Objet du Conseil n. 608 du 11 juin 2009 - Resoconto
OGGETTO N. 608/XIII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti)".
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)
1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente: "Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"7bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione), la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".
3. Dopo il comma 7bis dell'articolo 3 della legge regionale 11/1999, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"7ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".
Articolo 2
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7bis e 7ter, della legge regionale 11/1999, introdotti dall'articolo 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.
Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, la Conseillère Hélène Impérial.
Impérial (UV) - Merci, M. le Président. La legge 118 del 1971 è stata una prima sistematizzazione, a livello nazionale, in materia dell'invalidità civile. Con questo provvedimento sono state superate precedenti norme frammentarie ed è stata unificata in un unico testo la disciplina dell'assistenza agli invalidi civili, volendo comprendere in questa categoria tutti i disabili ad esclusione delle persone cieche, sorde e di coloro la cui minorazione deriva da cause non organiche. A favore di tutti gli invalidi civili sono state previste, in base a determinate percentuali di invalidità, le prime prestazioni economiche continuative. Queste norme, insieme a quelle emanate in precedenza a favore dei ciechi e dei sordi, costituiscono ancora oggi, sebbene modificate e integrate da numerose normative successive, i riferimenti principali per quanto riguarda le pensioni erogate ai cittadini disabili.
Una sensibile innovazione è stata data dall'istituzione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili. Tale prestazione, di natura universalistica, non soggetta a limiti reddituali e prevista al solo titolo della minorazione, è concessa alle persone per le quali sia stata accertata una inabilità al cento percento e l'impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita, alle persone che hanno bisogno di assistenza continuativa e che non siano ricoverate gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
La disciplina è stata successivamente oggetto di numerosi provvedimenti settoriali che hanno regolamentato specifici aspetti. Si segnala, in particolare, la legge 289/1990 che istituisce l'indennità di frequenza: una prestazione economica-assistenziale, concessa ai minori invalidi civili, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche preposte, difficoltà persistenti nello svolgimento di compiti e funzioni della propria età. Tali prestazioni sono volte ad aiutare l'inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione, di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate. O ancora, una recente sentenza, la n. 1268/2005 della Corte di cassazione ha ulteriormente disposto che l'indennità di accompagnamento spetti anche a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti della vita quotidiana, necessitino di accompagnatore, perché incapaci di rendersi conto della portata, dei modi e dei tempi in cui tali atti debbano essere compiuti.
Il dlgs 22 aprile 1994, n. 30 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) stabilisce, all'articolo 2, che "le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione a mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, di pensioni, assegni e indennità sia mensili sia a vita, e relativi oneri accessori, sono trasferite alla Regione". Con la legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) viene regolamentata la materia, ai sensi della legislazione statale di settore. In particolare l'articolo 1 (Finalità) stabilisce che la Regione Autonoma Valle d'Aosta eserciti tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sulla base della normativa statale vigente in materia. L'articolo 2 (Procedimenti) stabilisce che l'erogazione delle provvidenze sia subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte di Commissioni mediche collegiali sulla base di un'istanza presentata dagli interessati alla struttura regionale competente in materia. L'articolo 4 (Commissioni mediche collegiali) stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento delle Commissioni mediche deputate all'accertamento degli stati di invalidità. La segreteria delle commissioni è affidata ad un dipendente della struttura regionale competente in materia.
L'ammontare della spesa prevista a carico del bilancio regionale per il pagamento delle provvidenze assistenziali di cui trattasi è, per l'anno 2009, di 26.345.350 euro. Gli accertamenti sono finalizzati all'erogazione di benefici e agevolazioni di differente natura ai soggetti beneficiari.
Ai sensi dell'articolo 3 della leggere regionale 11/1999 (Erogazione delle provvidenze e controlli), la struttura regionale competente provvede ad accertare la permanenza dei requisiti sia sanitari che amministrativi prescritti per usufruire delle provvidenze economiche. Fino ad oggi, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze, si provvedeva all'immediata sospensione cautelativa delle stesse, all'adozione del provvedimento dirigenziale di revoca ed al recupero delle somme indebitamente percepite. Qualora il cittadino interessato non avesse provveduto alla restituzione delle somme, il fascicolo veniva trasmesso all'ufficio legale competente per il recupero giudiziale. In quei casi in cui i redditi e i beni del debitore non avessero consentito il recupero, la procedura si concludeva con una dichiarazione di inesigibilità del credito.
Volendo deliberatamente evitare la disamina del disegno di legge articolo per articolo, mi limiterò ad alcune riflessioni di carattere generale. Le modificazioni alla legge regionale 11/1999 " Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti", contenute nel disegno di legge in questione, hanno lo scopo di disciplinare le modalità relative alle procedure di ripetizione di somme indebitamente percepite da parte di soggetti invalidi a seguito di provvedimenti di revoca delle prestazioni godute per accertata insussistenza dei requisiti prescritti, sulla base delle esperienze trascorse e delle problematiche, che tutti conosciamo, emerse a seguito degli errori procedurali verificatisi all'atto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 febbraio 1992, "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti".
Tenuto conto della categoria coinvolta, con il presente disegno di legge si dispone che la ripetizione delle somme indebitamente percepite non abbia luogo per i soggetti che versano in disagiate condizioni realmente economiche. Mutuando un analogo intervento normativo, già in vigore nel Trentino Alto Adige, il parametro reddituale per beneficiare dell'esonero dai pagamenti è stato individuato nell'indicatore regionale della situazione economica (IRSEE), il quale deve essere, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale. La soglia di accesso, di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), è stata determinata, per l'anno 2009, in euro 5.388. A tale riguardo, occorre peraltro tenere conto del fatto che, trattandosi di soggetti invalidi, grazie al parametro di equivalenza pari a 1,70 per un nucleo composto da un solo invalido, si porta la soglia a 9.159,60 euro o ancora ad euro 14.547 con parametro di equivalenza di 2,07 per un nucleo composto da due persone, di cui una invalida. Si tratta pertanto di una scelta politica forte, precisa e consapevole, di cui la maggioranza si assume la responsabilità, scelta rivolta ad agevolare le fasce più deboli della popolazione, considerando che l'entità delle somme da restituire spesso incide pesantemente sul bilancio familiare dei soggetti interessati. Ancora, il disegno di legge di cui trattasi, prevede l'aumento, da sessanta a centoventi, del numero massimo delle rate mensili in cui può essere effettuata la restituzione delle somme indebitamente percepite in seguito all'accertata insussistenza dei requisiti. Infine, si prevede che le disposizioni si applichino anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.
Prima di concludere, vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ai rappresentanti di categoria auditi in commissione, ai sindacati, alla dott.ssa Fanizzi del legislativo, la dott.ssa De Gaetano, il dr. Garrone, per il contributo prezioso ai lavori della commissione consiliare competente.
Président - J'ouvre la discussion générale.
La parole au Conseiller Rigo.
Rigo (PD) - Grazie. Il provvedimento alla nostra attenzione doveva dare risposte a due esigenze concrete: la prima, quella di venire incontro a quelle persone che si sono viste intimare la restituzione dell'importo dell'assegno mensile a favore degli invalidi; la seconda, scongiurare la possibilità per l'Amministrazione regionale di trovarsi nel futuro nelle medesime condizioni. Per preparare il testo è stato attivato un tavolo di confronto con i patronati, che è servito ad approfondire la tematica, e anche a trovare soluzioni concrete e legittime per evitare che un errore tecnico, come si è rilevato in questo caso, si ripercuotesse sui cittadini.
L'invalidità civile, o meglio la pensione agli invalidi civili, è una prestazione di natura assistenziale, a cui hanno diritto gli invalidi civili, totali e parziali, i ciechi, i sordomuti, che non hanno redditi personali o ne hanno di modesto importo. Con questo intervento lo Stato, e per noi l'Amministrazione regionale, si fa carico di un'assunzione di responsabilità nei confronti di quei cittadini che per la loro condizione fisica e sprovvisti di mezzi finanziari sufficienti non sono, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, in grado di sostenersi economicamente.
Voglio inoltre ricordare, come indica il IV rapporto dell'osservatorio per le politiche sociali, che l'evoluzione demografica della nostra società ci porta inevitabilmente a un incremento tendenziale del numero delle domande e proporzionalmente del numero dei beneficiari, quindi una platea che si allargherà e a cui dovremo prestare sempre maggiore attenzione.
Detto questo, il disegno di legge risolve le due problematiche emerse nel corso del confronto sopra ricordato, quelle due che ho accennato all'inizio? A nostro avviso solo parzialmente. Il provvedimento introduce l'estensione, come ha ben ricordato la collega relatrice, del beneficio della rateizzazione ed esclude la restituzione delle somme indebitamente percepite per i soggetti in disagiate condizioni economiche, pari o inferiori alla soglia del minimo vitale. Per evitare però che nel futuro possa verificarsi il disservizio venuto alla luce in questi mesi, nulla è stato messo in cantiere. Nell'apposita commissione consiliare avevo cercato di intervenire, presentando due specifici emendamenti al testo: il primo, che il provvedimento di revoca e la disposizione della restituzione delle somme percepite in buona fede non potesse produrre gli effetti oltre i due anni dall'accertamento; il secondo, che la restituzione delle somme indebitamente percepite fosse esclusa in caso di errore dell'Amministrazione regionale, come nel caso in specie. Gli emendamenti non sono stati accolti dall'Assessore Lanièce, in quanto gli uffici li hanno ritenuti illegittimi.
Non ho competenze tali per confutare la tesi dei dirigenti responsabili, quindi non le ripresento in aula, ma come detto in commissione invierò uno specifico quesito al ministero competente per capire un po' meglio questa situazione. Mi limito a due considerazioni.
La prima riguarda il profilo degli indebiti scaturiti da revoche o sospensioni ed il conseguente diritto dell'Amministrazione pubblica alla restituzione degli stessi, principio questo che secondo i dirigenti regionali trova applicazione in ambito civilistico all'articolo 2033 del codice civile, ma secondo i patronati questo principio presenta in campo amministrativo numerose deroghe ed è sottoposto a notevoli restrizioni in rapporto sia alla condizione soggettiva di chi percepisce la pensione, sia alla valutazione dell'interesse pubblico a rimuovere la situazione illegittima. Spesso è la stessa legge che dispone la non ricuperabilità delle somme corrisposte dall'amministrazione per errore e percepite in buona fede dal cittadino. Questa prassi è consolidata soprattutto nel settore delle pensioni e degli assegni in genere destinati a soddisfare i bisogni fondamentali della vita del cittadino e della sua famiglia. In ambito previdenziale sia pubblico che privato in aderenza ai principi in capo all'articolo 38 della Costituzione, è stata prevista con diverse disposizioni normative l'irripetibilità delle somme erogate per errore alla sola condizione della mancanza di dolo da parte degli interessati.
La seconda riguarda il comportamento non omogeneo fra l'INPS e la Regione. Come sapete, come è stato precisato nella relazione, a differenza delle altre regioni italiane, in cui questo settore è di competenza dell'INPS e dell'azienda USL, in Valle d'Aosta esso è gestito interamente dall'Amministrazione regionale. Perché l'INPS nelle proprie circolari e negli atti quotidiani, facendo riferimento a leggi nazionali, dispone procedure diverse per il recupero di prestazioni indebite anche in questo caso? Perché - cito dalle circolari - nel caso in cui in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
I documenti a cui facevo riferimento e le considerazioni dei dirigenti regionali non collimano, a mio modo di vedere, e non riesco a capire perché. Ed allora non presento, tanto per fare opposizione, emendamenti di cui non sono sicuro della legittimità, ma assicuro che cercherò di approfondire, come dicevo prima, il tema. I funzionari fanno il loro mestiere e non ho motivo di dubitare che lo facciano al meglio interpretando le norme. Io sono un politico e credo sia mio compito non fermarmi alle prime difficoltà, ma di tentare ogni azione per verificare la concreta possibilità di tutelare appieno i cittadini che rischiano, senza colpa - lo voglio ricordare - di essere vittime di errori dell'amministrazione.
Per queste considerazioni preannuncio già che il voto del gruppo del Partito Democratico è un voto di astensione.
Président - La parole à la Conseillère Patrizia Morelli.
Morelli (VdAV-R) - Merci, M. le Président. Giusto per ribadire alcuni concetti già ben espressi dal collega Rigo. La modificazione alla legge regionale 11/1999, come ha già ricordato Rigo, nasce dalla necessità di normare la ripetizione di somme indebitamente percepite da invalidi, un po' anche in conseguenza di quanto è accaduto recentemente a causa di quello che è stato definito un disservizio, pare, di origine informatica dell'Amministrazione regionale, che avendo erogato erroneamente provvidenze economiche a favore di invalidi civili, le ha poi revocate e ne ha richiesto la restituzione. Dal confronto scaturito in commissione si è evinta una esigenza di trovare una soluzione al caso in questione e al contempo di normare eventuali episodi futuri. L'intento, che è stato condiviso dalla V Commissione, era quello di addivenire a una conclusione equa, che non scaricasse l'onere sui cittadini che non avevano colpa, come è stato riconosciuto, e l'Assessore è stato in V Commissione caldamente invitato ad esplorare tutte le possibili soluzioni, anche di eventuali coperture assicurative, per uscire dall'impasse. Finalement l'amministrazione non si è fatta carico dei suoi errori e la risposta concreta dell'Assessore è stato il disegno di legge che oggi andiamo ad esaminare. Disegno di legge che è stato esaminato in commissione ed è stato oggetto di un confronto molto approfondito con i patronati, che in quella sede rappresentavano le istanze dei cittadini, al fine di giungere alla migliore stesura possibile.
Ora, a mio avviso, per certi aspetti ciò è avvenuto, ma per altri ci sembra arduo considerare migliorativo per i cittadini questo disegno di legge che sotto certi punti di vista risulta essere quasi più restrittivo rispetto a quello che dovrebbe andare a migliorare e che va a modificare, e mi riferisco alla introduzione dell'IRSEE che è stata sottolineata da tutti i patronati, e quindi di un eventuale reddito coniugale per la esigibilità, in contraddizione con il diritto alla provvidenza, che tiene in conto esclusivamente il reddito personale dell'invalido. Ma mi riferisco anche alla modificazione dell'articolo 3 comma 7 della legge 11, con cui si va a definire la decorrenza della revoca e quindi dell'inizio della ripetizione, a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti, e non dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti, come è nella legge 11. Ricordo che a questo proposito la suggestione unanime dei patronati era stata di fissare in uno o due anni il periodo di esigibilità delle somme indebitamente erogate al cittadino, in analogia con quanto fa l'INPS, cosa che ha già ben illustrato il collega Rigo, se non c'è dolo, da parte del cittadino.
Rincresce che non ci sia stato il coraggio politico di venire incontro a questa istanza; tuttavia è apprezzabile a mio modo di vedere che il disegno di legge contenga la possibilità di aumentare la rateizzazione da 60 a 120 rate e anche che la ripetizione non abbia luogo per chi versa in disagiate condizioni economiche. La collega Impérial nella relazione l'ha definita una scelta forte: mi sembra una scelta inevitabile anche perché l'Amministrazione regionale con una mano toglierebbe e con l'altra dovrebbe ridare. Però l'Amministrazione regionale in conclusione non intende farsi carico degli eventuali errori che al suo interno possono umanamente verificarsi e la cosa ci preoccupa e ci sconcerta un po'.
Président - Il y a d'autres? Pas d'autres? Je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Albert Lanièce.
Lanièce A. - Volevo iniziare in modo più sereno, ringraziando i componenti e il presidente della V Commissione, ma dalle ultime conclusioni sono sconcertato soprattutto dagli interventi di tipo populistico, dove si dice che l'Amministrazione regionale non si vuol far carico dei propri errori, dove gli uffici dell'assessorato hanno dichiarato che è stato un errore dell'amministrazione, dove sembra che solo alcune parti politiche abbiano a cuore il bene dei cittadini e degli invalidi, mentre noi mettiamo tutti i bastoni possibili per impedire e rendere più difficile la vita. La dimostrazione viene dal fatto che è da gennaio dello scorso anno che questa questione è dibattuta all'interno degli uffici dell'assessorato. Sono stati richiesti pareri autorevoli come quelli dell'avv. Garancini, sono stati fatti da me personalmente degli ulteriori approfondimenti con l'ufficio legale della regione e, credetemi, se ci fosse stata la possibilità di apportare degli interventi per migliorare, li avremmo fatti subito! Purtroppo chi ha delle responsabilità di tipo amministrativo, chi governa deve tener conto di tutti gli aspetti che comportano il fatto di essere da questa parte, di coloro che rappresentano il governo.
Sicuramente la relazione della Conseillère Impérial è stata esaustiva; ringrazio il Consigliere Rigo per aver anche lui stimolato questo dibattito, dando la possibilità alla V Commissione di sentire anche i patronati e i sindacati. Patronati e sindacati che abbiamo audito anche noi come assessorato ed io come assessore ben due volte. Sono stati in qualche modo già definiti i termini di questo problema che è stato sollevato, ricordo, anche dal collega Tibaldi il quale ha contribuito ad approfondire questo aspetto.
Noi abbiamo tenuto conto della legislazione, abbiamo tenuto conto di ciò che fa l'INPS quando ci sono delle somme erogate in modo incongruo e che prevedono appunto la ripetizione. Abbiamo detto come fondamentalmente il parere più importante del prof. Garancini sanciva due principi importanti. Uno, il fatto che l'amministrazione è inottemperante: l'osservazione della Corte dei conti, qualora non vengano restituite le somme indebitamente erogate. Il secondo, che quando si parla di diritto acquisito, nel momento in cui viene cambiata una legge, il diritto è acquisito fintanto che non avvenga una regolare visita da parte della commissione che stabilisce, a questo punto, che non ci sono più i requisiti per poter godere dell'assegno di invalidità.
Allora, preso atto di questi due concetti importanti, abbiamo anche sviscerato due aspetti che ritengo fondamentali di questa vicenda, cioè l'aspetto legato alla previdenza e quello legato alla assistenza. Non sono cose automatiche per chi non pratica questa materia. Assistenza è quando si parla di somme erogate a tutta la generalità della popolazione, mentre previdenza è quando si parla solo di lavoratori.
Le note citate dal collega Rigo che riguardano la possibilità dell'INPS, in situazioni peraltro particolari, in caso di un errore di erogazione della pensione, l'INPS non pretende la restituzione delle somme. Però lo abbiamo già detto in commissione, supportato da ulteriori pareri dell'ufficio legale: siamo nel campo della previdenza, siamo nel campo delle pensioni di invalidità! Mentre invece - ed è confermato da approfondimenti che abbiamo rifatto con gli uffici - nell'ambito dell'assistenza, nell'ambito degli assegni di invalidità questo non è mai avvenuto e non si è mai potuto fare. Quindi non c'è assolutamente nessun precedente. Quindi, quando è stata presentata la mozione, noi abbiamo risposto che era difficile accoglierla, pur comprendendo lo sforzo e il tentativo di risolvere il problema. Fondamentalmente noi siamo nel campo della previdenza, dove neanche l'INPS ha mai proceduto a non pretendere le somme che sono state indebitamente erogate.
Quindi, il secondo punto sollevato, nonchè la possibilità di limitare solo al biennio successivo dell'accertamento la quota da restituire, l'approfondimento ci ha messo in evidenza come questa sia una competenza esclusivamente dello Stato, che può stabilire una retroattività fino a dieci anni; quindi noi non possiamo assolutamente fare delle modifiche in tal senso.
Sono stati valutati anche gli aspetti legati all'assicurazione, dove peraltro si è visto come fosse veramente difficile prevedere una forma assicurativa che coprisse il funzionario da un errore di questo tipo. L'assicurazione sarebbe dunque a carico del funzionario. Ricordo come, quando si parla di procedure amministrative, sulla pratica lavorano più persone anche a livello informatico, quindi è difficile, a volte, stabilire chi è fisicamente la persona che ha caricato o che ha commesso l'errore.
Quindi riteniamo di aver fatto tutto il possibile stabilendo un principio fondamentale: veniamo incontro agli utenti con l'inserimento della norma che indica che al di sotto di un certo parametro IRSEE che è uguale a quello che permette di avere il minimo vitale, non si richiede la somma. Questo permette di evitare tutta quella pratica che porta all'inesigibilità. È anche questo un intervento importante nell'ambito di tutti gli interventi anticrisi che sono stati fatti in questo periodo. E poi il secondo intervento stabilisce la possibilità di restituire in 120 rate, vuol dire che ci sono dieci anni di tempo per restituire quello che è stato erogato in maniera errata.
Per terminare, credo che questo sia già un importante intervento per normare ciò che potrà avvenire in futuro, nel momento in cui ci siano altri errori. Noi riconosciamo che sia stato un errore dell'amministrazione; con questo siamo consci che ci potranno essere sempre errori, perché si parla di ventimila domande valutate in otto anni: di queste, in diciannove casi è emerso che vi è stato un errore. Credo che questo sia un buon intervento che vada a migliorare la situazione precedente. Grazie.
Président - On peut passer à l'examen article par article.
La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi pour déclaration de vote sur l'article 1er.
Tibaldi (PdL) - Una breve dichiarazione di voto. Come giustamente ricordato dall'Assessore Lanièce attraverso un'interpellanza del nostro gruppo questo argomento è stato portato all'esame del Consiglio nell'autunno scorso. Si tratta di un argomento che riguarda una platea ristretta di persone, di utenti che beneficiano di queste provvidenze sociali, ma che si sono trovate in quello stato di difficoltà di dover restituire delle somme percepite indebitamente non per errore o dolo proprio, ma per errore della pubblica amministrazione. É naturale che lo spirito della legge che oggi siamo chiamati ad approvare vada nella direzione di tenere in considerazione questo errore che, aggiungerei, incolpevolmente è stato commesso dagli uffici. Ed è altrettanto condivisibile il principio di equità che è stato citato anche dal collega Rigo, che sarebbe opportuno in una logica generale che chi commette l'errore, colpevole o incolpevole che sia, alla fine paga.
É altrettanto vero però che la legge italiana vigente non lo permette. Di conseguenza, dopo approfonditi esami in commissione, abbiamo condiviso un disegno di legge che non può alleviare di questa difficoltà gli utenti che sono stati penalizzati per questa causa, ma può attenuarne gli effetti. Credo che una rateizzazione di lungo termine così prevista e la introduzione del concetto dell'ISEE siano delle formule che, anche se non tolgono il problema alla radice, secondo quella logica di equità che però il nostro diritto vigente non ci permette, ne attenuano l'impatto.
Fatto questo breve ragionamento, il nostro gruppo, alla luce dell'esame fatto in commissione, voterà favorevolmente il disegno di legge.
Président - Collègues, si vous êtes d'accord, je soumets au vote l'article 1er avec l'amendement de l'assesseur Lanièce - puisqu'il s'agit d'un amendement technique - qui récite:
Emendamento
1. Al comma 7 bis dell'articolo 3 della legge regionale 11/1999, come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, le parole: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione)," sono sostituite dalle seguenti: "In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali,".
Je soumets au vote l'article 1er dans le texte ainsi amendé:
Articolo 1
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)
1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente: "Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 11/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"7bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".
3. Dopo il comma 7bis dell'articolo 3 della legge regionale 11/1999, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"7ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, comprovi di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.".
Conseillers présents: 31
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 7 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 31
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 7 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 7 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 31
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 7 (Bertin, Cerise Giuseppe, Chatrian, Carmela Fontana, Louvin, Patrizia Morelli, Rigo)
Le Conseil approuve.
