Objet du Conseil n. 43 du 13 février 1970 - Verbale
OGGETTO N. 43/70 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione alla normativa della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi tecnico-finanziari per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità".
L'Assessore ai lavori pubblici, MANGANONE, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazione alle norme della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi tecnico-finanziari per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
Con la legge regionale 22.6.1964, n. 8, concernente: "Interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità" e relative norme di attuazione approvate con deliberazione consiliare n. 105 in data 10.5.1967, è stata autorizzata la concessione di contributi regionali, fra l'altro, per la costruzione, la ricostruzione e potenziamento di acquedotti comunali, frazionali o consortili nella misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiabili; fra le spese ammesse al contributo regionale sono comprese le spese per gli scavi, per la fornitura di qualsiasi tipo di materiale da impiegare per l'esecuzione delle opere, le spese di trasporto in loco di detti materiali, nonché le spese per la manodopera.
Si deve, tuttavia, constatare che malgrado le provvidenze regionali di cui alla legge succitata, la soluzione dei problemi concernenti l'adeguamento degli impianti idrici al rapido sviluppo delle utenze ed all'aumento dei consumi diventa sempre più difficile ed onerosa per i Comuni della Regione, specie per quelli comprendenti stazioni turistiche in fase di sviluppo che devono, pertanto, provvedere alla ricerca continua di nuove sorgenti il cui sfruttamento, data la loro ubicazione a notevole distanza dai centri abitati, richiede la costruzione di invasi e serbatoi di grande capacità per far fronte ai maggiori consumi stagionali estivi ed invernali.
È notorio che alcuni Comuni della Regione hanno buone disponibilità di acqua potabile, mentre altri, per giunta in fase di notevole sviluppo turistico e demografico, ne dispongono in misura insufficiente, per cui si ravvisa ormai, in molte località della Regione, l'opportunità di addivenire alla costruzione di acquedotti intercomunali, allo scopo di sfruttare in modo organico e razionale le acque esistenti nel territorio di più Comuni.
La costruzione di tali acquedotti intercomunali comporta, però un onere finanziario considerevole e nonostante le provvidenze regionali in atto, non tutte le Amministrazioni comunali interessate all'opera dispongono dei mezzi necessari per finanziare la quota spesa a loro carico.
Si rende, pertanto, necessario che la Regione, allo scopo di favorire la costruzione dei cennati acquedotti intercomunali, intervenga a sussidiare le relative spese con contributi in misura sensibilmente superiore a quella massima (70%) attualmente concessa, già fissata, con la legge regionale 22.6.1964, n. 8.
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
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Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........ .......... n. .... : MODIFICAZIONE ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1964, N. 8, RIGUARDANTE INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 2 della legge regionale 22.6.1964, n. 8, concernente interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità, la lettera a) è sostituita dalla seguente, con effetto a decorrere dal ___:
"a) - mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente o Istituto richiedente, nonché dell'importanza ed entità delle opere. Per l'esecuzione di opere di costruzione e di ammodernamento di acquedotti intercomunali da parte di Consorzi di Comuni appositamente costituiti, la misura massima di detti contributi può essere elevata sino al 90% delle spese riconosciute sussidiabili".
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Intervengono i Consiglieri TONINO, GERMANO, LUSTRISSY, FOSSON e SAVIOZ, l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO, il Consigliere MANGANONI e il Presidente MONTESANO.
Risponde l'Assessore ai lavori pubblici MANGANONE.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- Voti favorevoli: ventinove;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente modificazione alle norme della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi tecnico-finanziari per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità:
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Disegno di legge regionale n. 2
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale.... n. ...: MODIFICAZIONE ALLE NORME DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1964, N. 8, RIGUARDANTE INTERVENTI TECNICO-FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA'.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La norma della lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 22.6.1964 n. 8, - concernente interventi tecnico-finanziari della Regione per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità -, è modificata come segue:
"a) - mediante concessione di contributi in misura non inferiore al 30% e non superiore al 70% delle spese riconosciute sussidiabili per l'esecuzione delle opere, tenuto conto delle condizioni finanziarie dell'Ente o Istituto richiedente, nonché dell'importanza ed entità delle opere. Per l'esecuzione di opere di costruzione e di ammodernamento di acquedotti intercomunali da parte di Consorzi di Comuni appositamente costituiti, la misura massima di detti contributi può essere elevata sino al 90% delle spese riconosciute sussidiabili".
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì