Objet du Conseil n. 44 du 13 février 1970 - Verbale
OGGETTO N. 44/70 - Designazione dei rappresentanti della Regione nel Comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta, previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17.
L'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, MAPPELLI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta di designazione di tre rappresentanti della Regione (due della maggioranza ed uno della minoranza) nel Comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta, previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
L'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17, recante norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, stabilisce che fanno parte del Comitato Regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta, tre Consiglieri Regionali, nominati con decreto della Presidente della Giunta Regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale.
Si propone che il Consiglio regionale provveda alla nomina dei tre rappresentanti della Regione in seno al Comitato Regionale per la Programmazione Ospedaliera in Valle d'Aosta, da costituire ai fini sottoindicati dell'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968 n. 132:
"Per i territori delle Regioni non ancora costituite, il comitato regionale per la programmazione ospedaliera, da istituire presso ogni capoluogo di Regione a norma dei successivi commi del presente articolo, elabora, entro sei mesi dalla sua costituzione, un piano regionale ospedaliero avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, sentito il comitato regionale per la programmazione economica e consultati i comitati provinciali di cui all'articolo 30 della presente legge. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.
Il piano previsto dal precedente comma, sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel piano nazionale ospedaliero transitorio, indica, per il territorio regionale, le previsioni di impianto di nuovi ospedali, di ampliamento, trasformazione, ammodernamento e soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici e convalescenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico-sanitarie della popolazione.
Il piano determina, inoltre, la sfera di azione di ciascun ospedale in coordinazione con gli altri operanti nella Regione e con la rete dei presidi sanitari locali.
Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale generale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti, di almeno un ospedale generale provinciale in grado di servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni regione.
Il piano prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto conto anche dei criteri di economicità di gestione.
Nessun ente pubblico potrà istituire nuovi ospedali che non siano previsti nel piano.
Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nel piano, ferme le norme di cui agli articoli 26, 27 e 29 per la costruzione di opere destinate al ricovero e alla cura da parte della università e degli enti e istituti ecclesiastici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1."
Interviene il Consigliere GERMANO, a cui risponde il Presidente MONTESANO.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri CAVERI (astensione) e PEDRINI (astensione).
Intervengono l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO, e i Consiglieri CAVERI e TONINO.
Risponde l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, MAPPELLI.
Prendono la parola i Consiglieri CAVERI e GERMANO.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare, a schede segrete, per la designazione dei tre rappresentanti della Regione nel Comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta, previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17.
Procedutosi alla votazione, a schede segrete, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Lustrissy, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentadue;
- Consiglieri votanti: venticinque;
- Consiglieri astenutisi dalla votazione: sette (Andrione, Bancod, Caveri, Fosson, Freppaz, Pedrini, Perruchon Vedova Chanoux);
- Consigliere BALESTRI Francesco - voti riportati: quindici;
- Consigliere PERSONNETTAZ Arlina - voti riportati: sedici;
- Consigliere DOLCHI Giulio - voti riportati: otto.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, proclama designati per la nomina quali rappresentanti della Regione nel Comitato regionale per la Programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta i Consiglieri Signori Balestri Francesco, Dolchi Giulio e Personnettaz Arlina.
Il Consiglio prende atto.