Objet du Conseil n. 80 du 28 février 1973 - Verbale
OGGETTO N. 80/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'istituzione di asili-nido comunali in Valle d'Aosta ai sensi della legge n. 1044 del 6 dicembre 1971".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'istituzione di Asili-Nido comunali in Valle d'Aosta ai sensi della legge n. 1044 del 6 dicembre 1971", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:
RELAZIONE SUGLI ASPETTI E SULLE CARATTERISTICHE DEGLI ASILI-NIDO
L'ASILO NIDO
- Breve cenno sulla storia ed evoluzione del servizio.
La norma 10 dicembre 1925 n. 2277, che detta disposizioni in materia di protezione della maternità e dell'infanzia, considera l'asilo-nido come luogo di custodia e cura per la prima infanzia; in aiuto alle donne impegnate in attività di lavoro, siano esse operaie, impiegate o professioniste.
Le successive disposizioni legislative sulla tutela della lavoratrice madre, sono contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860, che rende obbligatoria per i datori di lavoro l'istituzione di camere di allattamento e di asili nido aziendali, per rendere più agevole il compito alle lavoratrici madri. La norma, però, non ha sempre trovato pieno riscontro nella realtà. Va inoltre tenuto presente che altre e più importanti ragioni hanno determinato l'inadeguatezza del servizio degli asili-nido, come la distanza notevole dalle abitazioni; l'organizzazione non sempre eccellente; la sfasatura tra gli orari delle industrie e l'apertura degli asili; la scarsa distribuzione territoriale dei servizi ecc. È spesso accaduto perciò che l'asilo-nido ha accolto solo bambini appartenenti a famiglie più bisognose di aiuto.
- L'Organizzazione attuale del servizio
Una indagine del 1969 ha censito 764 asili-nido funzionanti in Italia: di cui 599, sono organizzati e gestiti dall'O.N.M.I., il restante da aziende, da enti e da privati.
La rete del servizio, dunque, è tale che ora l'asilo-nido, accogliendo solo bambini di famiglie ritenute bisognose, è visto come centro assistenziale, luogo cioè di ricovero e custodia dei minori, durante l'assenza della madre per motivi di lavoro.
La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che detta norme per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso delle Stato, modifica il concetto meramente assistenziale, presentando l'asilo-nido come un servizio sociale, nel quadro di una politica per la famiglia. È implicito, quindi, anche il superamento del criterio di ammissione, legato al bisogno della famiglia.
Dice infatti l'articolo 1 della legge che l'asilo- nido "ha lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare un'adeguata assistenza alla famiglia ed anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale".
- Finalità del servizio di asilo-nido e suoi rapporti con altri servizi destinati alla prima infanzia.
La funzione del servizio può meglio mettersi in risalto se si esaminano alcuni aspetti che caratterizzano la società contemporanea.
La famiglia - un primo aspetto riguarda la famiglia che, dall'avere in passato un carattere patriarcale, si è trasformata e snellita, costituendosi in piccoli nuclei di tre, quattro, cinque individui. Naturalmente non è solo variazione in termini quantitativi, ma vi è stato anche un mutamento dei rapporti interpersonali: si è passati da uno stato di accentuata dipendenza - sia pure a volte in termini convenzionali e conformisti più Che sostanziali ad un atteggiamento di autonomia, facilitato anche dalla indipendenza economica resa possibile dall'aumento delle possibilità di lavoro.
La famiglia patriarcale dava sicurezza e protezione, che però erano pagate con la perdita dell'autonomia e dell'individualità.
L'industrializzazione - altro aspetto che ha caratterizzato la società del dopoguerra è la trasformazione dell'economia italiana, dal tipo agricolo, pastorale e commerciale, ad una economia soprattutto industrializzata.
Questa trasformazione dei caratteri prevalenti dell'economia italiana ha provocato una modificazione anche nelle strutture sociali.
Una disponibilità svariata di beni di consumo accessibili a tutti i cittadini ed una rapida diffusione dei mezzi di informazione e culturali capaci di raggiungere gli individui senza passare attraverso il filtro familiare hanno accentuato la tendenza individualistica, favorendo l'autonomia personale.
Nuovo sistema di vita, condizionato dai ritmi imposti dalla convivenza in agglomerati urbani che fanno sorgere problemi nuovi, quali il trasferimento quotidiano per raggiungere la sede di lavoro ed il conseguente isolamento dei nuclei familiari giovani.
Questo, se da un lato favorisce un rapporto più diretto tra genitori e figli, con notevole importanza per lo sviluppo psico-affettivo del bambino, dall'altro lato rende più labili e meno intensi i rapporti interfamiliari, che erano sostitutivi nei momenti di assenza dei genitori.
Un secondo aspetto importante che è scaturito dalla nuova, dinamica sociale, è la diminuzione - in termini temporali - del rapporto genitori-figli. Ne scaturisce una conseguenza, sul piano pratico, di una minore "disponibilità" dei genitori nei riguardi dei figli e ciò non soltanto in termini cronologici. Ciò ovviamente pone dei limiti in tutta la dinamica dei rapporti tra genitori e figli, con disagio di questi ultimi.
Ma l'aspetto più problematico, viene alla luce quando - al di là della disponibilità di tempo - si considera la disponibilità dei genitori al rapporto con i figli, dal punto di vista dell'atteggiamento interiore. Il lavoro, la stanchezza, l'insoddisfazione ed il ritmo monotono dell'attività sono tutti fattori negativi, che mal si contemperano con la pressante richiesta avanzata dai figli, specie in età infantile.
La conseguenza di ciò è che i figli appaiano come un impegno eccessivo all'intima disponibilità di fronte alle loro istanze, tanto da compromettere un sereno accrescimento psico-affettivo.
Il lavoro della donna - L'inserimento della donna nella vita attiva lavorativa determina una modificazione del rapporto madre-figlio, che è tanto più sentito, quanto più tenera è l'età del bambino. Nel predisporre quindi le nuove strutture sociali, bisogna tener conto di questo per consentire all'individuo di sviluppare le proprie capacità ed attitudini e di integrarsi in maniera completa nella società.
La recente normativa sembra rispondere in modo efficace a queste esigenze, quando cerca di salvaguardare il rapporto madre-figlio nel primo anno di vita (cfr. L. 30.12.1971, n. 1204)
In caso di assenza temporanea dei genitori, non è escluso però che il rapporto possa essere parzialmente salvaguardato e sostituito con apposite forme di aiuto familiare. (aiuto domestico) e servizi sociali vari, come l'asilo-nido.
Perché possa assolvere a questa fondamentale. funzione occorre, però, che l'asilo-nido offra un servizio valido, deve cioè essere facilmente fruibile da parte delle famiglie tale da soddisfare le diverse esigenze e avere dislocazione capillare e residenziale. In questa dimensione, l'asilo-nido può essere visto allora come istituzione della comunità a servizio di tutti, con il compito di sostituirsi parzialmente alla famiglia, sia nei casi di assenza temporanea della madre impegnata in attività di lavoro, sia in caso di incapacità della famiglia, sia infine, per favorire il precoce inserimento del bambino nella vita di gruppo che è fortemente stimolante per il suo sviluppo psico-fisico.
- L'Asilo-nido: riflessi educativi sulla famiglia.
Nell'arco dei servizi destinati alla prima infanzia, l'asilo va visto come struttura integrata nell'arco di un sistema di servizi sociali, differenziati negli interventi e tali da poter svolgere un'azione diretta all'educazione dei genitori sia in tema igienico-sanitario, sia in campo civico e sociale.
Attraverso l'attività esplicata infatti nei servizi sociali per la prima infanzia, è possibile esercitare un'azione indiretta in ordine all'igiene ed all'alimentazione ed alla difesa della salute. In esso, inoltre, è possibile realizzare tutte le serie di interventi sanitari profilatisi, contro tutte le manifestazioni morbose dell'età infantile, con possibilità di prevenire le complicazioni e incidere notevolmente sulla diminuzione del tasso della mortalità infantile.
È però necessario che - accanto all'asilo-nido e diciamo prima ancora della sua stessa organizzazione, nel quadro dell'Unità Sanitaria Locale vi sia tutta una rete di servizi esplicanti attività di medicina preventiva e curativa, di igiene mentale, di neuropsichiatria infantile.
- Prestazioni.
Bisogni fisici e psico-affettivi del bambino, nei diversi stati del suo sviluppo.
L'asilo-nido deve rappresentare una struttura ricca di stimolazioni rivolte a favorire lo sviluppo psico-affettivo del bambino e la sua socializzazione.
Tali stimolazioni, non solo devono essere ricche ma opportunamente graduate e qualificate secondo il momento evolutivo del bambino. Quindi, per capire meglio come deve essere organizzato l'asilo-nido e come devono essere i suoi interventi in rapporto all'evoluzione del bambino, vanno ricordati, in sintesi i due momenti evolutivi che ricoprono l'arco cronologico dei bambini in età da asilo-nido.
Primo stadio - Bisogna perciò distinguere il primo stadio, che corrisponde al primo anno di vita, che è fondamentale, perché costituisce la base formativa di tutta l'evoluzione umana. In questo primo periodo vanno soddisfatti i bisogni elementari, legati all'alimentazione e alla sensibilità, tattile e termica. Ciò corrisponde al rapporto che normalmente intercorre tra madre e bambino.
La nuova normativa contenuta nella recente legge 30.12.1971, n. 1204, sembra rispondere pienamente a questa primaria funzione, allorché riconosce l'insostituibile ruolo della madre nei primissimi mesi di vita del bambino, sollevandola temporaneamente dagli impegni di lavoro.
Secondo stadio - che va dalla fine del primo anno ai 2-3 anni di vita, quando il bambino ha ampliato, in senso spaziale il suo intervento, mediante un maggior sviluppo dei suoi strumenti motori e sensoriali, può camminare, spostarsi, avvicinarsi "autonomamente" ai vari oggetti, acquisisce continue nuove esperienze, arricchisce la conoscenza dell'ambiente che lo circonda ed acquisisce la capacità di reagire ad essa.
Essenziale in questo periodo la necessità che ha il bambino di svolgere attività motorie e, attraverso queste, l'arricchimento delle sensazioni.
Ciò favorisce l'autonomia del bambino e la formazione della sua personalità.
Altra importante condizione, quindi, è l'apprendimento della regolazione dei propri istinti (controllo degli sfinteri) in conseguenza dell'insegnamento di norme elementari e la stimolazione che può essere ricevuta per lo sviluppo della parola.
- Criteri di intervento
Premesso quanto è stato esposto innanzi va detto che i criteri di intervento devono essere diretti. a soddisfare le esigenze del bambino, nel senso che tutte attività devono creare le situazioni più favorevoli alle necessità proprie di ogni stadio di sviluppo ed offrire le stimolazioni più adeguate al raggiungimento degli stadi di sviluppi successivi.
Gli interventi devono essere altresì personalizzati, in quanto anche le esigenze più primitive non trovano presso tutti i bambini lo stesso modo d'espressione.
Ma nel rapporto che si stabilisce tra l'asilo-nido e la famiglia, vi è anche un'altra finalità dal grande rilievo sociale, costituita dall'azione educativa esercitata in funzione di una crescente maturazione dei genitori allo svolgimento dei propri compiti.
Ciò può essere raggiunto mediante incontri periodici con i genitori, corsi informativi e proiezioni di documentari, aventi lo scopo di diffondere la conoscenza delle più elementari norme pedagogiche e di igiene sanitaria, per favorire uno sviluppo sano ed armonioso del bambino.
- Localizzazione
Prima di fare cenno ai criteri particolari di massima da tenere presente in uno studio della localizzazione del servizio di asilo-nido in Valle d'Aosta, vanno tenute presenti alcune realtà sociali ed ambientali connesse con il processo di sviluppo e la conseguente trasformazione della società italiana.
Innanzi, si sono richiamati dei fenomeni del dopoguerra, che hanno notevolmente modificato alcune costanti della società tradizionale; si intende riferire alla trasformazione sostanziale dell'economia da tipo eminentemente agricolo a tipo industriale, alla concentrazione di grosse aree metropolitane; con il conseguente fenomeno delle migrazioni interne di notevoli masse popolari.
Se questo da un lato ha favorito una rapida evoluzione dei costumi, una migliore distribuzione dei beni e del reddito ed un certo miglioramento generale delle condizioni di vita, con garanzie non solo nominative, ma anche di fatto, è chiaro che, d'altro lato si sono verificati fenomeni di livellamento a discapito dei valori individuali di massificazione, a detrimento dello sviluppo della personalità, con ripercussioni evidenti anche nei rapporti familiari.
In questo nuovo contesto sociale, è sorta più che mai attuale la presenza di un servizio dedicato alla prima infanzia: un servizio che è valido soltanto se strutturato con tutta una serie di garanzie ambientali, igieniche e psico-pedagogiche in quanto il tipo di utente - come è stato illustrato innanzi - non solo ha bisogno di essere protetto e alimentato, ma anche formato nel suo "io" e nella sua socialità.
L'asilo-nido serve tutti quei bambini che, per una qualsiasi causa, sarebbero abbandonati a sé stessi per assenza degli adulti; esso rappresenta, quindi, un servizio-sociale d'interesse pubblico avente carattere integrativo della famiglia, soprattutto nei momenti in cui la stessa è impossibilitata ad esercitare le proprie funzioni.
L'organizzazione del servizio di asilo-nido.
La scelta dell'ubicazione dell'asilo-nido va fatta tenendo conto del piano regolatore urbano; è evidente, infatti, che essendo l'asilo-nido un servizio sociale di interesse pubblica, vada collocato in un'area idonea a coprire lo spazio urbano e i1 quartiere o l'area circoscrizionale di Comuni limitrofi nella sua totalità.
Il raggio d'influenza di un asilo-nido, che in un grande centro urbano non dovrebbe superare i 300-400 metri lineari in Valle d'Aosta sarà commisurato alla reale ubicazione del servizio rispetto all'area da servire.
Si possono fare ipotesi diverse a seconda che l'asilo nido sorga:
a) nel capoluogo regionale;
b) in un Comune della Valle, con popolazione di almeno 2.000 abitanti;
c) in una circoscrizione di più Comuni consorziati.
Nel primo caso, attesa l'esistenza di un piano regolatore nella città di Aosta, la questione si presenta come in qualsiasi centro cittadino e pertanto l'ubicazione dovrà tener conto della distanza media sopra indicata. Ciò sia per non creare disagi e difficoltà alle madri, sia per permettere una maggiore integrazione sociale dei bambini, i quali possono passare dal nido ad altre organizzazioni, quali la scuola Materna e i servizi ricreativi, nell'ambito della stessa area territoriale.
Nella ipotesi indicata al punto b) i raggi d'influenza dell'asilo-nido possono essere più brevi, sé si considera il solo centro comunale, ma tendono a divenire notevolmente superiori alla media se l'asilo-nido è costruito per servire anche le comunità residenti, nelle frazioni geografiche.
Se, infine, il tipo di insediamento che l'asilo-nido è destinato a servire è, costituito da una circoscrizione formata dal territorio di più Comuni, è indispensabile provvedere, parallelamente all'organizzazione dell'asilo-nido, un idoneo, servizio di collegamento con accompagnatori, per il trasferimento quotidiano dei bambini.
L'ipotesi dell'asilo-nido al servizio di più Comuni può essere realizzata quando la distanza fra i centri abitati sia moderatamente breve. In alternativa con questa soluzione, qualora sia accertata la reale esigenza del servizio per comunità di almeno 20 bambini, è possibile prevedere in Valle delle unità di asilo-nido, affiancate alla scuola materna-locale, con cui dividono i servizi e l'organizzazione generale.
Criteri per l'individuazione del fabbisogno
Il primo elemento per individuare il fabbisogno di asili-nido è la consistenza demografica di ciascun comune della Regione.
L'entità della popolazione infatti, fornisce un indice comune sia pure di valore statistico-matematico, che non è sufficiente per uno studio approfondito, ma ha per sempre un valore indicativo di partenza, che via via deve essere verificato e variato.
Riservando un esame particolare al capoluogo della Regione, che non può essere confrontato con gli altri 73 Comuni della Valle, sia per la consistenza della popolazione (oltre un terzo dell'intero numero di abitanti della Regione Valle d'Aosta), sia per la maggiore varietà possibili utenti del servizio.
Dei rimanenti 73 Comuni, si devono considerare le esigenze, in rapporto ad una classificazione riferita al numero degli abitanti, secondo il seguente schema.
1) Comuni con popolazione compresa tra i 4.000 e i2.000 abitanti N. 9 pari al 12%
2) Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 1 .000 abitanti N. 18 pari al 24%
3) - Comuni con popolazione compresa tra i 1.000.e 500 abitanti N. 24
4) - Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti N. 22
- L'Asilo-nido come centro per la profilassi delle manifestazioni morbose dell'età infantile.
Innanzi sono state individuate le finalità dell'asilo-nido, in rapporto allo sviluppo psicofisico ed affettivo del bambino in rapporto alla funzione educativa, che può essere esercitata indirettamente sulle famiglie.
Per poter svolgere completamente la sua funzione è però necessario che l'asilo-nido sia al centro di un serie di altri servizi destinati alla prima infanzia, quali il consultorio pediatrico e il consultorio medico psico-pedagogico.
Tali servizi concorrono parallelamente con l'attività dell'asilo-nido, ad assicurare la continuità del dépistage di anomalie ereditarie congenite e acquisite, fisiche e metaboliche, responsabili di gravi menomazioni in età successive, ed altresì a permettere la realizzazione del programma di vaccinazioni profilattiche.
- La struttura edilizia
Caratteri architettonici generali
La struttura dell'asilo-nido, deve essere realizzata tenendo conto in ogni momento la finalizzazione del servizio sia gli spazi coperti che quelli all'aperto devono rispondere ai requisiti di ariosità, luminosità e funzionalità.
La casa destinata al bambino deve essere proporzionata alla comunità, che in essa dovrà vivere, tenuto conto delle particolari esigenze non solo degli utenti, ma anche degli operatori che diuturnamente sono a contatto con i minori.
La funzionalità, in modo particolare, va vista in rapporto all'ingombro dei vari arredi ed allo spazio necessario al loro uso.
Per meglio considerare questi spazi architettonici è necessario ricordare le attività che il bambino svolge nell'asilo in maniera organizzata e diretta dagli adulti oppure liberamente.
Durante il tempo che il bambino trascorre nell'asilo-nido, le occupazioni organizzate e libere si alternano le une alle altre con un ritmo necessariamente flessibile, perché si dovrà tener conto del diverso sviluppo fisico e psichico di ogni bambino. Di conseguenza anche gli spazi necessari per l'espletamento di tali occupazioni dovranno essere articolati
Si possono pertanto individuare:
a) spazio necessario per lo svolgimento delle occupazioni di ricezione e riconsegna, che è costituito dallo spogliatoio - accettazione - con vano adatto per il deposito dei carrozzini;
b) spazio per le attività di toilette, che può individuarsi nei locali per i servizi igienici;
c) spazio per le attività dell'alimentazione;
d) spazio necessario per il riposo, che è costituito da un ambiente a sé stante e spazi per le attività libere;
e) spazio per lo svolgimento delle attività di sviluppo del linguaggio, delle imitazioni, della conoscenza della natura, dell'educazione musicale, attività queste tutte organizzate;
f) spazio per lo sviluppo delle attività. di movimento e libere attività, sia all'interno sia all'esterno.
Gli spazi sopra indicati sono generalmente usufruiti direttamente dai bambini: ad essi sono da aggiungere quelli per lo svolgimento delle attività complementari e cioè la cucina, la lavanderia, la centrale termica, l'amministrazione, il refettorio e spogliatoio del personale, la visita medica.
Spazi per i bambini
Tenuto conto che l'asilo-nido è un servizio destinato a bambini da 0 a 3 anni, aventi pertanto diverso sviluppo fisico e psichico, alcuni spazi possono compenetrarsi uno con l'altro, in modo che i bambini si possano dividere in due grandi gruppi:
- nel primo gruppo i lattanti da 0 a 8/12 mesi;
- nel secondo gruppo i divezzi da 8/12 mesi a 36 mesi.
Si potranno individuare quindi per ciascun gruppo di età, gli spazi relativi.
Per i lattanti
Per questo gruppo di bambini dovrà prevedersi lo spazio per l'accettazione, per i servizi igienici, per il sonno e la sveglia.
Particolare cura merita sia la collocazione del servizio igienico e del bagnetto - più volte usufruibile durante il giorno - rispetto all'ambiente destinato al sonno sia per le caratteristiche dei rivestimenti del pavimento e delle pareti, facilmente lavabili e resistenti agli acidi.
Nello spazio della toilette, oltre ai servizi e al bagnetto, dovrà esservi anche un vuotatoio ed un cessetto per i bambini più sviluppati.
La somministrazione delle poppate ai lattanti viene curata dalla puericultrice e in genere questa attività si realizza nello stesso ambiente destinato alle culle.
Poiché i bambini di questo gruppo arrivano ai 12 mesi circa, è utile prevedere uno spazio adatto allo sviluppo della deambulazione, fornito di appositi recinti (boxes).
La superficie totale minima per ogni lattante può calcolarsi intorno a mq. 4,50 e cioè: mq. 3 per le culle, per i servizi e la cucinetta e mq. 1,50 per le attività libere.
Gli spazi per i divezzi.
a) L' accettazione e lo spogliatoio è in comune sia per i lattanti sia per i divezzi.
Qui i bimbi, all'atto dell'ingresso nell'asilo-nido, vengono svestiti dei loro abiti, per indossare abiti adatti, come grembiulini o casacche, che per evitare monotonia e uniformità - potranno essere di colore diverso.
b) I servizi igienici devono essere collegati sia con l'ambiente di soggiorno, sia con l'ingresso-spogliatoio e saranno ripartiti in due settori, il primo destinato alla batteria dei lavabi, il secondo per i W.C.
Il rapporto dei W.C.-bambini sarà di 1 a 5. L'altezza dei W.C. non dovrebbe superare i 30 cm.
Nello spazio destinato ai servizi, è utile prevedere uno vuotatoio.
c) Il refettorio è lo spazio in cui si somministrano gli alimenti. Esso dovrebbe essere adiacente allo spazio in cui si svolgono le attività libere e da questo separato impiegando divisorie mobili. La sala destinata al refettorio sarà in comunicazione con i servizi di cucina a mezzo di un passa-vivande e un settore vetrato, per far sì che il bambino partecipi visivamente alla preparazione del cibo.
La misura minima di un refettorio per divezzi è costituita da mq 1.50 per bambino.
d) Lo spazio per dormire è generalmente autonomo, ma può essere in comune con altre attività.
Normalmente ogni bambino ha bisogno di una superficie di mq. 2,50 con un'altezza di soffitto di m. 3.
Per ridurre la superficie indicata è necessario assicurare un frequente ricambio d'aria.
e) Spazio per le occupazioni organizzate e libere.
Come si è più volte accennato, nell'asilo-nido il bambino deve svolgere delle attività autonome o guidate con l'aiuto della puericultrice, come gioco, canto, imitazioni e guida alla conoscenza della natura che servono a favorire il suo sviluppo fisico-psichico.
Per lo svolgimento di queste attività è necessario avere la disponibilità di spazi, che possono essere utilizzati da gruppi di bambini.
Uguale importanza è riconosciuta alla disponibilità di spazi all'aperto, cui possano realizzarsi gli esercizi per l'acquisizione dell'attività motoria, per la marcia la corsa, il gioco con la palla o di gruppo. In questa area è possibile prevedere anche l'attrezzatura ginnico-ludica, come altalene, giostre, biciclette, scale di corda, ecc.
Negli spazi destinati alle attività libere e a quelle organizzate, il pavimento sarà di gomma a tinte calde, onde consentire ai bambini il gioco a terra. Anche le pareti saranno rivestite in materiale lavabile, alternato a materiale tipo lavagna, di colore verde scuro; in modo da permettere ai bambini la possibilità di esprimere attraverso il disegno, il loro mondo.
Spazi per le attività complementari.
Si intendono tutti quegli spazi destinati all'ingresso, alla sala per la visita medica e l'osservazione psicologica del bambino; alla direzione, ai servizi di cucina, ai servizi di lavanderia, stireria e guardaroba (quando non siano centralizzate in comune con altri asili nido della zona); al refettorio e spogliatoio del personale: alla centrale termica e magazzino.
ARREDAMENTO
Si è accennato prima alla necessità di spazi per le diverse attività, riferiti ai bambini lattanti ed ai bambini divezzi.
È utile perciò, seguendo la stessa ripartizione per gruppi di età fare un cenno particolare all'arredamento occorrente per un gruppo di 6-12 lattanti e per un gruppo di 20 o 30 divezzi.
Accettazione e spogliatoio viene considerato a parte, in quanto è un ambiente in comune sia per i lattanti, sia per i divezzi
L'arredo base per il lattante è il tavolo-fasciatoio, e per i più grandi, apposite panchette. Ogni bambino dovrà di sporre di un armadietto individuale ove riporre gli indumenti.
1 - LATTANTI
ARREDI NECESSARI PER N. 6 LATTANTI
A - PER LA TOELETTA (Bagnetto) (superficie mq. 4,78)
- armadio
- biancheria e oggetti personali di pulizia
- 1 tavolo fasciatoio
- 1 armadio pensile
- 1 bagnetto
- 1 vaso
- 1 vuotatoio
- 1 porta biancheria sporca
- 1 tavolinetto porta-bilancia
B - PER RIPOSARE (sala culle) (superficie mq. 10,46)
- coperte, cuscini, lenzuola
- armadio
- 6 culle
- 1 sedia - 1 tavolo
C - PER CUCINARE (cucinetta da latte) (superficie mq. 2,46)
- biberon, pentole, stoviglie
- biancheria da cucina
- mobilio da cucina
- lavello, piano di lavoro
- fornello elettrico, carrello
D - PER NUTRIRE (sala da pranzo) (superficie mq. 9,28)
- stoviglie e biancheria da tavola
- armadio per dette
- 1 tavolino circolare
- 4 sedie
E - PER L'EDUCAZIONE SENSORIALE (sala delle culle) (superficie mq. 9,28)
- armadio
- N. 6 lattanti
- fila di palle, cubetti, sonagli, bambole
F - PER LO SVILUPPO MOTRICITA' (superficie mq. 9,28)
- palle ecc.
- armadio
- box
2 - DIVEZZI
ARREDI NECESSARI PER N. 20 DIVEZZI
A - TOELETTA (servizi igienici) (superficie mq. 20)
- Biancheria e oggetti personali di pulizia
- 20 armadietti individuali
- 1 doccia
- 1 tavolo fasciatoio
- 4 W.C.
- 1 vuotatoio
- 1 porta biancheria sporca
- 1 beverino
B - ALIMENTAZIONE (refettorio) (superficie mq. 30)
- Stoviglieria
- biancheria da tavola
- 5 tavolini
- 20 sedie
- 1 armadio
C - SONNO (dormitorio) (superficie mq. 36)
- Coperte, cuscini, lenzuola
- Armadio
- 20 brandine
D - LAVARE, RAMMENDARE, GIOCARE, COSTRUIRE, DISEGNARE (Sala per occupazioni organizzate) (superficie mq. 30)
- biancheria, dadi, prismi, carrozzine, incastri solidi, carta e matite, colori
- armadio
- 6 tavolini
- 20 sedie
- vasca mobile per lavare
- 2 lavagne
- piani di lavoro
E - EDUCARE ALL'ARTE MUSICALE - GIOCARE IN MOVIMENTO - SPETTACOLO (Sala occupazioni libere) (superficie mq. 46)
- Radiofonografo
- Strumenti musicali
- Macchina di proiezione, tricicli, palle di gomma, altalena
- Armadio
- Sedie
- elementi componibili per palcoscenico, dondolo
ORGANIZZAZIONE INTERNA
La cosa più importante di un asilo-nido è lo stabilire e osservare un orario giornaliero che corrisponda allo stadio di sviluppo e agli scopi educativi che ci si propone di raggiungere per i differenti gruppi di età dei bambini, nonché un calendario settimanale.
Si è più volte fatto cenno sopra alla opportunità di considerare gli spazi e l'arredamento dell'asilo-nido, in funzione dei gruppi dei bambini, divisi in rapporto all'età.
Ci si riferisce ai lattanti, compresi tra 0 e 8-10 mesi, che presentano un ritmo particolare di sonno, determinate modalità di alimentazione, ridotta estensione dello spazio per attività; per costoro anche il ritmo di intervento degli adulti è diverso.
Vi sono poi i divezzi, bambini compresi tra 8-10 mesi e 36 mesi di età, per i quali le possibilità di movimento, gli interessi e gli stimoli del mondo esterno e dell'adulto comportano un maggiore impegno ed una più ampia varietà di stimolazione.
Attività
Per i fini educativi e formativi che si riconoscono all'asilo-nido, è importante l'organizzazione delle attività di routine del bambino (sonno, veglia, pasti) ma ancor più essenziale è l'attività ludica.
Il gioco, infatti, ha la funzione di favorire lo sviluppo delle attività globali, delle attività di costruzione e delle relazioni affettive e sociali.
I giocattoli variano in relazione all'età del bambino e vengono classificati in base alla loro funzione a seconda che tendano a sviluppare:
a) l'attività motoria: palle colorate, birilli, truccioli, ecc.;
b) movimenti, fini e l'osservazione: costruzione con cubi di legno, piramidi, anelli, incastri;
c) lo sviluppo del linguaggio: figure, marionette, ecc.
d) lo sviluppo della conoscenza della natura: acquari e gabbie, modelli di animali, frutta, ecc.;
e) l'educazione musicale: xilofoni, zufoli, piccoli pianoforti, ecc.
Alcuni pedagogisti preferiscono i giochi di "invenzione" rispetto a quelli didattici.
Personale
È evidente, da quanto si è detto finora, che, per un asilo-nido si considera essenziale oltre alla struttura ambientale ed all'arredamento, la disponibilità di personale adeguatamente preparato e specializzato per le diverse funzioni cui è adibito.
Il personale deve possedere i requisiti, che possono così sintetizzarsi:
a) attitudini naturali, indispensabili per l'instaurarsi di un rapporto educativo-affettivo con i bambini;
b) una sufficiente preparazione culturale di base;
c) qualificazione specifica, basata sull'insegnamento di discipline diverse, come igiene infantile, puericultura, fisiologia e patologia infantile, psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.
In particolare, si possono distinguere, nell'ambito dell'asilo-nido, le seguenti qualifiche:
1) vigilatrice d'infanzia;
2) puericultrice;
3) governante.
La vigilatrice d'infanzia
A questa è affidata la direzione dell'istituzione.
Cura la sorveglianza di tutto il personale, con il quale collabora per il buon andamento dell'asilo-nido.
Ha in consegna tutto il materiale di arredamento, le provviste, la biancheria e ne cura la buona conservazione e l'utile impiego.
Provvede alle ordinazioni di alimenti, alla compilazione degli appositi libri contabili e dei registri per le presenze dei minori con relative annotazioni di carattere sanitario e psico-pedagogico.
Al momento dell'accettazione giornaliera dei minori, si accerta del loro stato di salute rimandando ai rispettivi domicili i bambini febbricitanti o sospetti di malattie contagiose.
Organizza l'attività interna dell'istituzione sotto tutti i punti di vista: la formazione dei gruppi, l'assegnazione di essi al personale, le attività ludiche e di apprendimento precoce, la preparazione e la distribuzione dei pasti, gli interventi psicopedagogici, ecc.
Collabora col Pediatra, durante il controllo medico, segnalandogli le deficienze fisiche e psichiche riscontrate.
La puericultrice
È preposta a tutte le cure igieniche e alimentari dei minori assistiti, quali pulizia personale delle varie parti del corpo, somministrazione del vitto secondo l'età e le indicazioni del Pediatra, non omettendo la vigilanza delle funzioni evacuative del bambino; cambio degli indumenti; guida dei bambini nelle occupazioni organizzate e libere, favorendone il normale sviluppo psicomotorio e creando un clima emozionale sereno.
Vigila inoltre i minori durante le ore di riposo; attende alle prescrizioni dietetiche e medicamentose suggerite dal Pediatra; segnala alla Vigilatrice qualsiasi irregolarità del comportamento psichico e somatico di ogni bambino.
La Governante
Accudisce a tutte le pulizie degli ambienti e delle sue pellettili; coadiuva inoltre la Puericultrice nell'espletamento delle sue mansioni; è destinata anche alle commissioni esterne, inerenti al funzionamento dell'asilo-nido.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE NORME PER L'ISTITUZIONE DI ASILI-NIDO COMUNALI IN VALLE D'AOSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1044 DEL 6.12.1971.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
FINALITÀ DELL'ASILO-NIDO
Art. 1
Gli Asili-Nido provvedono alla custodia diurna dei bambini fino a tre anni di età, onde assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie e facilitare l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Tale forma di assistenza costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.
Art. 2
L'Asilo-Nido deve garantire l'armonico sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione. Esso inoltre deve favorire tutte le attività di medicina preventiva rivolte ad evitare gli eventi morbosi di qualsiasi natura, con particolare riguardo alle malattie infettive e contagiose.
L'Asilo-Nido deve anche costituire il luogo di incontro con le famiglie, onde esercitare su di esse un'attiva educazione sanitaria.
FABBISOGNO DI ASILI-NIDO
Art. 3
Il numero dei posti di Asili-Nido per ciascun Comune o Consorzio di Comuni è stabilito, sulla base delle richieste degli Enti locali, dalla Giunta Regionale, tenuto conto:
a) della concentrazione demografica infantile da 0 a 3 anni;
b) della concentrazione di attività industriali, commerciali, agricole e artigianali e di altre attività con impiego di mano d'opera femminile;
c) delle esigenze particolari delle popolazioni locali.
Ogni Asilo-Nido deve disporre di un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 50.
La Giunta Regionale può autorizzare i Comuni ad istituire delle Sezioni minime di Asili-Nido, strettamente annesse a preesistenti Scuole Materne, purché in ognuna di esse siano rispettate le norme della presente legge.
ART. 4
Allo scopo di favorire l'istituzione di Asili-Nido, tenuto conto della scarsa entità della consistenza numerica dei bambini in età compresa tra 0 ai 3 anni in quasi tutti i Comuni della Valle, la Giunta Regionale agevolerà la costituzione di Consorzi di Comuni per la organizzazione dei predetti servizi, prevedendo anche negli edifici di nuova costruzione la presenza di servizi consultoriali in favore della madre e del bambino.
ART. 5
I Comuni e i Consorzi di Comuni, nel formulare la domanda di intervento finanziario regionale per la costruzione di Asili Nido, devono indicare e fornire le aree.
Nei Comuni provvisti di Piano regolatore generale o di altri strumenti di pianificazione le aree per l'insediamento degli Asili-Nido devono essere comprese nelle località destinate a "servizi di quartiere".
Nei Comuni non ancora provvisti dei predetti Piani le aree per l'insediamento degli Asili-Nido devono essere indicate in relazione alle previsioni di Piano.
ART. 6
L'area dell'Asilo-Nido deve avere un'estensione complessiva tale per cui sia assicurata ad ogni bambino una superficie di almeno mq. 40; in ogni caso, la superficie scoperta non deve essere inferiore a tre volte quella coperta.
In via eccezionale e transitoria, la Giunta Regionale può autorizzare - in deroga al presente articolo ed in previsione della nuova costruzione - la sistemazione di Sezioni di Asili-Nido in edifici preesistenti.
REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI
ART. 7
Gli edifici da destinare agli Asili-Nido devono essere predisposti per unità funzionale-tipo delle seguenti capienze:
- unità per n. 30 posti-bambino
- unità per n. 50 posti-bambino.
Ai lattanti deve essere riservato almeno 1/5 dei posti e non più di 1/3.
ART. 8
L'edificio deve essere costituto da un unico corpo di fabbrica o da più corpi vicini, purché tra le parti prospettanti di essi vi sia una distanza non minore di ml. 12.
L'edificio può essere realizzato ad uno o due piani; inoltre, in caso di necessità, è consentito di realizzare, in piano seminterrato e nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed igieniche, i locali per la centrale termica e per la lavanderia, nonché i locali per deposito dispensa e magazzino, purché ciò non comporti vincoli o limiti per l'area scoperta attrezzata.
I locali destinati ai bambini divezzi debbono essere in comunicazione con il giardino attrezzato e allo stesso piano o mediante rampe o sede di facile accesso per i bambini stessi.
L'edificio deve avere volume aperto. Sono tuttavia, ammessi cortili purché i lati di chiusura non siano più di tre ed il lato minore sia almeno di ml. 12.
L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3.
ART. 9
Il fabbricato deve essere a distanza tale dalle costruzioni che siano assicurate al medesimo e allo spazio scoperto attrezzato aria e luce in misura sufficiente.
In ogni caso devono essere osservati i seguenti distacchi minimi dalle costruzioni confinanti:
- m. 12 per il lato degli ambienti del soggiorno;
- m. 6 per il lato degli ambienti dei servizi;
Il lato prospicente la strada deve essere distante dalla medesima almeno ml. 6.
ART. 10
La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere distribuita tra i vari ambienti nelle misure stabilite dal successivo articolo per i locali ivi indicati.
ART. 11
Il fabbricato dell'Asilo-Nido deve comprendere i seguenti locali raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:
1) ambienti per "lattanti", con una superficie complessiva di almeno mq. 4,50 per bambino comprendente:
- spogliatoio attrezzato di servizi, cucinetta, locali per il soggiorno e dormitorio con relativi servizi;
2) ambienti per "divezzi", con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per bambino, comprendente
- spogliatoio con eventuali servizi, sale di soggiorno per attività libere e guidate, refettorio con office servizi e dormitorio;
3) ambienti di uso comune per lattanti e divezzi con una superficie complessiva utile pari almeno a mq. 0,60 per bambino, comprendente:
- Ufficio di direzione e amministrazione, ufficio per visite mediche, ingresso con vano per il deposito per carrozzine;
4) ambienti, per servizi generali e complementari con una superficie complessiva utile pari ad almeno mq. 1,90 per bambino comprendente:
- cucina, lavanderia con essiccatoio collegato verticalmente o orizzontalmente con reparto lattanti, guardaroba con stireria; dispensa; spogliatoio del personale e refettorio con relativi servizi; centrale termica.
GESTIONE
ART.12
La gestione degli Asili-Nido è affidata ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed ai Comitati di gestione, democraticamente eletti secondo le norme che seguono.
ART. 13
I Comitati di gestione sono composti da cinque membri, di cui:
a) uno designato dal Comune o dal Consorzio di Comuni, che svolgerà le funzioni di Presidente;
b) uno eletto dalle Famiglie degli utenti;
c) il dirigente dell'Asilo-Nido;
d) rappresentante delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) uno, eletto, da personale dell'Asilo-Nido.
Per il Comune di Aosta, il Comitato di gestione sarà così formato:
a) due membri designati dal Comune, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) tre membri eletti dalle famiglie degli utenti;
c) il dirigente dell'Asilo-Nido;
d) due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
e) uno eletto dal personale dell'Asilo-Nido.
I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono essere nuovamente eletti e designati.
I membri che rappresentano le famiglie utenti decadono di diritto dalla carica, quando cessano di usufruire dell'Asilo-Nido.
Per la prima nomina dei Comitati di gestione, i rappresentati delle famiglie utenti sono designati - in via eccezionale - per sorteggio.
ART. 14
I Comuni e i Consorzi di Comuni provvedono alla gestione centrale unitaria degli Asili Nido dei rispettivi territori e a tale scopo:
a) approvano la pianta organica del personale in conformità alle disposizioni degli articoli 22-23-24-25, secondo il numero degli Asili-Nido e la loro ricettività;
b) stabiliscono il trattamento economico e normativo del personale in armonia con le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali;
c) deliberano lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per le spese di gestione, in esse comprese le retribuzioni del personale, le spese per le forniture e le Spese di manutenzione dei locali e delle attrezzature;
d) coordinano l'attività dei singoli Asili-Nido tra loro e promuovono la cooperazione dei medesimi con le altre istituzioni locali per la prima infanzia a carattere scolastico, assistenziale e di medicina preventiva;
e) concorrono nella gestione particolare dei singoli per mezzo dei propri rappresentanti in serie ai Comitati di gestione.
ART. 15
La gestione particolare dei singoli Asili-Nido rientra nella competenza dei rispettivi Comitati di gestione. A tale scopo questi provvedono a:
a) formare ogni anno entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo e consuntivo relativi alla gestione; i bilanci sono soggetti all'approvazione dei Comuni e dei Consorzi di Comuni;
b) erogare i fondi assegnati all'Asilo-Nido dal Comune o dal Consorzio di Comuni, in base al bilancio approvato; esclusi i fondi per le spese del personale e per la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature, alla cui erogazione provvede direttamente l'Ente; detti fondi sono versati al Comitato all'inizio di ogni bimestre secondo le previsioni di spesa e di impegno relative allo stesso periodo;
c) decidere sulle domande di ammissione all'Asilo-Nido, stabilendo anche, ove necessario, l'ordine della precedenza a norma del successivo articolo 19;
d) fissare l'orario giornaliero di apertura dell'Asilo-Nido a norma del successivo articolo 19;
e) formare ed approvare il regolamento delle funzioni del personale, a norma dei successivi articoli 22, 23, 24, 25;
f) segnalare al Comune o al Consorzio di Comuni tutte le questioni relative al personale e quelle concernenti la gestione dell'Asilo-Nido, sollecitando gli opportuni provvedimenti.
ART. 16
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria, una volta al mese, in seduta straordinaria tutte le volte che sia convocato dal Presidente nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni devono essere effettuate almeno cinque giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno ventiquattro ore di anticipo per le sedute straordinarie.
Il Comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
ART. 17
Possono usufruire dell'Asilo-Nido tutte le famiglie che siano domiciliate o prestino attività lavorativa nella zona che l'Asilo-Nido stesso è destinato a servire.
I requisiti del domicilio e della prestazione lavorativa, qualora non risultino, rispettivamente dai registri anagrafici e da attestazioni del datore di lavoro, sono accertati a mezzo di apposita indagine da disporsi da parte della Direzione dell'Asilo-Nido secondo i criteri fissati dal Comitato di gestione.
ART. 18
All'Asilo-Nido possono essere ammessi tutti i bambini sino ai tre anni, che non risultino affetti da malattie contagiose.
Hanno titolo per l'ammissione anche i bambini che presentino minorazioni psicofisiche e sensoriali tali da non impedire in maniera assoluta e permanente - a giudizio dei sanitari - la frequenza di una comunità infantile.
Per i bambini non ammessi all'Asilo-Nido, ai sensi del precedente comma, l'Amministrazione Regionale promuoverà iniziative assistenziali.
ART. 19
Il Comitato di gestione dell'Asilo-Nido ha il compito di accogliere le domande di ammissione tenendo presente che - in eccedenza di richieste - hanno la precedenza quelle famiglie che dimostrino maggior bisogno del servizio, sia per le condizioni economiche e sociali dei componenti, ovvero per il numero e l'età dei medesimi sia per la natura e durata della loro attività lavorativa.
In ogni caso va rispettato il seguente ordine di precedenza:
a) i bambini che siano in stato di abbandono o in condizioni di privazione del minimo di assistenza;
b) i figli di madri nubili o vedove o abbandonate o divorziate o con il marito detenuto, o sottoposto a misure detentive o ricoverato per malattia cronica, qualora versino in condizioni economiche disagiate;
c) i bambini i cui genitori versino in stato di grave indigenza;
d) i bambini che vivono in condizioni palesemente malsane.
ART. 20
I Comitati di gestione hanno la facoltà di ammettere i bambini all'Asilo-Nido gratuitamente o mediante corresponsione di quote da parte delle famiglie, in proporzione alle loro condizioni economiche La partecipazione delle famiglie non deve comunque superare un terzo del costo medio per presenza.
L'Asilo-Nido è al servizio delle famiglie utenti per tutta la durata dell'anno solare, con il rispetto delle festività indicate nella legge 27.5.1949 n. 260.
L'orario giornaliero dell'Asilo-Nido viene deliberato dal Comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze delle famiglie, degli utenti e dell'orario di lavoro del personale.
Il Comitato di gestione può deliberare la chiusura temporanea per un periodo pari a giorni feriali dodici nella stagione estiva e a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura non può superare nel corso dell'anno solare complessivi giorni feriali ventiquattro, salvo casi e necessità di ordine igienico-sanitario.
ART. 21
Quando in un Comune o in una circoscrizione di più Comuni esistano distanze notevoli tra le abitazioni degli utenti e la sede dell'Asilo-Nido, i Comitati di gestione organizzeranno idonei servizi gratuiti per il trasporto giornaliero dei bambini.
Qualora in un Comune o Consorzio di comuni esistano più Asili-Nido, si dovrà provvedere alla organizzazione centralizzata dei servizi di lavanderia e stireria.
PERSONALE
ART. 22
I Comuni o Consorzi di Comuni debbono destinare agli Asili-Nido personale qualificato di nuova assunzione o già in servizio presso gli enti stessi, in numero sufficiente ad assicurarne il buon funzionamento.
Ogni Asilo-Nido dovrà disporre di personale stabile e della consulenza di un'équipe di esperti messa a disposizione dalla Amministrazione Regionale e formata da un pediatra, un pedo-psichiatra, uno psicologo e personale di servizio sociale a carattere itinerante.
Il personale stabile, alle dipendenze dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, sarà costituito da:
1) una vigilatrice con funzioni direttive;
2) puericultrici;
3) governanti e personale dei servizi generali.
ART. 23
La vigilatrice d'infanzia dell'Asilo-Nido deve:
1) svolgere funzioni direttive sia nell'attività di economato, sia nella sorveglianza del personale;
2) organizzare l'attività interna dell'Asilo-Nido, la formazione dei gruppi e l'assegnazione di essi al personale, la determinazione degli orari delle varie attività e degli interventi psico-pedagogici che devono essere attuati per ogni bambino dal personale di assistenza;
3) coadiuvare il pediatra durante le visite dei bambini;
4) indirizzare e coordinare l'attività delle puericultrici e dell'altro personale, affinché l'andamento dell'Asilo-Nido si svolga nel rispetto delle migliori norme dell'igiene fisica e mentale;
5) mantenere i rapporti tra l'istituzione e le famiglie utenti.
ART. 24
Le puericultrici devono provvedere alla custodia ed alla cura dei bambini sotto la loro diretta e personale responsabilità secondo le specifiche necessità dei singoli bambini ed in conformità alle norme igienico-sanitarie ed agli orientamenti dell'Asilo-Nido.
Esse saranno in numero di una ogni 5 bambini fino ai sei mesi di età, ovvero una ogni 8 bambini di età superiore.
ART. 25
Il personale dei servizi generali è costituito:
a) da una cuoca;
b) da una governante fino a 30 bambini;
c) da una addetta al servizio di lavanderia e guardaroba, fino a 30 bambini.
ART. 26
In attesa dell'attuazione dell'Unità Sanitaria Locale, i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano più di 4 Asili-Nido debbono incaricare per gli stessi uno specialista in pediatria.
I Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano la gestione di un solo Asilo-Nido debbono avvalersi della prestazione periodica di un pediatra.
Per quanto attiene alla sfera psico-pedagogica, i bambini faranno capo agli appositi servizi medico-psico-pedagogici esistenti e ai similari servizi che saranno promossi dall'Amministrazione Regionale.
L'attività di servizio sociale sarà curata da assistenti sociali appositamente incaricate dall'Amministrazione Regionale.
ART. 27
Per ogni Asilo-Nido le mansioni del personale saranno determinate dal Comitato di gestione, con apposito regolamento interno, approvato dai Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge.
ART. 28
Nella fase di prima attuazione della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, l'assunzione del personale tecnico si effettuerà mediante pubblico concorso per soli titoli.
I titoli preferenziali richiesti sono:
a) vigilatrice d'infanzia, puericultrice;
b) assistente Montessori, maestri di scuola materna, economa, dietista, insegnante elementare, assistente sanitaria, infermiera pediatrica.
Il possesso di uno dei titoli di cui al punto b) deve essere integrato dalla frequenza, con valutazione favorevole, da appositi Corsi di formazione e aggiornamento promossi o approvati dalla Regione.
FINANZIAMENTI
ART. 29
I Comuni o i Consorzi di Comuni provvedono al finanziamento delle spese per la costruzione di Asili-Nido e alle spese per la loro gestione, con il concorso finanziario prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1044, e con il concorso finanziario integrativo della Regione ai sensi della presente legge.
ART. 30
La Regione concorre al finanziamento delle spese per la costruzione degli impianti e dell'arredamento degli Asili-Nido con un contributo fino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento in aggiunta o in sostituzione del contributo dello Stato.
Il contributo finanziario della Regione relativamente agli impianti e all'arredamento sarà altresì concesso ai Comuni o Consorzi di Comuni che istituiranno l'Asilo-Nido in preesistenti costruzioni, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.
Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973/1977 la spesa annua massima di Lire cento milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973-1974-1975-1976 e 1977.
Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di lire cento milioni è approvata l'istituzione del seguente capitolo n. 770 nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: "Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di Asili-Nido" con lo stanziamento annuo di lire cento milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F).
ART. 31
L'Amministrazione Regionale concorre alle spese di gestione annuale degli Asili-Nido in aggiunta o in sostituzione del contributo dello Stato, fino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento delle spese stesse, risultanti dai consuntivi di gestione.
Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata per il quinquennio 1973-1977, la spesa annua massima di lire cinquanta milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973-1974-1975-1976 e 1977.
Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di lire 50 milioni è approvata l'istituzione del seguente capitolo n. 735 nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: "Spese per contributi nelle spese di gestione di Asili-Nido", con lo stanziamento annuo di lire cinquanta milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Art. 32
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Illustra l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, BENZO.
Intervengono i Consiglieri SAVIOZ, BORREL-TUBÈRE, FREPPAZ, l'Assessore BENZO, i Consiglieri TONINO, SIGGIA, BANCOD e l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY.
Sugli articoli intervengono l'Assessore BENZO, i Consiglieri RAMERA, ANDRIONE e l'Assessore LUSTRISSY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i trentadue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chincheré, Crétier e Mappelli, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;
- Voti favorevoli: ventidue;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'istituzione di Asili-Nido comunali in Valle d'Aosta, ai sensi della legge n. 1044 del 6 dicembre 1971".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 8)
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE NORME PER L'ISTITUZIONE DI ASILI-NIDO COMUNALI IN VALLE D'AOSTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1044 DEL 6.12.1971.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
FINALITÀ DELL'ASILO-NIDO
Art. 1
Gli Asili-Nido provvedono alla custodia diurna dei bambini fino a tre anni di età, onde assicurare un'adeguata assistenza alle famiglie e facilitare l'accesso della donna al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Tale forma di assistenza costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.
Art. 2
L'Asilo-Nido deve garantire l'armonico sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino e il suo avviamento alla vita sociale. Esso inoltre deve favorire tutte le attività di medicina preventiva rivolte ad evitare gli eventi morbosi di qualsiasi natura con particolare riguardo alle malattie infettive e contagiose.
L'Asilo-Nido deve anche costituire il luogo di incontro con le famiglie, onde esercitare su di esse un'attiva educazione sanitaria.
FABBISOGNO DI ASILI-NIDO
Art. 3
Il numero dei posti di Asili-Nido per ciascun Comune o Consorzio di Comuni è stabilito, sulla base delle richieste degli Enti locali, dalla Giunta Regionale, tenuto conto:
a) della concentrazione demografica in infantile da 0 a 3 anni;
b) della concentrazione di attività industriali, commerciali, agricole e artigianali e di altre attività con impiego di mano d'opera femminile;
c) delle esigenze particolari delle popolazioni locali.
Ogni Asilo-Nido deve disporre di un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 50.
La Giunta Regionale può autorizzare i Comuni ad istituire delle Sezioni minime di Asili-Nido, strettamente annesse a preesistenti Scuole Materne, purché in ognuna di esse siano rispettate le norme della presente legge.
Art. 4
Allo scopo di favorire l'istituzione di Asili-Nido, tenuto conto della scarsa entità della consistenza numerica dei bambini in età compresa da 0 a 3 anni, in quasi tutti i Comuni della Valle, la Giunta Regionale agevolerà la costituzione di Consorzi di Comuni per la organizzazione dei predetti servizi, prevedendo anche negli edifici di nuova costruzione la presenza di servizi consultoriali in favore della madre e del bambino.
Art. 5
I Comuni e i Consorzi di Comuni, nel formulare la domanda di intervento finanziario regionale per la costruzione di Asili-Nido, devono indicare e fornire le aree.
Nei Comuni provvisti di Piano regolatore generale o di altri strumenti di pianificazione, le aree per l'insediamento degli Asili-Nido devono essere comprese nelle località destinate a "servizi di quartiere".
Nei Comuni non ancora provvisti dei predetti Piani, le aree per l'insediamento degli Asili-Nido devono essere indicati in relazione alle previsioni di Piano.
Art. 6
L'area dell'Asilo-Nido deve avere un'estensione complessiva tale per cui sia assicurata ad ogni bambino una superficie di almeno mq. 40; in ogni caso la superficie scoperta non deve essere inferiore a tre volte quella coperta.
In via eccezionale e transitoria, la Giunta Regionale può autorizzare - in deroga al presente articolo ed in previsione della nuova costruzione - la sistemazione di Sezioni di Asili-Nido in edifici preesistenti.
REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI
Art. 7
Gli edifici da destinare agli Asili-Nido devono essere predisposti per unità funzionale-tipo delle seguenti capienze:
unità per 30 posti-bambino
unità per 50 posti-bambino.
Ai lattanti deve essere riservato almeno 1/5 dei posti e non più di 1/3.
Art. 8
L'edificio deve essere costituito da un unico corpo di fabbricato o da più corpi vicini, purché tra le parti prospettanti di essi vi sia una distanza non minore di ml. 12.
L'edificio può essere realizzato ad uno o due piani; inoltre, in caso di necessità, è consentito di realizzare, in piano seminterrato e nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed igieniche, i locali per la centrale termica e per la lavanderia, nonché i locali per deposito dispensa e magazzino, purché ciò non comporti vincoli o limiti per l'area scoperta attrezzata.
I locali destinati ai bambini divezzi debbono essere in comunicazione con il giardino attrezzato e allo stesso piano, o mediante rampe o sede di facile accesso per i bambini stessi.
L'edificio deve avere volume aperto. Sono, tuttavia, ammessi cortili purché i lati di chiusura non siano più di tre ed il lato minore sia almeno di ml. 12.
L'altezza interna dei locali deve essere almeno di ml. 3.
Art. 9
Il fabbricato deve essere a distanza tale dalle costruzioni che siano assicurate al medesimo e allo spazio scoperto attrezzato aria e luce in misura sufficiente.
In ogni caso devono essere osservati i seguenti distacchi minimi dalle costruzioni confinanti:
- m. 12 per il lato degli ambienti del soggiorno;
- m. 6 per il lato degli ambienti dei servizi.
Il lato prospiciente la strada deve essere distante dalla medesima almeno ml. 6.
Art. 10
La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere distribuita tra i vari ambienti nelle misure stabilite dal successivo articolo per i locali ivi indicati.
Art. 11
Il fabbricato dell'Asilo-Nido deve comprendere i seguenti locali raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:
1) ambienti per "lattanti", con una superficie complessiva di almeno mq. 4,50 per bambino, comprendente:
- spogliatoio attrezzato di servizi, cucinetta, locali per il soggiorno e dormitorio con relativi servizi;
2) ambienti per "divezzi", con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per bambino, comprendente:
- spogliatoio con eventuali servizi, sale di soggiorno per attività libere e guidate, refettorio con office, servizi e dormitorio;
3) ambienti di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile pari almeno a mq. 0,60 per bambino, comprendente:
- ufficio di direzione e amministrazione, ufficio per visite mediche, ingresso con vano per il deposito per carrozzine;
4) ambienti per servizi generali e complementari con una superficie complessiva utile pari ad almeno mq. 1,90 per bambino, comprendente:
- cucina, lavanderia con essiccatoio collegati verticalmente o orizzontalmente con reparto lattanti; guardaroba con stireria; dispensa; spogliatoio del personale e refettorio con relativi servizi; centrale termica.
GESTIONE
Art. 12
La gestione degli Asili-Nido è affidata ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed ai Comitati di gestione, democraticamente eletti secondo le norme che seguono.
Art. 13
I Comitati di gestione, nominati dai Sindaci, sono composti da cinque membri, di cui:
a) uno designato dal Comune o dal Consorzio di Comuni, che svolgerà le Funzioni di Presidente;
b) uno eletto dalle famiglie degli utenti;
c) il Dirigente dell'Asilo-Nido;
d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
e) uno eletto dal personale dell'Asilo-Nido.
Per il Comune di Aosta, il Comitato di gestione sarà così formato:
a) due membri designati dal Comune, di cui uno con Funzioni di Presidente;
b) tre membri eletti dalle famiglie degli utenti;
c) il Dirigente dell'Asilo-Nido;
d) due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
e) uno eletto dal personale dell'Asilo-Nido.
I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono essere nuovamente eletti e designati.
I membri che rappresentano le famiglie utenti decadono di diritto dalla carica, quando cessano di usufruire dell'Asilo-Nido.
Per la prima nomina dei Comitati di gestione, i rappresentanti delle famiglie utenti sono designati - in via eccezionale - per sorteggio.
Art. 14
I Comuni e i Consorzi di Comuni provvedono alla gestione generale unitaria degli Asili-Nido dei rispettivi territori e a tale scopo:
a) approvano la pianta organica del personale in conformità alle disposizioni degli articoli 22 - 23 - 24 - 25, secondo il numero degli Asili-Nido e la loro ricettività;
b) stabiliscono il trattamento economico e normativo del personale in armonia con le disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali;
c) deliberano lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per le spese di gestione, in esse comprese le retribuzioni del personale, le spese per le forniture e le spese di manutenzione dei locali e delle attrezzature;
d) coordinano l'attività dei singoli Asili-Nido tra loro e promuovono la cooperazione dei medesimi con le altre istituzioni locali per la prima infanzia a carattere scolastico, assistenziale e di medicina preventiva;
e) concorrono nella gestione particolare dei singoli Asili-Nido per mezzo dei propri rappresentanti in seno ai Comitati di gestione.
Art. 15
La gestione particolare dei singoli Asili-Nido rientra nella competenza dei rispettivi Comitati di gestione. A tale scopo questi provvedono a:
a) formare ogni anno entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo e consuntivo relativi alla gestione; i bilanci sono soggetti all'approvazione dei Comuni e dei Consorzi di Comuni;
b) erogare i fondi assegnati all'Asilo-Nido dal Comune o dal Consorzio di Comuni, in base al bilancio approvato, esclusi i fondi per le spese del personale e per la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature, alla cui erogazione provvede direttamente l'Ente; detti fondi sono versati al Comitato all'inizio di ogni bimestre secondo le previsioni di spesa e di impegno relative allo stesso periodo;
c) decidere sulle domande di ammissione all'Asilo-Nido, stabilendo anche, ove necessario, l'ordine della precedenza a norma del successivo articolo 19;
d) fissare l'orario giornaliero di apertura dell'Asilo-Nido a norma del successivo articolo 20;
e) formare ed approvare il regolamento delle funzioni del personale, a norma dei successivi articoli 22, 23, 24, 25;
f) segnalare al Comune o al Consorzio di Comuni tutte le questioni relative al personale e quelle concernenti la gestione dell'Asilo-Nido, sollecitando gli opportuni provvedimenti.
Art. 16
Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria, una volta al mese, in seduta straordinaria tutte le volte che sia convocato dal Presidente nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni devono essere effettuate con almeno cinque giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno ventiquattro ore di anticipo per le sedute straordinarie.
Il Comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza assoluta. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 17
Possono usufruire dell'Asilo-Nido tutte le famiglie che siano domiciliate o prestino attività lavorativa nella zona che lo Asilo-Nido stesso è destinato a servire.
I requisiti del domicilio e della prestazione lavorativa, qualora non risultino, rispettivamente, dai registri anagrafici e da attestazioni del datore di lavoro, sono accertati a mezzo di apposita indagine da disporsi da parte della Direzione dello Asilo-Nido secondo criteri fissati dal Comitato di gestione.
Art. 18
All'Asilo-Nido possono essere ammessi tutti i bambini sino ai tre anni, che non risultino affetti da malattie contagiose.
Hanno titolo per l'ammissione anche i bambini che presentino minorazioni psicofisiche e sensoriali, tali da non impedire in maniera assoluta e permanente - a giudizio dei sanitari - la frequenza di una comunità infantile.
Per i bambini non ammessi all'Asilo-Nido, ai sensi del precedente comma, l'Amministrazione Regionale promuoverà altre iniziative assistenziali.
Art. 19
Il Comitato di gestione dell'Asilo-Nido ha il compito di accogliere le domande di ammissione, tenendo presente che -in eccedenza di richieste - hanno la precedenza quelle famiglie che dimostrino maggior bisogno del servizio, sia per le condizioni economiche e sociali dei componenti, ovvero per il numero e l'età dei medesimi, sia per la natura e durata della loro attività lavorativa.
In ogni caso va rispettato il seguente ordine di precedenza:
a) i bambini che siano in stato di abbandono o in condizioni di privazione del minimo di assistenza;
b) i figli di madri nubili o vedove o abbandonate o divorziate o con il marito detenuto o sottoposto a misure detentive o ricoverato per malattia cronica, qualora versino in condizioni economiche disagiate;
c) i bambini i cui genitori versino in stato di grave indigenza;
d) i bambini che vivono in condizioni palesemente malsane.
Art. 20
I Comitati di gestione hanno la facoltà di ammettere i bambini all'Asilo-Nido gratuitamente o mediante corresponsione di quote da parte delle famiglie, in proporzione alle loro condizioni economiche. La partecipazione delle famiglie non deve comunque superare un terzo del costo medio per presenza.
L'Asilo-Nido è al servizio delle famiglie utenti per tutta la durata dell'anno solare, con il rispetto delle festività indicate nella legge 27.5.1949 n. 260.
L'orario giornaliero dell'Asilo-Nido viene deliberato dal Comitato di gestione, tenuto conto delle esigenze delle famiglie degli utenti e dell'orario di lavoro del personale.
Il Comitato di gestione può deliberare la chiusura temporanea dell'Asilo-Nido per un periodo pari a giorni feriali dodici nella stagione estiva e a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura non può superare nel corso dell'anno solare complessivi giorni feriali ventiquattro, salvo casi e necessità di ordine igienico-sanitario.
Art. 21
Quando in un Comune o in una circoscrizione di più Comuni esistano distanze notevoli tra le abitazioni degli utenti e la sede dell'Asilo-Nido, i Comitati di gestione organizzeranno idonei servizi gratuiti per il trasporto giornaliero dei bambini.
Qualora in un Comune o Consorzio di Comuni esistano più Asili-Nido, si dovrà provvedere alla organizzazione centralizzata dei servizi di lavanderia e stireria.
PERSONALE
Art. 22
I Comuni o Consorzi di Comuni debbono destinare agli Asili-Nido personale qualificato di nuova assunzione o già in servizio presso gli Enti stessi, in numero sufficiente ad assicurarne il buon funzionamento.
Ogni Asilo-Nido dovrà disporre di personale stabile e della consulenza di un'équipe di esperti messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale e formata da: un pediatra, un pedo-psichiatra, uno psicologo e personale di servizio sociale a carattere itinerante.
Il personale stabile, alle dipendenze dei Comuni o dei Consorzi di Comuni, sarà costituito da:
1) una vigilatrice con funzioni direttive;
2) puericultrici;
3) governanti e personale dei servizi generali.
Art. 23
La vigilatrice d'infanzia dell'Asilo-Nido deve:
1) svolgere funzioni direttive sia nell'attività di economato, sia nella sorveglianza del personale;
2) organizzare l'attività interna dell'Asilo-Nido, la formazione dei gruppi e l'assegnazione di essi al personale, la determinazione degli orari delle varie attività e degli interventi psicopedagogici che devono essere attuati per ogni bambino dal personale di assistenza;
3) coadiuvare il pediatra durante le visite dei bambini;
4) indirizzare e coordinare l'attività delle puericultrici e dell'altro personale, affinché l'andamento dell'Asilo-Nido si svolga nel rispetto delle migliori norme dell'igiene fisica e mentale;
5) mantenere i rapporti tra l'istituzione e le famiglie utenti.
Art. 24
Le puericultrici devono provvedere alla custodia ed alla cura dei bambini sotto la loro diretta e personale responsabilità, secondo le specifiche necessità dei singoli bambini ed in conformità alle norme igienico-sanitarie ed agli orientamenti dell'Asilo-Nido.
Esse saranno in numero di una ogni cinque bambini fino ai sei mesi di età, ovvero una ogni otto bambini di età superiore.
Art. 25
Il personale dei servizi generali è costituito:
a) da una cuoca;
b) da una governante fino a 30 bambini;
c) da una addetta al servizio di lavanderia e guardaroba, fino a 30 bambini.
Art. 26
In attesa dell'attuazione dell'Unità Sanitaria Locale, i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano più di quattro Asili-Nido debbono incaricare per gli stessi uno specialista in pediatria.
I Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano la gestione di un solo Asilo-Nido debbono avvalersi della prestazione periodica di un pediatra.
Per quanto attiene alla sfera psicopedagogica, i bambini faranno capo agli appositi servizi medico-psico-pedagogici esistenti e ai similari servizi che saranno promossi dall'Amministrazione Regionale.
L'attività di servizio sociale sarà curata da assistenti sociali appositamente incaricate dall'Amministrazione Regionale.
Art. 27
Per ogni Asilo-Nido le mansioni del personale saranno determinate dal Comitato di gestione, con apposito regolamento interno approvato dai Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge.
Art. 28
Nella fase di prima attuazione della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, l'assunzione del personale tecnico si effettuerà mediante pubblico concorso per soli titoli.
Oltre alla conoscenza della lingua francese, i titoli preferenziali richiesti sono:
a) vigilatrice d'infanzia, puericultrice;
b) assistente Montessori, maestra di scuola materna, economa, dietista, insegnante elementare, assistente sanitaria, infermiera pediatrica.
Il possesso di uno dei titoli di cui al punto b) deve essere integrato dalla frequenza, con valutazione favorevole, di appositi Corsi di formazione e aggiornamento promossi o approvati dalla Regione.
FINANZIAMENTI
Art. 29
I Comuni o i Consorzi di Comuni provvedono al finanziamento delle spese per la costruzione di Asili-Nido e alle spese per la loro gestione, con il concorso finanziario prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1044, e con il concorso finanziario integrativo della Regione ai sensi della presente legge.
Art. 30
La Regione concorre al finanziamento delle spese per la costruzione, gli impianti e l'arredamento degli Asili-Nido con un contributo, sino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento, in aggiunta del contributo dello Stato.
Il contributo finanziario della Regione, relativamente agli impianti e all'arredamento, sarà altresì concesso ai Comuni o Consorzi di Comuni che istituiranno l'Asilo-Nido in preesistenti costruzioni, previo parere favorevole dell'autorità sanitaria.
Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973/1977, la spesa annua massima di Lire cento milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973-1974-1975-1976 e 1977.
Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di Lire cento milioni è approvata l'istituzione del seguente capitolo n. 770 nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: "Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di Asili-Nido", con lo stanziamento annuo di Lire cento milioni, somma da prelevare dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F).
Art. 31
L'Amministrazione Regionale concorre alle spese di gestione annuale degli Asili-Nido, in aggiunta del contributo dello Stato, fino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento delle spese stesse, risultanti dai consuntivi di gestione.
Per la concessione dei contributi regionali previsti dal presente articolo è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa annua massima di lire cinquanta milioni, da imputare al sottoindicato apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973-1974-1975-1976 e 1977.
Per il finanziamento e la copertura della predetta spesa annua di lire cinquanta milioni è approvata l'istituzione del seguente capitolo n. 735 nella Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973: "Spese per contributi nelle spese di gestione di Asili-Nido", con lo stanziamento annuo di lire 50 milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).
Art. 32
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
