Objet du Conseil n. 103 du 14 mars 1973 - Verbale

OGGETTO N. 103/73 - Ritiro della proposta di legge concernente: "Modificazioni e norme di attuazione e di integrazione della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, di iniziativa dei Consiglieri Manganone e Andrione, concernente: "Modificazioni e norme di attuazione e di integrazione della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta 28 aprile 1960, n. 3", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'8 e 9 febbraio 1973:

La complessa e varia situazione urbanistica attuale in Valle, che anche il più esperto giurista trova difficoltà a conoscere perfettamente non solo sul piano del coordinamento delle norme o su quello della loro interpretazione, ma soprattutto sul piano della individuazione dei principi fondamentali che reggono il settore, deve essere attentamente considerata e valutata dettagliatamente.

L'esplosione demografica, lo sviluppo di carattere sociologico, la necessità di alloggi per i nuovi e vecchi nuclei familiari, il sorgere di una infinità di aziende artigianali e commerciali, lo sviluppo industriale, il sistema della tutela del paesaggio e quello della tutela dei beni artistici e culturali, l'assetto geologico, idraulico e forestale del territorio valdostano sono problemi che vanno affrontati con una nuova disciplina urbanistica coordinata con la programmazione economica regionale.

Occorrono modificazioni e norme di attuazione della legge regionale urbanistica del 28 aprile 1960 n. 3, modificazioni e norme contenute nell'allegata proposta di legge.

Si avrà con l'approvazione della legge suddetta una chiara visione d'insieme di particolare valore, riferita alla posizione, alla limitazione geografica ed ambientale della nostra Regione.

Sarà l'indicazione e sicura guida nella redazione degli strumenti urbanistici regionali e comunali, secondo le esigenze della nostra comunità, e quindi un'indispensabile strumento di orientamento, di lavori, di programmazione, di salvaguardia e di tutela del territorio della nostra Regione.

SEGUE: allegato disegno di legge.

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Proposta di legge regionale

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE ... N. ...: MODIFICAZIONI E NORME DI ATTUAZIONE E DI INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA 28 APRILE 1960, N. 3.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I°

FINALITÀ DELLA LEGGE - FUNZIONI E ORGANI AMMINISTRATIVI

ART. 1

FINALITÀ DELLA LEGGE

La legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio 28 aprile 1960, n. 3, disciplina nel territorio della Valle d'Aosta: l'impianto, l'espansione e le trasformazioni degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale, delle attrezzature e dei servizi; le modificazioni della forma e dell'aspetto del territorio; la tutela del paesaggio e dei centri storici, artistici ed ambientali.

La pianificazione urbanistica regionale deve essere coordinata con la programmazione economica regionale.

ART. 2

FUNZIONI E ORGANI AMMINISTRATIVI

Le funzioni amministrative in materia di. urbanistica e di tutela del paesaggio sono esercitate dalla Regione e dai Comuni.

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio a mezzo dell'Assessorato Regionale dell'Urbanistica e della Programmazione.

Il Presidente della Giunta Regionale potrà delegare per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite dalla legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 l'Assessore Regionale all'Urbanistica e alla Programmazione.

ART. 3

SERVIZIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Presso l'Assessorato dell'Urbanistica e della Programmazione è costituito il Servizio regionale dell'urbanistica, ripartito in ufficio per la pianificazione territoriale e ufficio per la pianificazione urbana, che promuove, vigila e coordina l'attività urbanistica e di tutela paesaggistica nel territorio della Regione.

Esso è retto da un ingegnere o architetto funzionario regionale.

ART. 4

COMITATO REGIONALE PER L'URBANISTICA E LA TUTELA DEL PAESAGGIO (C.R.U.)

È costituito il Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, (C.R.U.), così composto:

- l'Assessore Regionale all'Urbanistica e alla Programmazione che lo presiede, o un suo delegato;

- il Presidente del Comitato consultivo per la programmazione regionale, o suo delegato;

- l'ingegnere capo dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, o suo delegato;

- il dirigente dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, o suo delegato;

- l'ispettore agrario e l'ispettore forestale della Regione, o loro delegati;

- il dirigente dell'Assessorato del Turismo, o suo delegato;

- il sovrintendente regionale alle Antichità e Belle Arti, o suo delegato;

- il medico regionale, o suo delegato;

- un rappresentante dell'Ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

- un rappresentante dell'Ordine degli Architetti del Piemonte e della Valle d'Aosta;

- un rappresentante del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta;

- un rappresentante dei costruttori della Valle d'Aosta;

- il capo del servizio regionale per l'urbanistica, che funge anche da segretario del comitato stesso.

La costituzione del comitato e la nomina dei singoli membri o dei loro delegati, in base alle designazioni, avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

I rappresentanti degli Enti sono designati dai rispettivi organismi rappresentati.

Il Presidente del. Comitato potrà chiamare a fare parte con voto consultivo e limitatamente agli argomenti di competenza uno o più esperti qualificati, e invitare alle sedute rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 5

COMPITI DEL COMITATO REGIONALE PER L'URBANISTICA E LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Il Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio indirizza la stesura e le successive modificazioni e aggiornamenti del piano regolatore regionale e dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regionale, controlla la corrispondenza alle previsioni del piano regionale e l'aggiornamento dei piani regolatori comunali o comprensoriali e dei relativi piani particolareggiati di esecuzione, ivi compresi i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Il Comitato è organo consultivo regionale per tutta l'attività relativa all'urbanistica ed alla tutela del paesaggio.

ART. 6

COMITATO COMUNALE PER L'URBANISTICA

In ogni Comune che sia tenuto o intenda procedere alla adozione del piano regolatore comunale, è costituito il Comitato comunale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio così composto:

- il Sindaco o un suo delegato;

- i membri della Commissione Edilizia;

- un ingegnere o architetto, progettista del piano regolatore;

- un tecnico del servizio regionale per l'urbanistica o un membro del C.R.U.

Salva la composizione minima prescritta è facoltà del Sindaco ampliare la composizione del Comitato comunale per l'urbanistica.

Il Comitato comunale per l'urbanistica promuove la formazione del piano regolatore comunale e dei piani esecutivi particolareggiati, lo studio dei tempi e dei modi di attuazione, le modifiche e gli aggiornamenti ai piani stessi.

Nel caso in cui il Comune faccia parte di un comprensorio urbanistico le competenze del Comitato comunale saranno assunte dal Comitato comprensoriale per l'urbanistica.

ART. 7

INDENNITÀ DI PRESENZA AI MEMBRI DEI COMITATI

Ai membri del Comitato regionale per l'urbanistica e dei Comitati comunali per l'urbanistica sono corrisposte medaglie di presenza nelle misure previste dall'articolo 4 della legge regionale 29.8.1964 n. 20, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

TITOLO II°

PIANO REGOLATORE REGIONALE E PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE

ART. 8

FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE REGIONALE E DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE

Il C.R.U. predispone il programma di studi e di ricerche per la formazione del piano regolatore regionale e dei piani particolareggiati di attuazione indicando i tempi necessari, gli studi che possono essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale e quelli per cui è necessario l'affidamento di incarichi esterni.

Su, proposta dell'Assessore all'Urbanistica e alla Programmazione, la Giunta Regionale approva il programma e procede alla nomina e agli incarichi necessari.

Il C.R.U. dovrà approntare il programma di lavoro nel termine di mesi tre dal suo insediamento. Il progetto di piano regolatore regionale dovrà essere presentato alla Giunta Regionale, con il parere del C.R.U., nei successivi nove mesi.

ART. 9

CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE REGIONALE

Il piano regolatore regionale, oltre elementi previsti dalla legge, completi delle relative norme, deve indicare:

a) la rete infrastrutturale, i servizi pubblici esistenti e le iniziative previste dall'Amministrazione Regionale in questo campo;

b) la delimitazione e le norme relative alle zone di interesse storico, artistico e ambientale, alle zone di interesse archeologico e ai parchi nazionali;

c) gli immobili, i complessi di cose immobili e le zone di interesse paesistico soggetti a vincoli particolari o comunque in cui la modificazione sia permessa solo a condizioni particolari ivi compresi quelli già vincolati ai sensi della legge 29.6.1939, n. 1497, con le relative norme;

d) le utilizzazioni e le attività economiche prevalenti a cui deve essere destinato il territorio;

e) le norme tecniche di attuazione e le norme generali di regolamentazione edilizia valide per tutti i Comuni della Regione o anche solo per parte di essi;

f) gli eventuali comprensori;

g) piani particolareggiati obbligatori di iniziativa regionale.

Il piano regolatore regionale interessa la totalità del territorio della Regione ed è formato da una relazione, dai disegni di progetto e dalle norme di attuazione.

Il piano regolatore regionale tiene conto delle indicazioni del Piano regolatore nazionale nel caso in cui questo sia già in vigore. Qualora l'entrata in vigore del piano regolatore regionale preceda quella del piano regolatore nazionale sarà effettuata la sua revisione all'entrata. in vigore di questo.

ART. 10

CONTENUTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE

I piani particolareggiati sviluppano direttive e criteri stabiliti dal piano regolatore regionale e devono contenere:

a) la delimitazione del loro perimetro;

b) le. precisazione degli interventi;

c) la specificazione delle opere pubbliche o destinate a uso pubblico generale o speciale e l'indicazione delle aree su cui dovranno essere ubicate;

d) l'indicazione planivolumetrica degli insediamenti abitativi e produttivi, la specificazione dettagliata delle relative opere di urbanizzazione primaria, delle attrezzature e dei servizi;

e) l'indicazione delle aree soggette ad espropriazione;

f) i tempi di attuazione secondo programmi annuali, indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;

g) la previsione di massima delle spese occorrenti per le espropriazioni da effettuarsi in esecuzione del programma annuale e l'indicazione dei mezzi per la loro copertura;

h) tutti gli elementi tecnici necessari alla esauriente documentazione delle opere previste dai piani e normalmente:

1) una o più planimetrie aggiornate e quotate della zona considerata dal piano, nella quale siano segnati i confini delle particelle catastali con i numeri di mappa, la consistenza, lo stato e il tipo degli insediamenti, delle culture, della rete infrastrutturale, delle attrezzature e dei servizi e ogni altro elemento di interesse urbanistico e paesistico della zona;

2) le planimetrie contenenti gli elementi di progetto previsti dalla legge e dal presente regolamento;

3) i profili e le sezioni necessari alla illustrazione delle indicazioni planivolumetriche e delle attrezzature previste.

I piani particolareggiati sono costituiti da una relazione e dai citati disegni di progetto.

La relazione deve dare notizia dello stato attuale della zona considerata nel piano e illustrare sotto l'aspetto tecnico e economico le previsioni di progetto in merito agli argomenti oggetto di disciplina del piano e alle condizioni topografiche, geologiche e idrologiche del terreno.

ART. 11

ADOZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE

I piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore regionale sono adottati con delibera del Consiglio Regionale.

I piani particolareggiati devono essere depositati nella segreteria della Regione e del Comune interessato per la durata di 30 gg. consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione su uno o più giornali locali e sul bollettino ufficiale della Regione. Entro il termine di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 potranno presentare opposizioni i proprietari di immobili compresi nei piani o altri aventi un interesse legittimo da tutelare e osservazioni ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano cittadini o enti.

I piani particolareggiati di attuazione del piano regionale sono approvati dal Consiglio Regionale.

Con deliberazione di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 5, entro il quale i piani particolareggiati dovranno essere attuati; la deliberazione di approvazione dovrà essere notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nei piani particolareggiati entro 30 giorni dall'annunzio dell'avvenuto deposito nella segreteria. regionale e comunale.

TITOLO III°

PIANI REGOLATORI COMUNALI E PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE

ART. 12

FORMAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI E DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE.

L'Amministrazione comunale nomina il tecnico competente ai sensi delle leggi vigenti, incaricato dello studio del piano regolatore comunale e dei piani particolareggiati di attuazione del piano stesso.

ART. 13

CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE

Il piano regolatore comunale deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3:

- relazione tecnico-economica illustrativa;

- indicazione dello stato di fatto esistente in tutto il territorio del Comune, rete infrastrutturale, vincoli o preesistenze ambientali notevoli, aree demaniali o consortili, e ogni altro elemento esistente di particolare interesse urbanistico;

- la suddivisione del territorio in rapporto alle rispettive destinazioni, residenze, agricoltura, industrie ove siano previste dal piano regionale di sviluppo economico, ecc.;

- la relazione sulle condizioni di stabilità idrogeologica delle zone interessate;

- l'indicazione della rete infrastrutturale e dei servizi pubblici previsti, delle aree sottoposte a speciali servitù o utilizzazioni o vincoli di interesse regionale o comunale;

- il regolamento edilizio comunale e le norme tecniche di attuazione del piano.

Il piano regolatore comunale deve contenere il primo programma quinquennale contenente la indicazione delle opere pubbliche e di urbanizzazione da realizzare e dei piani particolareggiati da promuovere e da adottare commisurati sulle effettive possibilità di sviluppo del quinquennio.

Per i Comuni già provvisti di piano regolatore il primo programma quinquennale deve essere deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. I piani regolatori comunali in vigore prima della approvazione del piano regionale saranno sottoposti a verifica entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

Tutti i piani regolatori saranno sottoposti a verifica entro sei mesi dall'entrata in vigore delle successive modificazioni al piano regionale stesso.

Il punto 5 dell'art 9 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 è soppresso.

ART. 14

PUBBLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE - OSSERVAZIONI -

CONTRODEDUZIONI

La deliberazione di adozione à trasmessa alla Giunta regionale che subordina l'approvazione alla regolarità amministrativa e finanziaria degli atti e autorizza il deposito di cui all'art. 10 della legge regionale 23 aprile 1960 n. 3 nella Segreteria comunale, esprimendosi entro 10 giorni dalla trasmissione. Il Presidente della Giunta, sentito il C.R.U., trasmette all'Amministrazione comunale le osservazioni nel merito tecnico al piano adottato entro i termini previsti dall'art. 10 della legge per la presentazione delle osservazioni.

L'annunzio dell'eseguito deposito del progetto deve essere dato con affissione all'albo comunale, in luoghi di pubblica frequenza, e mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, nonché in uno o più giornali da designarsi dal Presidente della Giunta regionale.

Presso gli Uffici comunali deve essere aperto un libro per la registrazione delle osservazioni al piano presentate ai sensi del- l'art. 10 della, legge regionale 28 aprile 1960 n. 3.

Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e sono ricevute dal Segretario comunale o da un suo delegato.

Durante il termine di cui all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 è libera per chiunque l'ispezione del registro e delle osservazioni.

Decorso il termine utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretario comunale chiuderà il registro con la dichiarazione indicante il numero delle osservazioni presentate.

Sulle osservazioni prodotte l'Amministrazione comunale deve, con apposita delibera consiliare, formulare. entro un mese le proprie controdeduzioni, adottando le modifiche al piano conseguenti all'accoglimento totale o parziale delle osservazioni, sentita la Commissione Urbanistica comunale.

La deliberazione è trasmessa al Presidente della Giunta, il quale, sentito il C.R.U., entro un mese dalla data di ricezione, propone agli organi competenti, che dovranno pronunciarsi entro il termine di un mese, la approvazione e la entrata in vigore del piano regolatore comunale.

ART. 15

CONTENUTO E ADOZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI

Il contenuto dei piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore comunale è quello già descritto all'art. 9 per i piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore regionale.

I piani particolareggiati di attuazione del piano regolatore comunale, compresi i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

I piani particolareggiati devono essere depositati nella segreteria del Comune interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante pubblicazione su uno o più giornali locali e sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro il termine di cui all'art. 10 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3 potranno presentare opposizioni i proprietari di immobili compresi nei piani o altri aventi un interesse legittimo da tutelare e osservazioni ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento del piano cittadini o enti.

Valgono per i piani particolareggiati le modalità di adozione stabilite per i piani regolatori comunali all'art. 13.

ART. 16

APPROVAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI

I piani particolareggiati del piano regolatore comunale e i piani previsti dalla legge 18 aprile 1962 n.167, previo parere del C.R.U., sono approvati dalla Giunta regionale.

Con la deliberazione di approvazione sono decise le opposizioni ed è fissato il tempo, non maggiore di anni 5, entro il quale i piani particolareggiati dovranno essere attuati.

La deliberazione di approvazione dovrà essere notificata. a ciascun proprietario degli immobili compresi nei piani particolareggiati entro 30 gg. dall'annuncio dell'avvenuto deposito nella segreteria del Comune interessato.

ART. 17

MODIFICHE AI PIANI REGOLATORI COMUNALI E AI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ATTUAZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE

Con la deliberazione di approvazione dei piani regolatori comunali e dei piani particolareggiati di attuazione possono essere apportate al piano modifiche che su parere del C.R.U. e del Comitato consultivo per la programmazione, e sentito il Comune interessato, siano riconosciute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano regolatore regionale e del programma economico;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse regionale;

c) la tutela del paesaggio e dei complessi storico-artistici ed ambientali;

d) una dotazione di servizi e di spazi pubblici adeguati alle necessità.

ART. 18

PIANI COMPRENSORIALI

Il piano regolatore regionale potrà prevedere la creazione di comprensori di Comuni e la formazione di piani comprensoriali.

Con separata legge verrà regolata la formazione dei comprensori, le modalità di adozione e di approvazione dei piani comprensoriali, la creazione delle gestioni urbanistiche comprensoriali e dei comitati comprensoriali per l'urbanistica.

I piani regolatori comprensoriali dovranno contenere le stesse indicazioni dei piani regolatori comunali con riferimento al territorio di più Comuni.

TITOLO IV°

AUTORIZZAZIONI - SANZIONI

ART. 19

AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione a compiere gli interventi di cui all'art. 1 è rilasciata dal Sindaco mediante apposita licenza, sentita la Commissione Edilizia Comunale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

I documenti, relativi alla autorizzazione vengono trasmessi dal Sindaco entro 5 giorni dal rilascio al Presidente della Giunta il quale potrà entro 15 giorni dalla ricezione sospenderla e nei 15 giorni successivi deciderà sulla stessa in via definitiva. In assenza di sospensione nei termini suindicati l'autorizzazione diventa operante.

Con tali modalità il Presidente della Giunta esercita i poteri conferitigli dall'art. 3 della legge regionale 28 aprile 1960 n. 3.

Scaduti i termini previsti dal 2° comma l'autorizzazione diventa esecutiva.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo comunale, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita.

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione, presso gli Uffici comunali, della autorizzazione e degli atti di progetto e presentare ricorsi ai sensi delle leggi vigenti.

L'autorizzazione non può avere validità superiore a un anno; l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della autorizzazione in contrasto sempre che i relativi lavori non siano eseguiti per un valore pari a 1/10 dell'investimento previsto.

Nelle zone non destinate alla espansione per aggregati nei piani regolatori vigenti l'autorizzazione a costruire sarà rilasciata nei limiti previsti dalle norme di attuazione del piano.

Nelle zone degli abitati esistenti o in quelle destinate alla espansione per aggregati, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se corrispondente a quanto previsto nei piani particolareggiati vigenti; ove non siano in vigore piani particolareggiati, l'indice di sfruttamento edilizio sarà quello minimo previsto nelle zone non destinate alla espansione per aggregati.

La rispondenza a quanto richiesto dai piani regolatori regionali e comunali e l'assolvimento degli oneri imposti dalle leggi e regolamenti vigenti è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'autorizzazione.

Non potrà essere concessa alcuna deroga alle norme vigenti.

ART. 20

ELEMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati gli estremi dei titoli in base ai quali il richiedente ha la disponibilità dell'immobile al quale si riferisce l'autorizzazione richiesta e l'accesso alla pubblica via.

I progetti da allegare alla domanda dovranno essere firmati dal proprietario, dal progettista, nonché, prima dell'inizio dei lavori, dal direttore dei lavori che è tenuto a segnalare all'autorità competente le opere eseguite in difformità al progetto autorizzato.

La documentazione deve constare di:

1) una domanda;

e, in triplice copia:

2) una planimetria generale aggiornata della località in scala 1:1000 estesa sull'area circostante alla proprietà per una fascia di larghezza non inferiore a m. 100 comprendente comunque almeno una strada carrozzabile, o parte della più vicina frazione;

3) una planimetria quotata dell'intera proprietà del richiedente in scala 1:500 o 1:200;

4) piante, sezioni o prospetti in scala 1:50 o 1:100 dell'edificio in progetto e precisamente: piante quotate di tutti i piani diversi fra di loro, dei piani sotterranei, delle coperture e delle eventuali soprastrutture, sezioni quotate in numero ed in esecuzione sufficienti ad accertare le altezze interne e la intera volumetria dell'edificio; tutti i prospetti con le quote delle altezze riferite ai piani stradali o ai piani delle aree interne; nonché per le costruzioni estendentesi fino ai limiti di proprietà, le indicazioni occorrenti a illustrare le modalità previste per gli attacchi ai fabbricati adiacenti, siano essi esistenti che da costruire;

5) uno o più disegni particolareggiati in scala 1:20;

6) una relazione sul progetto recante gli estremi degli eventuali atti di vincolo assoggettanti la proprietà, tutti i compiti aritmetici occorrenti per provare la regolarità del progetto stesso. La mancata segnalazione dell'esistenza di vincoli sulla proprietà comporta la decadenza dell'autorizzazione eventualmente già concessa;

7) l'inserimento dell'opera nella rete infrastrutturale esistente o prevista o i modi di soddisfare alle esigenze igienico-sanitarie con le relative domande di concessione;

8) fotografie, quando le opere edilizie si riferiscono a zone di particolare interesse artistico, storico, ambientale o paesistico e comunque nel caso che dette opere comportino preventive demolizioni, anche parziali, o trasformazioni architettoniche e ambientali.

Per le opere di trasformazione ambientale o del suolo per cui le leggi vigenti non richiedono progetti di tecnici abilitati è sufficiente una relazione illustrativa corredata da fotografie e planimetria in triplice copia.

ART. 21

SANZIONI

Qualora vengano iniziati i lavori senza la prescritta licenza di costruzione rilasciata dal Sindaco o sia constatata l'inosservanza delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione o comunque vengano eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regionale, dei piani comunali, delle leggi o regolamenti in vigore, ove il Sindaco non provveda, il Presidente della Giunta dovrà disporre la sospensione dei lavori che verrà notificata a termini di legge.

Entro un mese dalla notificazione, il Presidente, sentito il C.R.U., ordinerà la demolizione delle opere non corrispondenti ai piani e alle norme vigenti e le eventuali opere di ripristino ai sensi dell'art. 4 della legge.

TITOLO V°

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 22

FONDO REGIONALE PER L'URBANIZZAZIONE

Con successivo provvedimento verrà costituito il fondo regionale per l'urbanizzazione, ai. fini di anticipare agli Enti comunali o comprensoriali, tenuti alla esecuzione degli espropri, le somme occorrenti alle operazioni.

ART. 23

COMUNI TENUTI ALLA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE

I seguenti Comuni sono tenuti, anche in assenza di piano regionale, a redigere ed adottare il piano regolatore comunale e i piani particolareggiati per il primo quinquennio o adeguare i piani adottati o approvati alle norme previste dal presente regolamento entro il termine di anni uno dall'entrata in vigore della presente legge: (Antey Saint-André, Aosta, Ayas, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Courmayeur, Donnaz, Doues, Gressan, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint-Jean, La Magdeleine, La Thuile, Morgex, Ollomont, Pont Saint-Martin, Pré Saint-Didier, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valsavaranche, Valtournanche).

Qualora a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto a nominare la Commissione Urbanistica Comunale e a conferire l'incarico, provvederà di ufficio il Presidente della Giunta. Valgono per i Comuni suelencati le norme previste dall'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'adozione del piano regolatore comunale entro tre mesi.

I Comuni non compresi nell'elenco possono procedere alla adozione del piano regolatore comunale anche in assenza di piano regolatore regionale vigente.

Ai piani regolatori comunali come sopra adottati si applica l'art. 18, 1° comma della legge.

Dove sono in vigore piani regolatori approvati e dotati di piani particolareggiati, le autorizzazioni saranno concesse con riferimento a questi ultimi secondo le modalità previste dagli artt.18, 19 e 20 fino all'entrata in vigore delle modifiche per adeguamento alle presenti norme.

ART. 24

LIMITI ALLA EDIFICAZIONE IN REGIME TRANSITORIO

Per tutti i Comuni della Regione in attesa dell'entrata in vigore del piano regionale e dei piani comunali, la edificazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Servizio dell'Urbanistica e la Soprintendenza Regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altri parti del territorio e superi di 800 metri cubi di volume fuori terra.

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani fuori terra;

c) l'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire o sistemare non potrà essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui prospetta e non potrà essere superiore al doppio della distanza dai confini di proprietà. Gli edifici inferiori a metri cubi 800 possono anche essere costruiti in aderenza secondo le norme del Codice Civile, fermi restando gli altri vincoli;

d) salvo maggiori vincoli imposti da leggi o regolamenti vigenti, la larghezza delle strade carrozzabili non sarà mai inferiore a 7,50 m.; all'esterno dei centri abitati le costruzioni debbono essere distanziate di almeno 5 metri dal ciglio della strada;

e) nelle aree di pertinenza delle costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un posto macchina ogni 200 metri cubi di costruzione;

f) le superfici coperte non possono superare un terzo dell'area di proprietà.

Su proposta del C.R.U., saranno definiti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, i perimetri delle zone comprendenti agglomerati di interesse ambientale, storico ed artistico, entro i quali sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di carattere e volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore.

Il decreto sarà pubblicato nell'albo pretorio della Regione e dei Comuni interessati.

Contro il decreto del Presidente della Giunta è ammesso il ricorso, per chiunque abbia interesse, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, alla Giunta Regionale, che deciderà in via definitiva.

Durante il periodo transitorio, le autorizzazioni nei limiti di cui al presente articolo sono soggette alle norme degli articoli 18, 19 e 20.

Le disposizioni di cui al comma primo non si applicano alle licenze edilizie ottenute o richieste prima dell'entrata in vigore della presente legge e che sono state o saranno rilasciate in base alle norme vigenti al momento della richiesta. Le licenze così ottenute o rilasciate hanno la validità di un anno qualora non siano stati iniziati i lavori. Se i lavori sono stati iniziati entro l'anno le costruzioni relative dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

ART. 25

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

La presente legge sostituisce il regolamento previsto dallo articolo 2 della legge 28 aprile 1960, n. 3.

ART. 26

NORMA FINANZIARIA

Le spese derivanti dalla corresponsione delle medaglie di presenza ai Membri del Comitato regionale per l'Urbanistica e ai Membri dei Comitati comunali per l'urbanistica previste in annue Lire ....., saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale, con imputazione al capitolo ..... dalla Parte "Spesa" del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969, nonché ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni di durata dei predetti organi.

ART. 27

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

Illustra il Consigliere ANDRIONE.

Intervengono il Consigliere MANGANONE, che dichiara di ritirare la proposta di legge, e l'Assessore al turismo, antichità e belle arti, MILANESIO.

Il Consiglio prende atto.

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 12,20.