Objet du Conseil n. 102 du 14 mars 1973 - Verbale
OGGETTO N. 102/73 - Disegno di legge concernente: "Concessione di contributi ai comuni nelle spese per la corresponsione dell'indennità di carica ai Sindaci".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, di iniziativa del Consigliere Dolchi, concernente: "Contributo ai Comuni della Valle d'Aosta, da iscrivere nella Parte Entrate dei bilanci comunali, per far fronte alla corresponsione della indennità di carica ai Sindaci", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza dell'8 e 9 febbraio 1973:
Condividendo le giuste richieste che alcuni Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta hanno sottolineato in una lettera indirizzata ai Capi Gruppo consiliari, i Consiglieri regionali del P.C.I. ritengono opportuno presentare, l'acclusa proposta di legge regionale che auspicano possa trovare l'adesione di tutti i colleghi Consiglieri ed il loro voto favorevole.
È cosa nota che, purtroppo, i bilanci di quasi tutti i Comuni sono deficitari o limitati alla ordinarissima amministrazione, ed anche quelli della Valle d'Aosta riescono faticosamente ad essere chiusi in pareggio con grave pregiudizio degli stessi compiti di istituto. In tale situazione un naturale riserbo ed un profondo senso di modestia e di pudore impongono ad alcuni Sindaci di non gravare sul Bilancio della loro Amministrazione con una, seppur modestissima, indennità di carica.
Giusto quindi sembra (anche per sottolineare con più forza il principio democratico di permettere l'accesso alla direzione della cosa pubblica a tutti i cittadini, anche a quelli che non hanno mezzi economici propri e quello di non più considerare la carica pubblica come un privilegio od un lusso riservato ai più abbienti) che l'Amministrazione Regionale provveda ad integrare i Bilanci comunali di una quota annua da destinarsi alla indennità da corrispondere ai Sindaci in base alla legge n. 491 del 2.4.1968.
Tale legge nazionale prevede infatti la corresponsione della indennità di carica ai Sindaci ed agli amministratori, fra l'altro nella seguente misura:
L. 20.000 mensili pari ad annue 240.000 per i Comuni fino a 1.000 abitanti;
L. 40.000 mensili pari ad annue 480.000 per i Comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti;
L. 70.000 mensili pari ad annue 840.000 per i Comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti;
L. 180.000 mensili pari ad annue 2.160.000 per il Comune capoluogo.
Pertanto la spesa annua a carico della Regione, in base al numero dei Comuni delle diverse categorie esistenti in Valle, si aggirerebbe sui 27 milioni, o poco più, e potrebbe essere contenuta in uno stanziamento prudenziale annuo, fra le spese, di lire 28.000.000.
Si confida pertanto nell'approvazione dell'allegato disegno di legge regionale.
SEGUE: allegato disegno di legge.
---
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA, DA ISCRIVERE NELLA PARTE ENTRATE DEI BILANCI COMUNALI, PER FAR FRONTE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA AI SINDACI.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A partire dal 1° gennaio 1969 l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvede annualmente a corrispondere ai Comuni della Valle la somma - da iscriversi nella Parte Entrata del bilancio comunale - occorrente alla liquidazione mensile della indennità di carica ai Sindaci nella misura massima prevista dalla legge nazionale n. 491 del 2.4.1968.
Art. 2
La spesa di circa 28 milioni annui, derivante dagli interventi finanziari previsti dalla presente legge, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo n. ... della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per il 1969, avente sufficiente disponibilità, nonché al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi esercizi finanziari.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e a decidere in merito al nuovo testo di disegno di legge risultante dagli emendamenti predisposti e proposti dalla Giunta Regionale.
Illustra il Presidente della Giunta DUJANY.
Intervengono i Consiglieri DOLCHI, ANDRIONE e BANCOD.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri ANDRIONE, TONINO, DOLCHI, MANGANONI e il Presidente della Giunta DUJANY.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Mappelli, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: ventiquattro;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di contributi ai Comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la corresponsione della indennità di carica ai Sindaci".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 11)
---
Disegno di legge regionale n. 11
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA AI SINDACI.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione ai Comuni di contributi regionali nelle spese per la indennità di carica da corrispondere ai Sindaci, per l'anno 1973, a' sensi della legge 2 aprile 1968 n. 491.
Art. 2
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi e liquidati, con deliberazioni della Giunta Regionale, in misura corrispondente all'ottanta per cento delle spese di cui si tratta.
Art. 3
Per il finanziamento della spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge e prevista in complessive Lire ventinove milioni circa, sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973:
- è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa 123: "Contributi ai Comuni nelle spese per la corresponsione delle indennità di carica ai Sindaci", con lo stanziamento di lire ventinove milioni, somma da prelevare dal capitolo 205 ("Fondo di riserva per le spese impreviste, per far fronte a nuove e maggiori spese").
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
