Objet du Conseil n. 81 du 28 février 1973 - Verbale

OGGETTO N. 81/73 - Disegno di legge regionale recante: "Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:

L'origine delle Consorterie valdostane si perde in tempi lontanissimi: non è possibile fissare con una certa approssimazione l'epoca della loro origine. Molto probabilmente si tratta di un fenomeno di spontanea associazione degli abitatori della montagna per godere insieme delle risorse naturali e per far fronte comune all'ostilità dell'ambiente, contro il quale il singolo, era impreparato a difendersi da solo.

Con il trascorrere dei secoli, l'organizzazione ed il funzionamento delle Consorterie assunsero contorni sempre più precisi. Per concorde parere degli studiosi, tanto le Consorterie quanto le altre analoghe Associazioni delle genti della cerchia alpina parteciparono dello spirito proprio del diritto germanico, anziché di quello del diritto romano.

Le Consorterie valdostane ebbero il periodo del loro massimo fulgore in un'epoca in cui l'economia della Valle d'Aosta era per forza di cose autarchica. In seguito, col graduale instaurarsi dell'economia di mercato, l'importanza delle Consorterie venne a poco a poco a diminuire. A partire dalla metà del XIX° secolo, le Consorterie entrarono in una crisi sempre più aperta, di origine sia economica che sociale, che ha toccato il suo apice nel tempo attuale contraddistinto da uno spopolamento della montagna sempre più accentuato, fenomeno dovuto a varie cause che qui non è il caso di illustrare.

Il lato più appariscente di tale crisi consiste nel fatto che i frutti dei boschi e dei pascoli, che costituiscono la massima parte dei beni consortili, non sono più tali da poter permettere la sopravvivenza in montagna di quelle popolazioni che un tempo ne traevano un sostentamento indispensabile e quasi esclusivo.

Poiché la lettera o) dell'art. 2 dello Statuto Regionale Valdostano attribuisce alla nostra Regione la competenza normativa primaria in materia di Consorterie, è necessario affrontare e risolvere il problema delle Consorterie valdostane al fine di salvare un istituto che ha dimostrato nel passato le particolari capacità amministrative e di maturità democratica delle popolazioni di montagna.

Le Consorterie potrebbero svolgere anche adesso ed in futuro un loro ruolo, a condizione che siano adattate alle esigenze dei tempi moderni, analogamente a quanto è stato fatto in Svizzera, dove istituti simili alle nostre Consorterie costituiscono tutt'ora l'ossatura dell'organizzazione volta al godimento dei beni silvo-pastorali,

Si tratta non solo di adeguare l'organizzazione ed il funzionamento delle Consorterie alle esigenze attuali, previo un completo accertamento della consistenza e della ubicazione dei loro beni silvo-pastorali. Infatti, ridottisi di molto i membri delle varie Consorterie in seguito allo spopolamento montano, gli attuali pochi consorzisti non hanno, a volte, nemmeno più un'idea molto precisa di quelli che sono i limiti tra i diritti propri dei privati e quelli della collettività a cui essi appartengono. Vi è il pericolo quindi che si verifichino, in futuro, delle spogliazioni di beni delle Consorterie, soprattutto per quanto riguarda i boschi, che hanno sempre patito i maggiori danni a causa di una scarsa coscienza forestale,

Le proposte norme di legge hanno lo scopo di porre rimedio ad un tale stato di cose: tali norme dovranno essere applicate soltanto nei riguardi delle vere e proprie Consorterie, e non anche nei riguardi delle comunioni familiari e dei semplici beni indivisi, che sono Associazioni a carattere privato, anche se nel linguaggio locale esse vengono comunemente definite "Consorts".

Da un recente studio risulterebbe che, per quanto riguarda i beni di proprietà di enti pubblici, esistano in Valle d'Aosta 128 Consorterie, ricoprenti una superficie di quasi 15.000 ettari, aventi un indirizzo prevalentemente forestale e, secondariamente, silvo-pastorale.

Si tratta, tuttavia, di dati incerti e da accertare con uno studio organico ed approfondito.

Alcune Consorterie, quelle aventi una più lunga tradizione, sono tuttora in grado di autoamministrarsi, Altre, invece, devono essere amministrate dai Comuni entro i cui confini esse sono comprese.

Da quanto sopra emerge la necessità di adottare norme legislative in grado di mettere ordine in una situazione che, se protratta, potrebbe causare l'estinzione delle Consorterie e la spogliazione e la dilapidazione dei loro beni.

È innanzitutto necessario stabilire cosa sono le Consorterie e chi sono i consorzisti: a ciò provvedono gli artt. 1 e 2 del proposto disegno di legge, che ha lo scopo di eliminare le difficoltà che rendono precari l'esistenza ed il funzionamento delle Consorterie, al punto da farne temere la scomparsa (incerta nozione della consistenza e dell'ubicazione dei beni; troppo grande varietà delle norme degli Statuti o addirittura, inesistenza di Statuti; utilizzazione irrazionale dei beni, con rischio di loro inutilizzazione o dilapidazione; rischio di vendite di terreni consortili a speculatori privati; difficoltà dì carattere amministrativo ed organizzativo).

A tal fine, la proposta legge, stabilito il carattere pubblicistico dell'Ente Consorteria (dal che consegue, fra altro, che queste sono ammesse a fruire dei benefici di legge previsti per gli Enti di diritto pubblico), fissa i seguenti punti principali:

1) l'inalienabilità e l'indivisibilità dei beni di uso pubblico di proprietà delle Consorterie con l'unica eccezione della possibilità della loro cessione ai Comuni o alla Regione;

2) il riconoscimento legale, da parte della Regione, delle Consorterie esistenti, sì da addivenire finalmente all'accertamento della loro esistenza, e, successivamente, delle loro consistenza ed ubicazione;

3) l'uso esclusivamente collettivo dei beni immobili della Consorteria, principio che rimane valido anche qualora i consorzisti si trovino ridotti momentaneamente ad uno solo (il quale non potrebbe, comunque, divenire proprietario dei detti beni). Ne consegue che gli utili annuali o periodici, ed anche il ricavato dalla eventuale cessione dei beni al Comune od alla Regione, non possono mai essere ripartiti fra i singoli, ma devono essere investiti in opere e lavori di interesse generale della Consorteria oppure all'acquisto di altri beni immobili, da godere sempre in maniera collettiva;

4) il funzionamento delle Consorterie viene regolato dalle norme di uno Statuto, regolarmente deliberato e soggetto all'approvazione da parte della Regione; all'articolo 9 della legge sono previste le materie che debbono essere disciplinate dagli Statuti delle Consorterie;

5) il godimento collettivo dei beni immobili delle Consorterie non deve avvenire in contrasto con le vigenti leggi in materia di protezione del suolo, delle foreste e dell'ambiente naturale; per quanto riguarda i boschi aventi una certa estensione minima, è anche prescritta l'adozione e l'applicazione dei piani economici;

6) al fine di facilitare l'amministrazione delle Consorterie, sono previste fusioni di due o più Consorterie e la loro riunione in Consorzio, in modo da ripartire le spese di amministrazione.

In sintesi, lo scopo della proposta legge regionale è il seguente: facilitare in ogni modo il funzionamento e l'allargamento delle Consorterie in grado di autoamministrarsi, in via subordinata, per le Consorterie che, per vari motivi, non siano in grado di autoamministrarsi neanche mediante fusione o riunione con altre Consorterie, prevedere che si provveda alla loro amministrazione da parte del Comune entro cui è compresa la maggior parte dei loro beni, oppure che si provveda alla loro cessione al Comune interessato o alla Regione, con il passaggio dei beni nel demanio di tali Enti.

Occorre impedire che una parte del territorio valdostano non rimanga inutilizzata o male utilizzata, con gravi ripercussioni dal punto di vista economico e di tutela del suolo, o, peggio, non divenga preda di speculazioni che, in definitiva, impoverirebbero ulteriormente le popolazioni della montagna.

Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste, MAQUIGNAZ.

Intervengono il Consigliere PEDRINI, l'Assessore MAQUIGNAZ, i Consiglieri MANGANONI, ANDRIONE, SAVIOZ e l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri DAYNÉ, SAVIOZ, l'Assessore MAQUIGNAZ, i Consiglieri ANDRIONE, MANGANONI, l'Assessore CHANTEL, i Consiglieri CHABOD, BANCOD e CHINCHERÉ.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisei;

- Voti contrari: due.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme riguardanti le Consorterie della Valle d'Aosta".

SEGUE: disegno di legge regionale n. 9

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Disegno di legge regionale

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N...: NORME RIGUARDANTI LE CONSORTERIE DELLA VALLE D'AOSTA

IL Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le Consorterie valdostane sono Enti speciali di natura pubblica, la cui amministrazione è soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale.

Gli atti deliberativi delle Consorterie devono essere corredati del parere consultivo dei Comuni interessati.

Alle Consorterie legalmente riconosciute ai sensi della presente legge si applicano le norme vigenti in materia di provvidenze a favore degli Enti di diritto pubblico.

Art. 2

Fanno parte delle Consorterie, con i relativi obblighi e diritti, i proprietari di fondi rustici siti nelle frazioni e località delle Consorterie, che vi risiedono effettivamente per un periodo annuale minimo stabilito negli Statuti delle Consorterie.

Art. 3

I beni immobili di uso collettivo delle Consorterie sono indivisibili e non possono essere alienati a privati.

Previa decisione favorevole di almeno i tre quarti dei consortisti, possono essere ceduti ai Comuni entro i cui confini sono compresi ed alla Regione Valle d'Aosta, passando a far parte, rispettivamente, del demanio del Comune o del demanio della Regione.

Art. 4

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Consorterie devono richiedere di essere legalmente riconosciute dalla Regione, previa produzione della documentazione in loro possesso.

Al riconoscimento legale delle Consorterie la Regione provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste, sentito il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, istituito con legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Art. 5

Il Presidente della Giunta Regionale promuove avanti il predetto Commissariato di Torino un giudizio ricognitivo sulle terre di uso collettivo la cui natura giuridica sia dubbia o controversa.

Art. 6

Trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni immobili di uso collettivo per i quali non sia stato possibile stabilire l'appartenenza ad una Consorteria oppure per i quali non si sia ottemperato a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4, passano a far parte del demanio dei Comuni entro il cui territorio sono compresi.

Art. 7

Le Consorterie legalmente riconosciute dalla Regione devono deliberare lo Statuto consortile, da sottoporre al parere del Consiglio del Comune o dei Comuni entro i cui territori si trovano i beni consortili, nonché all'approvazione da parte della Giunta Regionale.

Art. 8

Gli Statuti delle Consorterie, deliberati dall'Assemblea generale dei consorzisti, devono recare norme sulle seguenti materie, con l'osservanza delle vigenti leggi generali e speciali:

- Indicazione dei beni immobili indivisibili della Consorteria.

- Modalità e requisiti per l'acquisto, la perdita e il riacquisto della condizione di consorzista.

- Esercizio di diritti da parte dei consorzisti.

- Elenco degli aventi diritto a voto.

- Organi della Consorteria (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente, Segretario, Tesoriere, Revisori dei conti ecc.) e loro funzionamento e competenze.

- Gestione dei beni della Consorteria.

- Regolamenti interni.

- Contravvenzioni.

- Amministrazione della Consorteria.

- Conduzione ed utilizzazione dei beni immobili.

- Eventuale gestione dei servizi unitamente ad altre Consorterie.

- Ricorsi contro le decisioni e deliberazioni della Consorteria.

Art. 9

I corrispettivi per i beni eventualmente ceduti dalle Consorterie in proprietà ai Comuni o alla Regione sono destinati al finanziamento di spese straordinarie per l'esecuzione di lavori e opere di interesse generale delle Consorterie, oppure all'acquisto di beni immobili.

Art. 10

Gli utili annuali di gestione delle Consorterie devono essere impiegati per finanziare spese straordinarie per la esecuzione di lavori o opere di interesse generale delle Consorterie, oppure per l'acquisto di beni immobili.

È vietata la ripartizione degli utili di gestione fra i consorzisti.

Art. 11

Qualora l'utilizzazione dei beni immobili consortili non sia più economicamente conveniente, l'Assemblea dei consorzisti può deliberare una diversa utilizzazione dei beni stessi.

Art. 12

Le Consorterie che, per ridotto numero di consorzisti o per scarsa consistenza economica di beni immobili, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione, sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi. Il Comune deve provvedere alla amministrazione dei beni consortili mediante apposita separata gestione di bilancio e gli eventuali utili sono destinati a spese straordinarie per lavori o di opere di interesse generale della frazione o delle frazioni interessate.

L'accertamento sulla impossibilità di funzionamento, di cui al comma precedente, è demandato alla Giunta Regionale.

Art. 13

I beni silvo-pastorali delle Consorterie sono soggetti alle norme di legge in vigore in materia di vincoli idrogeologico e forestale o di altri eventuali analoghi vincoli di legge.

In caso di contrasto fra i diritti di uso dei beni agro-silvo-pastorali delle Consorterie e i vincoli di cui sopra, le Consorterie dovranno adeguare le norme statutarie alle norme di legge sui vincoli medesimi.

Art. 14

I beni forestali delle Consorterie, - qualora la superficie forestale superi i duecento ettari di bosco di alto fusto oppure i trecento ettari di ceduo, - sono soggetti ad un piano economico pluriennale di razionale utilizzazione da deliberare dall'Assemblea dei Consorzisti e da approvare dalla Giunta Regionale.

Per lo studio e la redazione dei piani economici pluriennali potranno essere concessi contributi da parte della Regione in conformità alle norme di legge.

In caso di inadempienza da parte delle Consorterie l'Assessorato regionale all'Agricoltura e alle Foreste promuove di ufficio lo studio e la redazione dei predetti piani economici pluriennali di utilizzazione.

Art. 15

Con deliberazione del Consiglio Direttivo della Consorteria possono essere assegnate ai consorzisti quote annuali di legna da ardere in ragione delle effettive necessità familiari e subordinatamente alle esigenze della migliore utilizzazione dei beni forestali; analogamente potrà essere assegnato ai consorzisti legname da opera per Costruzione od il riattamento di loro fabbricati aventi destinazione rurale od artigianale di trasformazione di prodotti agricoli e forestali.

Il Consiglio Direttivo della Consorteria, sentito il Comandante della Stazione Forestale competente per zona, esamina le domande di assegnazione di legname e delibera sulle singole assegnazioni.

La legna ed il legname assegnati devono essere utilizzati direttamente dai consorzisti e non possono formare oggetto di commercio o di scambio con materiali di qualsiasi genere.

Il mancato prelevamento, da parte dei consorzisti, delle quote annuali di focatico entro il termine stabilito determini la decadenza di diritto della assegnazione.

Analoga decadenza di assegnazione del legname da lavoro deriva dal mancato esboscamento entro i termini di tempo fissati dai regolamenti interni o dai disciplinari di concessione.

Art. 16

Per l'esercizio dei diritti di pascolo sui beni consortili devono essere osservate le norme degli Statuti e dei Regolamenti Consortili, nonché le disposizioni particolari dei piani economici pluriennali di utilizzazione.

I beni consortili destinati a pascolo possono essere concessi in locazione.

Art. 17

Due o più Consorterie possono riunirsi in Consorzio o fondersi in una unica Consorteria.

L'Amministrazione Regionale promuove e facilita la formazione di questi Consorzi e la fusione delle Consorterie.

Art. 18

Le cariche elettive delle Consorterie sono gratuite.

Al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo, responsabili in modo particolare ed impegnativo dell'Amministrazione dei beni consortili, sarà concessa una indennità di trasferta e il rimborso delle spese sostenute.

La misura della indennità non può, comunque, superare la misura della indennità prevista per le cariche elettive del Comune nel cui territorio è compresa la Consorteria o la maggior parte dei beni consortili.

Il Segretario ed il personale delle Consorterie sono retribuiti con indennità mensili di incarico in misura stabilita dall'Assemblea dei consorzisti.

Art. 19

Per la pubblicazione e il controllo degli atti deliberativi delle Consorterie si osservano le norme della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15.

Art. 20

Per l'eventuale scioglimento delle promiscuità per comunioni che interessano le Consorterie si osservano le norme dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo Regolamento di applicazione approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332.

Art. 21

Ferme restando le competenze di carattere contenzioso giurisdizionale che la legge 16 giugno 1927, n. 1766 attribuisce al Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria, ai controlli amministrativi sul le Consorterie valdostane provvede, con appositi uffici e personale, la Regione Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficia le della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì