e di provare ad immaginare progetti partecipati. La stesura partecipata di provvedimenti legislativi è lo strumento che consente il confronto, l'integrazione delle diverse esperienze e, quindi, la condivisione delle scelte, che costituisce, in sostanza, la garanzia che quanto è stato deciso abbia poi le gambe per camminare. Questo tipo di partecipazione è cosa ben diversa dalla informazione o dalla consultazione che chi ha il potere di decidere attiva per conoscere le opinioni degli altri: significa costruire insieme, mediare dall'inizio fra visioni, ruoli ed obiettivi differenti, sviluppando, con l'apporto di tutti, il progetto che ognuno sentirà come proprio, riconoscendosi poi in esso.

Tutto ciò è facile a dirsi, ma non è affatto facile da praticare. In questo devo dare atto all'Assessore Marco Viérin di avere costruito le modifiche alla nostra attenzione, con i soggetti che, di fatto, ne sono coinvolti: il Comune di Aosta innanzitutto, il Consiglio Permanente degli Enti Locali e l'ARER. Disegno di legge che, anche nella competente commissione consiliare - qui un plauso all'attività dell'assessorato - è stato oggetto attraverso le audizioni di osservazioni e modifiche (ricordo quelle delle organizzazioni sindacali) e anche di integrazioni. Possiamo dire in sostanza che questo provvedimento è frutto di una concertazione vera, partecipata.

La seconda considerazione è il rammarico da una parte e la contrarietà dall'altra rispetto a due articoli del disegno: l'articolo 7, l'indicatore di reddito e l'articolo 6, i requisiti per l'accesso.

Il rammarico è dovuto al fatto che non si vuole capire che sarà sempre più fondamentale avere nella nostra regione un unico indicatore della situazione economica del singolo o della famiglia. Ieri, vi ricordate, per i mutui casa abbiamo avuto l'ISEE, oggi abbiamo l'ISE, per rimanere solo nel campo dell'abitazione. Stato sociale vuol dire benessere sociale che si misura in termini di qualità della vita, di risposte adeguate ai bisogni, di relazioni pubbliche e private capaci anche di valorizzare le risorse dei singoli e della collettività, nelle diverse fasi della vita, dalla nascita alla vecchiaia, secondo la teoria che "il benessere di tutti corrisponde al benessere di ciascuno e non viceversa". E questo vale per la scuola, dall'asilo nido all'università, per i servizi sociali dei piccoli e degli anziani, per la casa, la sanità, i trasporti e così via.

Nello stesso tempo una società giusta non può fare parti uguali fra disuguali, ovvero distribuire a pioggia le risorse invece di concentrarle a favore di quanti sono più lontani dallo status di "cittadini liberi e uguali". Tutti i cittadini (ma vedremo poi che non è proprio così) hanno diritto a uguali servizi e prestazioni, ma non a ricevere i servizi alle stesse condizioni, perché le risorse non sono illimitate e vanno distribuite sulla base dei bisogni effettivi. Da questo elementare principio hanno preso le mosse prima il provvedimento nazionale che ha introdotto l'ISE (l'indicatore della situazione economica) e successivamente nella nostra e in altre regioni gli indicatori regionali. É evidente quindi che questi indicatori, volti a garantire l'equità e la omogeneizzazione nelle politiche e nei servizi nei confronti dei cittadini valdostani, non possono essere fra loro alternativi o disomogenei. Dobbiamo favorire il cittadino anzitutto, che deve avere uno e un solo indicatore ed un unico interlocutore, i CAAF, per la valutazione delle sue condizioni economiche e sociali. Dobbiamo agevolare il lavoro degli enti locali nel controllo e nella valutazione delle dichiarazioni, anche attraverso una banca dati regionali, che abbiamo visto questa mattina prendere forma con l'assestamento di bilancio, di tutti i dati, senza appesantire ulteriormente la macchina burocratica - ISE, l'ISEE, l'IRSE, l'IRSEE, l'ISEU o altra diavoleria purché sia l'unico, il solo indicatore per tutti i diversi servizi e prestazioni erogate in Valle d'Aosta, dalla casa popolare ai centri estivi, agli asili, alle borse di studio, alle microcomunità, eccetera. Ed in questo senso i gruppi dell'opposizione hanno presentato uno specifico ordine del giorno.

La nostra contrarietà è invece relativa a uno dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quello relativo agli otto anni di residenza maturati anche non continuativi. Nell'anniversario della Repubblica il Presidente della Regione, Rollandin ha ricordato l'attualità dei principi fondamentali della costituzione, e cito dall'ANSA: "le istituzioni devono essere in grado di rinnovarsi per seguire le profonde trasformazioni di una società che è sempre più multiculturale e interdipendente, e che proprio perché in rapida e continua evoluzione ha bisogno di valori certi su cui fare riferimento". Affermazioni già sentite nel corso della ultima seduta del Consiglio regionale, valori che però sono perseguiti dalla nostra regione a pelle di leopardo, o addirittura, come nel caso in esame, innovando esattamente nella direzione opposta.

Al termine del 2007 la Valle d'Aosta presenta un saldo naturale negativo, meno 33 unità, un saldo migratorio positivo, più 1200 unità, e un saldo totale positivo, più 1167 unità. Il tasso di variazione demografica 2007-2001 è pari al 5,4. Sebbene su scala inferiore i valori regionali riflettono la tendenza del resto del paese, caratterizzata da dinamiche demografiche positive sostenute più dai flussi migratori (ovviamente non i clandestini) che da quelli naturali. Dall'analisi dell'andamento delle presenze della popolazione straniera in Valle d'Aosta 2003-2006 si osserva un incremento complessivo del 52,2 percento con differenze fra le diverse Comunità montane. La popolazione di età superiore a 64 anni è poco numerosa, pari al 2,9 percento del totale; quella di età inferiore ai 18 anni è invece pari al 22 percento. Le nascite nel 2006 rappresentano il 9,4 percento delle nascite regionali totali, rispetto al 5,5 del 2002. Anche i nati delle coppie miste sono in aumento. Nella nostra regione il numero dei figli nati da madre straniera è circa il doppio rispetto a quelli di madre italiana.

Questi numeri, tratti dal rapporto dell'osservatorio per le politiche sociali, ci raccontano molto della Valle d'Aosta e dell'Italia, di quello che siamo e stiamo diventando, quale che sia la coscienza che ne abbia ciascuno di noi. La prima cosa che questi numeri ci dicono è che se la Valle d'Aosta cresce, questa crescita è legata a due fattori: da un lato gli ingressi, dall'altro le molte nascite e i pochi decessi nella popolazione straniera che riducono l'impatto negativo della popolazione valdostana. Dobbiamo agli immigrati se nella nostra regione, come nel Paese, nascono più bambini e la popolazione è un poco più giovane. La seconda cosa che questi numeri ci raccontano è un progetto di vita: il matrimonio, il ricongiungimento familiare, la nascita dei bambini, la ricerca di una casa adeguata, l'iscrizione a scuola, sono tutti fattori che spingono a radicarsi. Questi numeri enunciano il problema di fronte a cui ci troviamo come società, che è quello della integrazione. Per questo è sbagliata la limitazione dei ricongiungimenti familiari e questo articolo va in quella direzione. É sbagliata quindi la logica che è presente in questo disegno di legge: non si crede alla famiglia, mentre la famiglia, anche quella dell'immigrato, è un grande fattore di integrazione oltre che un grande diritto. Lo afferma con forza anche il Pontificio consiglio per i migranti: la famiglia è una grande risorsa specie per i giovani.

La politica della Valle d'Aosta nei confronti dell'accoglienza e della integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine stranieri è, come detto, a pelle di leopardo. Vi sono punti di eccellenza nelle linee guida del nostro operare quotidiano, come ricordava anche il Presidente Rollandin la scorsa seduta del Consiglio e la scuola valdostana ne è un esempio. La recente pubblicazione di L'école valdôtaine - tra l'altro spiace che questa pubblicazione non arrivi a tutti i consiglieri regionali, a quanto mi consta - ne è testimonianza reale. Nella presentazione vengono riportati passi di deliberazioni delle Giunte regionali via via succedutesi, tutte quante determinate a raggiungere una meta ben individuata. In diverse pagine anche di questa pubblicazione l'integrazione è indicata come un elemento positivo di arricchimento anche per noi, anche per la nostra scuola, di promozione e di valorizzazione delle differenze, partendo proprio dalla conoscenza maggiore delle nostre particolarità. E lo dicono gli esperti, gli educatori, e anche i genitori.

Non in tutti i settori della vita pubblica c'è la stessa determinazione, cito: "Il fenomeno migratorio si configura come un elemento strutturale della società valdostana. Questa caratteristica rende necessario operare per la costruzione di uno specifico modello di convivenza fra le diverse identità che coabitano nel nostro territorio". Questa frase fa parte delle premesse alle linee guida, orientamenti ed indirizzi in materia di politiche per la immigrazione, allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1038 dell'11 aprile 2008, che molti degli assessori (e ancora oggi assessori) hanno ben presente, perché è una loro deliberazione. Linee guida riassuntive della bozza di progetto di disegno di legge regionale presentato al Consiglio territoriale per la immigrazione il 20 novembre 2007 dall'allora presidente, On. Caveri. Leggo parte dell'articolo 15, quello sulle politiche abitative, primo comma, lettera a: "La Regione promuove politiche abitative a favore dei cittadini stranieri immigrati attraverso le seguenti forme di intervento: a) accesso da parte dei cittadini stranieri immigrati agli alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con gli altri cittadini, in conformità all'articolo 40 comma 6 del decreto legislativo 286/1998 e ai sensi della normativa regionale di settore". Cosa stabilisce quel decreto? Il decreto stabilisce che "Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere - lo dice il decreto nazionale - in condizioni di parità con i cittadini italiani agli alloggi di edilizia residenziale pubblica", e via di seguito.

Ho citato questi documenti senza intenti polemici, non è mia abitudine e sapendo bene che il testo di oggi non è emendabile, ma unicamente per affermare che è il momento di aprire fuori da questo Consiglio, ma nell'aula accanto a questo Consiglio, un confronto sereno e concreto per definire una politica capace di governare il fenomeno della immigrazione con intelligenza e non a pelle di leopardo.

La terza considerazione è relativa alla prospettiva, al confronto che si deve aprire per dare alla Valle d'Aosta un vero e definito piano programmatico di politiche abitative, in grado di rilanciare, in questo momento di crisi, il sistema economico e la qualità della vita dei cittadini. Gli strumenti che la Regione deve mettere in campo devono, a nostro avviso, agire in due direzioni: attraverso la costruzione, ma ancor di più il recupero da destinare alla edilizia sociale; attraverso agevolazioni e contributi economici tesi a sostenere i canoni di affitto praticati dal mercato e ad incentivare la messa in campo di alloggi da allocare a canone agevolato. In sostanza due specifiche categorie: di tipo economico e di tipo strutturale. Gli interventi economici devono essere volti a dare risposta articolata e realistica al problema delle locazioni, riconoscendo da un lato le leggi del mercato e le rivendicazioni dei proprietari, e dall'altro estendendo il principio della solidarietà anche al settore dell'abitazione, per non lasciare indifesi i più deboli.

Alcuni esempi operativi: intervento non episodico per gli anziani, azioni mirate nel tempo per i nuclei formati da un solo genitore, quasi sempre donna, con minori a carico, incentivi per le coppie di nuova formazione, incentivi per i giovani, gli studenti universitari e i lavoratori stagionali di cui abbiamo bisogno. Per gli interventi strutturali l'azione è quella di agire a livello territoriale prefiggendosi due obiettivi principali: favorire le azioni di recupero abitativo, rapportando gli interventi alle reali esigenze della comunità, e realizzare edilizia sociale sostenibile per il territorio.

In attesa del tanto decantato piano casa nazionale, di cui si è parlato anche in questo Consiglio, ma che stenta a prendere forma - ancora oggi non mi sembra ne sia in forma definitiva e sostanza - dovremo cominciare a discutere oggi del nostro piano casa, ovvero la realizzazione della legge regionale in materia, se vogliamo ottemperare ai tempi dettati dalla legge 28/2007. Se intendiamo procedere costruendo un piano concertato triennale, bene Assessore, i tempi stringono! Grazie.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.

Tibaldi (PdL) - Grazie, Presidente. Per fare alcune brevi considerazioni su questo disegno di legge che riveste una sua notevole importanza, che va a modificare la legge madre, che è la 39/1995 come giustamente ricordato anche dal relatore, e che innova in parte questa normativa che riguarda i criteri generali per l'assegnazione e la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Come è già stato sottolineato da chi mi ha preceduto, devo dire che in III Commissione si è lavorato in maniera concertata e condivisa su questo disegno di legge, ovvero non mi è parso che siano sorti particolari pregiudizi nei confronti delle proposte dei singoli consiglieri che fanno parte di questa commissione o di altre, e di conseguenza ne è scaturito un testo che oggi è la somma di diversi emendamenti che sono stati accolti, limati, razionalizzati e inseriti in questa ultima versione.

Effettivamente la norma del '95 aveva bisogno di qualche revisione dopo anni di vigenza, anche se è stata ritoccata nel corso di questo quindicennio, e di qualche rivisitazione anche perché l'emergenza casa è un fattore pressante, che non può essere disconosciuto all'interno del nostro territorio. Aosta ha una tensione abitativa più elevata; in altri comuni ci sono discreti livelli di tensione abitativa, ci sono poi comuni dove fortunatamente è esente, ma sta di fatto che la ridefinizione di certi criteri era assolutamente da fare. Ben vengano quindi le novità tecniche che sono state illustrate, ben vengano i principi che sono stati introdotti e vorrei soffermarmi in particolare sui principi che sono stati forse oggetto di distanza fra la nostra posizione e la posizione di chi mi ha appena preceduto, in merito ai requisiti soggettivi per poter accedere a un alloggio pubblico.

Non abbiamo alcun pregiudizio o istinti xenofobi nei confronti di chi non fa parte della comunità per diritto di nascita o per diritto di appartenenza comprovata da anni, ma sta di fatto che, come ben sa il collega Rigo che presiede la V Commissione, la situazione di disagio sociale che riguarda la nostra regione, vede un'ampia fetta di persone che sono cittadini italiani, residenti in Valle d'Aosta dalla nascita o da diversi anni, che non sanno come pagare un affitto ai prezzi di mercato, che se sono in affitto hanno bisogno dei famosi contributi affitto, che sono frutto di una compartecipazione statale insieme a una compartecipazione regionale, devono ricorrere alle numerose sovvenzioni che prevedono le leggi di stampo sociale che abbiamo in Valle d'Aosta, di conseguenza la cosiddetta sacca di povertà è piuttosto ampia e complessa.

Dicevo che non abbiamo pregiudizi xenofobi, ma mi è parso dal suo intervento, Consigliere, che lei abbia accentrato tutta l'attenzione sul fatto che le famiglie di migranti, come adesso si vogliono chiamare, come il Vaticano ci ha insegnato che si devono chiamare, debbono avere adeguata attenzione. Credo che la Valle d'Aosta abbia sempre dimostrato estrema attenzione nei confronti di queste persone. Lei sa che ci sono circa 7500 persone censite o comunque stimate che fanno parte di quest'area, chiamiamola extracomunitaria o neocomunitaria sommata, e che la loro permanenza in Valle d'Aosta deve essere, come prevedono le leggi nazionali, garantita attraverso un contratto di soggiorno che preveda una casa e un lavoro. Alla luce di questa considerazione, è naturale - come è previsto in legge qui - che non ci siano vincoli sulla cittadinanza, e questo lo abbiamo appurato in commissione; ci sarebbero anche dei requisiti di illegittimità come peraltro ci è stato sottolineato. Però è altrettanto vero che sembra quasi volersi concentrare su una determinata fetta della popolazione, costituita appunto dai migranti, e quasi ignorare quella fetta di popolazione, pure in stato di bisogno, di disagio, di difficoltà, che ha requisiti analoghi o superiori per accedere a un alloggio di edilizia popolare. Allora ben vengano le norme che hanno inserito un minimo di limitazione o di rigidità in più nello stabilire una poliennalità della residenza, nel fatto che l'accesso a questa tipologia di alloggi non sia scontata e garantita a chiunque. Ci vogliono dei requisiti oggettivi e soggettivi e questi requisiti è giusto che siano innalzati, anche perché le ipotesi di costruzione di nuove abitazioni ad uso popolare non sono infinite, anzi sono piuttosto contingentate, mentre l'esigenza da parte di questa fetta di popolazione che non può far fronte ad alloggi a prezzi di mercato è in costante aumento.

Questa legge, allora, costituisce anche una risposta in questo senso, ed è una risposta che abbiamo apprezzato e condiviso, abbiamo contribuito a migliorare e direi che sia una di queste la ragione fondamentale per cui votiamo con convinzione questa norma, perché ha a cuore innanzitutto le situazioni di disagio dei valdostani, come è giusto che sia e che debba provvedere una legge che vuole chiamarsi regionale.

Président - Pas d'interventions? Je ferme la discussion générale. La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Merci, M. le Président. Intanto grazie soprattutto ai colleghi che hanno lavorato in commissione anche con delle audizioni, alle quali ho partecipato due o tre volte anche io, e grazie anche per aver riconosciuto da parte dei due intervenuti il lavoro che è stato fatto, cercando la concertazione, se non altro cercando tutto quello che era possibile migliorare, perché come sempre si dice non è che si sa sempre tutto o si riesce sempre a fare un prodotto il migliore possibile. Si è cercato di fare un prodotto che possa dare delle risposte a un programma di maggioranza e allo stesso tempo ai desiderata dei cittadini.

In questi mesi ricorderà Rigo che abbiamo cercato di andare, con le modifiche delle procedure, a migliorare il percorso casa, avendo sempre l'obiettivo del piano triennale che presenteremo in questo Consiglio entro settembre, come prevede la legge, perché entro giugno deve essere fatto, come lei ben sa, quello prima. Sulla base di quell'obiettivo ci siamo messi in moto, toccando tutti gli altri aspetti e questo è uno di quegli aspetti che sono confacenti a quello di rivedere il concetto. Abbiamo revisionato le procedure degli affitti sul contributo agli affitti, sul discorso mutuo prima casa, dove abbiamo fatto un regolamento nuovo, abbiamo rivisto il discorso dei tetti in lose. Abbiamo adesso in cantiere una verifica sulle procedure, che sono quelle della legge 33, che sono i mutui sulle ristrutturazioni e quant'altro e chiaramente la 28, come ho detto prima.

Tornando invece all'argomento di oggi, si propone di modificare la legge quadro 39/1995 sostanzialmente per consentire ai Comuni valdostani che devono assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di fare dei bandi che tengano conto e rispondano con maggiore efficacia alle variate condizioni socioeconomiche della popolazione. Soprattutto Aosta - lei non ha toccato, la posso ringraziare o meno, non lo so, però è giusto che ce lo diciamo - perché Aosta ha una graduatoria che ormai è datata di 6-7 anni o 8 anni se si va a prendere a riferimento le scadenze della presentazione delle domande, e quindi capiamo tutti che in otto anni la comunità di Aosta è cambiata, le esigenze sono cambiate, le situazioni familiari sono cambiate e questa graduatoria mai in questi otto anni è stata aggiornata.

Quindi se non avessimo provveduto a realizzare questa modifica prima del nuovo bando per gli alloggi che il Comune di Aosta dovrà provvedere ad emettere (bando entro quest'anno, in modo da assegnare l'anno prossimo), avremmo fatto un grave torto ai diritti dei cittadini aostani perlomeno, perché andare a prendere le situazioni di 7-8 anni fa e non invece quelle della situazione attuale, dove vediamo che ogni anno cambia, visto anche il momento di crisi e la velocità che ha preso la composizione sociale della città.

Allora con questa legge abbiamo voluto soprattutto toccare quattro grandi temi. Uno è dare maggior peso al requisito della residenza, dove qui trovo il collega Tibaldi che è consenziente e il collega Rigo un po' meno, come altri colleghi; d'altronde noi rispettiamo il programma di maggioranza, sul quale avevamo scritto di un maggior peso alla residenza, quindi abbiamo percorso questa strada. Quindi è il famoso discorso degli otto anni e la previsione di punteggi in più dagli otto anni in su, cioè dal nono anno in su per coloro che faranno domanda.

L'altro grande tema è l'autonomia e la responsabilità da parte degli enti, in questo caso il Comune o altri, che provvedono a realizzare o ristrutturare (preferibilmente, per noi) degli edifici e a destinarli ad edilizia residenziale pubblica, ma dando agli stessi enti, perché questa situazione l'abbiamo voluta monitorare anche con delle richieste ai Comuni che hanno già emergenza residenziale pubblica in loco (parlo di Verrès e di tanti altri Comuni: sono più di quindici). Una delle motivazioni, oltre al discorso della residenza, sulle quali i Comuni ci hanno sempre detto anche per iscritto che avevano dei problemi, è stata quella di dire: noi possiamo anche investire in questo campo, il problema è che la popolazione residente è sempre più ostile a queste tipologie di spesa e quindi di servizio che viene dato, perché non capisce quali sono le finalità ultime e quindi sarebbe bene che ci deste la possibilità di avere maggiore responsabilità sia nel decidere sui punteggi nei bandi e quindi per poter dimostrare che si utilizzano risorse anche locali, ma con degli obiettivi condivisi dai cittadini locali. Quindi abbiamo inserito, per dare risposta a questo concetto che è molto importante, una maggiore autonomia di scelta agli enti locali, che nella predisposizione dei bandi dovranno assumersi le responsabilità di definire i requisiti di accesso ai punteggi. Infatti potranno definire il periodo minimo di residenza e di attività lavorativa nel proprio territorio, e dovranno determinare i relativi punteggi attribuibili, potendo anche premiare l'anzianità di presenza in graduatoria. Potranno stabilire una serie di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dalla legge, da attribuire a specifiche condizioni oggettive e soggettive che si vuole riconoscere. In questo modo l'ente locale, individuati i bisogni del proprio territorio, potrà indirizzare le risposte che ritiene più adeguate, cioè quello che diceva il collega Rigo prima: se un Comune ritiene che sia più indispensabile dare risposta agli anziani, oppure alle giovani coppie, oppure ai disoccupati, oppure ai vedovi e alle vedove con carichi familiari, si ha la possibilità di predisporre nel bando un punteggio da 0 a 5 rispetto alle categorie, come si ha la possibilità di inserire nel bando punteggi da un minimo di 0,2 per anno a un massimo di 0,5 e a un minimo di 0,2 a un massimo di 1 rispetto alla anzianità di residenza in Valle d'Aosta o nel comune. Con questo meccanismo si responsabilizza l'ente locale, ma si permette all'ente locale stesso di dimostrare ai propri cittadini che si sono fatte delle scelte mirate e quindi è anche giustificabile un inserimento di risorse, che possono essere patrimoniali, finanziarie e quant'altro, oltre a quelle che mette a disposizione la Regione.

Il terzo tema importante è l'efficacia e la semplificazione. Qui, lo ha già detto in parte il relatore, abbiamo cercato di accelerare i tempi semplificando le procedure: graduatoria unica, che oltre che accelerare i tempi permette anche al cittadino di avere una situazione più chiara, perché uno andava a vedere 5-6 graduatorie e non capiva a volte perché veniva assegnato un alloggio oggi in questa graduatoria, domani in quella. Quindi nel disegno di legge si è ottemperato a predisporre una graduatoria unica, in modo che il cittadino capisce in maniera chiara qual è la graduatoria e quando toccherà a lui, se è iscritto in graduatoria, di avere un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Credo che i tre temi più importanti siano questi, senza dimenticarne altri, tipo l'istituzione del riferimento del reddito complessivo, l'ISE e l'ISEE, di cui ha parlato Rigo, condivisibile o meno. Ho fatto un piccolo dialogo, mentre finiva l'intervento di Tibaldi con gli altri assessori che su questo tema vivono delle problematiche similari, parlo dei colleghi Viérin Laurent e Lanièce Albert, quindi daremo risposta in senso congiunto all'ordine del giorno che è stato presentato.

Termino con l'impegno di eventualmente intervenire sull'articolato, se ci saranno domande, illustrando solo l'emendamento che ho presentato, cioè un emendamento tecnico perché come avevamo concordato in commissione e come era stato richiesto dai sindacati, il termine del 30 giugno era stato spostato al 31 marzo, quindi ci era sfuggito che in un altro articolo c'era questo termine e bisogna adeguarlo agli altri, altrimenti non rimane in piedi tutto il percorso che abbiamo spostato di tre mesi.

Ringrazio ancora gli uffici che hanno contribuito a preparare il testo sulle indicazioni della politica e ringrazio anche i commissari della commissione competente, perché con il lavoro che abbiamo fatto siamo riusciti ad inserire 2-3 emendamenti in commissione, insieme ad altri emendamenti tecnici che l'assessorato ha portato in commissione e abbiamo predisposto il testo di commissione.

Président - Avant de procéder à la discussion article par article du dessein de loi, nous devons mettre en discussion la proposition d'ordre du jour présentée par les Conseillers Rigo, Donzel, Carmela Fontana, Giuseppe Cerise, Zucchi et Louvin, qui récite:

Ordine del giorno

Ribadito che tutti i cittadini hanno diritto a uguali servizi e prestazioni nelle diverse politiche di settore (diritto alla casa, allo studio, all'assistenza sociale e sanitaria, ai trasporti, eccetera), ma non a ricevere servizi e prestazioni alle stesse condizioni, perché le risorse non sono illimitate e vanno distribuite sulla base dei bisogni effettivi, tenendo conto non solo del reddito individuale, ma anche di quello familiare, valutando altresì la condizione patrimoniale e quella sociale;

Ricordato che è in atto una sperimentazione dell'Indicatore regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) per la determinazione, secondo specifiche direttive, della partecipazione dei beneficiari e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi;

Ricordato inoltre che altri settori dell'Amministrazione regionale per l'accesso a contributi o a graduatorie utilizzano l'indicatore nazionale ISE o ISEE o altri specifici parametri valutativi del reddito e che non è uniforme l'utilizzazione dell'indicatore regionale sui servizi gestiti dagli Enti locali e non vincolati da specifiche direttive regionali;

Condividendo la necessità che gli indicatori valutativi della condizione economico/sociale dei cittadini non siano alternativi o disomogenei tra di loro, vanificando così l'impegno e l'obiettivo di garantire l'equità e la giustizia sociale;

Considerato che l'articolo 22 della legge di assestamento di bilancio prevede nel triennio 2009-2011 un impegno finanziario di euro 400.000,00 per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell'Indicatore regionale della Situazione Economica condiviso con gli Enti locali;

Condividendo l'obiettivo di definire una cornice disciplinare regionale che detti disposizioni omogenee per la valutazione della condizione economico/sociale dei cittadini e che, successivamente, le diverse aree di governo e gli enti erogatori adottino specifici parametri in relazione alle diverse prestazioni;

Riaffermando la necessità che l'utilizzo di strumenti atti a garantire l'equità nella fruizione di servizi e prestazioni sia condivisa con gli Enti locali e le organizzazioni sindacali;

Il Consiglio regionale

Impegna

impegna il Governo regionale a predisporre, entro l'anno 2009, una metodologia per la valutazione della condizione economica dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche, contributi economici, accesso e partecipazione alle spese di funzionamento di tutti i servizi previsti nelle varie politiche di settore, basata su criteri che tengano conto, congiuntamente, del reddito, del patrimonio, di condizioni sociali e di parametri familiari, da sottoporre, all'esame delle competenti commissioni consiliari.

La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Grazie, Presidente. Credo che l'ordine del giorno sia abbastanza chiaro di per sé. I Consiglieri che hanno firmato questo testo hanno l'obiettivo di definire un indicatore, che sia valutativo della condizione economica e sociale dei cittadini, un indicatore solo e unico per tutte le aree dell'amministrazione sia quella degli enti locali, della regione o quant'altro. Che non siano quindi indicatori diversi, alternativi fra di loro o disomogenei; che si riesca finalmente nella regione a definire un quadro disciplinare che detti disposizioni comuni, e che accanto a questa cornice si possano successivamente definire le diverse aree di governo... Immagino per gli anziani o per i minori o per i centri estivi: un quadro normativo affinché gli enti erogatori stessi di questi servizi possano adottare specifici parametri premianti di una condizione o dell'altra, a seconda del tipo del servizio che viene usufruito dalla famiglia o dalla persona singola, in relazione alle prestazioni.

Questo indicatore unico servirebbe molto ai cittadini, che avrebbero una sola interfaccia, un solo strumento. Servirebbe molto anche all'Amministrazione regionale, attraverso la banca dati che verrà costituita, far giungere tutta la fotografia reale della situazione economica e sociale della nostra regione.

Non abbiamo dettato i tempi: capiamo benissimo che non è semplice adottare uno strumento del genere; la Provincia di Trento ci ha messo cinque anni e solo un mese fa ha approvato una specifica deliberazione.

Bene, noi chiediamo al governo regionale di cominciare questo percorso, per arrivare in tempi relativamente brevi ad approfondire questa proposta, che può essere fatta dalla Giunta regionale, nelle competenti commissioni concertandola con gli enti locali e le organizzazioni sindacali.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - In merito all'ordine del giorno presentato sull'indicatore unico, da un punto di vista generale non ho delle grandi perplessità; ho delle suggestioni e la necessità di avere un po' di tempo in più, per capire bene che implicazioni questo comporta su tutto il settore casa, come da un confronto emerso dai colleghi che hanno lo stesso problema, per capire quali sono le implicazioni reali sugli altri assessorati.

Sul mio credo che ci siano forse meno implicazioni, infatti abbiamo sempre utilizzato l'ISE o l'ISEE e non abbiamo utilizzato altri parametri. Su altri parametri che sono stati utilizzati da parte di altri assessorati, lascio rispondere ai miei colleghi. Chiedo al collega Rigo se è possibile ritirare l'ordine del giorno, prendendo l'impegno di fare questo confronto nei prossimi mesi.

Président - La parole à l'Assesseur à l'éducation et à la culture, Laurent Viérin.

Viérin L. (UV) - Merci, M. le Président. Una riflessione era stata aperta nella scorsa legislatura, a fine legislatura, con la V Commissione, perché ci eravamo posti il problema di studiare dei criteri che fossero omogenei per i diversi settori: eravamo partiti dal settore scuola, poi è iniziato un confronto con il settore sanità. La considerazione è che, essendo d'accordo sul principio, bisognava studiare un indicatore che tenesse conto del tessuto socioeconomico della Valle d'Aosta, perché l'indicatore nazionale per quanto riguarda la scuola, ma non solo, escludeva una serie di persone che in effetti avevano ad esempio un reddito e soprattutto delle rendite che derivavano dall'essere proprietari di un appartamento o da patrimonio, spesso terreni, che poi - essendo la nostra una società rurale - di rendita avevano poco. Abbiamo studiato in ambito scolastico, condiviso con i sindacati e con la commissione, un indicatore particolare che ha potuto salvaguardare una tutela dei diritti degli studenti universitari in questo caso, e il percorso che adesso abbiamo intrapreso come governo regionale è di vedere con simulazioni e verifiche se questi parametri e l'applicazione di certi parametri di questo indicatore possono essere estesi anche ad altri settori. Ecco perché si chiederebbe il ritiro dell'ordine del giorno, perché in effetti è un impegno ad andare in commissione con delle simulazioni reali (perché, si ricorderà la collega Fontana, noi avevamo fatto delle simulazioni reali) e vedere con eventuali correttivi se questi indicatori possono essere applicati agli altri settori, per avere quello che poi viene auspicato qui nel deliberato. Grazie.

Président - La parole au Conseiller Rigo.

Rigo (PD) - Solo per capire se ho capito. L'Assessorato alla pubblica istruzione sta cercando di sperimentare un indicatore che potrebbe essere l'indicatore base per uniformarsi in tutti gli altri settori della pubblica amministrazione e quindi la disponibilità è quella di presentare questo lavoro subito dopo la pausa estiva in commissione, per vedere se è una via praticabile.

Solo per capire...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

...ah, quello vostro, cioè riferito non alla scuola, ai settori di tutto quanto...

Viérin L. (fuori microfono) ...di estenderlo per vedere con delle simulazioni se funziona anche in altri settori.

Rigo (PD) - ...ok, ho capito bene, benissimo. Questa simulazione viene fatta subito dopo le vacanze estive, cioè entro quest'anno, se è possibile avere un orientamento entro quest'anno...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

Volevo solo capire la proposta, per chiedere se era possibile una sospensione per confrontarmi con gli altri firmatari, perché non sono l'unico firmatario, quindi è giusto che ci sia un confronto con chi ha firmato.

Président - La parole au Président de la Région, Rollandin.

Rollandin (UV) - Chiedo scusa, per chiarezza credo che il prendersi degli impegni vuol dire mantenerli.

Da quel poco che ho visto nell'ambito dei singoli settori ci sono delle differenze profonde, ci sono delle situazioni anche in applicazione, come per la scuola, che hanno messo in evidenza la difficoltà di utilizzare parametri che a livello nazionale erano validi, e che a fronte di questo davano alcune possibilità, mentre a livello regionale escludevano praticamente tutti.

Ora, il fatto di fare un confronto fra le varie situazioni, per riuscire a capire se quello adottato per la sanità ha un senso applicarlo anche per la scuola o viceversa, e se per la casa, può essere un lavoro fattibile, questo può essere fatto. Ma credo sia importante prima di andare in commissione o di presentare questo lavoro, fare a priori un lavoro comparato fra le varie situazioni, il che dubito si possa fare già subito al rientro della pausa estiva, ed è la ragione per cui chiediamo il ritiro, nel senso che concordiamo sull'esigenza di portare tutti gli elementi perché ci sia una valutazione obiettiva sulla possibilità di farlo o di farlo con degli aggiustamenti, che non vadano ad incidere, dalla situazione casa alla situazione scuola o altri settori produttivi, e che in qualche modo penalizzino la situazione che a livello regionale conosciamo.

Questo è l'obiettivo, perché non ci siano fraintendimenti su ciò che è condiviso e sul metodo di avvicinamento che può avere dei tempi un po' più lunghi, per cui dire 2009... Prima si fa meglio è, ma non possiamo dire che viene fatto. Ha detto giustamente il collega, da altre parti per arrivare a questo, ci hanno messo un tempo non indifferente, con situazioni analoghe. Noi possiamo fruire della esperienza che hanno fatto altri, ma le nostre condizioni sono completamente diverse, questo vorremmo fosse chiaro. Quindi lo spirito di questa disponibilità va nella direzione di raggiungere questo obiettivo: bisogna capire se è possibile e con che mezzi.

Président - Le Conseil est suspendu pendant dix minutes.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 16,27 alle ore 16,35.

Président - Nous pouvons reprendre les travaux.

La parole au Conseiller Giuseppe Cerise.

Cerise G. (VdAV-R) - Molto semplicemente: visto che il principio di questo ordine del giorno è condiviso e pare che l'ostacolo a votarlo sia quello della data fissata entro il 2009, noi proponiamo di togliere il 2009, per cui si impegna il Governo regionale a predisporre una metodologia per la valutazione, nei tempi ragionevoli in cui potrà farlo. Saremo poi noi a vigilare e a sollecitare se questi tempi ci parranno troppo lunghi.

Président - La parole à l'Assesseur aux ouvrages publics, à la protection des sols et au logement public, Marco Viérin.

Viérin M. (SA-UdC-VdA) - Formulato in questa maniera, potrebbe andare bene.

Président - On peut mettre en votation la proposition d'ordre du jour en enlevant "entro l'anno 2009". Tout le monde est d'accord?

Je soumets au vote l'ordre du jour dans le texte ainsi amendé:

Ordine del giorno

Ribadito che tutti i cittadini hanno diritto a uguali servizi e prestazioni nelle diverse politiche di settore (diritto alla casa, allo studio, all'assistenza sociale e sanitaria, ai trasporti, eccetera), ma non a ricevere servizi e prestazioni alle stesse condizioni, perché le risorse non sono illimitate e vanno distribuite sulla base dei bisogni effettivi, tenendo conto non solo del reddito individuale, ma anche di quello familiare, valutando altresì la condizione patrimoniale e quella sociale;

Ricordato che è in atto una sperimentazione dell'Indicatore regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) per la determinazione, secondo specifiche direttive, della partecipazione dei beneficiari e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi;

Ricordato inoltre che altri settori dell'Amministrazione regionale per l'accesso a contributi o a graduatorie utilizzano l'indicatore nazionale ISE o ISEE o altri specifici parametri valutativi del reddito e che non è uniforme l'utilizzazione dell'indicatore regionale sui servizi gestiti dagli Enti locali e non vincolati da specifiche direttive regionali;

Condividendo la necessità che gli indicatori valutativi della condizione economico/sociale dei cittadini non siano alternativi o disomogenei tra di loro, vanificando così l'impegno e l'obiettivo di garantire l'equità e la giustizia sociale;

Considerato che l'articolo 22 della legge di assestamento di bilancio prevede nel triennio 2009-2011 un impegno finanziario di euro 400.000,00 per la realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell'Indicatore regionale della Situazione Economica condiviso con gli Enti locali;

Condividendo l'obiettivo di definire una cornice disciplinare regionale che detti disposizioni omogenee per la valutazione della condizione economico/sociale dei cittadini e che, successivamente, le diverse aree di governo e gli enti erogatori adottino specifici parametri in relazione alle diverse prestazioni;

Riaffermando la necessità che l'utilizzo di strumenti atti a garantire l'equità nella fruizione di servizi e prestazioni sia condivisa con gli Enti locali e le organizzazioni sindacali;

Il Consiglio regionale

Impegna

il Governo regionale a predisporre una metodologia per la valutazione della condizione economica dei soggetti che richiedono agevolazioni pubbliche, contributi economici, accesso e partecipazione alle spese di funzionamento di tutti i servizi previsti nelle varie politiche di settore, basata su criteri che tengano conto, congiuntamente, del reddito, del patrimonio, di condizioni sociali e di parametri familiari, da sottoporre all'esame delle competenti commissioni consiliari.

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Maintenant nous passons à la discussion article par article sur le projet de loi, dans le nouveau texte approuvé par la IIIe Commission.

Je soumets au vote l'article 1:

Conseillers présents et votants: 28

Pour: 28

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 29

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - A l'article 16 il y a l'amendement de l'Assesseur Marco Viérin, qui récite:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 39/1995, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge n. 34, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "31 marzo".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 16 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)

1. La graduatoria definitiva, con decorrenza dall'anno successivo alla sua approvazione, è aggiornata dalla Commissione di cui all'articolo 14 entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre, sia da parte di nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da parte di coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. La Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, esamina le domande di cui al comma 1 e predispone un elenco provvisorio con indicazione del punteggio attribuito o aggiornato. L'elenco è pubblicato entro il 15 febbraio, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che, entro il 31 marzo, esaminati i ricorsi, aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.".

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité

Président - Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Président - La parole au Conseiller Giuseppe Cerise pour déclaration de vote.

Cerise G. (VdAV-R) - Giudizio positivo su questa legge che va ad introdurre elementi di semplificazione e snellimento dei procedimenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che consente inoltre ai Comuni - riteniamo molto qualificante questo aspetto - una personalizzazione dei propri bandi, in quanto i singoli Comuni possono meglio conoscere le condizioni socioeconomiche e la situazione delle necessità abitative della loro realtà.

Questa legge ha visto, come è già stato sottolineato dal collega Rigo e anche dal collega Tibaldi, un concorso della III Commissione che ha audito tutti i soggetti interessati a questo problema: la consulta per la casa, l'ARER, i sindacati e quanti altri, che hanno portato il loro contributo, proponendo dei correttivi al testo originario, correttivi che sono stati accettati e di questo diamo merito all'Assessore, che ha permesso così di raccogliere una sostanziale condivisione su questo provvedimento, che ha l'obiettivo di dare - come auspichiamo possa dare - delle risposte concrete al problema dell'abitazione in Valle d'Aosta.

Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.